Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non necessita di notificazione personale all'imputato già dichiarato contumace, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. (Fattispecie antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2014, n. 52507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52507 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2820
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 50929/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AR, n. 22/06/1959 ad ASSISI;
avverso la sentenza della Corte d'appello di FIRENZE in data 31/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. D. Chiezzi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, il rigetto del medesimo, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. P.M. Lucibello e dell'Avv. M. Imbimbo, i quali hanno chiesto accogliersi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/05/2012, depositata in data 4/06/2012, la Corte d'appello di FIRENZE in parziale riforma della sentenza del tribunale di MONTEPULCIANO del 15/11/2010 appellata da TT AR, riqualificava il reato di cui al capo a) come reato di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, e, riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma 3, seconda alinea, rideterminava la pena nella misura di mesi 5 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
giova precisare, per migliore intelligibilità dei fatti, che il primo giudice aveva altresì dichiarato il TT AR colpevole anche del reato di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 97, riconoscendo le attenuanti generiche, ritenuti i fatti sub a) e sub b), unificati sotto il vincolo della continuazione (reati contestati come commessi dal novembre 2007 al 1 febbraio 2008).
2. Ha proposto separati ricorsi il TT AR, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, impugnando la predetta sentenza e deducendo quindici motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con il primo motivo (ricorso Avv. LUCIBELLO), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) per nullità della sentenza in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile il reato di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, così riqualificata l'originaria imputazione ascritta relativa al reato di cui all'art. 98, comma 3, D.P.R. citato, imputazione per la quale era stato condannato all'esito del giudizio di primo grado;
ciò avrebbe determinato un'insanabile violazione della legge processuale, in quanto, ritenendo l'insussistenza del fatto contestato (l'esercizio della radiodiffusione senza l'autorizzazione generale), anziché assolverlo, lo avrebbe condannato per un fatto diverso (trasmissione priva di autorizzazione speciale), mai oggetto di contestazione;
difetterebbe la correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente violazione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente, sia in primo che in secondo grado, si era difeso sostenendo la valida esistenza dell'autorizzazione generale alla radiodiffusione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo (ricorso Avv. LUCIBELLO), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione della direttiva n. 202/20, del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 52, della L. n. 241 del 1990, artt. 21 quinquies e 21 nonies, degli artt. 4 e 5
L.A.C. e D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 97, e correlati vizi di manifestazione illogica ed insufficiente.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile il reato di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, in quanto l'autorizzazione speciale rilasciata per trasmettere con l'impianto di Monte Cetona era stata revocata con provvedimento 12/11/2007 e che la tesi dell'illegittimità della revoca - e dunque della necessaria disapplicazione degli artt. 4 e 5 L.A.C. - non risulterebbe fondata sulla base di argomenti giuridicamente erronei per le seguenti ragioni: a) secondo la Corte territoriale, poiché nell'autorizzazione 13/07/2006 si prevedeva espressamente la decadenza della stessa nel caso in cui questa determinasse interferenze ai danni dei legittimi utilizzatori di frequenze limitrofe, legittima sarebbe stata la revoca in presenza di interferenze "poche o ridotte nel tempo o nello spazio" (tale esegesi sarebbe errata in quanto secondo la citata direttiva, trasposta quanto alla revoca dal D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 52, non ogni interferenza ma solo interferenze gravi e ripetute, tali da pregiudicare sostanzialmente gli altrui servizi di radiodiffusione, potevano giustificare la revoca;
