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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/11/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI DANIELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FEOLA MARCELLO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. FEOLA MARCELLO Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“- A). In via preliminare, dichiarare errata la interpretazione dell' circa la normativa CP_1 regolatrice la fattispecie de qua, precipuamente dell'Art. 1, comma 246, Lex n.205 /2017;
- B). per l'effetto, in via principale, riconoscere ope iuris atque legis al ricorrente, lavoratore subordinato, Sig. , nato a [...] il [...], il diritto alla maggiorazione per Parte_1 l'esposizione all'amianto di cui al combinato disposto dell'Art.1, comma 246, Lex 27/12/2017, n.205, successive modificazioni e/o integrazioni e 13 comma 8 della legge n. 257/1992 concernente i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiali rotabile ferroviario;
e quindi, attribuire in favore dello stesso per intero gli inerenti benefici previdenziali per complessivi tredici anni e due mesi, fino al 28/12/2000 in essi compresi i 10 anni successivi ai tre anni e due mesi dal 05/11/1987 al 31/12/1990 già riconosciuti dall' per la non contestata, ininterrotta attività CP_1 lavorativa in essere durante il periodo dei lavori di bonifica, con la rivalutazione ai fini pensionistici per il coefficiente 1,5 previsto dall'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257”;
- C). riconoscere ad esso ogni altro diritto collegato, consequenziale e connesso a Parte_1 lui spettante;
- D). In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui ai punti A), B) e C), ove occorrendo e ritenuto necessario, e ritenuta carente la continuità del rapporto di lavoro del Ricorrente con il medesimo datore di lavoro RE spa, CP_ previo annullamento dell'illegittimo provvedimento di diniego reso dalla Direzione Provinciale di Pistoia in data 17/01/2022 oggetto del Ricorso Amministrativo interposto dal Sig. in Parte_1 data 27/03/2022, definito con il silenzio/rigetto, ritenere fondata ed, ope iuris atque legis, accogliere l'istanza di riscatto contributivo di esso , anche in ossequio agli intangibili principi Parte_1 sanciti dalla Costituzione Italiana ed ai diritti soggettivi costituzionalmente protetti;
per l'effetto e per quanto occorrer possa autorizzare il Ricorrente, previa rimessione in termini, ad integrare volontariamente i contributi relativi alle 13 settimane afferenti ai mesi di marzo, aprile e maggio 1997, ai fini della sistemazione della propria posizione contributiva e di poter maturare il diritto all'anticipato accesso agevolato a pensione previsto per i lavoratori esposti alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica come esso Ricorrente , e di usufruire ai fini Parte_1 pensionistici, in virtù delle norme vigenti in subjecta materia, dei benefici previdenziali aggiuntivi anche per l'ulteriore periodo dal 29/12/1990 al 30/12/2000, per complessivi 13 anni e due mesi;
- E). Condannare l' resistente in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla CP_2 CP_1 refusione delle spese e competenze di lite”. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato dipendente di DA s.p.a. in modo continuativo ed ininterrotto dal
5.11.1987 all'1.11.2015 e poi, a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, di essere passato alle dipendenze di Hitachi Rail Italy STS s.p.a.;
- Di aver presentato, in data 27.2.2018, domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto di cui all'art. 1, comma 246, l. n. 205/2017;
- Di aver integrato la suddetta domanda il 10.4.2018, producendo dichiarazione del datore di lavoro del 29.3.2018, che attestava la sua presenza presso il sito produttivo di via Ciliegiole n.
110/b di Pistoia dal 5.11.1987 al dicembre 1990 durante le operazioni di bonifica dell'amianto, e dichiarazione datoriale in ordine alla continuità del rapporto lavorativo ancora in essere;
- Che l' il 18.6.2019, aveva rilasciato certificazione tecnica positiva attestante la sussistenza CP_3 di tutte le condizioni ed i requisiti di legge in capo all'istante, ai sensi dell'art. 1, comma 246, l.
205/2017;
- Di aver cercato più volte vanamente di avere notizie in merito all'istruttoria della propria pratica CP_ da parte di finché in data 4.2.2021 aveva ricevuto dall'ente previdenziale comunicazione di parziale accoglimento della domanda;
CP_
- In particolare, l' aveva riconosciuto ai fini dei benefici richiesti esclusivamente il periodo dal 5.11.1987 al 28.12.1990, riscontrando in tale lasso di tempo la presenza continuativa del lavoratore nel sito produttivo, ma ritenendo invece di non accogliere la domanda quanto al decennio successivo in ragione del fatto che l'attività lavorativa dell'istante presso
DA s.p.a. sarebbe risultata inferiore ai 10 anni richiesti, risultando per l'anno 1997 solo 39 settimane accreditate a fini contributivi in luogo delle 52 per l'intero anno;
CP_
- Che l' aveva solo in data 8.4.2021 richiesto al ricorrente di produrre documentazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza e le relative motivazioni;
- Che il ricorrente non era riuscito in alcun modo a reperire tale documentazione né presso l'attuale datore di lavoro (Hitachi Rail) né presso DA s.p.a., stante il lungo lasso di tempo intercorso e la cessione di ramo d'azienda intervenuta nelle more;
- Che, avendo interesse all'integrale riconoscimento dei benefici pensionistici de quibus (per un totale di 13 anni e due mesi), a fronte dell'impossibilità di reperire la documentazione presso i datori di lavoro aveva provveduto a presentare istanza di riscatto ex art. 5 d.lgs. 546/1996 cui aveva allegato propria dichiarazione sostitutiva nella quale attestava di aver fruito di un'aspettativa dal mese di marzo al mese di maggio 1997 “per motivi privati”; CP_
- Che aveva comunicato il rigetto della domanda di riscatto con due differenti comunicazioni,
l'una dell'11.10.2021, in cui si imputava al ricorrente la tardività nella presentazione della documentazione, l'altra del 17.1.2022 in cui si evidenziava l'invalidità della documentazione presentata, occorrendo documentazione dell'epoca e non una dichiarazione sostitutiva;
- Di aver dunque proposto ricorso amministrativo in data 27.3.2022, rimasto senza esito.
