Articolo 195 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 194Articolo 196
Versione
4 maggio 1973
>
Versione
18 luglio 1974
>
Versione
17 aprile 1975
>
Versione
24 novembre 1988
>
Versione
24 agosto 1990
>
Versione
15 gennaio 1994
Art. 195.
(Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)

1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. ((23))
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo." -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale." -------------- AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "quale sostituito ad opera dell' art. 45 della legge n. 103 del 1975 , nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso d.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziche' tra quelli sottoposti ad autorizzazione". -------------- AGGIORNAMENTO (23)
La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal comma 2 del presente articolo e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1 della suddetta legge, e' cosi' determinata: in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 , e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente