Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 308 / 2022 tra le parti:
RICORRENTE
c.f. _1 C.F._1
- difesa: avv. VITIELLO GIUSEPPINA, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
c.f. contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: _1 Controparte_2
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
1
2. disporre, a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Controparte_2
Euro 600,00, o quella somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
3. disporre, a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € Controparte_2
300, a titolo di concorso per il mantenimento della sig.ra da corrispondersi entro il giorno _1
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste con memoria istruttoria del
04/09/2023”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 25.09.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/02/2022 e ritualmente notificato, _1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal coniuge
, sposato con matrimonio celebrato con rito concordatario a Prato Controparte_2
(PO), in data 09/09/2000, atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto
Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000, Parte II, Serie A, atto n. 42.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
(2) che dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 18/09/2004, ancora studente;
(3) che i coniugi hanno stabilito la Per_1 propria residenza coniugale in Vernio (PO), via Duilio Stefanacci n. 5, nell'immobile di proprietà della ricorrente;
(4) che, in seguito all'allontanamento del sig. dalla casa CP
coniugale avvenuto nel 2020 a causa di insanabili contrasti di coppia, quest'ultimo non ha mai provveduto al mantenimento del figlio tanto che la ricorrente ha sporto formale denuncia-querela; (5) che, soltanto di recente, il marito ha effettuato due versamenti in favore del figlio, il primo per € 300,00 ed il secondo per € 390,00, direttamente su una carta prepagata intestata al medesimo, senza, tuttavia, tentare di recuperare il rapporto genitoriale andato perduto in seguito all'allontanamento dalla casa familiare;
(6) che il convenuto percepisce un reddito annuo di circa € 30.000,00, mentre la ricorrente è gravata dalle spese che deve interamente sostenere per il mantenimento ordinario e straordinario
2 del figlio e per i ratei dei finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia, che ammontano ad € 400,00 mensili.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto: a) l'affidamento in via condivisa del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1
nell'immobile di sua proprietà, sito in Vernio, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) il diritto di visita del padre, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze sportive, ludiche e scolastiche del figlio;
c) la determinazione, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di una somma mensile complessiva di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento economico del figlio , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; d) la determinazione, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di una somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della coniuge.
Con ordinanza del 01/12/2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 16/11/2022 alla presenza della sola ricorrente, il Presidente del Tribunale di Prato ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio nelle more del presente giudizio, ha assunto i seguenti provvedimenti in via Per_1
temporanea ed urgente: 1) ha disposto l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, versando direttamente in favore di quest'ultimo la somma mensile di €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
d'Intesa n. 468/19; 2) ha disposto l'obbligo, a carico del convenuto, di contribuire al mantenimento economico della coniuge versandole un assegno mensile di € 200,00.
Rimesse le parti di fronte al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio, solo parte ricorrente si è costituita depositando memoria integrativa e precisando le conclusioni negli stessi termini di cui al ricorso introduttivo.
Il G.I., disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto e verificatane successivamente la regolarità, ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
e, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata rinviata per l'assunzione dei mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.
3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale, nonché sulla capacità economica del convenuto svolti dalla Guardia di Finanza di Prato.
All'udienza del 24/09/2024, il G.I., lette le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate da parte ricorrente nel termine alla stessa assegnato, ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui la ricorrente è comparsa dinanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, tenuto altresì conto del disinteresse manifestato dal convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio.
Sul contributo al mantenimento economico del figlio – Sulla base della disciplina Per_1 dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
L'art. 337septies c.c. prevede che detto assegno periodico possa, altresì, essere disposto dal
Giudice in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, valutate le circostanze, e che debba essere versato direttamente all'avente diritto.
4 Nel caso in esame, si ritiene che debba essere confermato il contributo al mantenimento di
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, a carico del padre Per_1
nella misura di € 350,00 dal momento del deposito del ricorso sino ad aprile 2023, mese nel quale il ragazzo ha iniziato la propria attività lavorativa (cfr. contratto di apprendistato in atti). Da quel momento, si ritiene che il contributo debba essere fissato in euro 150,00 mensili, somma che dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione
ISTAT, direttamente in favore del figlio, oltre alla suddivisione del 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie, secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n.
468/19 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse davanti a questo Tribunale ed espressamente richiamate in dispositivo.