Contestata l'interpretazione e applicazione che l'ente previdenziale aveva offerto della disciplina di cui all'art. 1, comma 246, legge n. 205/2017, evidenziata la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i presupposti legittimanti l'accesso al beneficio previdenziale azionato, richiamata, ad ogni modo, la giurisprudenza in ordine alla irrilevanza dei periodi di pausa fisiologica e non fisiologica della attività lavorativa quando di durata non significativa e non collocantisi in prossimità di altre sospensioni dell'attività lavorativa che comportino il venir meno del rischio tutelato, sottolineata infine CP_ l'illegittimità del diniego opposto da alle istanze di riscatto mediante accredito contributivo volontario delle 13 settimane di contributi mancanti per l'anno 1997, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha preliminarmente eccepito la maturazione della CP_2 decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. 369/1970, rappresentando che il ricorrente aveva già presentato una prima domanda amministrativa il 22.2.2016 per la maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto, cui aveva poi fatto seguito la domanda del 27.2.2018, che non avrebbe alcuna efficacia impeditiva della decadenza, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere ritenuto coincidente con la data della prima domanda, dalla quale sarebbe decorso il termine di 300 giorni (spirato il 19.12.2016) oltre al termine decadenziale triennale (scaduto il 15.12.2019); ad ogni modo il termine sarebbe spirato anche a voler considerare quale dies a quo la seconda domanda amministrativa, non essendo atto idoneo a impedire la decadenza la domanda di riscatto contributivo del 21.2.2021. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata in via principale per carenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della pretesa fatta valere, nonché di quella formulata in subordine in quanto improponibile.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*** CP_ Sulla eccezione preliminare di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 639/1970
L'eccezione preliminare formulata dall' resistente non è fondata per le ragioni di seguito CP_2 illustrate.
Vale la pena premettere che alla materia della maggiorazione contributiva per esposizione professionale all'amianto è applicabile la disciplina della decadenza (sostanziale) dall'azione CP_ giudiziaria di cui all'art. 47 d.P.R. 369/1970 invocato dall' (in merito, cfr. Cass. civ., sez. L, 29 dicembre 2021, n. 41886; Cass. civ., sez. L, 16 maggio 2017, n. 12087) e che la funzione di tale decadenza è univocamente individuata nella protezione dell'interesse, di natura pubblica e collettiva, alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici (di talché essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo). Alla luce di una simile ratio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che una successiva riproposizione della domanda amministrativa, ovvero una richiesta di chiarimenti etc, e persino la tardiva comunicazione da parte dell'ente previdenziale del provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo, siano idonei ad impedire la decadenza rimettendo in termini l'istante e consentendogli di ovviare alla necessità di una tempestiva introduzione del giudizio. CP_ Nel caso che ci occupa, tuttavia, non appare persuasiva la tesi sposata dall' che vorrebbe far decorrere il termine decadenziale dalla prima delle due domande amministrative presentate dal ricorrente, ovverosia quella del 22.2.2016, sostenendo l'inutilità a fini impeditivi della invocata decadenza della successiva domanda del 27.2.2018, in quanto avente ad oggetto la medesima istanza di maggiorazione contributiva.
A ben vedere, tuttavia, le due domande non possono considerarsi sovrapponibili, perché non sovrapponibili sono i presupposti normativi in relazione ai quali le stesse sono state presentate, di talché la domanda del 27.2.2018 non va ritenuta una mera riproposizione di quella del 2016, ma una nuova e diversa domanda avente un differente oggetto.
Invero, l'istanza amministrativa del del 2016 è stata presentata nel vigore della previgente Pt_1 formulazione dell'art. 1, comma 277, della legge n. 208/2015, che, per quanto qui d'interesse, disponeva: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica”.
Di contro, la successiva domanda del 27.2.2018 è stata presentata dal ricorrente dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al citato art. 1, comma 277, legge n. 208/2015 dall'art. 1, comma 246, della legge n. 205/2017, che ha previsto le seguenti modifiche: “All'articolo 1, comma 277, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole:
«per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica» […]”.
Come si nota, la novella del 2017 ha provveduto a modificare sostanzialmente quanto previsto dalla norma del 2015, in senso migliorativo per il lavoratore:
i) Sotto il fronte dei requisiti per l'accesso al beneficio, dal momento che non è più necessario che il lavoratore abbia prestato la sua attività nel sito produttivo, senza essere dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto, essendo invece sufficiente che egli abbia svolto la sua attività durante le operazioni di bonifica (quindi anche solo in parte);
ii) Per quanto concerne la 'consistenza' del beneficio accordato, posto che la maggiorazione contributiva non viene più riconosciuta solo “per il periodo corrispondente alla medesima bonifica” ma anche “per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica”, al ricorrere della condizione della “continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.
Se ne deve concludere – in conformità con condivisibili arresti della giurisprudenza di merito (cfr., inter alia, Corte App. Firenze, sez. L, 24 aprile 2024, n. 160; Trib. Firenze, sez. L, 17 novembre 2023,
n. 1002) – che la fattispecie venutasi a configurare in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 246, legge n. 205/2017 sia distinta e diversa da quella originariamente regolata dall'art. 1, comma 277, legge n. 208/2015. Ne discende, come osservato dalla richiamata pronuncia della Corte territoriale, che, ai fini della valutazione del ricorrere o meno della decadenza eccepita dall' CP_2 convenuto, occorra una valutazione casistica, posto che, “se le modifiche del 2017 hanno introdotto per
l'assicurato possibilità che egli prima non aveva, la seconda domanda non può dirsi irrilevante e questo anche i fini della decadenza. Se invece la posizione soggettiva del lavoratore non è stata alterata dalla nuova normativa, la decadenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla prima domanda perché la seconda non appariva necessaria né utile”. In specie, “per coloro che fanno valere in giudizio i presupposti del beneficio contributivo secondo la modifica normativa del 2017 (essere stati presenti anche solo per una parte del periodo di bonifica nei cantieri ex Ansaldo Breda, da ottobre
1986 a dicembre 1990, ed essere rimasti in modo continuativo a lavorare negli stessi cantieri fino ad un decennio oltre la fine della bonifica), la seconda domanda amministrativa si imponeva e quindi la tempestività dell'introduzione del giudizio va verificata rispetto a tale seconda domanda, e non più rispetto alla prima (che in questi casi pacificamente sarebbe stata infondata poiché la norma originaria del 2015 esigeva invece la presenza per l'intero periodo di bonifica, senza estensione al decennio successivo). Invece, per coloro che fin dall'inizio facevano valere la propria presenza per
l'intero periodo di bonifica (86/90), la decadenza rispetto alla prima domanda potrebbe essersi verificata qualora gli stessi lavoratori non avessero facoltà/onere di proporre la seconda domanda con riferimento al decennio successivo alla fine della bonifica, perché in questo caso i lavoratori avrebbero dovuto coltivare il giudizio in modo tempestivo rispetto alla prima domanda”.
