Sentenza 25 giugno 1997
Massime • 2
L'omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato della data di deliberazione in camera di consiglio sulla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare dà luogo alla nullità del procedimento camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, del provvedimento di proroga, nullità che è a cosiddetto regime intermedio, sia che si proceda con il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen., sia che si proceda con la massima libertà di forme. (In motivazione, la S.C. ha dato ragione del suo assunto sul rilievo che, allorché l'avviso sia stato dato a uno dei difensori, questi, quantunque non comparso, è da ritenere formalmente presente, onde non potrebbe parlarsi di "assenza" della difesa che, sola, potrebbe dar luogo a nullità insanabile ai sensi degli artt. 178, lett, c), e 179 cod. proc. pen.).
La nullità del provvedimento di proroga della custodia cautelare per omesso avviso a uno dei due difensori dell'indagato, poiché inerisce alla lesione del diritto di difesa, priva la protrazione della custodia del necessario titolo legittimante, e comporta, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare prorogata e la liberazione dell'indagato stesso, sempre che il precedente titolo di privazione della libertà personale non sia ancora temporalmente valido ed efficace alla data della proroga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio La Torre Presidente
Dott. SC Sacchetti Componente Udienza del
Dott. Fortunato Pisanti Componente 25/6/1997
Dott. Alfonso Malinconico Componente SENTENZA
Dott. Mauro Domenico Losapio Componente N. 6
Dott. SC Morelli Componente Reg. Gen.
Dott. Luciano Di Noto Componente N. 43668/96
Dott. Antonio Morgigni Componente
Dott. Adalberlo Albamonte Componente
in camera di consiglio.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT CE nato l'1\3\1960 a Locri;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 31\10\1996;
udita la relazione del dott. Alfonso Malinconico;
udito il P.G. dott. Sebastiano Suraci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con dichiarazione di inefficacia del provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare in carcere applicata a GA SC, indagato per i delitti di cui agli artt. 74 (capo A) e 81 cpv. c.p., 73 e 80\2 D.P.R. n. 309\1990 (capo B), disponeva l'audizione delle parti per il 14\9\1996, senza particolari formalità e al di fuori del procedimento di cui all'art. 127 c.p.p. Il relativo avviso era dato all'avv. Pasquale Cofrancesco e non all'avv. Graziano Maffei, officiato al momento della revoca dell'incarico all'avv Mario Maggiolo (pure destinatario dell'avviso). All'udienza camerale, in assenza dei detti difensori di fiducia, l'istanza del P.M. veniva accolta.
Il Tribunale il 31\10\1996 ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Ha ritenuto, diversamente da quanto dedotto, che l'omesso avviso ad uno dei due difensori della data dell'udienza camerale ex art. 305 comma 2 c.p.p. non è causa di nullità del provvedimento di proroga dei termini.
È stato proposto ricorso per cassazione con due motivi. Col primo, denunciata la violazione "del combinato disposto degli artt. 96, 305 e 178 c.p.p. e dell'art. 24 Cost", si ritorna sulla questione di nullità dell'ordinanza per omesso avviso della data di deliberazione ad uno dei due difensori;
col secondo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alle ragioni della proroga. La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze il 25\11\1996 ha depositato una memoria.
La sesta sezione penale il 5\3\1997 ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., dando atto del contrasto di giurisprudenza sugli effetti del mancato avviso "della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare (e della relativa deliberazione) ad uno dei due difensori nominati dall'indagato".
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali.
