Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 502/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to DONNARUMMA MARIANNINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. FIENGO VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 25/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 04/07/2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di AN SE NO (al N. 44, Parte II, serie A, anno 2022). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (a Castellammare di Stabia il 15/01/2023) le parti hanno indicato compiutamente nel Per_1 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Il Giudice, lette le note di parte, rilevata la mancata sottoscrizione degli accordi, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 17/06/2025. Lette le note depositate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, avendo le parti entrambe rappresentato l'intollerabilità della convivenza e la volontà di non volersi riconciliare.
6. Appare conforme agli interessi de figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 Per_1
e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 03/04/2025 ed il 27-30/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Il figlio (nato a [...] il [...]), al fine di consentire la piena realizzazione Per_1 del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, sarà affidato congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2 Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.;
2) Il piccolo sarà collocato prevalentemente presso il domicilio della genitrice. Per quanto riguarda le Per_1 frequentazioni del piccolo con il padre, le stesse saranno regolate come di seguito. Per_1
Fino al compimento del terzo anno di età del minore: il padre potrà prelevarlo e tenerlo con sé il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 16.30 p.m. alle ore 18.30 p.m. Il giorno di Natale, di Capodanno e dell'Epifania dalle ore 16.30 p.m. alle ore 18.30 p.m. Il giorno di Pasqua o di Pasquetta dalle ore 16.30 p.m. alle ore 18.30 p.m. Il giorno del compleanno del minore dalle ore 16.30 p.m. alle ore 18.30 p.m. Il giorno della festa del papà e del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo dalle ore 16.30 p.m. alle ore 18.30 p.m.
Dal compimento del quarto anno di età del minore: il padre potrà prelevarlo e tenerlo con sé il martedì
e il giovedì dalle ore 16.30 p.m. alle ore 19.30 p.m.; due week-end alternati al mese con pernotto dall'uscita di scuola del sabato in periodo scolastico o dalle ore 11.00 a.m. del sabato negli altri periodi dell'anno, fino alle 18.00 p.m. della domenica;
vigilia di Natale e Natale con un genitore e vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro, ad anni alterni, dalle ore 11,00 a.m. della vigilia fino alle 18.00 p.m. del giorno successivo. Il giorno dell'Epifania, così come la domenica di Pasqua unitamente al lunedì dell'Angelo saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore ( ovvero ad anni alterni il minore trascorrerà sia il giorno di Pasqua che il lunedì D'Albis con lo stesso genitore). Il minore trascorrerà il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, unitamente al padre che lo preleverà dall'uscita della scuola o alle ore 10,00 a.m. e lo riaccompagnerà alle ore 20,00. Il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima saranno trascorsi dal minore con la madre anche se corrono nei giorni in cui il padre dovrebbe averlo con sé. Il giorno di Carnevale, sarà trascorso ad anni alterni on ciascun genitore. Per quanto attiene alle vacanze estive, il piccolo trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 31 maggio di ciascun anno.
Si precisa che la IG.ra usufruisce della sola settimana di ferie che corrisponde con quella del ferragosto. Sicchè Pt_1 le parti concordano, sin da ora, che la settimana che comprende la giornata del 15 agosto sarà sempre trascorsa dal minore con la . Pt_1
Il suddetto calendario di visita dovrà sempre essere rispettoso delle eIGenze del minore (impegni scolastici ed extrascolastici) e su accordo delle parti potrà sempre essere modificato con un preavviso di almeno 48 ore. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici. Ciascun coniuge, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti fuori regione o comunque per più di un giorno, quando questi ha con sé il minore.
3 3) La casa coniugale, ubicata in AN SE NO (Na), alla via Aielli N. 14 e di proprietà dei genitori della IG.ra , sarà assegnata a quest'ultima, che la abiterà unitamente al figlio minore Pt_1 Per_1
4) Il Sig. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore € Pt_2 Pt_1
500,00. L'ammontare de quo sarà corrisposto alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese sul seguente iban [...]. Tale importo sarà annualmente aggiornato, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
5) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo dell'Intestato Tribunale e il COA del medesimo
Tribunale Anno 2021, tra le quali rientra la spesa mensile per la scuola dell'infanzia privata che il minore ad oggi frequenta.
6) L'assegno unico erogato dallo Stato per la prole sarà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
7) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
9) Gli avvocati costituiti rinunciano al beneficio di solidarietà ex art.13 Legge professionale forense (cfr. copia del ricorso sottoscritto dalle parti e dai procuratori per rinuncia al beneficio di solidarietà ex art 13 Legge professionale-
All . N. 16).”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 - pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
STABIA (NA) il 02/07/1994, e , nato a [...] il Parte_2
03/08/1990, che hanno contratto matrimonio a AN SE NO (NA) il 04/07/2022
(atto n.44, Parte II, Serie A, anno 2022);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN SE NO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 29/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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