Nel caso che ci occupa, è pacifico che il ricorrente sia stato assunto da RE solo a decorrere dal novembre 1987, dunque egli non possedeva i requisiti per veder accolta la prima delle CP_ due domande presentate all' in forza della disciplina del 2015 (per non aver prestato la propria attività lavorativa nel sito produttivo per l'intera durata delle operazioni di bonifica dall'amianto). Di contro, al momento dell'intervenuta novella normativa il ha fatto valere, con la seconda Pt_1 domanda, i requisiti sanciti dalla disciplina del 2017 (ossia di aver prestato attività lavorativa presso il sito durante la bonifica e poi continuativamente per il decennio successivo). Come osservato dalla
Corte territoriale, alla luce di una verifica in concreto, per il la seconda domanda per il Pt_1 riconoscimento della maggiorazione contributiva si imponeva, posto che la sua posizione era stata senz'altro alterata dall'entrata in vigore della nuova fattispecie. Ne discende che quindi la tempestività dell'introduzione del presente giudizio va ponderata in riferimento a tale seconda domanda.
A questo proposito, non risulta decorso il termine decadenziale come eccepito dall'ente convenuto, tenuto conto che, come è pacifico e comunque documentato, l'ente previdenziale in data 4.2.2021 ha comunicato via pec al procuratore del ricorrente di aver parzialmente accolto la domanda (cfr. doc. 11 CP_ ricorso;
del parziale accoglimento della domanda del 2018 dà atto anche l' al doc. 1 allegato alla memoria). Dunque è dalla comunicazione di tale parziale accoglimento che deve farsi decorrere il termine triennale di decadenza, a mente dell'ultimo comma dell'art. 47 d.P.R. 639/19701, che in casi di tal sorta radica il dies a quo del termine decadenziale triennale alla data di adozione del provvedimento di accoglimento solo parziale (“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”). Risulta quindi che, con riferimento alla domanda del 27.2.2018, la decadenza non sia maturata, non essendo decorsi tre anni tra il 4.2.2021
(data di accoglimento parziale della domanda) e la data di proposizione del ricorso innanzi a questo giudice (19.3.2023).
Sul merito. Il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva per esposizione da amianto
La domanda principale spiegata dal ricorrente merita accoglimento.
Come visto, occorre valutare se in capo a sussistessero i presupposti per Parte_1
l'accoglimento integrale della domanda di maggiorazione contributiva ai sensi della disciplina di cui all'art. 1, comma 246, legge n. 205/2017 già citata (che ha modificato, come detto, il comma 277 dell'art. 1 della legge 208/2015, che quindi, per la parte che qui rileva, dispone: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”). È incontroverso tra le parti (e comunque documentato: cfr. doc. 3 e 5 di cui al ricorso) che il ricorrente possedesse tutti i requisiti per l'accesso al beneficio azionato), ad eccezione della continuità del rapporto per l'intero decennio successivo al termine delle operazioni di bonifica nello stabilimento
RE s.p.a., ove il ricorrente prestava la propria attività lavorativa dal 5.11.1987.
In particolare, come risulta dall'estratto contributivo allegato in atti (cfr. doc. 24 ricorso), e come CP_ emerge dalla già menzionata motivazione con la quale l' ha accolto solo parzialmente la domanda di accesso ai benefici contributivi in esame presentata dal ricorrente, per l'anno 1997 risulta versata in favore del ricorrente una contribuzione pari a 39 settimane, in luogo delle 52 che attesterebbero la prestazione lavorativa per l'intera annualità. Tale circostanza è pacifica tra le parti, avendo ammesso il ricorrente di aver fruito di un'aspettativa di tre mesi, tra il marzo ed il maggio 1997.
Divergente è la posizione delle parti sulla rilevanza di tale interruzione/sospensione temporanea della prestazione lavorativa, ai fini della continuità del rapporto di lavoro richiesta dalla norma già CP_ richiamata per il riconoscimento dell'integralità dei benefici contributivi pretesi dal ricorrente. L' ha difatti escluso tale continuità sulla scorta del rilievo della contribuzione solo parziale per l'anno
1997; parte ricorrente, per contro, ha, da un canto, asserito l'irrilevanza dell'assenza dal lavoro sulla scorta della giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione dell'art. 1, comma 277, legge
208/2015, e dall'altro ha inteso dimostrare che mai il rapporto lavorativo con il datore di lavoro si sarebbe interrotto (cfr. produzione documentale autorizzata all'esito dell'udienza del 5.12.2023) per l'intero corso dell'anno 1997.