Sebbene, infatti, al momento stia lavorando, egli ha un contratto di apprendistato Per_1 professionalizzante part-time a far data dal 07/04/2023, con retribuzione di € 1.018,98 lorde mensili per 13 mensilità. Tale importo si ritiene non idoneo di per sé ad affermare il raggiungimento da parte del medesimo dell'indipendenza economica (cfr. Cass. 407/2007:
“In tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge
19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata.”).
La determinazione del quantum appare adeguata, tenuto conto della documentazione reddituale e patrimoniale in atti. La ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver percepito nel
2019 un reddito lordo da lavoro dipendente di € 19.088,00; nell'anno 2020 di € 19.220,00 e
5 nell'anno 2021 di € 18.554,00. Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di
Montecatini Terme su ordine del giudice istruttore è emerso che il convenuto è titolare della ditta individuale “ esercente l'attività di “commercio al Controparte_2 dettaglio di prodotti vari” e nell'anno 2022 risulta aver percepito un reddito annuo imponibile pari ad € 15.735,00 per attività di lavoro subordinata.
Sul contributo al mantenimento economico della coniuge - Secondo l'art. _1
156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”
Ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto di un coniuge rispetto all'altro di percepire un assegno di mantenimento si è espressa a più riprese la giurisprudenza di legittimità evidenziando che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
6 presupposto dell'assegno di divorzio.” (Cass. 12196/2017, conforme a Ordinanze Cass.
16809/19 e 4327/22).
È onere della parte richiedente l'assegno provare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il coniuge e l'inadeguatezza dei propri redditi a mantenere tale livello dopo la cessazione di tale convivenza. In caso di positivo accertamento di tale presupposto
è invece onere della parte destinataria della domanda di assegno dimostrare che le proprie capacità economiche non gli consentono di somministrare alla controparte i mezzi necessari a conservare tale tenore di vita. In ogni caso, è imprescindibile una valutazione comparativa delle condizioni economiche – patrimoniali e reddituali – dei coniugi.
Nel caso in esame, come espressamente riportato nel paragrafo precedente, si evidenzia che il reddito annuo mediamente percepito dalla ricorrente si attesta tra i 18.500,00 ed i
19.300,00 euro e dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la medesima abbia acceso presso la un contratto di finanziamento con rata mensile di € 118,00 CP_3
circa e che sia coobbligata in un secondo finanziamento acceso con , pur non CP_4 dovendo sostenere spese legate a mutui o canoni locatizi essendo formalmente proprietaria esclusiva dell'abitazione coniugale nella quale risiede unitamente al figlio, mentre il convenuto ha percepito redditi, nell'anno 2022, pari ad € 15.735,00. Inoltre, dagli accertamenti condotti dalla GdF, il convenuto risulta titolare di diversi contratti accesi con vari istituti di credito – seppur con saldo minimo all'attivo – oltre che di un contratto di finanziamento con per l'importo di € 13.450,00, rivestendo, inoltre, la qualifica di CP_4
“conduttore” di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, stipulato in data
19/02/2021 con fine locazione in data 28/02/2025, con valore dichiarato di € 4.560,00 annui.
Ribadita la superfluità delle prove orali formulate da parte ricorrente nella memoria istruttoria del 04/09/2023 alla luce dell'esaustività della documentazione prodotta in giudizio, tenuto conto dei redditi dei due coniugi e dell'adeguatezza delle condizioni economiche della ricorrente, non si ritiene suscettibile di accoglimento la domanda svolta da parte ricorrente in ordine al diritto a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento da parte del marito.
Sulle spese di lite –Alla luce dell'esito del giudizio in assenza di costituzione le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra e _1 CP
, sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario a Prato (PO),
[...]
in data 09/09/2000, con atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto
Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000, Parte II, Serie A, atto n. 42;
2. dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio Per_1
versando direttamente in favore di quest'ultimo, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00, dal momento del deposito del ricorso sino al mese di aprile
2023 e la somma di euro 150,00 con decorrenza dal mese di maggio 2023, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
3. pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
8 spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4. rigetta la domanda di di versamento, da parte del marito, di un _1 assegno per il proprio mantenimento, revocando con efficacia retroattiva quanto disposto in sede presidenziale;
5. nulla sulle spese in assenza di costituzione;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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