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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI ES NE Presidente dott. IC IG OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Carlo Guglielmi, Alessandro Brunetti e Salvatore Parte_1
ZZ
APPELLANTE
E con l'avv. Beniamino La Piscopia CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11396/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere laureata in Fisica sin CP_2 dal 1999 con il massimo dei voti e di aver conseguito nel 2009 un Master of Science
(Master di secondo livello) all'Institute of Technology Tallaght di Dublino;
di essere stata assunta l'8 giugno 2015 da società cd. “in house”, il cui capitale CP_1 appartiene al Ministero dell'Economia, impegnata “in tutti i terreni della tutela
Pag. 1 di 14 ambientale in linea con gli obiettivi definiti dall'Italia a livello nazionale, come nel contesto europeo e internazionale [per]… un nuovo sviluppo sostenibile”; di essere stata assegnata presso l'Unità di assistenza tecnica presso il Ministero dell'Ambiente CP_1
e della Tutela del Territorio e del Mare, con inquadramento nel livello IV e assegnazione alla Divisione 2-Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale della
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (definita CreSS); di aver operato nell'ambito del supporto e della promozione della sostenibilità ambientale presso enti pubblici e privati.
Ha dunque dedotto, in particolare,
• di essersi occupata di partecipare e seguire progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale, volti alla valutazione dell'impronta ambientale – che definisce la misura dell'impatto ambientale dei processi produttivi/energetici, alla luce della legislazione nazionale e internazionale – dei prodotti, servizi e organizzazioni;
• di avere contribuito alla definizione degli orientamenti nazionali ed internazionali che riguardano il calcolo dell'impatto ambientale dei processi produttivi, la riduzione carbonio delle emissioni climalteranti, la definizione di obiettivi e cronoprogrammi per il raggiungimento di alcuni obiettivi di transizione ecologica;
• di essersi occupata del supporto tecnico alla redazione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza o di aver in primo luogo effettuato il calcolo del carbonio e delle emissioni del gas effetto serra, secondo degli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale;
o di aver fornito supporto tecnico con il ruolo di esperto nelle materie sopra indicate, per l'attuazione del programma VIVA-viva la sostenibilità della viticoltura in Italia (e ciò dal 2017) il quale ha come riferimento la sostenibilità nel settore della produzione vinicola;
• di essere stata componente delle giurie nazionali di valutazione per l'assegnazione della Bandiera Blu per le località marine e delle Spighe Verdi per i comuni agricoli;
• di essere stata la referente del gruppo di lavoro CReIAMO PA, L3-WP2
nelle pubbliche Controparte_3 amministrazioni;
Pag. 2 di 14 • di aver lavorato all'elaborazione della c.d. Carta di Cortina, coadiuvata dalla collega, dott.ssa , per la promozione del turismo alpino Testimone_1 sostenibile;
• di aver fatto parte del gruppo di lavoro nazionale, che ha seguito i lavori della
Conferenza di Nairobi, per ciò che concerne il progetto Unep-UNEA-2 (2016-
2017);
• di aver fornito le proprie competenze nell'ambito del progetto europeo Clim'foot
LIFE, finalizzato allo sviluppo di una metodologia e un database di fattori di emissioni nazionali ed europei per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di enti pubblici e privati e lo sviluppo di strategie di mitigazione;
• di aver svolto lavoro di supporto tecnico per la redazione di provvedimenti normativi, intrattenendo rapporti di collaborazione con l'Ufficio legislativo del
TM (avendo redatto il Regolamento Made Green, oggetto di adozione da parte ministeriale e avendo contribuito alla definizione del decreto ministeriale che istituisce la “Capitale Verde d'Italia”);
• di essersi relazionata, nell'ambito delle suddette attività, direttamente con i dirigenti di riferimento per la propria divisione e con i relativi funzionari, nonché con gli altri colleghi, al fine di decidere le strategie operative da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi previsti in ambito nazionale ed internazionale per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni dei gas serra.
Sulla base di tanto, affermava dunque di aver operato con autonomia di iniziativa, sulla base delle personali competenze acquisite nel corso degli anni;
di aver gestito informazioni complesse, da interpretare ed elaborare in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Quindi, lamentata l'erroneità ed illegittimità dell'inquadramento riconosciutole dalla datrice di lavoro nel livello IV del c.c.n.l. Acqua e Gas, con retribuzione di base pari ad
€ 2.001,67, sosteneva di aver diritto all'inquadramento nel livello VII del c.c.n.l. applicato
(con retribuzione di base pari a € 2.548,40), assumendo quindi la maturazione di un credito, a titolo di differenze retributive spettanti per le mansioni superiori svolte, pari ad
€ 28.253,46, come da conteggio allegato.
Pag. 3 di 14 Richiamata la declaratoria contrattuale tanto del livello di effettivo inquadramento, quanto di quello ritenuto di spettanza, evidenziava di avere svolto mansioni che prevedono
• funzioni professionali di contenuto altamente specialistico, siccome impegnata nella realizzazione di vari progetti in ambito nazionale e internazionale volti al contrasto dell'inquinamento ambientale e, segnatamente, alla riduzione del danno derivante dal consumo di carbonio e dei gas serra
• la gestione di informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere, essendo tenuta a conoscere le risoluzioni adottate in ambito internazionale, necessarie per valutare la misura dell'impatto ambientale che hanno i processi produttivi, occupandosi del calcolo dell'impatto che alcune scelte energetiche e produttive, possono avere sul sistema ambientale e di verificare, inoltre, il rispetto degli standard, da parte degli enti pubblici e privati che aderiscono ai programmi realizzati dal TM e da lei seguiti
• responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate in quanto sottoposta al potere sanzionatorio della convenuta su eventuali segnalazioni dei dirigenti e funzionari del TM
• autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni in quanto opera senza alcun controllo da parte della convenuta in merito alle varie fasi di esecuzione della prestazione per la parte di opera che le è assegnata, potendo adottare pertanto le modalità di esecuzione e le innovazioni ritenute più opportune al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati cooperando con le colleghe di divisione, oltre che con i funzionari del TM
• il possesso di approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Concludeva dunque chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'assunzione del 08.06.2015, o da data successiva, nel VII livello del CCNL Gas – Acqua o nell'inferiore livello che sarà ritenuto di giustizia;
2.
Per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro 28.253,56 o della somma diversa superiore/inferiore che si riterrà di giustizia per i titoli dedotti in premessa e nel
Pag. 4 di 14 conteggio di riferimento al periodo 01/01/2016 al 31/01/2021”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva concludendo per il rigetto delle CP_1 domande altrui.
