Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza - a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, ex art. 477 cod. proc. pen. - deve essere, ex art. 465 cod. proc. pen., notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori, e comunicata al Pubblico Ministero e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/02/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 430
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 35376/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR PE, n. a Catanzaro il 25 ottobre 1965;
UR SC LE, n. a Catanzaro il 28 aprile 1971;
SO IO, n. a Soveria Simeri l'11 novembre 1951;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata l'8 febbraio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO SC, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito i difensori avv. DECARO Vincenzo e avv. SO SC. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di UR PE, SC LE UR e IO SO in ordine ai delitti di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni di GE SO e AL SO, picchiati duramente con un bastone nel corso di una lite insorta per un controverso diritto di proprietà.
Ricorrono per cassazione PE UR, UR SC LE e IO SO e propongono quattro d'impugnazione. Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, per l'illegittima anticipazione al 10 novembre 2004 della discussione fissata per il 17 novembre 2004, senza alcun avviso agli imputati, che non poterono parteciparvi. Rilevano che erroneamente la corte d'appello ha accolto l'eccezione solo per il coimputato IN UR, che era presente all'udienza del 6 ottobre 2004, mentre l'ha disattesa per gli altri imputati, che erano assenti all'udienza del 6 ottobre 2004, ritenendo che essi fossero rappresentati dai difensori, cui l'anticipazione dell'udienza era stata comunicata oralmente.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 393 c.p., escludendo di essere responsabili del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, addebitabile invece a SO GE.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza di UR PE e SC LE UR per il delitto di lesioni personali. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa ad IO SO. 2. È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso. La rappresentanza dell'imputato assente da parte del difensore attiene infatti alla conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza e comunicati oralmente, secondo quanto dispone l'art. 477 c.p.p. (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, Loy, m. 219643). Ma non opera invece rispetto ai provvedimenti assunti fuori udienza, che, secondo quanto prevede l'art. 465 c.p.p., vanno notificati sia alle parti private sia ai difensori, oltre che comunicati al pubblico ministero.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Catanzaro, dunque, nel caso in esame non aveva alcun rilievo il fatto che gli attuali ricorrenti fossero assenti nel momento in cui fu fissata l'udienza dibattimentale del 17 novembre 2004, poi anticipata al 10 novembre 2004 con provvedimento adottato fuori udienza. Questo provvedimento andava invece notificato a tutti gli imputati, non solo a IN UR, presente all'udienza del 6 ottobre 2004. In accoglimento del ricorso, va pertanto disposto l'annullamento sia della sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007