Sentenza 19 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
ce REPUBBLI05 6 84 / 0 2 Oggetto: IVA - Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 2340/2000 Cron. 16922 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Rep. Consigliere Ud. 23.01.2002 Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Bruno Spagnamusso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA F sul ricorso proposto: dalla signora NN RI TO, commercialista, rappresentata e dife- sa, in virtù della procura speciale a margine del ricorso, dall'avvocato Sabi- no De Blasi, presso il cui studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe, n. 37, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
L'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è do- miciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - سالے 0 2 1 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 23 no- vembre 1998, n. 259, depositata il 2 marzo 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 23 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per l'Amministrazione finanziaria, l'avvocato Gianni De Bellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La signora NN RI NT ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 23 novembre 1998, n. 259, depositata il 2 marzo 1999, che, in accoglimento dell'appello dell'ufficio, ha confermato l' avviso di rettifica in tema di IVA 1984. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 19 aprile 1991 l'Ufficio IVA di Salerno notifica alla signora NN RI NT l'avviso di rettifica n. 603338, relativo all'IVA 1984; - il ricorso della contribuente è parzialmente accolto dalla Commissione tri- butaria di primo grado di Salerno con sentenza 24 ottobre 1991, n. 840; - l'appello dell'Ufficio IVA di Salerno è, invece, accolto dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 23 novembre 1998, n. 259, è così motivata: -in via pregiudiziale, si ritiene tempestiva la notifica dell'avviso di rettifica, considerato il differimento dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 19 DL 2 marzo 1989, n. 69; M_ 2 - inoltre, poiché l'obbligo della motivazione è espressamente sancito, in li- nea generale, dall'art. 111 della Costituzione e, in via specifica, dall'art. 37 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, è lecita, ai sensi dell'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la ricostruzione del volume d'affari operata dall'Ufficio IVA, ben sussistendo presunzioni gravi, precise concordanti in merito alla perce- zione di maggiori corrispettivi in relazione al numero dei clienti assistiti dal- la contribuente;
-- d'altra parte, la stessa contribuente né in sede di primo gravame né in sede di memoria offre alcun elemento obiettivo atto a confutare la pretesa eraria- le, richiamandosi semplicemente al pronunciato della Commissione tributa- ria di primo grado di Salerno in materia di imposte dirette, che non ha alcu- na rilevanza rispetto all'accertamento in questione, trattandosi di imposte e di periodi diversi.
2.1. La signora NN RI NT sostiene il suo ricorso con tre motivi di impugnazione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.
3. L'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Mi- nistro in carica pro tempore, si costituisce in giudizio, senza svolgere ulte- riore attività difensiva. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la pre- sunta mancanza di motivazione della decisione dei giudici di primo grado.
4.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che l'Ufficio provinciale IVA di Salerno si limiterebbe a dire, nel suo avviso di rettifica, che ...accerta 3 quanto di seguito e motiva l'accertamento medesimo in fatto e in diritto, con espresso richiamo ai motivi ed elementi indicati a fondamento dell'accerta- mento delle II.DD., che qui si riporta in allegato come parte integrante del presente atto>>. Si osserva, poi, che, da un lato, l'Ufficio IVA non indica al- cun elemento di valutazione al di fuori di quelli indicati nell'accertamento delle imposte dirette e che, dall'altro lato, tale accertamento è stato annullato con decisione del 22 marzo 1990, n. 478/90, divenuta definitiva per man- canza di opposizione. Ne consegue che l'Ufficio IVA non potrebbe basare il proprio accertamento su un atto nullo.
5.1. Il terzo motivo di ricorso è così formulato: La contribuente si è limitata a richiamarsi "meramente al pronunciato della Commissione Tri- butaria di Primo grado di Salerno in materia di II.DD. che non ha alcuna ri- levanza rispetto all'accertamento de quo trattandosi di imposte e periodi diversi">>.
5.2. Secondo la ricorrente quanto affermato dai giudici tributari non corrisponderebbe al vero, perché, pur in presenza di imposte diverse, en- trambi gli accertamenti traggono comunque origine da un unico atto, l'accer- tamento dell'Ufficio imposte dirette di Salerno, che l'Ufficio IVA ha pedis- sequamente fatto proprio senza alcuna integrazione. Come l'Ufficio IVA ha indicato i motivi di accertamento per relationem, così anche la ricorrente, allegando al ricorso IVA fotocopia del ricorso presentato contro l'accerta- mento dell'Ufficio delle imposte dirette ha ritenuto di sottoporre all'atten- zione dei giudici di primo grado i motivi in esso indicati. I giudici di appello avrebbero deliberato con superficialità, come si evincerebbe anche dal di- in spositivo della loro sentenza quando affermano che si sarebbe presenza di 4 periodi diversi. Si tratterebbe, invece, di un unico atto che ha dato origine a due accertamenti: la rettifica dei redditi 1984 e la rettifica della dichiarazio- ne IVA 1984. 6.1. Il primo è il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione oggettiva. Peraltro, si deve rilevare che le argomentazioni con cui si sostiene il primo motivo sono tutte riferite all'avviso di accertamento IVA, alla sua motivazione per relationem all'accertamento IRPEF e alla pronuncia di primo grado e che solo con il terzo motivo di impugnazione si censura sul medesimo punto la sentenza di secondo grado. Perciò, salvo considerare il primo motivo come inammissi- bile, esso può valere, al più, solo come presupposto argomentativo per af- frontare il tema proposto con il terzo motivo.