peraltro, si aggiunge, l'autorizzazione revocata del 13/07/2006 era stata rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. citato, dunque era un'autorizzazione ordinaria e definitiva, sicché l'accertamento successivo finalizzato a verificare la corretta realizzazione e il mantenimento della compatibilità con i legittimi utilizzatori delle frequenze limitrofe); b) la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica sul punto, oggetto del documento acquisito in sede rinnovazione istruttoria in appello, costituita dal documento che attestava che radio RT, in prossimità dell'accertamento tecnico delle eventuali interferenze della propria emittente con quella di Radio Suby, fissato il 5/06/2007, avrebbe ridotto il proprio livello di emissioni così alterando la rilevazione delle frequenze in danno dell'emittente Radio Suby, come oggetto di accertamento tecnico da parte dell'Ispettorato generale Lazio TLC (la Corte avrebbe degradato a mero sospetto processualmente rilevante quanto dedotto dalla difesa del ricorrente e avrebbe ritenuto incomprensibile la ragione di un comportamento artificioso o calunnioso di RT 102.5, laddove, all'evidenza, ciò era spiegabile essendo Radio Suby impresa concorrente di RT 102,5 che aveva tutto l'interesse a far tornare le misurazioni che in contraddittorio tra le parti sarebbero stata eseguite il 5/06/2007; tra l'altro poco importava, secondo il ricorrente, che l'atteggiamento di RT fosse stato o meno doloso, in quanto ciò che rileva è che proprio quel giorno la riduzione del volume di emissione di RT aveva fatto risaltare quelle di Radio Suby determinando l'interferenza di quest'ultima sulla prima, laddove, diversamente, se RT non avesse ridotto le emissioni, non vi sarebbe stata alcuna interferenza - o tutt'al più un'interferenza insignificante - delle emissioni di Radio Suby con quelle di RT); e) infine, apparirebbe manifestamente illogico aver addotto quale prova dell'estensione e della rilevanza delle interferenze le interessate deposizioni dei testi della parte civile, fondate su dati non corretti (esistenza di interferenze nella provincia di Arezzo e nelle province di Viterbo e in territorio umbro, salvo i due piccoli comuni di Guardea e Montecchio), smentiti dalla relazione dell'Ispettorato Territoriale TLC della Toscana e dalla deposizione di un funzionario del predetto Ispettorato;
ancora, sarebbe manifestamente illogica ed insufficiente la motivazione nell'aver omesso di confrontare risultanze probatorie di segno opposto nonché di motivare sulla preferenza accordata alle deposizioni dei testi indotti dalla p.c. rispetto alle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti da un organo pubblico.
3. Deduce, con il primo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale ed extrapenale in relazione al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 97, art. 51 c.p.; D.Lgs. n. 177 del 2005, artt. 28, 42 e 52. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto non condivisibili le difese del ricorrente secondo cui l'amministratore dell'emittente Radio Aut, si sarebbe trovato nel dilemma tra provocare danni a RT ovvero a RMC, in quanto non spetterebbe al privato valutare la prevalenza e sottovalenza di posizioni soggettive di diritto riconosciute a terzi, nè tantomeno il ricorrente poteva discrezionalmente scegliere quali soggetti pregiudicare, con la conseguenza che l'ordine impartitogli con il provvedimento 12/11/2007 - che revocando l'autorizzazione modificativa della concessione, faceva rivivere quest'ultima, obbligandola a trasmettere su una frequenza ormai occupata -avrebbe cagionato interferenze distruttive ad un terzo, condotta che non sarebbe stata scusabile ex art. 51 c.p. perché la sindacabilità dell'ordine legittimo è la regola;
ne discende, secondo il ricorrente, che le prescrizioni impartite dalla P.A. in tema di esercizio di impianti radioelettrici, ove risultino illegittime e lesive di diritti dei terzi, sono suscettibili di sindacato da parte dei concessionari.
3.1. Deduce, con il secondo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale ed extrapenale in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies, e D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 28) e correlato vizio di motivazione illogica.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello sostanzialmente interpretato erroneamente i fatti emersi nel corso del dibattimento (ossia che il provvedimento 12/11/2007 risultava frutto di un errore, in quanto conseguenza di un'errata concertazione tra uffici, essendo impensabile che si fosse voluta realizzare una condizione di reciproco totale annullamento delle trasmissioni di due concessionari in gran parte di un'intera Regione;
che si fosse trattato di un errore lo si desume dal fatto che l'Amministrazione, modificando l'ordine impartito, assegnerà successivamente con provvedimento assunto nel gennaio 2008, una nuova frequenza a Radio Aut autorizzandola a trasmettere da Bettona sulla frequenza 102.20); infatti, avrebbe affermato che l'Ispettorato TLC della Toscana dovette constatare come le trasmissioni da Monte Cetona interferivano con quelle di RT, ciò che era necessario per inibire definitivamente a Radio Aut di proseguirle con effetto immediato;
tale affermazione sarebbe errata in diritto, in quanto se è vero che l'accertamento di un'interferenza legittima la revoca, è però vero che l'effetto della revoca di un provvedimento di trasferimento è il ripristino della condizione originaria L. n. 241 del 1990, ex art. 21 quinquies, sicché se l'amministrazione avesse voluto ordinare lo spegnimento dell'impianto, semplicemente lo avrebbe fatto, come avvenuto il 16/01/2008 con l'altro provvedimento prima sospeso in autotutela e poi spontaneamente adempiuto dal ricorrente e dunque mai violato;
in conclusione, secondo il ricorrente, con il provvedimento di revoca 20/11/2007 si ripristinava la situazione giuridica antecedente, così rendendo manifestamente illogico quanto affermato dalla Corte territoriale secondo cui la revoca non poteva contenere l'ordine di ripristino ed equivaleva ad un ordine di cessare le trasmissioni.