Il primo motivo pone il quesito se - ed in caso di risposta affermativa, quale tipo di - nullità si verifichi ove il giudice, chiamato a provvedere ai sensi dell'art. 305 comma 2 c.p.p., ometta di sentire uno dei due difensori di fiducia o comunque di porlo in condizione di esercitare la difesa, in contrapposizione alla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare. L'esame relativo presuppone una compiuta indagine sulla garanzia del diritto di difesa dell'imputato che ha nominato due difensori di fiducia, attesi il notevole contrasto in seno alla giurisprudenza su quasi tutti i profili che la problematica può presentare ed i relativi riflessi sul caso di specie. Occorre quindi prendere l'avvio dalla più generale ipotesi dell'omissione dell'avviso della data fissata per il dibattimento ad uno dei due difensori, per giungere al caso di specie attraverso le analoghe omissioni nel procedimento di riesame o di appello in tema di misure cautelari nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.. a) La Corte di Cassazione nel vigore del codice di rito del 1930 si era mostrata prevalentemente propensa a ravvisare nell'omissione una mera irregolarità, escludendo ogni forma di nullità, assoluta o relativa (tra le sentenze che interessano più da vicino: Sez. IV, 24 febbraio 1981, ric. De Angelis;
Sez. II, 26 aprile 1982, ric. Aracleo;
Sez. VI, 21 gennaio 1983, ric. Ricci;
Sez. V, 10.02.1983, ric. Piro;
Sez. III, 24.01.1984, ric. Montefiore;
Sez. I, 30.01.1984, ric. L'Abate; Sez. II, 22.01.1.1985, ric. De Gasperi;
Sez. II, 19 dicembre 1986, ric. Calabrese;
Sez. I, 28 gennaio 1987, ric. Di Napoli;
Sez. I, 1 ottobre 1987, ric. Mazzocchi;
Sez. IV, 27.11.1987, in C.E.D. N. 177425; Sez. VI, 18 novembre 1988, ric. Musella;
Sez. VI, 11 luglio 1989, ric. Caruso;
Sez. VI, 1104. 1990 ric. Aubert;
il tutto sull'avvio dato da Sezioni Unite, 7 febbraio 1981, ric. Murdocca: l'esigenza della difesa dell'imputato era garantita anche dalla presenza di un solo difensore sicché l'omesso avviso ad uno dei due non era causa di nullità ma determinava una mera irregolarità. Si possono ricordare altresì: Sez. III, 4 maggio 1981 n. 7438, mass. uff. 149933; Sez. II, 2 luglio 1982 n. 391, mass. uff. 156941; Sez. II, 15 febbraio 1983 n. 8520, mass. uff. 160742).
L'opposto orientamento, nel senso della nullità relativa comminata dall'art. 412 c.p.p., era stato seguito da una giurisprudenza minoritaria (Sez. IV, 11 gennaio 1967, ric. Varrengia;
Sez. I, 13 giugno 1987, ric. Abbate;
Sez. VI, 11 gennaio 1989, ric. Sandiviero).
Intanto le Sezioni Unite, con sentenza del 13 ottobre 1984, ricorso LO (mass. uff. 167056), a proposito dell'omissione dell'avviso di deposito della sentenza ad uno solo dei due difensori (art. 151 c.p.p.), avevano posto le basi per una svolta, ritenendo che,
laddove il diritto di difesa dell'imputato fosse stato esercitato con la nomina di due difensori, ciascuno di questi dovesse essere posto in condizione di adempiere il suo mandato e quindi di esercitare il diritto d'impugnazione (per l'orientamento opposto:
Sez. II, 12 ottobre 1981 n. 1259, mass. uff. 152090; Sez. I, 30 gennaio 1984 n. 6539, mass. uff. 165298). Ai principi posti da questa decisione (a parte le altre che, condividendola, si occuparono delle varie distinzioni quanto alle conseguenze del mancato avviso ad uno dei difensori del deposito della sentenza), si ispirò la successiva giurisprudenza che fece discendere dall'omissione dell'avviso d'udienza ad uno dei difensori la nullità speciale prevista dall'ultima parte dell'art. 412 c.p.p. in relazione all'art. 410 (Sez. IV, 14 ottobre 1987, ric. Miroglio;
Sez. V, 10.05.1988, ric. Morabito;
Sez. IV, 2.06.1988, ricorso Isacchini;
Sez. I, 11.10.1988, ric. Frisa;
Sez. fer. 28.07.1990, ric. Presutto;
Sez. VI, 9.07.1992, ric. Del Col, mass. uff. 191085). Non mancò qualche sentenza che ritenne addirittura il mancato avviso ad uno dei difensori causa di nullità insanabile del dibattimento ai sensi dell'art. 185 n. 3 c.p.p. 1930 (così Sez. II, 17 gennaio 1989, ric. Galioto e Sez. IV, 20 giugno 1990, ric. Cremona;
secondo Sez. I, 30 giugno 1988, ric. Paglionico, l'omissione incide sul diritto di difesa dell'imputato e pertanto la nullità rientra fra quelle di ordine generale contemplate dall'art. 185 comma 1 n. 3 e comma 3).
