Articolo 29 del Codice del turismo
Articolo 28Articolo 30
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21 giugno 2011
ART. 29


(Turismo della natura e faunistico)


L'agriturismo e' disciplinato dall' articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 . Il turismo della natura comprende le attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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