3.2. Deduce, con il terzo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge extrapenale in relazione all'art. 8, d.m. 16/12/2004 e art. 97 Cost. e correlato vizio di motivazione illogica. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello affermato che, constatate le interferenze, un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 28 del T.U. radiotelevisione doveva essere revocato, donde la revoca disposta sarebbe stata legittima;
diversamente, sostiene il ricorrente, sarebbe ravvisabile un'illegittimità procedurale, in quanto i due uffici territoriali delle TLC non avrebbero cooperato, cosa che sarebbe stata necessaria in quanto mere articolazione territoriali della stessa Amministrazione;
l'esistenza dunque di due provvedimenti contraddittori (uno che imponeva il ripristino e l'altro che lo rendeva di fatto impossibile), rendeva illegittima la procedura, ledendo il principio del buon andamento.
3.3. Deduce, con il quarto motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge extrapenale in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 7 ed 8 e art. 28, T.U. Radiotelevisione) e correlato vizio di motivazione illogica. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente affermato che, ove il ricorrente avesse mantenuto attivo ed efficace l'impianto di Bettona, avendo ricevuto un "preavviso di revoca" il 24/10/2007, avrebbe avuto tutto il tempo di ripristinare le trasmissioni dal sito oggetto di concessione, sicché se questi intese proseguire a trasmettere da Monte Cetona, ciò fece per scelta deliberata e connessa alle proprie esigenze imprenditoriali, in quanto se si fosse attenuto alla revoca del 12/11/2007, attivandosi sin dal 24/10/2007, certamente una soluzione si sarebbe trovata;
tale affermazione sarebbe erronea in quanto il "preavviso di revoca" altro non è che un avviso di avvio del procedimento amministrativo L. n. 241 del 1990, ex art. 7, che non ha effetti extraprocedimentali, sicché, essendo preordinato tale avviso alla revoca di un provvedimento amministrativo, quest'ultimo è ancora pienamente efficace (con la conseguenza che, applicando tale principio al caso in esame, l'attivazione dell'impianto trasferito nel vecchio sito sarebbe stata illecita); inoltre, si deduce che l'altra affermazione (secondo cui sarebbe stato onere del ricorrente rappresentare ai due Ispettorati quanto stava accadendo) sarebbe errata giuridicamente non esistendo alcun dovere del privato di porre in comunicazione due uffici dello stesso Ente;
infine, si deduce che l'ulteriore affermazione (secondo cui l'impossibilità di adempiere al provvedimento che imponeva il rientro al sito di concessione doveva essere messa in conto al momento in cui era stata attivata la procedura di trasferimento) sarebbe errata in quanto violerebbe l'art. 28 del T.U. radiotelevisione per le ragioni enunciate alle pagg. 16/17 del ricorso.
3.4. Deduce, con il quinto motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio di motivazione illogica ed omessa.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente interpretato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 28 T.U. citato come ordine di disattivazione, piuttosto che di ritrasferimento o ripristino;
i giudici di appello avrebbero dovuto, una volta accertata l'esistenza del successivo ordine di disattivazione, fornire una spiegazione in ordine alla coesistenza dei due provvedimenti e in che cosa essi differissero.
3.5. Deduce, con il sesto motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio di motivazione illogica ed omessa.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente affermato che i giudici amministrativi, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, non hanno ritenuto di accogliere le doglianze del ricorrente;
diversamente, nei motivi di appello si puntualizzava che il Consiglio di Stato aveva respinto la sospensiva richiesta in quanto aveva preso atto che Radio Aut emetteva sulla frequenza 102.20, dunque chiarendo che il rigetto era stato determinato solo in ragione della risoluzione dell'impasse creatasi all'incrocio dei vari provvedimenti;
sul punto, invece, nessuna motivazione è rinvenibile nell'impugnata sentenza.