Sempre con riferimento alla normativa del vecchio codice, le SezioniUnite, sent. 1 ottobre 1991 dep. 26 novembre l991, Presidente Zucconi Galli Fonseca, rel. Di Mauro, P.M. Aponte (conf.), ric. Di Lena, hanno confermato quest'indirizzo ed hanno precisato altresì che la mancata notificazione dell'avviso ad uno dei due difensori determina la nullità stabilita dall'art. 412 c.p.p. del 1930 in relazione all'art. 410 dello stesso codice, "che costituisce una nullità a regime intermedio, deducibile o rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 185 comma 3 c.p.p. del 1930". Allo stato, superate in gran parte le oscillazioni ed i contrasti - anche sotto la spinta della dottrina che unanimamente ha escluso trattarsi di mera irregolarità per inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 154 c.p.p. 1930 (e, pressoché d'accordo, ha ritenuto trattarsi di nullità ex art. 412 cit.) - si deve concludere per la sussistenza della nullità a regime intermedio.
La duplicità del difensore, invero, recepisce, trasformandola in regola positiva, l'aspirazione dell'imputato ad assicurarsi una difesa articolata e diversificata in modo che ognuno dei due officiati possa espletare nel migliore dei modi il proprio compito nell'ambito della rispettiva specializzazione (con riferimento al nuovo codice v. Sez. II, 21 febbraio 1992, Pres. De Nictolis, rel. Nardi, ric. Virdis, mass. uff. 189162: "L'assenza nel dibattimento di uno dei due difensori nominati dall'imputato, conseguente al mancato avviso allo stesso della data fissata per l'udienza... configura un'ipotesi di nullità di carattere assoluto a regime intermedio, inquadrabile quindi tra quelle previste dall'art. 180 pur non integrando la nullità insanabile").
L'attuale art. 96, che riproduce semplificate le regole degli artt. 124 comma 1 e 125 comma 3 c.p.p. 1930, stabilisce, nella prospettiva limitativa, che l'imputato può nominare "non più di due difensori di fiducia", il che, e ciò è importante, dal contrario punto di vista dell'espansione del diritto, sta a significare che l'imputato ha diritto di nominare due difensori. E alla nomina, quanto al momento funzionale ed agli effetti, consegue oggettivamente che l'imputato o l'indagato (al quale l'art. 61 c.p.p. estende i diritti propri dell'imputato) ha diritto di servirsi dell'assistenza tecnica di entrambi i difensori. Non solo. A detta nomina è immanente la presunzione, superabile solo per disposto di legge, che l'imputato o indagato intende utilizzare l'opera di due difensori in modo articolato e con reciproca integrazione sicché è arbitrario inferire a priori, da determinati comportamenti, l'intenzione dell'interessato di utilizzare un solo difensore (ad es. dal fatto che uno solo abbia proposto impugnazione si è desunto che basti l'avviso a questi in quanto "l'interesse processuale dell'imputato, che si è espressamente avvalso per lo specifico incombente di un solo difensore, deve ritenersi pienamente garantito" Sez. VI, 22 febbraio 1996, Pres. Suriano, rel. Milo, ric. Imperato, mass. uff. 205027). L'art. 486 comma 5, che disciplina l'impedimento a comparire in udienza del difensore dell'imputato, dimostra che solo la volontà di questi, espressamente manifestata, consente che si proceda in assenza del difensore impedito.
