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16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica 1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 09 marzo 2024, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Le finalità del concordato preventivo e il principio di non deteriorità; 2. Segue. La gerarchia degli interessi protetti e la tutela dei posti di lavoro; 3. La sorte dell'attività d'impresa come spartiacque e la continuità come “valore-mezzo”; 4. Le tipologie di concordato e l'assenza di un numerus clausus; 5. Segue. Qual è la regola e quale l'eccezione?; 6. Lo “statuto” del concordato in continuità aziendale; 7. Il discusso criterio della prevalenza e la definitiva affermazione della “continuità non prevalente”; 8. Segue. Il problema (irrisolto) della percentuale minima; 9. Cenni alle regole di priorità e al “plusvalore” generato …
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Giurisprudenza • 485
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 02/04/2010, n. 909Provvedimento: […] In proposito è sufficiente rammentare l'art. 211 del Codice delle comunicazioni elettroniche secondo cui “È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica”.Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- compatibilità elettromagnetica·
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