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 11396/2023, depositata il 15 febbraio 2024, che respingeva il ricorso reputando non dimostrato lo svolgimento delle mansioni riferibili al VII livello contrattuale e non attribuibile un livello intermedio rispetto a quello posseduto per difetto di idonee allegazioni sul punto, anche condannando la lavoratrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 29 aprile 2024 la interponeva tempestivo appello, affidandolo Pt_1 ai seguenti motivi.
Premesso che applica al proprio personale un contratto collettivo incongruo CP_1 rispetto all'attività svolta, in tal modo sotto-inquadrando regolarmente i propri dipendenti, con il primo censurava il mancato riconoscimento dello svolgimento delle mansioni proprie del VII livello rivendicato in via principale deducendo che per un verso la società appellata non aveva contestato l'esecuzione di compiti chiaramente riferibili al livello invocato, addirittura confermando lo svolgimento di funzioni di alto contenuto specialistico;
per un altro verso, che tutti gli ulteriori tratti delle mansioni in questione erano emersi compiutamente all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata ed inoltre risultavano dal contenuto dei documenti prodotti da entrambe le parti e del tutto ignorati dal primo giudice.
Con il secondo motivo si doleva del mancato riconoscimento di un livello intermedio tra il IV posseduto e il VII invocato deducendo l'erroneità dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, evidenziava di avere prodotto corposa documentazione, comprensiva del c.c.n.l., a mezzo della quale si potevano ben enucleare i tratti distintivi dei livelli di inquadramento interposti, così sollecitando il riconoscimento anche di un livello inferiore al VII.
Concludeva richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'assunzione del
08.06.2015, o da data successiva, nel livello VII del CCNL Gas – Acqua o dell'inferiore livello che sarà ritenuto di giustizia;
2. Per l'effetto condannare la convenuta, in persona
Pag. 5 di 14 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € 28.253,56 o della somma diversa superiore/inferiore che si riterrà di giustizia per i titoli dedotti in premessa e nel conteggio, in riferimento al periodo 01/01/2016 al
31/01/2021”, oltre accessori di legge e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'altrui gravame per via della mancanza di specificità e della mancata impugnazione di capi della sentenza idonei a sorreggere la decisione;
nel merito, ne richiedeva comunque il rigetto deducendone l'infondatezza, così concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto in virtù delle ragioni che sono illustrare a seguire.
Per la soluzione delle questioni sottoposte alla cognizione della Corte è necessario richiamare la declaratoria contrattuale posseduta dall'appellante e quella da questa Pt_1 rivendicata.
Orbene, a mente dell'art. 18 del c.c.n.l. applicato, appartiene al IV livello, vale a dire all'inquadramento posseduto dalla , “il personale che: - svolge attività di concetto Pt_1 tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento. Elementi qualificanti:
1. attività compiute specializzate anche in aree multiservizi, nel rispetto di specifici livelli di qualità ovvero attività di concetto 2. autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità 3. responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di
Pag. 6 di 14 sicurezza da parte dei coordinati 4. trattamento informazioni differenziate 5. esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico ed aggiornamento”.
I profili professionali elencati sono i seguenti: “capo squadra esperto distribuzione/lavori di rete;
operaio esperto;
addetto preventivi clientela;
addetto assistenza lavori;
addetto contabilità/controllo di gestione;
addetto amministrazione del personale;
addetto gestione clienti;
addetto legale/affari generali;
addetto approvvigionamenti;
addetto tutela clienti;
addetto attività marketing;
addetto fatturazione vettoriamento;
operaio esperto servizi energia/gestione calore”.
Appartiene, invece, al VII livello rivendicato “il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. Elementi qualificanti:
1. attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità 2. autonomia di tempi e metodologie di un mese 3. responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva 4. interpretazione ed elaborazione informazioni complesse 5. esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università”
I profili professionali elencati sono i seguenti: “esperto vendite grandi clienti;
esperto normative e tariffe;
tecnico esperto progettazione;
tecnico esperto direzione lavori;
responsabile prevenzione/protezione”.
Occorre a questo punto riepilogare le deposizioni testimoniali raccolte, che hanno fornito un quadro esauriente delle attività effettivamente svolte dall'appellante . Pt_1
Ordunque, la teste introdotta dalla difesa della , ha dichiarato quanto segue: Tes_2 Pt_1
“Abbiamo lavorato insieme dal gennaio 2018 sino a maggio 2020…La ricorrente è stata impegnata nell'ambito di tali progetti. C'era un gruppo di persone aventi specifiche
Pag. 7 di 14 competenze tecniche, nel cui ambito lavorava anche la ricorrente. In particolare, la sua
è stata un'attività di supporto tecnico. Quando arrivavano tutte le richieste delle varie aziende, per ottenere il marchio relativo al progetto VIVA, la ricorrente doveva fare dei calcoli per verificare il rispetto dei parametri di sostenibilità per la filiera. Non sono in grado di entrare nel dettaglio. Era un gruppo di quattro o cinque persone, di cui ognuno seguiva diverse aziende, che svolgevano la stessa tipologia di attività… Per la redazione del regolamento del rilascio del marchio la ricorrente ha fornito il suo supporto tecnico, sempre relativamente alle indicazioni sui calcoli da operare per verificare il rispetto dei parametri per l'ottenimento del marchio… Nell'ambito della società il diretto superiore della ricorrente ere il Dott. (che era il coordinatore), mentre il Project Manager Per_1 era il Dott. . Sotto il profilo tecnico gli addetti al supporto tecnico Persona_2 avevano un ampio margine di autonomia e discrezionalità, visto che poi il Ministero faceva propri i loro calcoli. Questo era proprio il ruolo del supporto tecnico. Era tutta una squadra con specifiche competenze tecniche, chi in fisica, chi in ingegneria, chi in scienze naturali. All'esito del calcolo, non era la ricorrente ad autorizzare l'emissione dell'etichetta, che era piuttosto di competenza del Direttore Generale o in sua vece mia.
Io ovviamente mi basavo sui calcoli della ricorrente. Non avevo la competenza tecnica per verificarne l'esattezza o meno. I calcoli effettuati dalla ricorrente non erano verificati di qualcun altro… Mi aiutava nelle relative attività di coordinamento dei gruppi dei dipendenti anche la ricorrente, in particolare per uno di questi gruppi (quello relativo alla Carbon Foot Print) mi aiutava la ricorrente. Mi aiutava nella gestione del personale assegnatoci, ad istruirlo e a indicare loro quello che avrebbe dovuto fare”.