3.6. Deduce, con il settimo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo a) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, ed all'art. 43 c.p. e art. 47 c.p., u.c.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il reato in esame possa essere punito a titolo di reato omissivo improprio;
quest'ultimo, invece, è un reato che richiede una condotta esclusivamente commissiva, venendo punito chi esercita un impianto senza aver ottenuto la relativa concessione;
ciò sarebbe confermato da una circolare dell'U.L. del Ministero competente (circolare 27/01/2010), ciò che escluderebbe la punibilità per errore su legge extrapenale o per error iuris scusabile.
3.7. Deduce, con l'ottavo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo b) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale ed extrapenale in relazione al D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 97 e 211. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto la condotta consistente nel produrre interferenze tra emittenti radiofoniche costituisca ancora reato;
diversamente, in base al disposto dell'art. 211 citato, in caso di disturbi od interferenze è prevista la sola sanzione amministrativa;
diversamente, la giurisprudenza evocata dai giudici di merito in tema di applicabilità alle interferenze radiofoniche e televisive, relativa alla fattispecie di cui all'art. 635 c.p., è tutta precedente all'emanazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 29 del 2003, art. 97. 3.8. Deduce, con il nono motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo b) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale ed extrapenale in relazione al D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 97 e 211, e correlato vizio di motivazione apparente (o elusa). In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto che la disponibilità di plurime frequenze da parte di RT sarebbe generica ed indimostrata;
diversamente, si sostiene in ricorso, tale dato fattuale (che, nell'ottica del ricorrente, escluderebbe il reato in quanto ad essere tutelato è il servizio e non la singola frequenza, sicché il reato non sussisterebbe ove il soggetto interferito disponga nello stesso territorio di altre frequenze) emergerebbe dall'istruttoria dibattimentale svolta (il riferimento è a quanto esposto alle pagg. 22/23 del ricorso), su cui peraltro la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare.
3.9. Deduce, con il decimo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative al capo b) dell'imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e) per mancata acquisizione di prova decisiva, erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 493 e 586 c.p.p., nonché per vizio di motivazione omessa ed illogica nonché motivazione contraddittoria (quest'ultimo evocato con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. c)). In sintesi, la censura investe anzitutto l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello argomentato sul motivo di appello in cui si deduceva che nell'originario sito di concessione l'impianto di Radio Aut risultava maggiormente interferenziale;
sulla questione i giudici fiorentini avrebbero motivato affermando che dalle dichiarazioni dei tecnici era possibile comprendere che i siti di interferenza sarebbero punti - campione rappresentativi di un bacino di utenza molto vasto, per come riferito da tale teste Genzano;
quest'ultima, ad avviso del ricorrenti, non sarebbe un tecnico ma una contabile chiamata dalla parte civile per determinare il danno;
diversamente, gli unici due tecnici sentiti (Di OL e PO, le cui dichiarazioni sono state allegate al ricorso), in servizio presso gli Ispettorati TLC interessati, avrebbero reso dichiarazioni favorevoli al ricorrente, sicché quest'ultimo si duole per aver la Corte d'appello motivato in modo elusivo ed apodittico, in contrasto insanabile con le risultanze istruttorie. Ulteriore profilo di doglianza, poi, investe da un lato, il mancato accoglimento della richiesta di perizia, non disposta senza alcuna motivazione, e, dall'altro, la mancata valutazione del contenuto della relazione del ct. Castelpietra, che, sentito come teste e non come ct., non fu autorizzato ad esprimere valutazioni tecniche, senza però che i giudici di merito abbiano tenuto conto del contenuto della relazione tecnica redatta dal medesimo, acquisita in giudizio senza opposizione delle parti e senza che l'ordinanza ammissiva fosse stata fatta oggetto di gravame.