Ma la norma offre un argomento risolutivo allorché disciplina la possibilità della riduzione ex officio dell'assistenza ad un solo difensore (dei due di fiducia). Essa pone la regola che, in caso di assenza del difensore dovuta a legittimo impedimento, il giudice sospende o rinvia il dibattimento, a condizione che si tratti di impedimento assoluto tempestivamente comunicato. Ove l'imputato sia assistito da due difensori, l'impedimento assoluto tempestivamente comunicato di uno di essi non costituisce ragione per la sospensione o il rinvio del dibattimento. Trattasi di un'eccezione al sistema, ricollegata al fatto proprio di uno dei difensori e non alla scelta del giudice, che dimostra come in ogni altro caso debba rispettarsi il diritto dell'imputato di farsi assistere da due difensori di fiducia.
b)Con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito si è incrementata la casistica in cui vengono in rilievo le conseguenze dell'avviso ad uno solo dei difensori. Così, affrontando un settore intermedio che segna un passaggio obbligato, non può tralasciarsi lo stato della giurisprudenza della cassazione con riferimento al procedimento ex art. 127 c.p.p., non di rado adottato a seguito della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare. In tale ambito vanno selezionati quattro orientamenti fondamentali. Un primo esclude ogni forma di nullità quando l'avviso sia dato a quello dei difensori che abbia proposto il riesame o l'appello. La Sez. II, 27\10\1995, Pres. Giuliani, rel. Bianco, ricorso Andreini, mass. uff. 204761, ha ritenuto che, in tema di riesame o di appello avverso le misure coercitive, pur dopo la novella introdotta con la legge n. 332\1995, il mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato non configuri nessuna nullità se l'avviso sia stato dato a quello attivatosi nell'impugnazione. La già citata sentenza 22 febbraio 1996, mass. uff.205027, si è posta su questa linea interpretativa assumendo, senza ipotesi sobordinate, che se l'avviso della data dell'udienza camerale sia stato dato solo a quello dei difensori che ha proposto la richiesta di riesame non è violato il disposto dell'art. 309, secondo il quale "l'avviso è notificato all'imputato e al suo difensore" giacché quest'ultimo deve esclusivamente individuarsi nel difensore che ha proposto la richiesta di riesame (con le stesse conclusioni, tra le più significative, Sez. I, 28 aprile 1995, ric. Severa mass. uff.
201180; Sez. I, 21 ottobre 1993, ric. Lombardo, mass. uff. 196906;
Sez. VI, 3 febbraio 1991 ric. Galatolo, mass. uff. 186318; Sez. I, 10 novembre 1992, ric. Sciacca, mass. uff. 192177; Sez. I, 27 luglio 1992, ric. Perrotta, mass. uff. 191484; Sez. II, 18 dicembre 1993, ric. Sepe, mass. Uff. 196309: facendo leva sulla dizione letterale dell'art. 309 comma 8 c.p.p. che parla di difensore al singolare). Un secondo orientamento ravvisa una nullità a regime intermedio con le conseguenze a questa proprie (Sez. IV, 9 marzo 1992, ricorso Iannuzzi, mass. uff. 189629: la nullità va eccepita però al momento della costituzione delle parti;
Sez. I, 11 dicembre 1992, ric.
Locorotondo, mass. uff. 192488; Sez. VI, 25 gennaio 1993, ric. Cannone, mass. uff. 193463; Sez. II, 5 agosto 1994, ric. Costantini, mass. uff. 201384), L'indirizzo è stato da ultimo confermato da quattro sentenze.
Sez. VI, 29 ottobre 1996, Pres. Pisanti, rel. Albamonte, ric. Finocchi, ha affermato che "l'omessa notifica dell'avviso per l'udienza camerale di appello avverso misura custodiale al difensore che assiste l'imputato nel procedimento principale, ancorché non identificatosi con il difensore che ha presentato l'impugnazione ed i relativi motivi nel procedimento incidentale de libertate, integra una nullità generale a regime intermedio".
Ha spiegato la sentenza che "il difensore" compone l'ufficio difensivo come strutturato in funzione del rapporto processuale instaurato nel giudizio di merito. Secondo Sez. IV, 16 luglio 1996, Pres. Scorzelli, rel. Battisti, ric. Ezuriche, mass. uff. 205981, per "difensore dell'imputato" deve intendersi quello che l'imputato ha indicato avvalendosi della facoltà attribuitagli dalla legge, sicché "se ha scelto due difensori entrambi sono il suo difensore, anche se uno solo dei due - non essendo prevista la firma congiunta - ha proposto richiesta di riesame" (nello stesso senso Sez. VI, 15 settembre 1995, Pres. Daniele, rel. Albamonte, ric. Pasquale, mass. uff. 203198: "Ove l'indagato sia assistito da due difensori, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza camerale, nel processo di riesame, ad uno dei predetti determina una nullità relativa che va eccepita in limine litis dal difensore presente";
Sez. I, 17 gennaio 1995, Pres. Carinci, rel. Campo, ric. Triggiano, mass. uff. 201802: l'omesso avviso al secondo difensore determina una nullità a regime intermedio).