Il teste introdotto dalla difesa di , ha riferito: “Sono dipendente della Per_1 CP_1 società resistente dal 2015. Io a partire da tale momento sono stato il diretto superiore della ricorrente. La ricorrente era assegnata alla Unità di Assistenza Tecnica CP_1 istituita presso il Ministero… La ricorrente è un'esperta che ha lavorato sui temi dell'impronta carbonica, dell'impronta ambientale e del greening (verdificazione) delle imprese. Ha seguito i progetti per concedere il marchio Made Green in Italy, nonché la collaborazione con le imprese sul programma VIVA e la preparazione dei testi dei regolamenti europei sull'impronta ambientale. La ricorrente in tali ambiti si occupava dei contatti con le imprese, della preparazione dei dossier. Partecipava altresì a gruppi di lavoro interni, avendo un ruolo di coordinamento per un periodo di 8/12 mesi, in
Pag. 8 di 14 quanto gli altri colleghi che lavoravano sugli stessi temi in quel periodo erano uno in malattia, una in maternità ed uno era partito per andare a lavorare in Commissione
Europea. In verità in quel periodo non aveva personale a sé sottoordinato. Era l'unica a lavora[re] e quindi lavorava per quattro… La ricorrente si occupava anche dell'organizzazione di riunioni, della partecipazione a conferenze come relatrice, preparazione di atti. Nel suo ambito godeva di ampia autonomia. Su una serie di argomenti era soggetta al controllo e al coordinamento della collega , Testimone_1 in particolare sull'impronta ecologica e sui regolamenti europei. Il settore in cui la ricorrente godeva di maggiore autonomia era quindi quello relativo al programma VIVA.
La ricorrente preparava i pareri per il rilascio dei marchi, studiando la documentazione inviata dalle aziende e verificando la sussistenza dei requisiti e la rispondenza a dei parametri prestabiliti. Nel caso in cui la ricorrente desse un parere positivo, il Direttore
Generale ne prendeva atto e firmava. Io non effettuavo alcun controllo ulteriore prima del passaggio al Direttore Generale. La ricorrente predisponeva i dossier e i pareri e li firmava. Il Direttore generale li faceva propri, controfirmandoli. La ricorrente aveva un gruppo di aziende delle quali si è occupata. Tutto il controllo sulla rispondenza ai requisiti e sul rispetto dei parametri era rimesso a lei… La ricorrente sicuramente è una grande esperta dotata di grandi capacità tecniche. Sicuramente è entrata con un bando per un inquadramento di livello inferiore rispetto alle sue potenzialità”.
Per parte sua, il teste introdotto dalla difesa di , ha dichiarato: “Sono Per_2 CP_1 dipendente della società resistente dall'8.6.2015. Ho fatto parte del gruppo di lavoro operante nell'ambito delle convenzioni attive con il Ministero dell'Ambiente, composto da circa 130 unità di personale (tra cui c'era anche la ricorrente), in qualità di Project manager, dal giugno/luglio 2016 sino al 30 giugno 2020… Il sottogruppo in cui era collocata la ricorrente svolgeva attività di supporto tecnico specialistico nell'ambito della Macroarea delle tematiche dello sviluppo sostenibile. Il coordinatore di questo sottogruppo era il Dott. . C'era un sistema periodico di Persona_3 rendicontazione dell'attività svolta dal gruppo. Non esisteva invece un sistema di rendicontazione delle attività del singolo. Si trattava di rendicontazioni trimestrali, sulla base delle quali veniva poi emessa fattura… Le attività erano varie: dalla rilevazione dell'impronta ambientale ai rapporti con gli enti locali, seguivano poi un progetto chiamato Viva nell'ambito del marketing del vino… Confermo che le attività svolte dalla
Pag. 9 di 14 ricorrente sono quelle elencate al capitolo 21) della memoria di parte resistente, salvo
l'ultimo punto dello stesso, di cui al momento non so dire se rientrassero o meno nelle attività da lei svolte. Durante il periodo della pandemia, con l'attivazione dello smart working, si rendicontavano settimanalmente le attività con i singoli. Tali attività erano vistate dal coordinatore tecnico e poi da me e poi dal Dirigente svovraordinato… Non mi risulta che la ricorrente abbia mai svolto attività di coordinamento di altro personale.
Mi risulta che tale ruolo competesse al Dott. . Per_1
Infine, la teste , introdotta dalla difesa della , ha riferito: “A partire Tes_3 Pt_1 dall'ottobre 2020, mancando il Dirigente, io ho assunto, per ordine di servizio, il coordinamento della Divisione Seconda della Direzione per la Crescita Sostenibile
[...]
. A partire da questo momento ho iniziato ad avere rapporti più Parte_2 diretti con il gruppo di lavoro in cui era inserita la ricorrente e quindi anche con la ricorrente stessa… Il gruppo di lavoro in questione se non ricordo male nel periodo
2020/2021 era composto da tre unità (la ricorrente, ed Testimone_1 Per_4
. Il ruolo più elevato nell'ambito del gruppo faceva capo a;
e
[...] Testimone_1 ciò dal punto di vista formale… Indipendentemente dai ruoli di coordinamento indicatimi dalla resistente, io, stante la complessità della situazione in quel periodo, legata anche all'emergenza pandemica, cercai di individuare nell'ambito del gruppo dei referenti per ciascuna tipologia di attività. La era la mia referente diretta per l'assistenza Pt_1 tecnica per due tipologie di attività… In merito alla Capitale Verde di Italia…ero la referente per l'amministrazione e la mi ha supportato direttamente. In particolare, Pt_1 le ho chiesto di ragionare su una serie di criteri di attuazione e di indicatori uniformi, a fronte della diversità dei contributi pervenuti. In merito alle Commissioni per la
Valutazione delle Spighe Verdi e della Bandiera Blu, so che si occupava dell'istruttoria delle diverse domande. Non so entrare nel dettaglio. Per il marchio VIVA, la Dott. Pt_1 si è sempre occupata della relazione con le aziende, gestione del disciplinare del marchio.
Per le attività del marchio Made Green in Italy, la ricorrente con la cura Tes_1
l'assistenza tecnica per i bandi per il rilascio delle regole di categoria di prodotto, che è preliminare al rilascio del marchio”.
Tanto premesso ed esaminando analiticamente i vari tratti della descrizione appena richiamata, osserva la Corte che non vi è dubbio, innanzitutto che la abbia operato Pt_1 svolgendo “funzioni professionali di contenuto specialistico”, considerato che esse sono
Pag. 10 di 14 state già riconosciute già dalla sentenza di primo grado che, alla pagina 14, ha affermato tanto ricordando la responsabilità in capo alla lavoratrice di “attività di calcolo che presuppongono adeguate conoscenze teoriche”, senza che la società appellata abbia contestato tale statuizione, sulla quale si è dunque formato il giudicato. Ciò rende superfluo l'esame della sussistenza o meno di “funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale”, che la definizione contrattuale prevede in maniera alternativa e non già cumulativa.