3.10. Deduce, con l'undecimo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative ad entrambi i capi di imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 43 c.p. e art. 47 c.p., u.c.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello correttamente valutato l'elemento psicologico dei reati per cui è intervenuta condanna, che imponeva si tenesse conto dell'errore su legge extrapenale, in particolare dell'errore sul carattere lecito od illecito dell'esercizio, che si risolve in errore sull'elemento normativo;
la Corte fiorentina si sarebbe limitata solo a considerare il dolo del fatto (ossia la circostanza che le trasmissioni proseguirono volutamente), e non quello che in ricorso viene definito come il dolo sul fatto di diritto, che sarebbe escluso dall'errore sulla legge extrapenale integrativa di un elemento di fattispecie;
si censura, sul punto, un passaggio della motivazione in cui la Corte d'appello esclude la rilevanza del fatto che il ricorrente potesse essere certo dell'illegittimità della revoca;
diversamente, si sostiene, rileverebbe tale convinzione, perché dalla illegittimità della revoca sarebbe discesa in fatto la liceità dell'azione, anche perché egli aveva subito rappresentato l'illegittimità e non aveva ricevuto alcuna conferma da parte della PA fino all'ordine di disattivazione, ordine dapprima sospeso in autotutela dalla PA e poi spontaneamente adempiuto dal ricorrente;
inoltre, si aggiunge, nessuna motivazione risulta - in termini di valutazione dell'elemento psicologico - su un punto importante, ossia la circostanza che il ricorrente fosse stato destinatario di un ordine di riposizionare l'impianto e non di spegnerlo, con le chiare conseguenze in termini di sussistenza dell'elemento soggettivo.
3.11. Deduce, con il dodicesimo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative ad entrambi i capi di imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), per erronea applicazione della legge processuale, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza per omessa citazione del ricorrente, con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 465, art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 420 quater c.p.p., comma 2.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello dato avviso al ricorrente del rinvio dell'udienza dal 27 aprile al 31 maggio 2012; sul punto, precisa il ricorrente che il ricorrente aveva ricevuto la notifica dell'avviso dell'ud. 27/01/2012, udienza rinviata per impedimento dei difensori al 27/04/2012; prima che detta udienza si celebrasse, venne emesso decreto di differimento ai sensi dell'art. 465 c.p.p. all'ud. 31/05/2012, decreto erroneamente motivato con riferimento ad un impedimento dei difensori, in realtà mai dedotto per l'ud. 27/04/2012; detto decreto, tuttavia, non venne notificato al ricorrente - pur essendo così stabilito nel decreto medesimo - e la Corte d'appello ebbe a "sanare" il vizio celebrando l'ud. 27/04/2012 per dare atto del rinvio al 31/05/2012, udienza del 27/04/2012 che il ricorrente ritiene affetta da nullità stante l'assenza dei difensori che avevano già ricevuto notizia del differimento al 31/05/2012; si sarebbe, quindi, verificata un'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza.
3.12. Deduce, con il tredicesimo motivo (ricorso Avv. IMBIMBO - censure relative ad entrambi i capi di imputazione), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 58. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto non suscettibile di sostituzione la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, senza beneficio della sospensione condizionale, per la particolare intensità del dolo;
sostiene il ricorrente che, ai fini dell'esclusione della conversione, il giudice sia legittimato a decidere in tal senso solo in ragione di un'inidoneità della stessa rispetto ad un difficile reinserimento sociale del reo;
diversamente, sostiene il ricorrente, si sarebbero dovuti valorizzare elementi oggettivi incontrovertibilmente emersi in giudizio che denotavano un comportamento corretto del medesimo (ottemperanza all'ordine di disattivazione, continua di ricerca di soluzioni tecniche con la PA, etc), certamente poco coerenti con un'ipotetica necessità di un complesso reinserimento, come tale ostativa alla conversione.
4. Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 29 aprile 2014, la difesa del ricorrente, ad integrazione del primo motivo afferente il capo b) dell'imputazione e le statuizioni civili, ha ulteriormente illustrato il relativo vizio di erronea applicazione della legge penale, richiamando una recente decisione di questa Corte che ha ritenuto integrare l'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 97, comma 2, la condotta consistente nell'arrecare disturbo attraverso mere interferenze, alla trasmissione dei segnali di un'emittente radiofonica. Con il medesimo scritto, peraltro, la difesa del ricorrente ha sottoposto all'esame di questa Corte un ulteriore documento che non era stato possibile esibire nei precedenti gradi di giudizio, costituito da una relazione datata 6 marzo 2014, proveniente dal Ministero dello Sviluppo economico, Ispettorato territoriale Lazio, che modificherebbe il quadro probatorio sviluppatosi nel corso di entrambi i gradi di giudizio, escludendo in radice la fondatezza delle accuse mosse al Settimi.