Non mancano ulteriori modulazioni in tale ambito. Ad esempio quest'ultima sentenza distingue: nullità assoluta se l'avviso non è dato al difensore che ha proposto istanza di riesame;
nullità a regime intermedio se l'omissione riguarda l'altro difensore. Un terzo orientamento (che può essere considerato un corollario del primo) ritiene necessario l'avviso ad entrambi i difensori solo se entrambi abbiano presentato l'impugnazione (è del caso limitare la citazione a Sez. I, 17 gennaio 1966, ric. Delli Carri, mass. uff. 203435; Sez. I, mass. uff. 192177 innanzi menzionata). Un quarto ritiene necessario l'avviso ad entrambi quando l'impugnazione sia stata presentata dall'indagato o imputato personalmente. Tra le tante, la già citata sentenza 22 febbraio 1996, Sez. VI, ric. Imperato, afferma che solo se la richiesta provenga direttamente dall'imputato la notifica dell'avviso deve aver luogo nei confronti di entrambi i difensori di fiducia, non essendo dubbia in tal caso la volontà dell'imputato di assicurarsi una duplice articolata difesa, non nel solo procedimento principale, ma anche in quello incidentale.
c)Sulla base di queste premesse e delle conclusioni cui si è pervenuti sub a), si passa ora all'esame del problema specifico che registra un attuale contrasto giurisprudenziale come evidenziato dall'ordinanza di rimessione della sesta sezione.
La Sez. II, CC. 26 novembre 1992, dep. 15\12\1992, Pres. Scorza F., rel. Cianci S., ric. Altieri, mass. uff. 193153 (trattavasi di udienza ex art. 127 cod. proc. pen. fissata sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare in carcere) aveva così deciso: "La nomina di due difensori prevista dall'art. 96 cod. proc. pen. costituisce concreta estrinsecazione del diritto di difesa che
è salvaguardato solo se entrambi siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza ad uno dei due difensori, non consentendo a costui di esercitare il suo mandato, determina una nullità a regime intermedio ex artt. 180 e 179 comma primo cod. proc. pen. che involge anche i procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 127 e 310 comma secondo cod. proc. pen." Su tale precedente, Sez. I, 11 gennaio 1994, ric. Gebbia, ha ritenuto che la fissazione dell'udienza camerale, a seguito della richiesta di proroga del P.M, debba essere notificata ad entrambi i difensori di fiducia perché la duplice nomina manifesta la volontà dell'interessato di avvalersi di una duplice poliedrica difesa. Successivamente però si è ritenuto ancora che l'art. 305 comma 2, attesa la formula usata "sentito il difensore", esclude le varie formalità stabilite per le udienze in camera di consiglio e richiede solo che la difesa sia resa edotta della richiesta di proroga, anche con l'informazione ad uno solo dei due difensori di fiducia (Sez. I, 14.01.1994, ric. Abbrescia, mass. uff. 196649) e che detto articolo non assicura l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, ma tende a far partecipe del procedimento la difesa tecnica dell'indagato per raccoglierne l'eventuale opinione onde l'espressione "sentito il difensore" va intesa nel senso che la difesa deve essere anche informalmente edotta della richiesta di proroga per cui basta che uno solo dei due difensori sia informato (Sez. VI, 19 maggio 1995, ric. Filippone). Ad avviso di queste Sezioni Unite i principi espressi dalle due prime decisioni sono corretti e devono essere tenuti fermi anche quando, a seguito della richiesta del P.M. di proroga dei termini della custodia cautelare, non sia fissata l'udienza ex art. 127 cit. ma si proceda con la massima libertà di forme.