Quanto alla “autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard”, rileva il collegio che tale ultima caratteristica non risulta indispensabile per la configurabilità dell'inquadramento in esame, atteso che l'attività del lavoratore può anche compiersi secondo procedure e metodi già predisposti. Nel caso di specie, dunque, non assume rilievo la circostanza che la non abbia in sé elaborato nuovi metodi o procedure – Pt_1 sebbene la teste abbia riferito di un'attività di tal fatta svolta quantomeno Tes_3 nell'ambito del progetto per la Capitale Verde d'Italia – in quanto previsti dalla normativa interna e internazionale vigente. Risulta infatti sufficiente che all'interno della cornice normativa e regolamentare vincolante menzionata ella abbia agito in maniera autonoma, come dimostrato dalla circostanza che l'esito dei suoi calcoli, o comunque dei suoi accertamenti di tipo tecnico, era recepito in via diretta ed immediata dai suoi superiori senza lo svolgimento di alcuna ulteriore valutazione e consacrato nei provvedimenti formali infine adottati.
Tanto conduce allo scrutinio dell'elemento della “responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate”, in sostanza l'appellante adduce le medesime argomentazioni spese in ordine al carattere dell'autonomia operativa, ricordando che il Ministero non svolgeva alcuna verifica sui calcoli eseguiti. Soggiunge che, come riferito dal teste preparava i pareri per il rilascio dei marchi studiando Per_1 la relativa documentazione inviata dalle aziende e che il Direttore generale faceva proprie le conclusioni cui ella era pervenuta, adeguandosi ai suoi pareri e ai dossier da ella preparati, controfirmandoli. Ricorda di avere agito “anche per conto del Ministero”, come confermato dalla teste , che ha dichiarato che la era stata nominata “referente Tes_3 Pt_1 del Ministero nelle Commissioni di Valutazione per il rilascio delle certificazioni per le
Bandiere Blu e le Spighe Verdi”. Sulla base di tanto osserva la Corte che, seppure a rigore
Pag. 11 di 14 la responsabilità amministrativa dei provvedimenti adottati fosse ascrivibile al dirigente firmatario, nondimeno dall'istruttoria testimoniale è emerso con chiarezza che nessuno dei soggetti sovraordinati alla compisse un qualunque tipo di controllo o verifica Pt_1 sulle attività di calcolo e comunque tecnico-professionali da questa eseguite, con la conseguenza che il contenuto del provvedimento finale era del tutto riferibile all'attività della stessa , che ne assumeva la correlata responsabilità nei confronti del dirigente Pt_1 stesso.
In ordine alla gestione di “informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere”, ha evidenziato di essersi occupata “del calcolo del carbonio e delle emissioni del gas effetto serra secondo degli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale”, essendo dunque tenuta a conoscere la disciplina vigente in tale ambito derivante dagli esiti della varie conferenze internazionali per il clima svolte nel tempo, dalle risoluzioni adottate dalle organizzazioni delle Nazioni
Unite, dalle norme tecniche internazionali stabilite dalle organizzazioni internazionali, dalla normativa interna. Alla luce degli elementi acquisiti dall'istruttoria orale e documentale, non è dubbio che la avesse la gestione di una massa di informazioni Pt_1 di rilevante complessità, che andavano dalla necessaria conoscenza della complessa normativa interna e internazionale in materia fino alla raccolta, elaborazione e disamina dei dati forniti dalle varie imprese interessate al conseguimento delle certificazioni e dagli enti interessati all'assegnazione dei vari titoli di merito, allo scopo di verificare l'effettiva compatibilità dell'attività delle prime rispetto ai criteri di legge per l'attribuzione delle certificazioni stesse e del possesso dei requisiti per l'attribuzione dei premi da parte dei secondi.
Per ciò che attiene al possesso di “approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea”, esse sono pacifiche, risultando che la non solo ha conseguito la laurea in Pt_1
Fisica dei sin dal 1999 con il massimo dei voti, ma ha anche attestato di aver CP_2 conseguito nel 2009 un Master of Science (Master di secondo livello) all'Institute of
Technology Tallaght di Dublino.
All'esito di tale carrellata, ritiene dunque la Corte che siano integrati tutti gli elementi descrittivi previsti dal contratto collettivo per la riconducibilità dell'attività della Pt_1 al VII livello di inquadramento.
Pag. 12 di 14 Si devono tuttavia ulteriormente analizzare anche quelli che lo stesso articolo 18 in esame definisce come “Elementi qualificanti”. Essi sono i seguenti: “
1. attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità 2. autonomia di tempi e metodologie di un mese 3. responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva 4. interpretazione ed elaborazione informazioni complesse 5. esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università”.
Ebbene, come già rilevato in precedenza, in riferimento alla “attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità” e alla “interpretazione ed elaborazione informazioni complesse”, di cui ai punti 1 e 4, che possono essere esaminate unitariamente, non è dubbio che la debba conoscere, interpretare e applicare un'assai articolata Pt_1 normativa interna e internazionale, esito di numerosi accordi internazionali conclusi e recepiti dal nostro paese, di guisa che non è dubbio che tale elemento sia integrato.
Allo stesso modo, la massima libertà con la quale l'appellante si è interfacciata con le diverse imprese interessate all'acquisizione delle certificazioni, oltre che con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nei diversi procedimenti, comprovati anche dalla documentazione raccolta (si vedano a titolo di esempio i doc. n. 5, 7 e 9), dimostra con chiarezza che i compiti svolti dalla non avevano una cadenza temporale di breve Pt_1 periodo e predeterminata a monte ma, come richiesto dal punto 2, le consentivano i dovuti approfondimenti tecnici e comunque istruttori per pervenire alle conclusioni tecniche da trasfondere nei successivi provvedimenti.
Parimenti, quanto al carattere della “responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva”, di cui al punto 3, come già osservato in precedenza, la proposta provvedimentale della trovava diretto accoglimento da parte del dirigente preposto, Pt_1 atteso che nessuna verifica o critica dei calcoli compiuti e dei risultati raggiunti era operata da costoro.
Per ciò che attiene, infine, al punto 5, vale a dire alla “esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università”, non appare revocabile in dubbio che, alla luce della circostanza che l'attività preparatoria e propositiva svolta dalla ha trovato Pt_1 formale esternazione nei provvedimenti dirigenziali emessi sulla base di essa, anche tale tratto sia dimostrato.