A tal proposito è opportuno fare riferimento al consolidato (e condivisibile) orientamento della giurisprudenza di legittimità, formulato con precipuo riferimento alla verifica del ricorrere del requisito temporale per il riconoscimento dei benefici ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 (ma estendibile al caso che ci occupa, sia in forza del rinvio che l'art. 1, comma 277, legge 208/2015 nella versione ratione temporis applicabile effettua al citato art. 13, comma 8, sia in virtù dell'identità di ratio del requisito temporale in disamina), in virtù del quale occorre verificare in concreto, ai fini dell'integrazione del requisito predetto, se ricorrano o meno i presupposti per la computabilità di periodi di pausa c.d. non fisiologica del rapporto (ossia quella non dipendente da riposi, ferie, festività, che contrassegnano la normalità fisiologica della evoluzione del rapporto di lavoro, che naturalmente si dipana nel corso del tempo, e che costituiscono una pausa nella prestazione lavorativa propria di tutti i lavoratori). La Suprema Corte ha a più riprese argomentato: “La questione all'esame riguarda invece la computabilità, ai fini de quibus, di quelle sospensioni dell'esposizione riconducibili a cause "non fisiologiche", ossia non ricollegabili all2 normale evoluzione del rapporto e non proprie di tutti i lavoratori (in quanto non integranti un evento necessario e costante del rapporto di lavoro quanto a cadenza e durata), nel novero delle quali rientrano i periodi di sospensione dall'attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ovvero di svolgimento del servizio militare. La questione, dalla giurisprudenza di questa Corte, è stata risolta nel senso che non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui alla legge n. 257 del
1992, art. 13, co. 8, i periodi di sospensione dell'esposizione determinata da eventi riferibili soltanto ad un singolo lavoratore, in dipendenza di condizioni soggettive o delle particolari vicende del rapporto, ove abbiano avuto significativa durata ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi
e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato. Così è stato precisato con riferimento alle sospensioni per collocamento in cassa integrazione guadagni da Cass. 4 agosto 2010, n. 18134. Eguale ragionamento è stato svolto con riguardo al servizio militare - così Cass. 20 gennaio 2009, n. 1236; Cass. 20 agosto 2010, n. 18831;
Cass. 16 gennaio 2012, n. 503 -; si veda anche, con riguardo alle assenze per malattia e in dipendenza da un infortunio sul lavoro, egualmente non costituente un accadimento tipico del rapporto di lavoro,
Cass. 30 aprile 2014, n. 9457” (così in motivazione Cass. civ., sez. L, 30 luglio 2015, n. 16124; in termini, Cass. civ., sez. L, 15 aprile 2016, n. 7551).
Se ne desume che, se per le pause fisiologiche non si pone alcun dubbio sulla loro integrale computabilità nel periodo di prestazione lavorativa utile ai fini dell'integrazione del requisito temporale di cui trattasi, per quelle non fisiologiche è invece necessario effettuare una valutazione in concreto, caso per caso, per verificare l'incidenza di tale sospensione della prestazione lavorativa sul rischio tutelato dalla normativa che viene in rilievo, sulla scorta dei parametri ben individuati dalla Cassazione, ovverosia la durata significativa del periodo di pausa non fisiologica (ed il suo eventuale protrarsi), il suo collocamento in prossimità di altri periodi di interruzione della prestazione lavorativa tale da prolungare nel tempo l'assenza dal luogo di lavoro così da comportare il venir meno del rischio.
Nel caso di specie, si discute senz'altro di una pausa c.d. 'non fisiologica' del rapporto (non trattandosi di sospensione della prestazione lavorativa comune a tutti i lavoratori).
Facendo applicazione dei princìpi dianzi richiamati, all'esito di una valutazione in concreto della fattispecie storico-fattuale portata all'attenzione di questo giudice effettuata sulla base gli indici valorizzati dalla citata giurisprudenza di legittimità, tale pausa non può ritenersi tale da incidere negativamente sulla continuità del rapporto ai fini per cui è causa, considerata la limitatezza del periodo di aspettativa de quo (si tratta di sole 13 settimane, a fronte delle 39 riconosciute per tale annualità e della assenza di qualunque altra pausa non fisiologica nel corso del decennio in esame, i.e. 1990-2000), non significativo quindi in punto di durata. Occorre inoltre tenere conto che tali limitatissime settimane di aspettativa non hanno comportato in concreto il venir meno del rischio tutelato, proprio perché: i) non collocate in prossimità ad un altro periodo di sospensione dell'attività lavorativa;
ii) comunque avvenute nell'ambito di un rapporto lavorativo che, come documentato in atti (dichiarazione del datore di lavoro), non risulta mai interrotto, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa alle dipendenze di
RE s.p.a. (e poi, a seguito di cessione di ramo d'azienda) alle dipendenze di Hitachi Rail sts s.p.a.) senza alcuna soluzione di continuità dal 5.11.1987 in avanti (il che si desume altresì dalla documentazione versata in atti dal ricorrente su autorizzazione del giudice dopo la prima udienza del
5.12.2023, da cui si evince che nessuna cesura, interruzione, soluzione di continuità nell'intercorso rapporto di lavoro tra e RE si sia verificato in corrispondenza del periodo di 13 Pt_1 settimane del 1997 per le quali non risulta versata la contribuzione, il che avvalora la tesi difensiva del CP_ ricorrente in ordine al fatto che lo stesso, come autocertificato all' avrebbe fruito di un breve periodo di aspettativa non retribuita nei mesi da marzo a maggio 1997).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve pertanto accogliersi la domanda formulata in via principale dal ricorrente, con riconoscimento in favore di del diritto alla integrale Parte_1 maggiorazione contributiva per 13 anni e 2 mesi (ossia sino al 28.12.2000) per esposizione all'amianto ai sensi del comb. disp. art. 1, comma 277, legge n. 208/2015, art. 1, comma 246, legge n. 205/2017 e art. 13, comma 8, legge n. 257/1992.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Sulle spese di lite
In ragione della peculiarità della vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento della integrale maggiorazione Parte_1 contributiva di cui al comb. disp. art. 1, comma 277, legge n. 208/2015, art. 1, comma 246, legge n.