All'esito della superiore rassegna non occorre attardarsi molto per confutare i due argomenti portanti dell'opposta tesi. Quello di ordine letterale, secondo cui l'art. 305 cit. parla di "difensore" ("sentito il difensore") al singolare sicché basta l'avviso ad un solo difensore, si attesta sul dato grammaticale obliterando la potenzialità semantica del termine su cui ha fatto affidamento il legislatore (per ragioni pratiche di scrittura) mandando all'interprete il compito di penetrarne l'essenza. E basta richiamare l'intestazione del Titolo VII del Libro Primo "Difensore" e lo stesso art. 96, nel titolo e nel primo comma, per constatare come la collocazione del lessema ne arricchisca la valenza espressiva. "Difensore" sotto il Titolo VII sta a sintetizzare tutta la gamma e tutte le articolazioni del termine:
ad es. di fiducia, di ufficio, dell'imputato, delle altre parti, etc. Il singolare grammaticale del titolo è riferito quindi ad una pluralità di persone. Ma l'immediatezza del rapporto sta proprio nel titolo e nel primo comma dell'art. 96: "Difensore di fiducia"; e subito dopo "L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia". Quindi i "non più di due", sono comunque il "difensore" (ove ve ne fosse bisogno, altre norme potrebbero richiamarsi a conforto: l'art. 25 disp. att., ad es., ponendo il divieto di consigli circa la scelta del "difensore", certamente non lo circoscrive ad uno solo dei due che l'imputato può nominare;
e il successivo art. 26 non limita ad uno la nomina dei difensori dell'imputato in lingua diversa dall'italiano). Lo strumento della corretta interpretazione è scolpito nel breve passaggio della citata sentenza 16 luglio 1996, Pres. Scorzelli:
"Difensore è il difensore che l'imputato ha nominato avvalendosi della facoltà attribuitagli dalla legge, sicché se ha scelto due difensori, come gli è consentito, entrambi sono il suo difensore". L'altro argomento si trincera sulla necessità di procedere rapidamente e con la massima semplificazione delle forme. Semplificare però significa snellire, affrettare, ridurre i tempi:
e non si vede, laddove due avvisi ai difensori devono "marciare" in parallelo e non consecutivamente, quale intralcio possa portare lo spedirne contemporaneamente due invece di uno. È stato spiegato che la libertà nella scelta del modulo procedimentale non implica la possibilità di superare i diritti delle parti di intervenire, sia pure con le modalità proprie del modulo stesso e che, ove tale ipotesi si verificasse, si incorrerebbe nella nullità di cui agli artt. 178 - lett. c - e 180 c.p.p. (Sez. IV, 8 agosto 1995, pres. Consoli, rel. Losapio, ric. D'Amico). In effetti non si può determinare l'estensione del diritto di difesa in funzione della semplificazione delle forme ma si deve rinvenire il limite della semplificazione proprio nel rispetto del diritto di difesa come disciplinato dalla legge (l'art. 486 comma 5 cit. non può applicarsi analogicamente al procedimento ex art. 127 e tanto meno all'audizione delle parti ex art. 305, che può aver luogo anche al di fuori di un'udienza, potendo essere i difensori ed il P.M. invitati ad illustrare per iscritto le loro rispettive tesi). Non poche delle sentenze in rassegna sub a) e b) talvolta si sono inoltrate in una serie di distinzioni non giustificate dal diritto positivo, come quando si è detto ad es. che è sufficiente l'avviso al difensore che ha proposto l'impugnazione. Ma il problema riferito alla proroga dei termini della custodia cautelare, dove manca il supporto dell'impugnazione ed il riferimento a chi la propone, dimostra che la soluzione deve essere rinvenuta nella normativa generale sul diritto di difesa e sulla nomina del difensore di fiducia. Tale diritto, perché non rimanga sterile affermazione di principio, deve potersi concretizzare in ogni fase o momento processuale in cui si consente l'intervento del difensore, posto che la legge, in linea generale, non pone limiti in tal senso. Conforta tale conclusione l'unitarietà del processo, non come aspirazione metagiuridica ma come discende positivamente dalla struttura del codice di rito, che impone di non limitare l'applicabilità delle norme che prevedono in generale diritti, facoltà, oneri, a particolari procedimenti o fasi processuali, se non nei casi espressamente contemplati. E nella specie, ripetesi, non si rinviene una norma volta a derogare alla facoltà di utilizzare i due difensori di fiducia. Lo stesso titolo dedicato al "difensore" ha portata generale, riguarda ogni aspetto del processo e non fa distinzione quanto al numero dei difensori.