Pag. 13 di 14 Sulla base di quanto fino a questo momento esposto, l'appello merita in conclusione accoglimento, dovendosi dunque dichiarare il diritto della all'inquadramento nel Pt_1
VII livello a decorrere dall'8 giugno 2015 e alla percezione delle correlate differenze retributive, la cui quantificazione non è stata specificamente contestata dalla società appellata, che va dunque condannata al loro pagamento, così come a quello delle spese del doppio grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 29 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
11396/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di all'inquadramento nel VII livello del c.c.n.l. Acqua e Gas Parte_1
a decorrere dall'8 giugno 2015;
- per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 28.253,56 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, CP_1 che si liquidano in € 7.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, CP_1 che si liquidano in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC IG OL VI ES NE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI ES NE Presidente dott. IC IG OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Carlo Guglielmi, Alessandro Brunetti e Salvatore Parte_1
ZZ
APPELLANTE
E con l'avv. Beniamino La Piscopia CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11396/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere laureata in Fisica sin CP_2 dal 1999 con il massimo dei voti e di aver conseguito nel 2009 un Master of Science
(Master di secondo livello) all'Institute of Technology Tallaght di Dublino;
di essere stata assunta l'8 giugno 2015 da società cd. “in house”, il cui capitale CP_1 appartiene al Ministero dell'Economia, impegnata “in tutti i terreni della tutela
Pag. 1 di 14 ambientale in linea con gli obiettivi definiti dall'Italia a livello nazionale, come nel contesto europeo e internazionale [per]… un nuovo sviluppo sostenibile”; di essere stata assegnata presso l'Unità di assistenza tecnica presso il Ministero dell'Ambiente CP_1
e della Tutela del Territorio e del Mare, con inquadramento nel livello IV e assegnazione alla Divisione 2-Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale della
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (definita CreSS); di aver operato nell'ambito del supporto e della promozione della sostenibilità ambientale presso enti pubblici e privati.
Ha dunque dedotto, in particolare,
• di essersi occupata di partecipare e seguire progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale, volti alla valutazione dell'impronta ambientale – che definisce la misura dell'impatto ambientale dei processi produttivi/energetici, alla luce della legislazione nazionale e internazionale – dei prodotti, servizi e organizzazioni;
• di avere contribuito alla definizione degli orientamenti nazionali ed internazionali che riguardano il calcolo dell'impatto ambientale dei processi produttivi, la riduzione carbonio delle emissioni climalteranti, la definizione di obiettivi e cronoprogrammi per il raggiungimento di alcuni obiettivi di transizione ecologica;
• di essersi occupata del supporto tecnico alla redazione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza o di aver in primo luogo effettuato il calcolo del carbonio e delle emissioni del gas effetto serra, secondo degli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale;
o di aver fornito supporto tecnico con il ruolo di esperto nelle materie sopra indicate, per l'attuazione del programma VIVA-viva la sostenibilità della viticoltura in Italia (e ciò dal 2017) il quale ha come riferimento la sostenibilità nel settore della produzione vinicola;
• di essere stata componente delle giurie nazionali di valutazione per l'assegnazione della Bandiera Blu per le località marine e delle Spighe Verdi per i comuni agricoli;
• di essere stata la referente del gruppo di lavoro CReIAMO PA, L3-WP2
nelle pubbliche Controparte_3 amministrazioni;
Pag. 2 di 14 • di aver lavorato all'elaborazione della c.d. Carta di Cortina, coadiuvata dalla collega, dott.ssa , per la promozione del turismo alpino Testimone_1 sostenibile;
• di aver fatto parte del gruppo di lavoro nazionale, che ha seguito i lavori della
Conferenza di Nairobi, per ciò che concerne il progetto Unep-UNEA-2 (2016-
2017);
• di aver fornito le proprie competenze nell'ambito del progetto europeo Clim'foot
LIFE, finalizzato allo sviluppo di una metodologia e un database di fattori di emissioni nazionali ed europei per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di enti pubblici e privati e lo sviluppo di strategie di mitigazione;
• di aver svolto lavoro di supporto tecnico per la redazione di provvedimenti normativi, intrattenendo rapporti di collaborazione con l'Ufficio legislativo del
TM (avendo redatto il Regolamento Made Green, oggetto di adozione da parte ministeriale e avendo contribuito alla definizione del decreto ministeriale che istituisce la “Capitale Verde d'Italia”);
• di essersi relazionata, nell'ambito delle suddette attività, direttamente con i dirigenti di riferimento per la propria divisione e con i relativi funzionari, nonché con gli altri colleghi, al fine di decidere le strategie operative da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi previsti in ambito nazionale ed internazionale per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni dei gas serra.
Sulla base di tanto, affermava dunque di aver operato con autonomia di iniziativa, sulla base delle personali competenze acquisite nel corso degli anni;
di aver gestito informazioni complesse, da interpretare ed elaborare in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Quindi, lamentata l'erroneità ed illegittimità dell'inquadramento riconosciutole dalla datrice di lavoro nel livello IV del c.c.n.l. Acqua e Gas, con retribuzione di base pari ad
€ 2.001,67, sosteneva di aver diritto all'inquadramento nel livello VII del c.c.n.l. applicato
(con retribuzione di base pari a € 2.548,40), assumendo quindi la maturazione di un credito, a titolo di differenze retributive spettanti per le mansioni superiori svolte, pari ad
€ 28.253,46, come da conteggio allegato.
Pag. 3 di 14 Richiamata la declaratoria contrattuale tanto del livello di effettivo inquadramento, quanto di quello ritenuto di spettanza, evidenziava di avere svolto mansioni che prevedono
• funzioni professionali di contenuto altamente specialistico, siccome impegnata nella realizzazione di vari progetti in ambito nazionale e internazionale volti al contrasto dell'inquinamento ambientale e, segnatamente, alla riduzione del danno derivante dal consumo di carbonio e dei gas serra
• la gestione di informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere, essendo tenuta a conoscere le risoluzioni adottate in ambito internazionale, necessarie per valutare la misura dell'impatto ambientale che hanno i processi produttivi, occupandosi del calcolo dell'impatto che alcune scelte energetiche e produttive, possono avere sul sistema ambientale e di verificare, inoltre, il rispetto degli standard, da parte degli enti pubblici e privati che aderiscono ai programmi realizzati dal TM e da lei seguiti
• responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate in quanto sottoposta al potere sanzionatorio della convenuta su eventuali segnalazioni dei dirigenti e funzionari del TM
• autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni in quanto opera senza alcun controllo da parte della convenuta in merito alle varie fasi di esecuzione della prestazione per la parte di opera che le è assegnata, potendo adottare pertanto le modalità di esecuzione e le innovazioni ritenute più opportune al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati cooperando con le colleghe di divisione, oltre che con i funzionari del TM
• il possesso di approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Concludeva dunque chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'assunzione del 08.06.2015, o da data successiva, nel VII livello del CCNL Gas – Acqua o nell'inferiore livello che sarà ritenuto di giustizia;
2.
Per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro 28.253,56 o della somma diversa superiore/inferiore che si riterrà di giustizia per i titoli dedotti in premessa e nel
Pag. 4 di 14 conteggio di riferimento al periodo 01/01/2016 al 31/01/2021”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva concludendo per il rigetto delle CP_1 domande altrui.
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 11396/2023, depositata il 15 febbraio 2024, che respingeva il ricorso reputando non dimostrato lo svolgimento delle mansioni riferibili al VII livello contrattuale e non attribuibile un livello intermedio rispetto a quello posseduto per difetto di idonee allegazioni sul punto, anche condannando la lavoratrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 29 aprile 2024 la interponeva tempestivo appello, affidandolo Pt_1 ai seguenti motivi.
