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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Santis Gabriele, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via C. Colombo n. 141 - 64014 Martinsicuro, presso il difensore avv. De Santis
Gabriele
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Orlando Camillo, elettivamente domiciliato in Via A. Moro n. 32/A - 64014 Martinsicuro presso il difensore avv. Orlando Camillo
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14/06/2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso ordinanza ingiunzione e contestuale confisca di merce sequestrata n. 14 emessa dal
Comune di Martinsicuro il 9/05/2024 e notificata il 15/05/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.176,00, comprensiva di spese di procedimento e notifica per euro 12,00, per aver violato gli artt. 28 e 29 del D.lgs n. 114/1998, nonché dell'art. 96 L.R. n. 23/2018 in quanto, a seguito di un controllo della G.d.F. in data 9/01/2024, erano stati rinvenuti all'interno della sua autovettura capi di abbigliamento in numero molto elevato e non avendo esibito la documentazione amministrativa attestante il possesso di autorizzazione / licenza per il commercio ambulante. In occasione del controllo, infatti, la G.d.F. aveva sequestrato n. 106 capi di abbigliamento.
Il eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto non risulterebbe provato che egli Pt_1 stesse esercitando effettivamente l'attività di commercio ambulante in area pubblica, come prescritto dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs n. 114/1998 e asserendo, a tal proposito, che al momento del controllo stava semplicemente spostando da un luogo all'altro merce di sua proprietà e oggetto di pregressa attività di venditore ambulante, cessata nel lontano 1995, di cui la stessa G.d.F. aveva dato atto nel verbale di contestazione. Inoltre, non v'era la prova della contraffazione della merce.
Secondo la tesi esposta in ricorso, dunque, risulterebbe inapplicabile la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998 e conseguentemente anche il sequestro della merce operato dai finanziari sarebbe illegittimo, con conseguente obbligo di restituzione della stessa al proprietario.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendone Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto, per i motivi meglio descritti nella memoria difensiva.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la discussione, con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°
L'opposizione è infondata.
Ed invero, l'art. 29 co. 1 del D.Lgs n. 114/1998 stabilisce: “
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Stando alla lettera della disposizione normativa, dunque, incorre nella sanzione amministrativa chi sia intento nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione. Nel caso di specie, il sig. , che pure in passato era stato titolare di autorizzazione all'esercizio di commercio Pt_1 ambulante (ditta individuale chiusa nel 1995), è stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed accessori (orologi e profumi), custoditi all'interno della propria autovettura che egli al momento del controllo della stava guidando. Pt_2
Ebbene, si ritiene che la normativa de qua sia comunque applicabile al caso di specie, dovendosi interpretare la norma nel senso che la stessa comprenda non soltanto la condotta di chi sia colto nell'esercizio dell'attività ambulante, ma anche quella di chi sia colto in una condotta prodromica ovvero consequenziale rispetto ad essa, tale da far ritenere con ragionevole probabilità che abbia esercitato o stia per esercitare attività di commercio ambulante nell'immediatezza.
Ed invero, il , su cui grava l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti costitutivi Controparte_1 dell'obbligo sanzionatorio, ha fornito adeguato riscontro a tal riguardo, giacché nel verbale di accertamento allegato all'ordinanza ingiunzione risulta che il non è più titolare di partita IVA sin dal lontano Pt_1
1995, né verosimilmente la merce sequestrata può ritenersi risalente a quel periodo, se fosse vero quanto asserito dall'opponente stesso, il quale ha giustificato il possesso dei capi di abbigliamento (n. 68) e relativi accessori (n. 38) come merce residua della sua pregressa attività commerciale ambulante. A tal fine, è sufficiente sottolineare che molti dei marchi dei capi sequestrati non esistevano neppure negli anni
Novanta. Inoltre, non è verosimile che dopo trent'anni fossero ancora presenti le confezioni per la vendita di tali prodotti, ovvero che i profumi fossero ancora utilizzabili. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la merce sequestrata è risultata contraffatta (cfr. perizia resa nell'ambito del proc. pen. n.
120/2024 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Teramo dall'ausiliario di P.G. ), Persona_1 per lo meno con riferimento a n. 40 dei n. 68 capi di abbigliamento rinvenuti e, come tale, non legittimamente alienabile sul mercato, tanto è vero che il non è stato in grado di esibire Pt_1 documentazione attestante la provenienza di tale merce.
Il corredo probatorio sopra descritto, assistito da pubblica fede, in quanto riportato in un verbale redatto da ufficiali di p.g., permette di concludere che il ricorrente esercitasse effettivamente attività di commercio su area pubblica in assenza di autorizzazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 28, co. 4 del D.
Lgs. n. 114/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e connessa domanda, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 14 emessa dal CP_1
Martinsicuro il 9/05/2024 e notificata il 15/05/2024;
- Condanna l'opponente alla rifusione, in favore del , delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali (15), Iva e c.p.a come per legge.
