Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 7943
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Sentenza 15 febbraio 2007

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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza - a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, ex art. 477 cod. proc. pen. - deve essere, ex art. 465 cod. proc. pen., notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori, e comunicata al Pubblico Ministero e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 7943
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7943
    Data del deposito : 15 febbraio 2007

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