6.2. Il primo e il terzo motivo di ricorso o, se si vuole, l'unico motivo risultante dalla loro necessaria fusione, sono infondati. Infatti, è corretto af- fermare, come fanno i giudici di appello, che, a parte il riferimento a periodi diversi, l'IVA e l'imposta sui redditi sono autonome, con la conseguenza che i dati, che siano raccolti dall'Ufficio per la seconda, non coincidono con quelli che sono rilevanti per la prima. Ed è, in ogni caso, diversa la rilevanza che i medesimi dati assumono rispetto alle due specie di imposte. Ne deriva, con specifico riguardo al caso in esame, che il giudicato, che si sia formato a favore del contribuente sulla controversia che ha per oggetto l'imposta sui redditi, a prescindere dalle ragioni della conclusione favore del contribuente, che potrebbero anche essere di natura meramente processuale, non comporta un automatico, identico risultato sul rapporto giuridico tributario relativo al- l'IVA, perché sia la qualità sia la quantità dell'oggetto dell'imposta sono da 5 valutare autonomamente, al fine della determinazione della quantità del con- tenuto del tributo, rispetto all'imposta sui redditi.
7.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la illicei- tà della ricostruzione del volume di affari operata dall'Ufficio ai sensi del- l'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 7.2. Secondo la ricorrente il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 54 DPR 10 ottobre 1972, n. 633, dovrebbe essere sempre preceduto da una verifica documentale, tranne in alcuni casi espressamente previsti. Né l'Uffi- cio distrettuale delle imposte dirette di Salerno né l'Ufficio IVA di Salerno hanno mai esaminato le scritture contabili della ricorrente, limitandosi il primo a riferire la presenza del suo nominativo in una fantomatica lista 17 prevista nel DM 16 novembre 1986, e il secondo a riferire di avere ricevuto il nominativo da accertare dall'Ufficio imposte dirette di Salerno. In base al- l'art. 54.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio può, tuttavia, procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del con- tribuente, qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare supe- riore a quello indicato nella dichiarazione risulti in modo certo e diretto e non in via presuntiva da verbali, questionari, eccetera. La ricorrente domanda a questo punto se l'inserimento di un nominativo in una lista, la quale elenca il numero ipotetico dei clienti posseduti nell'anno in questione, elenco mai notificato la ricorrente, possa ritenersi un elemento certo e diretto tale da giustificare il ricorso all'accertamento induttivo in assenza di controllo della documentazione contabile.
7.3. Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni qui di seguito illu- strati. 似 Come si è già riferito al punto 1.3 la sentenza della Commissione tri- butaria regionale si è limitata ad affermare che Appare... lecita, ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/72, la rivalutazione del volume d'affari operata dal- l'Ufficio IVA, ben sussistendo, così come dimostrato, presunzioni gravi, precise concordanti in merito alla percezione di maggiori corrispettivi in re- lazione al numero dei clienti assistiti dalla contribuente>>. Poiché null'altro è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, non è possibile individuare né quali siano le fonti di informazio- ne dalle quali l'Ufficio ha tratto il numero dei clienti, se da quelle indicate nell'ultimo periodo dell'art. 54.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 633,oppure da quelle indicate dall'art. 54.3 dello stesso atto normativo, né in qual senso siano stati utilizzati dall'Ufficio, a fini presuntivi, i dati relativi al numero dei clienti assistiti dalla contribuente, né in base a quali valutazioni la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che i fatti presuntivi possedes- sero le caratteristiche necessarie della gravità, della precisione e della con- cordanza. Ne deriva che la violazione dell'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ipotizzata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, non è verificabi- le a causa del grave difetto di motivazione della sentenza impugnata, che, proprio per consentire il riscontro dell'illegittimità denunciata, deve essere cassata e rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che si pronuncerà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
7 la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, altra Sezione, anche I E T A A R M E S . 1 A N L T B . B . A 3 . N L 1 per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. R P 4 / / D . I 9 S D 6 I A . E 1 6 N 8 . S L E 2 S R I G T O R E N E N A I S E Z D T E A E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002. I A R A T U B I R T Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE INCA CELLERIA Oggi 19 APR. 2002 Osvaldo Ascanio 9 APR. 200 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 8