Premesso che applica al proprio personale un contratto collettivo incongruo CP_1 rispetto all'attività svolta, in tal modo sotto-inquadrando regolarmente i propri dipendenti, con il primo censurava il mancato riconoscimento dello svolgimento delle mansioni proprie del VII livello rivendicato in via principale deducendo che per un verso la società appellata non aveva contestato l'esecuzione di compiti chiaramente riferibili al livello invocato, addirittura confermando lo svolgimento di funzioni di alto contenuto specialistico;
per un altro verso, che tutti gli ulteriori tratti delle mansioni in questione erano emersi compiutamente all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata ed inoltre risultavano dal contenuto dei documenti prodotti da entrambe le parti e del tutto ignorati dal primo giudice.
Con il secondo motivo si doleva del mancato riconoscimento di un livello intermedio tra il IV posseduto e il VII invocato deducendo l'erroneità dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, evidenziava di avere prodotto corposa documentazione, comprensiva del c.c.n.l., a mezzo della quale si potevano ben enucleare i tratti distintivi dei livelli di inquadramento interposti, così sollecitando il riconoscimento anche di un livello inferiore al VII.
Concludeva richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'assunzione del
08.06.2015, o da data successiva, nel livello VII del CCNL Gas – Acqua o dell'inferiore livello che sarà ritenuto di giustizia;
2. Per l'effetto condannare la convenuta, in persona
Pag. 5 di 14 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € 28.253,56 o della somma diversa superiore/inferiore che si riterrà di giustizia per i titoli dedotti in premessa e nel conteggio, in riferimento al periodo 01/01/2016 al
31/01/2021”, oltre accessori di legge e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'altrui gravame per via della mancanza di specificità e della mancata impugnazione di capi della sentenza idonei a sorreggere la decisione;
nel merito, ne richiedeva comunque il rigetto deducendone l'infondatezza, così concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto in virtù delle ragioni che sono illustrare a seguire.
Per la soluzione delle questioni sottoposte alla cognizione della Corte è necessario richiamare la declaratoria contrattuale posseduta dall'appellante e quella da questa Pt_1 rivendicata.
Orbene, a mente dell'art. 18 del c.c.n.l. applicato, appartiene al IV livello, vale a dire all'inquadramento posseduto dalla , “il personale che: - svolge attività di concetto Pt_1 tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento. Elementi qualificanti:
1. attività compiute specializzate anche in aree multiservizi, nel rispetto di specifici livelli di qualità ovvero attività di concetto 2. autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità 3. responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di
Pag. 6 di 14 sicurezza da parte dei coordinati 4. trattamento informazioni differenziate 5. esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico ed aggiornamento”.
I profili professionali elencati sono i seguenti: “capo squadra esperto distribuzione/lavori di rete;
operaio esperto;
addetto preventivi clientela;
addetto assistenza lavori;
addetto contabilità/controllo di gestione;
addetto amministrazione del personale;
addetto gestione clienti;
addetto legale/affari generali;
addetto approvvigionamenti;
addetto tutela clienti;
addetto attività marketing;
addetto fatturazione vettoriamento;
operaio esperto servizi energia/gestione calore”.
Appartiene, invece, al VII livello rivendicato “il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. Elementi qualificanti:
1. attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità 2. autonomia di tempi e metodologie di un mese 3. responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva 4. interpretazione ed elaborazione informazioni complesse 5. esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università”
I profili professionali elencati sono i seguenti: “esperto vendite grandi clienti;
esperto normative e tariffe;
tecnico esperto progettazione;
tecnico esperto direzione lavori;
responsabile prevenzione/protezione”.
Occorre a questo punto riepilogare le deposizioni testimoniali raccolte, che hanno fornito un quadro esauriente delle attività effettivamente svolte dall'appellante . Pt_1
Ordunque, la teste introdotta dalla difesa della , ha dichiarato quanto segue: Tes_2 Pt_1
“Abbiamo lavorato insieme dal gennaio 2018 sino a maggio 2020…La ricorrente è stata impegnata nell'ambito di tali progetti. C'era un gruppo di persone aventi specifiche
Pag. 7 di 14 competenze tecniche, nel cui ambito lavorava anche la ricorrente. In particolare, la sua
è stata un'attività di supporto tecnico. Quando arrivavano tutte le richieste delle varie aziende, per ottenere il marchio relativo al progetto VIVA, la ricorrente doveva fare dei calcoli per verificare il rispetto dei parametri di sostenibilità per la filiera. Non sono in grado di entrare nel dettaglio. Era un gruppo di quattro o cinque persone, di cui ognuno seguiva diverse aziende, che svolgevano la stessa tipologia di attività… Per la redazione del regolamento del rilascio del marchio la ricorrente ha fornito il suo supporto tecnico, sempre relativamente alle indicazioni sui calcoli da operare per verificare il rispetto dei parametri per l'ottenimento del marchio… Nell'ambito della società il diretto superiore della ricorrente ere il Dott. (che era il coordinatore), mentre il Project Manager Per_1 era il Dott. . Sotto il profilo tecnico gli addetti al supporto tecnico Persona_2 avevano un ampio margine di autonomia e discrezionalità, visto che poi il Ministero faceva propri i loro calcoli. Questo era proprio il ruolo del supporto tecnico. Era tutta una squadra con specifiche competenze tecniche, chi in fisica, chi in ingegneria, chi in scienze naturali. All'esito del calcolo, non era la ricorrente ad autorizzare l'emissione dell'etichetta, che era piuttosto di competenza del Direttore Generale o in sua vece mia.
Io ovviamente mi basavo sui calcoli della ricorrente. Non avevo la competenza tecnica per verificarne l'esattezza o meno. I calcoli effettuati dalla ricorrente non erano verificati di qualcun altro… Mi aiutava nelle relative attività di coordinamento dei gruppi dei dipendenti anche la ricorrente, in particolare per uno di questi gruppi (quello relativo alla Carbon Foot Print) mi aiutava la ricorrente. Mi aiutava nella gestione del personale assegnatoci, ad istruirlo e a indicare loro quello che avrebbe dovuto fare”.