205/2017 e art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, per tutto il periodo compreso tra il 5.11.1997 ed il
28.12.2000, per un totale di tredici anni e due mesi, ai fini della misura del trattamento pensionistico;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 28 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 47 cit. dispone: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di CP_2 scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel Controparte_4 comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI DANIELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FEOLA MARCELLO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. FEOLA MARCELLO Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“- A). In via preliminare, dichiarare errata la interpretazione dell' circa la normativa CP_1 regolatrice la fattispecie de qua, precipuamente dell'Art. 1, comma 246, Lex n.205 /2017;
- B). per l'effetto, in via principale, riconoscere ope iuris atque legis al ricorrente, lavoratore subordinato, Sig. , nato a [...] il [...], il diritto alla maggiorazione per Parte_1 l'esposizione all'amianto di cui al combinato disposto dell'Art.1, comma 246, Lex 27/12/2017, n.205, successive modificazioni e/o integrazioni e 13 comma 8 della legge n. 257/1992 concernente i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiali rotabile ferroviario;
e quindi, attribuire in favore dello stesso per intero gli inerenti benefici previdenziali per complessivi tredici anni e due mesi, fino al 28/12/2000 in essi compresi i 10 anni successivi ai tre anni e due mesi dal 05/11/1987 al 31/12/1990 già riconosciuti dall' per la non contestata, ininterrotta attività CP_1 lavorativa in essere durante il periodo dei lavori di bonifica, con la rivalutazione ai fini pensionistici per il coefficiente 1,5 previsto dall'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257”;
- C). riconoscere ad esso ogni altro diritto collegato, consequenziale e connesso a Parte_1 lui spettante;
- D). In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui ai punti A), B) e C), ove occorrendo e ritenuto necessario, e ritenuta carente la continuità del rapporto di lavoro del Ricorrente con il medesimo datore di lavoro RE spa, CP_ previo annullamento dell'illegittimo provvedimento di diniego reso dalla Direzione Provinciale di Pistoia in data 17/01/2022 oggetto del Ricorso Amministrativo interposto dal Sig. in Parte_1 data 27/03/2022, definito con il silenzio/rigetto, ritenere fondata ed, ope iuris atque legis, accogliere l'istanza di riscatto contributivo di esso , anche in ossequio agli intangibili principi Parte_1 sanciti dalla Costituzione Italiana ed ai diritti soggettivi costituzionalmente protetti;
per l'effetto e per quanto occorrer possa autorizzare il Ricorrente, previa rimessione in termini, ad integrare volontariamente i contributi relativi alle 13 settimane afferenti ai mesi di marzo, aprile e maggio 1997, ai fini della sistemazione della propria posizione contributiva e di poter maturare il diritto all'anticipato accesso agevolato a pensione previsto per i lavoratori esposti alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica come esso Ricorrente , e di usufruire ai fini Parte_1 pensionistici, in virtù delle norme vigenti in subjecta materia, dei benefici previdenziali aggiuntivi anche per l'ulteriore periodo dal 29/12/1990 al 30/12/2000, per complessivi 13 anni e due mesi;
- E). Condannare l' resistente in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla CP_2 CP_1 refusione delle spese e competenze di lite”. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato dipendente di DA s.p.a. in modo continuativo ed ininterrotto dal
5.11.1987 all'1.11.2015 e poi, a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, di essere passato alle dipendenze di Hitachi Rail Italy STS s.p.a.;
- Di aver presentato, in data 27.2.2018, domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto di cui all'art. 1, comma 246, l. n. 205/2017;
- Di aver integrato la suddetta domanda il 10.4.2018, producendo dichiarazione del datore di lavoro del 29.3.2018, che attestava la sua presenza presso il sito produttivo di via Ciliegiole n.
110/b di Pistoia dal 5.11.1987 al dicembre 1990 durante le operazioni di bonifica dell'amianto, e dichiarazione datoriale in ordine alla continuità del rapporto lavorativo ancora in essere;
- Che l' il 18.6.2019, aveva rilasciato certificazione tecnica positiva attestante la sussistenza CP_3 di tutte le condizioni ed i requisiti di legge in capo all'istante, ai sensi dell'art. 1, comma 246, l.
205/2017;
- Di aver cercato più volte vanamente di avere notizie in merito all'istruttoria della propria pratica CP_ da parte di finché in data 4.2.2021 aveva ricevuto dall'ente previdenziale comunicazione di parziale accoglimento della domanda;
CP_
- In particolare, l' aveva riconosciuto ai fini dei benefici richiesti esclusivamente il periodo dal 5.11.1987 al 28.12.1990, riscontrando in tale lasso di tempo la presenza continuativa del lavoratore nel sito produttivo, ma ritenendo invece di non accogliere la domanda quanto al decennio successivo in ragione del fatto che l'attività lavorativa dell'istante presso
DA s.p.a. sarebbe risultata inferiore ai 10 anni richiesti, risultando per l'anno 1997 solo 39 settimane accreditate a fini contributivi in luogo delle 52 per l'intero anno;
CP_
- Che l' aveva solo in data 8.4.2021 richiesto al ricorrente di produrre documentazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza e le relative motivazioni;
- Che il ricorrente non era riuscito in alcun modo a reperire tale documentazione né presso l'attuale datore di lavoro (Hitachi Rail) né presso DA s.p.a., stante il lungo lasso di tempo intercorso e la cessione di ramo d'azienda intervenuta nelle more;
- Che, avendo interesse all'integrale riconoscimento dei benefici pensionistici de quibus (per un totale di 13 anni e due mesi), a fronte dell'impossibilità di reperire la documentazione presso i datori di lavoro aveva provveduto a presentare istanza di riscatto ex art. 5 d.lgs. 546/1996 cui aveva allegato propria dichiarazione sostitutiva nella quale attestava di aver fruito di un'aspettativa dal mese di marzo al mese di maggio 1997 “per motivi privati”; CP_
- Che aveva comunicato il rigetto della domanda di riscatto con due differenti comunicazioni,
l'una dell'11.10.2021, in cui si imputava al ricorrente la tardività nella presentazione della documentazione, l'altra del 17.1.2022 in cui si evidenziava l'invalidità della documentazione presentata, occorrendo documentazione dell'epoca e non una dichiarazione sostitutiva;
- Di aver dunque proposto ricorso amministrativo in data 27.3.2022, rimasto senza esito.