5. Con memoria successivamente depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 15/09/2014, la difesa del ricorrente (Avv. Lucibello), richiamandosi al secondo motivo di ricorso proposto quanto alla violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 5 L.A.C., ha ulteriormente specificato le doglianze oggetto di tale motivo, richiamando nuovamente a questa Corte il fatto nuovo costituito dal documento datato 6 marzo 2014 redatto dall'Ispettorato territoriale del Lazio - Ministero dello Sviluppo economico, da cui emergerebbe che l'accertamento eseguito in data 5 giugno 2007 sarebbe stato radicalmente falsato dalla condotta illecita di RT, chiedendo la condanna della parte civile RT alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente e, nell'evidenza di una colpa grave, della stessa RT al risarcimento dei danni da valutarsi in misura non inferiore a quella liquidata a vantaggio di RT nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., commi 1 e 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
7. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, dall'esame dei plurimi motivi di ricorso proposti, deve essere affrontato, secondo un ordine di priorità logico-giuridica, il dodicesimo motivo, con cui la difesa del ricorrente propone un'eccezione attinente alla violazione della legge processuale.
Proprio la natura dell'eccezione, infatti, impone prioritariamente l'esame del dodicesimo motivo (v. supra, 3.11), con conseguente, doveroso, accesso agli atti del fascicolo processuale da parte di questa Corte. Venendo, infatti, denunciata la violazione di norme processuali il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'esame degli atti processuali. Come sinteticamente esposto nell'illustrare il relativo motivo di impugnazione, la difesa del Settimi ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza per omessa citazione del ricorrente;
la Corte d'appello, in sintesi, non avrebbe dato avviso al ricorrente del rinvio dell'udienza dal 27 aprile al 31 maggio 2012. Questi aveva sì ricevuto la notifica dell'avviso dell'ud. 27/01/2012 (udienza rinviata per impedimento dei difensori al 27/04/2012), ma, prima che detta udienza si celebrasse, venne emesso decreto di differimento ai sensi dell'art. 465 c.p.p. all'ud. 31/05/2012, decreto erroneamente motivato con riferimento ad un impedimento dei difensori, in realtà mai dedotto per l'ud. 27/04/2012. Detto decreto, tuttavia, non venne notificato al ricorrente - pur essendo così stabilito nel decreto medesimo - e la Corte d'appello ebbe a "sanare" il vizio celebrando l'ud. 27/04/2012 per dare atto del rinvio al 31/05/2012, udienza del 27/04/2012 che il ricorrente ritiene affetta da nullità stante l'assenza dei difensori che avevano già ricevuto notizia del differimento al 31/05/2012. Si sarebbe, quindi, verificata un'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza.
7.1. Così riassunto in fatto il contenuto dell'eccezione, ritiene il Collegio che la stessa debba essere respinta perché infondata. Deve, anzitutto, essere qui ricordato che, per effetto di un noto arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539). Tanto premesso, l'assunto difensivo è destituito di fondamento. L'art. 465 cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità per il Presidente del Tribunale o della Corte di Assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati motivi (comma primo), stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi restando i termini di cui all'art. 429 cod. proc. pen., commi 3 e 4, almeno sette giorni prima della nuova udienza (comma 2). Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all'udienza rinviata a data diversa da quella già programmata. Nel mentre, invero, i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 cod. proc. pen., comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. Sicché l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178 cod. proc. pen., lett. c, incidendo sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private.
Questa Corte pronunciando sul punto ha affermato che "È illegittima la decisione del giudice di appello che rigetti l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza, a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente ex art. 477 c.p.p. deve essere ex art. 465 c.p.p. notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio d'appello" (Sez. 5, n. 7943 del 15/02/2007 - dep. 26/02/2007, Arcuri e altri, Rv. 236527).