Il teste introdotto dalla difesa di , ha riferito: “Sono dipendente della Per_1 CP_1 società resistente dal 2015. Io a partire da tale momento sono stato il diretto superiore della ricorrente. La ricorrente era assegnata alla Unità di Assistenza Tecnica CP_1 istituita presso il Ministero… La ricorrente è un'esperta che ha lavorato sui temi dell'impronta carbonica, dell'impronta ambientale e del greening (verdificazione) delle imprese. Ha seguito i progetti per concedere il marchio Made Green in Italy, nonché la collaborazione con le imprese sul programma VIVA e la preparazione dei testi dei regolamenti europei sull'impronta ambientale. La ricorrente in tali ambiti si occupava dei contatti con le imprese, della preparazione dei dossier. Partecipava altresì a gruppi di lavoro interni, avendo un ruolo di coordinamento per un periodo di 8/12 mesi, in
Pag. 8 di 14 quanto gli altri colleghi che lavoravano sugli stessi temi in quel periodo erano uno in malattia, una in maternità ed uno era partito per andare a lavorare in Commissione
Europea. In verità in quel periodo non aveva personale a sé sottoordinato. Era l'unica a lavora[re] e quindi lavorava per quattro… La ricorrente si occupava anche dell'organizzazione di riunioni, della partecipazione a conferenze come relatrice, preparazione di atti. Nel suo ambito godeva di ampia autonomia. Su una serie di argomenti era soggetta al controllo e al coordinamento della collega , Testimone_1 in particolare sull'impronta ecologica e sui regolamenti europei. Il settore in cui la ricorrente godeva di maggiore autonomia era quindi quello relativo al programma VIVA.
La ricorrente preparava i pareri per il rilascio dei marchi, studiando la documentazione inviata dalle aziende e verificando la sussistenza dei requisiti e la rispondenza a dei parametri prestabiliti. Nel caso in cui la ricorrente desse un parere positivo, il Direttore
Generale ne prendeva atto e firmava. Io non effettuavo alcun controllo ulteriore prima del passaggio al Direttore Generale. La ricorrente predisponeva i dossier e i pareri e li firmava. Il Direttore generale li faceva propri, controfirmandoli. La ricorrente aveva un gruppo di aziende delle quali si è occupata. Tutto il controllo sulla rispondenza ai requisiti e sul rispetto dei parametri era rimesso a lei… La ricorrente sicuramente è una grande esperta dotata di grandi capacità tecniche. Sicuramente è entrata con un bando per un inquadramento di livello inferiore rispetto alle sue potenzialità”.
Per parte sua, il teste introdotto dalla difesa di , ha dichiarato: “Sono Per_2 CP_1 dipendente della società resistente dall'8.6.2015. Ho fatto parte del gruppo di lavoro operante nell'ambito delle convenzioni attive con il Ministero dell'Ambiente, composto da circa 130 unità di personale (tra cui c'era anche la ricorrente), in qualità di Project manager, dal giugno/luglio 2016 sino al 30 giugno 2020… Il sottogruppo in cui era collocata la ricorrente svolgeva attività di supporto tecnico specialistico nell'ambito della Macroarea delle tematiche dello sviluppo sostenibile. Il coordinatore di questo sottogruppo era il Dott. . C'era un sistema periodico di Persona_3 rendicontazione dell'attività svolta dal gruppo. Non esisteva invece un sistema di rendicontazione delle attività del singolo. Si trattava di rendicontazioni trimestrali, sulla base delle quali veniva poi emessa fattura… Le attività erano varie: dalla rilevazione dell'impronta ambientale ai rapporti con gli enti locali, seguivano poi un progetto chiamato Viva nell'ambito del marketing del vino… Confermo che le attività svolte dalla
Pag. 9 di 14 ricorrente sono quelle elencate al capitolo 21) della memoria di parte resistente, salvo
l'ultimo punto dello stesso, di cui al momento non so dire se rientrassero o meno nelle attività da lei svolte. Durante il periodo della pandemia, con l'attivazione dello smart working, si rendicontavano settimanalmente le attività con i singoli. Tali attività erano vistate dal coordinatore tecnico e poi da me e poi dal Dirigente svovraordinato… Non mi risulta che la ricorrente abbia mai svolto attività di coordinamento di altro personale.
Mi risulta che tale ruolo competesse al Dott. . Per_1
Infine, la teste , introdotta dalla difesa della , ha riferito: “A partire Tes_3 Pt_1 dall'ottobre 2020, mancando il Dirigente, io ho assunto, per ordine di servizio, il coordinamento della Divisione Seconda della Direzione per la Crescita Sostenibile
[...]
. A partire da questo momento ho iniziato ad avere rapporti più Parte_2 diretti con il gruppo di lavoro in cui era inserita la ricorrente e quindi anche con la ricorrente stessa… Il gruppo di lavoro in questione se non ricordo male nel periodo
2020/2021 era composto da tre unità (la ricorrente, ed Testimone_1 Per_4
. Il ruolo più elevato nell'ambito del gruppo faceva capo a;
e
[...] Testimone_1 ciò dal punto di vista formale… Indipendentemente dai ruoli di coordinamento indicatimi dalla resistente, io, stante la complessità della situazione in quel periodo, legata anche all'emergenza pandemica, cercai di individuare nell'ambito del gruppo dei referenti per ciascuna tipologia di attività. La era la mia referente diretta per l'assistenza Pt_1 tecnica per due tipologie di attività… In merito alla Capitale Verde di Italia…ero la referente per l'amministrazione e la mi ha supportato direttamente. In particolare, Pt_1 le ho chiesto di ragionare su una serie di criteri di attuazione e di indicatori uniformi, a fronte della diversità dei contributi pervenuti. In merito alle Commissioni per la
Valutazione delle Spighe Verdi e della Bandiera Blu, so che si occupava dell'istruttoria delle diverse domande. Non so entrare nel dettaglio. Per il marchio VIVA, la Dott. Pt_1 si è sempre occupata della relazione con le aziende, gestione del disciplinare del marchio.
Per le attività del marchio Made Green in Italy, la ricorrente con la cura Tes_1
l'assistenza tecnica per i bandi per il rilascio delle regole di categoria di prodotto, che è preliminare al rilascio del marchio”.
Tanto premesso ed esaminando analiticamente i vari tratti della descrizione appena richiamata, osserva la Corte che non vi è dubbio, innanzitutto che la abbia operato Pt_1 svolgendo “funzioni professionali di contenuto specialistico”, considerato che esse sono
Pag. 10 di 14 state già riconosciute già dalla sentenza di primo grado che, alla pagina 14, ha affermato tanto ricordando la responsabilità in capo alla lavoratrice di “attività di calcolo che presuppongono adeguate conoscenze teoriche”, senza che la società appellata abbia contestato tale statuizione, sulla quale si è dunque formato il giudicato. Ciò rende superfluo l'esame della sussistenza o meno di “funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale”, che la definizione contrattuale prevede in maniera alternativa e non già cumulativa.