Contestata l'interpretazione e applicazione che l'ente previdenziale aveva offerto della disciplina di cui all'art. 1, comma 246, legge n. 205/2017, evidenziata la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i presupposti legittimanti l'accesso al beneficio previdenziale azionato, richiamata, ad ogni modo, la giurisprudenza in ordine alla irrilevanza dei periodi di pausa fisiologica e non fisiologica della attività lavorativa quando di durata non significativa e non collocantisi in prossimità di altre sospensioni dell'attività lavorativa che comportino il venir meno del rischio tutelato, sottolineata infine CP_ l'illegittimità del diniego opposto da alle istanze di riscatto mediante accredito contributivo volontario delle 13 settimane di contributi mancanti per l'anno 1997, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha preliminarmente eccepito la maturazione della CP_2 decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. 369/1970, rappresentando che il ricorrente aveva già presentato una prima domanda amministrativa il 22.2.2016 per la maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto, cui aveva poi fatto seguito la domanda del 27.2.2018, che non avrebbe alcuna efficacia impeditiva della decadenza, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere ritenuto coincidente con la data della prima domanda, dalla quale sarebbe decorso il termine di 300 giorni (spirato il 19.12.2016) oltre al termine decadenziale triennale (scaduto il 15.12.2019); ad ogni modo il termine sarebbe spirato anche a voler considerare quale dies a quo la seconda domanda amministrativa, non essendo atto idoneo a impedire la decadenza la domanda di riscatto contributivo del 21.2.2021. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata in via principale per carenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della pretesa fatta valere, nonché di quella formulata in subordine in quanto improponibile.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*** CP_ Sulla eccezione preliminare di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 639/1970
L'eccezione preliminare formulata dall' resistente non è fondata per le ragioni di seguito CP_2 illustrate.
Vale la pena premettere che alla materia della maggiorazione contributiva per esposizione professionale all'amianto è applicabile la disciplina della decadenza (sostanziale) dall'azione CP_ giudiziaria di cui all'art. 47 d.P.R. 369/1970 invocato dall' (in merito, cfr. Cass. civ., sez. L, 29 dicembre 2021, n. 41886; Cass. civ., sez. L, 16 maggio 2017, n. 12087) e che la funzione di tale decadenza è univocamente individuata nella protezione dell'interesse, di natura pubblica e collettiva, alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici (di talché essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo). Alla luce di una simile ratio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che una successiva riproposizione della domanda amministrativa, ovvero una richiesta di chiarimenti etc, e persino la tardiva comunicazione da parte dell'ente previdenziale del provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo, siano idonei ad impedire la decadenza rimettendo in termini l'istante e consentendogli di ovviare alla necessità di una tempestiva introduzione del giudizio. CP_ Nel caso che ci occupa, tuttavia, non appare persuasiva la tesi sposata dall' che vorrebbe far decorrere il termine decadenziale dalla prima delle due domande amministrative presentate dal ricorrente, ovverosia quella del 22.2.2016, sostenendo l'inutilità a fini impeditivi della invocata decadenza della successiva domanda del 27.2.2018, in quanto avente ad oggetto la medesima istanza di maggiorazione contributiva.
A ben vedere, tuttavia, le due domande non possono considerarsi sovrapponibili, perché non sovrapponibili sono i presupposti normativi in relazione ai quali le stesse sono state presentate, di talché la domanda del 27.2.2018 non va ritenuta una mera riproposizione di quella del 2016, ma una nuova e diversa domanda avente un differente oggetto.
Invero, l'istanza amministrativa del del 2016 è stata presentata nel vigore della previgente Pt_1 formulazione dell'art. 1, comma 277, della legge n. 208/2015, che, per quanto qui d'interesse, disponeva: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica”.
Di contro, la successiva domanda del 27.2.2018 è stata presentata dal ricorrente dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al citato art. 1, comma 277, legge n. 208/2015 dall'art. 1, comma 246, della legge n. 205/2017, che ha previsto le seguenti modifiche: “All'articolo 1, comma 277, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole:
«per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica» […]”.
Come si nota, la novella del 2017 ha provveduto a modificare sostanzialmente quanto previsto dalla norma del 2015, in senso migliorativo per il lavoratore:
i) Sotto il fronte dei requisiti per l'accesso al beneficio, dal momento che non è più necessario che il lavoratore abbia prestato la sua attività nel sito produttivo, senza essere dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto, essendo invece sufficiente che egli abbia svolto la sua attività durante le operazioni di bonifica (quindi anche solo in parte);
ii) Per quanto concerne la 'consistenza' del beneficio accordato, posto che la maggiorazione contributiva non viene più riconosciuta solo “per il periodo corrispondente alla medesima bonifica” ma anche “per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica”, al ricorrere della condizione della “continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.
Se ne deve concludere – in conformità con condivisibili arresti della giurisprudenza di merito (cfr., inter alia, Corte App. Firenze, sez. L, 24 aprile 2024, n. 160; Trib. Firenze, sez. L, 17 novembre 2023,
n. 1002) – che la fattispecie venutasi a configurare in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 246, legge n. 205/2017 sia distinta e diversa da quella originariamente regolata dall'art. 1, comma 277, legge n. 208/2015. Ne discende, come osservato dalla richiamata pronuncia della Corte territoriale, che, ai fini della valutazione del ricorrere o meno della decadenza eccepita dall' CP_2 convenuto, occorra una valutazione casistica, posto che, “se le modifiche del 2017 hanno introdotto per
l'assicurato possibilità che egli prima non aveva, la seconda domanda non può dirsi irrilevante e questo anche i fini della decadenza. Se invece la posizione soggettiva del lavoratore non è stata alterata dalla nuova normativa, la decadenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla prima domanda perché la seconda non appariva necessaria né utile”. In specie, “per coloro che fanno valere in giudizio i presupposti del beneficio contributivo secondo la modifica normativa del 2017 (essere stati presenti anche solo per una parte del periodo di bonifica nei cantieri ex Ansaldo Breda, da ottobre
1986 a dicembre 1990, ed essere rimasti in modo continuativo a lavorare negli stessi cantieri fino ad un decennio oltre la fine della bonifica), la seconda domanda amministrativa si imponeva e quindi la tempestività dell'introduzione del giudizio va verificata rispetto a tale seconda domanda, e non più rispetto alla prima (che in questi casi pacificamente sarebbe stata infondata poiché la norma originaria del 2015 esigeva invece la presenza per l'intero periodo di bonifica, senza estensione al decennio successivo). Invece, per coloro che fin dall'inizio facevano valere la propria presenza per
l'intero periodo di bonifica (86/90), la decadenza rispetto alla prima domanda potrebbe essersi verificata qualora gli stessi lavoratori non avessero facoltà/onere di proporre la seconda domanda con riferimento al decennio successivo alla fine della bonifica, perché in questo caso i lavoratori avrebbero dovuto coltivare il giudizio in modo tempestivo rispetto alla prima domanda”.