Nel caso di specie non sussiste, però, alcuna nullità, essendo stato il rinvio dell'udienza dal 27 aprile al 31 maggio 2012 regolarmente comunicato. Risulta dagli atti, come si è visto, che del rinvio fu data comunicazione ai difensori (non oralmente, essendo stato disposto fuori udienza), ma a mezzo notifica. Il rinvio non andava, invece, notificato all'imputato già dichiarato contumace. L'art. 487 cod. proc. pen., comma 2, abrogato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 39, comma 2, prevedeva che l'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore. La norma è stata riscritta, ed inserita con l'art. 420 quater cod. proc. pen., comma 2, nel titolo 9A, relativo all'udienza preliminare, negli stessi termini, tranne il richiamo al dibattimento (nel testo, ovviamente, antecedente alla sostituzione operata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 9, comma 3, inapplicabile al presente giudizio per effetto della norma transitoria di cui all'art. 15-bis della medesima legge, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1, comma 1, secondo cui "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado"). Tale "omissione" è dovuta al fatto che il principio della rappresentanza da parte del difensore dell'imputato contumace è stato "generalizzato" ed esteso anche ad altre fasi processuali. Il richiamo del medesimo art. 420 quater cod. proc. pen., contenuto nell'art. 484 cod. proc. pen., comma 2, rende, indubitabilmente, applicabile la disposizione generale alla fase del dibattimento. Analogamente, si noti, il "nuovo" art. 420 bis cod. proc. pen., prevede al comma terzo che "nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive". Il che significa che è stato ribadito il principio che l'imputato contumace è rappresentato dal difensore nella fase disciplinata dal titolo 2^ (artt. 470 e 524 cod. proc. pen.) che comprende il capo 1 - disposizioni generali, il capo 2 - Atti introduttivi, il capo 3 Istruzione dibattimentale, il capo 4 - Nuove contestazioni, il capo 5 - Discussione finale. È indiscutibile quindi che il difensore rappresenti l'imputato contumace non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il dibattimento è sospeso (l'art. 477 cod. proc. pen., prevede che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito....). È assolutamente pacifico che del rinvio del dibattimento disposto in udienza venga dato avviso orale a verbale e che quindi il difensore ne prenda atto anche in rappresentanza dell'imputato contumace. Sarebbe, allora, del tutto irragionevole ritenere che del rinvio del dibattimento disposto fuori udienza debba essere dato avviso all'imputato contumace personalmente e non al difensore che lo rappresenta.
Siffatta "distinzione" non troverebbe alcuna giustificazione e si porrebbe in aperta antitesi e senza alcuna previsione espressa con il principio della rappresentanza dell'imputato contumace. La correttezza di tale interpretazione è confermata dal fatto che laddove il legislatore ha voluto che l'imputato, benché contumace, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (si pensi alle nuove contestazioni).
L'art. 520 cod. proc. pen. (prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 10, comma 4, inapplicabile al caso in esame per le stesse ragioni già esposte in precedenza con riferimento all'art. 420 quater cod. proc. pen., atteso quanto stabilito dalla norma transitoria di cui alla medesima L. n. 67 del 2014, art. 15-bis inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1, comma 1) prevede, infatti, che in tal caso la contestazione venga inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale medesimo venga notificato per estratto all'imputato (comma 1); il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione (comma 2).
Risulta evidente che, in presenza di nuove contestazioni, l'imputato deve venirne a conoscenza, risultando modificata la situazione cristallizzata nel decreto di citazione originariamente notificato. Una tale esigenza non ricorre, invece, quando si tratti di sviluppo, per così dire fisiologico, del dibattimento. Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:
"Il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace, essendo "sufficiente" la notifica al difensore che lo rappresenta" (Fattispecie antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67).
8. Può quindi procedersi all'esame dei restanti motivi di ricorso. Ritiene, tuttavia, preliminare il Collegio esaminare il contenuto della memoria difensiva depositata in data 15 settembre 2014, la quale richiama espressamente il contenuto dei motivi aggiunti depositati in data 29 aprile 2014, ed, in particolare, il documento redatto in data 6 marzo 2014 dall'Ispettorato territoriale del Lazio 7 Ministero dello Sviluppo Economico.
Trattasi, peraltro, di documento producibile e valutabile in questa sede di legittimità, atteso che - come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014 - dep. 24/06/2014, C, Rv. 259188).
8.1. Ed invero, dovendo limitarsi questa Corte a valutare l'incidenza del nuovo documento (che, essendo datato 6 marzo 2014, è successivo alla sentenza della Corte d'appello emessa in data 31 maggio 2012, ed è dunque esaminabile in questa sede di legittimità atteso che il ricorrente non è stato in condizione di esibirlo nei precedenti gradi di giudizio) sul complessivo risultato valutativo posto in essere dai giudici di merito che sono pervenuti al giudizio di affermazione di responsabilità del Settimi, ritiene il Collegio che lo stesso - in considerazione dei profili contenutistici - è sicuramente idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio svolto dai giudici dei precedenti gradi.