Quanto alla “autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard”, rileva il collegio che tale ultima caratteristica non risulta indispensabile per la configurabilità dell'inquadramento in esame, atteso che l'attività del lavoratore può anche compiersi secondo procedure e metodi già predisposti. Nel caso di specie, dunque, non assume rilievo la circostanza che la non abbia in sé elaborato nuovi metodi o procedure – Pt_1 sebbene la teste abbia riferito di un'attività di tal fatta svolta quantomeno Tes_3 nell'ambito del progetto per la Capitale Verde d'Italia – in quanto previsti dalla normativa interna e internazionale vigente. Risulta infatti sufficiente che all'interno della cornice normativa e regolamentare vincolante menzionata ella abbia agito in maniera autonoma, come dimostrato dalla circostanza che l'esito dei suoi calcoli, o comunque dei suoi accertamenti di tipo tecnico, era recepito in via diretta ed immediata dai suoi superiori senza lo svolgimento di alcuna ulteriore valutazione e consacrato nei provvedimenti formali infine adottati.
Tanto conduce allo scrutinio dell'elemento della “responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate”, in sostanza l'appellante adduce le medesime argomentazioni spese in ordine al carattere dell'autonomia operativa, ricordando che il Ministero non svolgeva alcuna verifica sui calcoli eseguiti. Soggiunge che, come riferito dal teste preparava i pareri per il rilascio dei marchi studiando Per_1 la relativa documentazione inviata dalle aziende e che il Direttore generale faceva proprie le conclusioni cui ella era pervenuta, adeguandosi ai suoi pareri e ai dossier da ella preparati, controfirmandoli. Ricorda di avere agito “anche per conto del Ministero”, come confermato dalla teste , che ha dichiarato che la era stata nominata “referente Tes_3 Pt_1 del Ministero nelle Commissioni di Valutazione per il rilascio delle certificazioni per le
Bandiere Blu e le Spighe Verdi”. Sulla base di tanto osserva la Corte che, seppure a rigore
Pag. 11 di 14 la responsabilità amministrativa dei provvedimenti adottati fosse ascrivibile al dirigente firmatario, nondimeno dall'istruttoria testimoniale è emerso con chiarezza che nessuno dei soggetti sovraordinati alla compisse un qualunque tipo di controllo o verifica Pt_1 sulle attività di calcolo e comunque tecnico-professionali da questa eseguite, con la conseguenza che il contenuto del provvedimento finale era del tutto riferibile all'attività della stessa , che ne assumeva la correlata responsabilità nei confronti del dirigente Pt_1 stesso.
In ordine alla gestione di “informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere”, ha evidenziato di essersi occupata “del calcolo del carbonio e delle emissioni del gas effetto serra secondo degli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale”, essendo dunque tenuta a conoscere la disciplina vigente in tale ambito derivante dagli esiti della varie conferenze internazionali per il clima svolte nel tempo, dalle risoluzioni adottate dalle organizzazioni delle Nazioni
Unite, dalle norme tecniche internazionali stabilite dalle organizzazioni internazionali, dalla normativa interna. Alla luce degli elementi acquisiti dall'istruttoria orale e documentale, non è dubbio che la avesse la gestione di una massa di informazioni Pt_1 di rilevante complessità, che andavano dalla necessaria conoscenza della complessa normativa interna e internazionale in materia fino alla raccolta, elaborazione e disamina dei dati forniti dalle varie imprese interessate al conseguimento delle certificazioni e dagli enti interessati all'assegnazione dei vari titoli di merito, allo scopo di verificare l'effettiva compatibilità dell'attività delle prime rispetto ai criteri di legge per l'attribuzione delle certificazioni stesse e del possesso dei requisiti per l'attribuzione dei premi da parte dei secondi.
Per ciò che attiene al possesso di “approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea”, esse sono pacifiche, risultando che la non solo ha conseguito la laurea in Pt_1
Fisica dei sin dal 1999 con il massimo dei voti, ma ha anche attestato di aver CP_2 conseguito nel 2009 un Master of Science (Master di secondo livello) all'Institute of
Technology Tallaght di Dublino.
All'esito di tale carrellata, ritiene dunque la Corte che siano integrati tutti gli elementi descrittivi previsti dal contratto collettivo per la riconducibilità dell'attività della Pt_1 al VII livello di inquadramento.
Pag. 12 di 14 Si devono tuttavia ulteriormente analizzare anche quelli che lo stesso articolo 18 in esame definisce come “Elementi qualificanti”. Essi sono i seguenti: “
1. attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità 2. autonomia di tempi e metodologie di un mese 3. responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva 4. interpretazione ed elaborazione informazioni complesse 5. esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università”.
Ebbene, come già rilevato in precedenza, in riferimento alla “attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità” e alla “interpretazione ed elaborazione informazioni complesse”, di cui ai punti 1 e 4, che possono essere esaminate unitariamente, non è dubbio che la debba conoscere, interpretare e applicare un'assai articolata Pt_1 normativa interna e internazionale, esito di numerosi accordi internazionali conclusi e recepiti dal nostro paese, di guisa che non è dubbio che tale elemento sia integrato.
Allo stesso modo, la massima libertà con la quale l'appellante si è interfacciata con le diverse imprese interessate all'acquisizione delle certificazioni, oltre che con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nei diversi procedimenti, comprovati anche dalla documentazione raccolta (si vedano a titolo di esempio i doc. n. 5, 7 e 9), dimostra con chiarezza che i compiti svolti dalla non avevano una cadenza temporale di breve Pt_1 periodo e predeterminata a monte ma, come richiesto dal punto 2, le consentivano i dovuti approfondimenti tecnici e comunque istruttori per pervenire alle conclusioni tecniche da trasfondere nei successivi provvedimenti.
Parimenti, quanto al carattere della “responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva”, di cui al punto 3, come già osservato in precedenza, la proposta provvedimentale della trovava diretto accoglimento da parte del dirigente preposto, Pt_1 atteso che nessuna verifica o critica dei calcoli compiuti e dei risultati raggiunti era operata da costoro.
Per ciò che attiene, infine, al punto 5, vale a dire alla “esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università”, non appare revocabile in dubbio che, alla luce della circostanza che l'attività preparatoria e propositiva svolta dalla ha trovato Pt_1 formale esternazione nei provvedimenti dirigenziali emessi sulla base di essa, anche tale tratto sia dimostrato.
Pag. 13 di 14 Sulla base di quanto fino a questo momento esposto, l'appello merita in conclusione accoglimento, dovendosi dunque dichiarare il diritto della all'inquadramento nel Pt_1
VII livello a decorrere dall'8 giugno 2015 e alla percezione delle correlate differenze retributive, la cui quantificazione non è stata specificamente contestata dalla società appellata, che va dunque condannata al loro pagamento, così come a quello delle spese del doppio grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 29 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
11396/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di all'inquadramento nel VII livello del c.c.n.l. Acqua e Gas Parte_1
a decorrere dall'8 giugno 2015;
- per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 28.253,56 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, CP_1 che si liquidano in € 7.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, CP_1 che si liquidano in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC IG OL VI ES NE
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