Nel caso che ci occupa, è pacifico che il ricorrente sia stato assunto da RE solo a decorrere dal novembre 1987, dunque egli non possedeva i requisiti per veder accolta la prima delle CP_ due domande presentate all' in forza della disciplina del 2015 (per non aver prestato la propria attività lavorativa nel sito produttivo per l'intera durata delle operazioni di bonifica dall'amianto). Di contro, al momento dell'intervenuta novella normativa il ha fatto valere, con la seconda Pt_1 domanda, i requisiti sanciti dalla disciplina del 2017 (ossia di aver prestato attività lavorativa presso il sito durante la bonifica e poi continuativamente per il decennio successivo). Come osservato dalla
Corte territoriale, alla luce di una verifica in concreto, per il la seconda domanda per il Pt_1 riconoscimento della maggiorazione contributiva si imponeva, posto che la sua posizione era stata senz'altro alterata dall'entrata in vigore della nuova fattispecie. Ne discende che quindi la tempestività dell'introduzione del presente giudizio va ponderata in riferimento a tale seconda domanda.
A questo proposito, non risulta decorso il termine decadenziale come eccepito dall'ente convenuto, tenuto conto che, come è pacifico e comunque documentato, l'ente previdenziale in data 4.2.2021 ha comunicato via pec al procuratore del ricorrente di aver parzialmente accolto la domanda (cfr. doc. 11 CP_ ricorso;
del parziale accoglimento della domanda del 2018 dà atto anche l' al doc. 1 allegato alla memoria). Dunque è dalla comunicazione di tale parziale accoglimento che deve farsi decorrere il termine triennale di decadenza, a mente dell'ultimo comma dell'art. 47 d.P.R. 639/19701, che in casi di tal sorta radica il dies a quo del termine decadenziale triennale alla data di adozione del provvedimento di accoglimento solo parziale (“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”). Risulta quindi che, con riferimento alla domanda del 27.2.2018, la decadenza non sia maturata, non essendo decorsi tre anni tra il 4.2.2021
(data di accoglimento parziale della domanda) e la data di proposizione del ricorso innanzi a questo giudice (19.3.2023).
Sul merito. Il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva per esposizione da amianto
La domanda principale spiegata dal ricorrente merita accoglimento.
Come visto, occorre valutare se in capo a sussistessero i presupposti per Parte_1
l'accoglimento integrale della domanda di maggiorazione contributiva ai sensi della disciplina di cui all'art. 1, comma 246, legge n. 205/2017 già citata (che ha modificato, come detto, il comma 277 dell'art. 1 della legge 208/2015, che quindi, per la parte che qui rileva, dispone: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”). È incontroverso tra le parti (e comunque documentato: cfr. doc. 3 e 5 di cui al ricorso) che il ricorrente possedesse tutti i requisiti per l'accesso al beneficio azionato), ad eccezione della continuità del rapporto per l'intero decennio successivo al termine delle operazioni di bonifica nello stabilimento
RE s.p.a., ove il ricorrente prestava la propria attività lavorativa dal 5.11.1987.
In particolare, come risulta dall'estratto contributivo allegato in atti (cfr. doc. 24 ricorso), e come CP_ emerge dalla già menzionata motivazione con la quale l' ha accolto solo parzialmente la domanda di accesso ai benefici contributivi in esame presentata dal ricorrente, per l'anno 1997 risulta versata in favore del ricorrente una contribuzione pari a 39 settimane, in luogo delle 52 che attesterebbero la prestazione lavorativa per l'intera annualità. Tale circostanza è pacifica tra le parti, avendo ammesso il ricorrente di aver fruito di un'aspettativa di tre mesi, tra il marzo ed il maggio 1997.
Divergente è la posizione delle parti sulla rilevanza di tale interruzione/sospensione temporanea della prestazione lavorativa, ai fini della continuità del rapporto di lavoro richiesta dalla norma già CP_ richiamata per il riconoscimento dell'integralità dei benefici contributivi pretesi dal ricorrente. L' ha difatti escluso tale continuità sulla scorta del rilievo della contribuzione solo parziale per l'anno
1997; parte ricorrente, per contro, ha, da un canto, asserito l'irrilevanza dell'assenza dal lavoro sulla scorta della giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione dell'art. 1, comma 277, legge
208/2015, e dall'altro ha inteso dimostrare che mai il rapporto lavorativo con il datore di lavoro si sarebbe interrotto (cfr. produzione documentale autorizzata all'esito dell'udienza del 5.12.2023) per l'intero corso dell'anno 1997.