Ed invero, risulta dal predetto documento che l'Ispettorato territoriale del Lazio ha disposto accertamenti al fine di verificare la rispondenza delle eccezioni mosse da Radio Suby in merito all'esercizio dell'impianto dell'emittente rTL 102.5 Hit Radio e, in particolare, allo stato del traliccio prima e dopo l'accertamento tecnico del 5 giugno 2007, i cui esiti - come ricordato in sentenza - diedero luogo al presente procedimento. Orbene, risulta dal documento del 6 marzo 2014 che, da una verifica storico documentale, effettivamente dai sopralluoghi eseguiti in data 9 novembre 1993, l'altezza dal suolo del centro del sistema radiante dell'impianto 102,5 MHz da Poggio Nibbio era a 15 mt. rispetto al traliccio alto mt. 25, mentre l'altezza dal suolo del centro del sistema radiante accertato in data 20 gennaio 2014 è risultato essere di mt. 30 rispetto al traliccio innalzato a mt. 38. Il posizionamento del traliccio a mt. 38 di altezza rappresenta, si legge nel documento, la situazione accertata alla data del 5 giugno 2007. Tale innalzamento di mt. 15 del traliccio "e quindi anche del sistema radiante", prosegue il documento, era stato già accertato e segnalato dal CCRF di Viterbo con un precedente verbale di accertamento tecnico del 1999, consegnato all'Ispettorato solo in data 30 giugno 2014. Detto accertamento era stato eseguito a seguito della verifica dell'incremento di segnale presso la sede di controllo del CCRF di Viterbo che la RT aveva giustificato con la sostituzione del finale di potenza. Nel documento, si sottolinea peraltro, che tale circostanza era purtroppo sfuggita all'analisi dimostrativa che ebbe a determinare la mancata contestazione della modifica del traliccio in esame, mai autorizzata dall'Ispettorato Lazio, inducendo, conseguentemente, il CCRF di Viterbo a ritenerla legittima in occasione dei controlli eseguiti dopo 8 anni a seguito dell'autorizzazione rilasciata a Radio Suby per lo spostamento dell'impianto a Monte Cetona sulla frequenza 102,0 MHz. Ed allora, conclude il documento - affermazione, questa, inevitabilmente destinata ad incidere sull'esito valutativo giudiziale operato in sede di merito - ne consegue che i risultati della verifica del 2007 sono da considerare "non verosimili" rispetto a quelli che sarebbero stati con le antenne posizionate 15 metri più in basso e con il vecchio finale di potenza. Da qui, dunque, la conclusione dell'Ispettorato Lazio secondo cui "si ritiene che esistano motivi sufficienti per ritenere nulli gli accertamenti tecnici eseguiti in località Guardea nel 2007, imponendo alla RT di riposizionare il centro sistema radiante a mt. 15 di altezza e, se del caso, ripetere gli accertamenti tecnici".
Pare, quindi, evidente a questa Corte che la novità costituita dal predetto documento sia destinato profondamente ad incidere sul giudizio espresso dai giudici di merito nel processo in esame, atteso che, dal documento del 6 marzo 2014 emerge: a) il carattere abusivo dell'impianto RT posto a Poggio Nibbio in quanto oggetto della modifica del traliccio che non era stata mai autorizzata, con particolare riferimento all'innalzamento di mt. 15 del traliccio medesimo e, quindi, come si legge nel documento "anche del sistema radiante"; b) l'inverosimiglianza dei risultati della verifica eseguita il 5 giugno 2007, da cui scaturì il provvedimento di revoca di cui si discute nel presente processo, rispetto ai risultati che invece sarebbero seguiti ove l'impianto fosse stato a norma;
c) infine, e soprattutto, l'acclarata "nullità" degli accertamenti tecnici eseguiti in località Guardea il 5 giugno 2007, ossia proprio di quegli accertamenti in base ai quali erano state rilevate le asserite interferenze di cui è processo.
9. Non essendo consentito a questa Corte l'esame, nel merito, dei riflessi che tale documento è destinato a svolgere sugli elementi probatori posti alla base del percorso logico - argomentativo che ha condotto ambedue i giudici di merito a ritenere sussistenti gli elementi oggettivi dei reati per cui si procede (atteso che tale operazione comporta inevitabilmente apprezzamenti di fatto inibiti a questa Corte di legittimità), l'impugnata sentenza dev'essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze perché valuti l'incidenza di tali nuove risultanze sul compendio probatorio, complessivamente destinato a formare il convincimento del giudice di merito.
Tutti i restanti motivi di ricorso, quindi, devono ritenersi assorbiti, atteso che l'esame del merito dell'incidenza di tale novità probatoria riveste valenza assolutamente prodromica rispetto a tutte le censure dedotte che, ovviamente, non potevano tener conto di tale novità processuale.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte d'appello di FIRENZE.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014