Teramo, lì 13/05/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Santis Gabriele, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via C. Colombo n. 141 - 64014 Martinsicuro, presso il difensore avv. De Santis
Gabriele
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Orlando Camillo, elettivamente domiciliato in Via A. Moro n. 32/A - 64014 Martinsicuro presso il difensore avv. Orlando Camillo
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14/06/2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso ordinanza ingiunzione e contestuale confisca di merce sequestrata n. 14 emessa dal
Comune di Martinsicuro il 9/05/2024 e notificata il 15/05/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.176,00, comprensiva di spese di procedimento e notifica per euro 12,00, per aver violato gli artt. 28 e 29 del D.lgs n. 114/1998, nonché dell'art. 96 L.R. n. 23/2018 in quanto, a seguito di un controllo della G.d.F. in data 9/01/2024, erano stati rinvenuti all'interno della sua autovettura capi di abbigliamento in numero molto elevato e non avendo esibito la documentazione amministrativa attestante il possesso di autorizzazione / licenza per il commercio ambulante. In occasione del controllo, infatti, la G.d.F. aveva sequestrato n. 106 capi di abbigliamento.
Il eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto non risulterebbe provato che egli Pt_1 stesse esercitando effettivamente l'attività di commercio ambulante in area pubblica, come prescritto dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs n. 114/1998 e asserendo, a tal proposito, che al momento del controllo stava semplicemente spostando da un luogo all'altro merce di sua proprietà e oggetto di pregressa attività di venditore ambulante, cessata nel lontano 1995, di cui la stessa G.d.F. aveva dato atto nel verbale di contestazione. Inoltre, non v'era la prova della contraffazione della merce.
Secondo la tesi esposta in ricorso, dunque, risulterebbe inapplicabile la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998 e conseguentemente anche il sequestro della merce operato dai finanziari sarebbe illegittimo, con conseguente obbligo di restituzione della stessa al proprietario.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendone Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto, per i motivi meglio descritti nella memoria difensiva.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la discussione, con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°
L'opposizione è infondata.
Ed invero, l'art. 29 co. 1 del D.Lgs n. 114/1998 stabilisce: “
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Stando alla lettera della disposizione normativa, dunque, incorre nella sanzione amministrativa chi sia intento nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione. Nel caso di specie, il sig. , che pure in passato era stato titolare di autorizzazione all'esercizio di commercio Pt_1 ambulante (ditta individuale chiusa nel 1995), è stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed accessori (orologi e profumi), custoditi all'interno della propria autovettura che egli al momento del controllo della stava guidando. Pt_2
Ebbene, si ritiene che la normativa de qua sia comunque applicabile al caso di specie, dovendosi interpretare la norma nel senso che la stessa comprenda non soltanto la condotta di chi sia colto nell'esercizio dell'attività ambulante, ma anche quella di chi sia colto in una condotta prodromica ovvero consequenziale rispetto ad essa, tale da far ritenere con ragionevole probabilità che abbia esercitato o stia per esercitare attività di commercio ambulante nell'immediatezza.
Ed invero, il , su cui grava l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti costitutivi Controparte_1 dell'obbligo sanzionatorio, ha fornito adeguato riscontro a tal riguardo, giacché nel verbale di accertamento allegato all'ordinanza ingiunzione risulta che il non è più titolare di partita IVA sin dal lontano Pt_1
1995, né verosimilmente la merce sequestrata può ritenersi risalente a quel periodo, se fosse vero quanto asserito dall'opponente stesso, il quale ha giustificato il possesso dei capi di abbigliamento (n. 68) e relativi accessori (n. 38) come merce residua della sua pregressa attività commerciale ambulante. A tal fine, è sufficiente sottolineare che molti dei marchi dei capi sequestrati non esistevano neppure negli anni
Novanta. Inoltre, non è verosimile che dopo trent'anni fossero ancora presenti le confezioni per la vendita di tali prodotti, ovvero che i profumi fossero ancora utilizzabili. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la merce sequestrata è risultata contraffatta (cfr. perizia resa nell'ambito del proc. pen. n.
120/2024 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Teramo dall'ausiliario di P.G. ), Persona_1 per lo meno con riferimento a n. 40 dei n. 68 capi di abbigliamento rinvenuti e, come tale, non legittimamente alienabile sul mercato, tanto è vero che il non è stato in grado di esibire Pt_1 documentazione attestante la provenienza di tale merce.
Il corredo probatorio sopra descritto, assistito da pubblica fede, in quanto riportato in un verbale redatto da ufficiali di p.g., permette di concludere che il ricorrente esercitasse effettivamente attività di commercio su area pubblica in assenza di autorizzazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 28, co. 4 del D.
Lgs. n. 114/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e connessa domanda, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 14 emessa dal CP_1
Martinsicuro il 9/05/2024 e notificata il 15/05/2024;
- Condanna l'opponente alla rifusione, in favore del , delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali (15), Iva e c.p.a come per legge.
Teramo, lì 13/05/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)