A tal proposito è opportuno fare riferimento al consolidato (e condivisibile) orientamento della giurisprudenza di legittimità, formulato con precipuo riferimento alla verifica del ricorrere del requisito temporale per il riconoscimento dei benefici ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 (ma estendibile al caso che ci occupa, sia in forza del rinvio che l'art. 1, comma 277, legge 208/2015 nella versione ratione temporis applicabile effettua al citato art. 13, comma 8, sia in virtù dell'identità di ratio del requisito temporale in disamina), in virtù del quale occorre verificare in concreto, ai fini dell'integrazione del requisito predetto, se ricorrano o meno i presupposti per la computabilità di periodi di pausa c.d. non fisiologica del rapporto (ossia quella non dipendente da riposi, ferie, festività, che contrassegnano la normalità fisiologica della evoluzione del rapporto di lavoro, che naturalmente si dipana nel corso del tempo, e che costituiscono una pausa nella prestazione lavorativa propria di tutti i lavoratori). La Suprema Corte ha a più riprese argomentato: “La questione all'esame riguarda invece la computabilità, ai fini de quibus, di quelle sospensioni dell'esposizione riconducibili a cause "non fisiologiche", ossia non ricollegabili all2 normale evoluzione del rapporto e non proprie di tutti i lavoratori (in quanto non integranti un evento necessario e costante del rapporto di lavoro quanto a cadenza e durata), nel novero delle quali rientrano i periodi di sospensione dall'attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ovvero di svolgimento del servizio militare. La questione, dalla giurisprudenza di questa Corte, è stata risolta nel senso che non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui alla legge n. 257 del
1992, art. 13, co. 8, i periodi di sospensione dell'esposizione determinata da eventi riferibili soltanto ad un singolo lavoratore, in dipendenza di condizioni soggettive o delle particolari vicende del rapporto, ove abbiano avuto significativa durata ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi
e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato. Così è stato precisato con riferimento alle sospensioni per collocamento in cassa integrazione guadagni da Cass. 4 agosto 2010, n. 18134. Eguale ragionamento è stato svolto con riguardo al servizio militare - così Cass. 20 gennaio 2009, n. 1236; Cass. 20 agosto 2010, n. 18831;
Cass. 16 gennaio 2012, n. 503 -; si veda anche, con riguardo alle assenze per malattia e in dipendenza da un infortunio sul lavoro, egualmente non costituente un accadimento tipico del rapporto di lavoro,
Cass. 30 aprile 2014, n. 9457” (così in motivazione Cass. civ., sez. L, 30 luglio 2015, n. 16124; in termini, Cass. civ., sez. L, 15 aprile 2016, n. 7551).
Se ne desume che, se per le pause fisiologiche non si pone alcun dubbio sulla loro integrale computabilità nel periodo di prestazione lavorativa utile ai fini dell'integrazione del requisito temporale di cui trattasi, per quelle non fisiologiche è invece necessario effettuare una valutazione in concreto, caso per caso, per verificare l'incidenza di tale sospensione della prestazione lavorativa sul rischio tutelato dalla normativa che viene in rilievo, sulla scorta dei parametri ben individuati dalla Cassazione, ovverosia la durata significativa del periodo di pausa non fisiologica (ed il suo eventuale protrarsi), il suo collocamento in prossimità di altri periodi di interruzione della prestazione lavorativa tale da prolungare nel tempo l'assenza dal luogo di lavoro così da comportare il venir meno del rischio.
Nel caso di specie, si discute senz'altro di una pausa c.d. 'non fisiologica' del rapporto (non trattandosi di sospensione della prestazione lavorativa comune a tutti i lavoratori).
Facendo applicazione dei princìpi dianzi richiamati, all'esito di una valutazione in concreto della fattispecie storico-fattuale portata all'attenzione di questo giudice effettuata sulla base gli indici valorizzati dalla citata giurisprudenza di legittimità, tale pausa non può ritenersi tale da incidere negativamente sulla continuità del rapporto ai fini per cui è causa, considerata la limitatezza del periodo di aspettativa de quo (si tratta di sole 13 settimane, a fronte delle 39 riconosciute per tale annualità e della assenza di qualunque altra pausa non fisiologica nel corso del decennio in esame, i.e. 1990-2000), non significativo quindi in punto di durata. Occorre inoltre tenere conto che tali limitatissime settimane di aspettativa non hanno comportato in concreto il venir meno del rischio tutelato, proprio perché: i) non collocate in prossimità ad un altro periodo di sospensione dell'attività lavorativa;
ii) comunque avvenute nell'ambito di un rapporto lavorativo che, come documentato in atti (dichiarazione del datore di lavoro), non risulta mai interrotto, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa alle dipendenze di
RE s.p.a. (e poi, a seguito di cessione di ramo d'azienda) alle dipendenze di Hitachi Rail sts s.p.a.) senza alcuna soluzione di continuità dal 5.11.1987 in avanti (il che si desume altresì dalla documentazione versata in atti dal ricorrente su autorizzazione del giudice dopo la prima udienza del
5.12.2023, da cui si evince che nessuna cesura, interruzione, soluzione di continuità nell'intercorso rapporto di lavoro tra e RE si sia verificato in corrispondenza del periodo di 13 Pt_1 settimane del 1997 per le quali non risulta versata la contribuzione, il che avvalora la tesi difensiva del CP_ ricorrente in ordine al fatto che lo stesso, come autocertificato all' avrebbe fruito di un breve periodo di aspettativa non retribuita nei mesi da marzo a maggio 1997).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve pertanto accogliersi la domanda formulata in via principale dal ricorrente, con riconoscimento in favore di del diritto alla integrale Parte_1 maggiorazione contributiva per 13 anni e 2 mesi (ossia sino al 28.12.2000) per esposizione all'amianto ai sensi del comb. disp. art. 1, comma 277, legge n. 208/2015, art. 1, comma 246, legge n. 205/2017 e art. 13, comma 8, legge n. 257/1992.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Sulle spese di lite
In ragione della peculiarità della vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento della integrale maggiorazione Parte_1 contributiva di cui al comb. disp. art. 1, comma 277, legge n. 208/2015, art. 1, comma 246, legge n.
205/2017 e art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, per tutto il periodo compreso tra il 5.11.1997 ed il
28.12.2000, per un totale di tredici anni e due mesi, ai fini della misura del trattamento pensionistico;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 28 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 47 cit. dispone: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di CP_2 scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel Controparte_4 comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.