Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 6
CASS
Sentenza 25 giugno 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato della data di deliberazione in camera di consiglio sulla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare dà luogo alla nullità del procedimento camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, del provvedimento di proroga, nullità che è a cosiddetto regime intermedio, sia che si proceda con il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen., sia che si proceda con la massima libertà di forme. (In motivazione, la S.C. ha dato ragione del suo assunto sul rilievo che, allorché l'avviso sia stato dato a uno dei difensori, questi, quantunque non comparso, è da ritenere formalmente presente, onde non potrebbe parlarsi di "assenza" della difesa che, sola, potrebbe dar luogo a nullità insanabile ai sensi degli artt. 178, lett, c), e 179 cod. proc. pen.).

La nullità del provvedimento di proroga della custodia cautelare per omesso avviso a uno dei due difensori dell'indagato, poiché inerisce alla lesione del diritto di difesa, priva la protrazione della custodia del necessario titolo legittimante, e comporta, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare prorogata e la liberazione dell'indagato stesso, sempre che il precedente titolo di privazione della libertà personale non sia ancora temporalmente valido ed efficace alla data della proroga.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 6
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6
    Data del deposito : 25 giugno 1997

    Testo completo