Poiché, come già detto, i due difensori di fiducia costituiscono un unico soggetto processuale, e cioè il difensore, che si contrappone in tale unità agli altri e segnatamente al pubblico ministero, non v'è ragione perché la dialettica tra questi e la difesa sia differenziata nell'art. 305 cpv. cit. che recita appunto "sentiti il pubblico ministero ed il difensore".
Non va dimenticato da ultimo che la Corte Costituzionale (Sent. 15 settembre 1995 n. 434, Pres. Baldassarre, rel Ferri), nel dichiarare "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.305 comma 2 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione del procedimento dell'art. 127 c.p.p." - non dimenticando il decisum della sentenza n. 219 del 1994 che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 301 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che fosse sentito il difensore della persona nei cui confronti era stata richiesta la rinnovazione della custodia cautelare - ha precisato che il legislatore non ha inteso vincolare il giudice all'osservanza di forme prefissate, lasciandolo libero di adottare quelle più opportune, sia pure celeri e semplificate, ma sempre assicurando all'interessato la possibilità di partecipare ad un'effettiva dialettica processuale, sicché la circostanza che l'art. 305 comma 2 non disciplini il procedimento da instaurare non implica l'esonero del contraddittorio che invece deve sempre essere effettivo e tale da porre la parte in grado di allestire le proprie difese. Ora - a parte il rilievo che la giurisprudenza degli ultimi tempi si è orientata nel ritenere che, pur non essendo imposto, il procedimento ex art. 127 non è vietato nell'ipotesi di cui all'art. 305 comma 2 cit. - se l'interpretazione della norma deve rispondere ai canoni costituzionali e la difesa deve essere resa "effettiva" anche da tale punto di vista, come da invito implicito nelle due sentenze della Corte Costituzionale, non può giustificarsi la limitazione ad un solo difensore di fiducia.
Acclarato che sussiste la nullità denunciata, rimangono ora da individuare: 1) il tipo di nullità a cui dà luogo l'omessa informazione ad uno dei difensori;
2) le modalità ed i termini per la deduzione della nullità stessa. I due problemi sono congiunti ed impongono un'attenta disamina perché, da un lato, una supposta nullità relativa secondo l'art. 181 c.p.p. potrebbe non essere stata eccepita tempestivamente;
dall'altro, un'ipotizzabile nullità assoluta eliminerebbe ogni ulteriore indagine, essendo pacifico che l'avviso (pur dato all'avv. Cofrancesco) non fu dato all'avv. Maffei.
Sul primo versante, Sez. VI, 9 marzo 1992, Pres. Perrotti, rel Di Mauro, ric. Iannuzzi, mass. uff. 189629, ha ritenuto che, in tema di riesame, l'omesso avviso ad uno dei due difensori determina solo una nullità relativa che va "eccepita al momento della costituzione delle parti" (nello stesso senso mass. uff. 185075). Va subito detto che la nullità relativa non solo non trova spazio nella previsione dell'art. 181 c.p.p., pur interpretata nella massima estensione analogica possibile, quanto trascura il dato peculiare iniziale che deve orientare nella collocazione sistematica dei vizi dell'attività processuale, e cioè la posizione dei soggetti ed i relativi diritti o facoltà versi i quali l'attività è rivolta.
Nella specie trattasi di indagato, assimilato all'imputato, e del relativo diritto di difesa. Il che riconduce senz'altro alla tutela generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p.. Sul secondo versante, nella vigenza del c.p.p. 1930, Sez. I, 30 giugno 1988, ric. Paglionico, ha ritenuto che l'omissione incide sul diritto di difesa dell'imputato e pertanto la nullità rientra fra quelle di ordine generale contemplate dall'art. 185 comma 1 n. 3 e comma 3.(così Sez. II, 17 gennaio 1989, ric. Galioto e Sez. IV, 20 giugno 1990, ric. Cremona). Ma neanche quest'orientamento può trovare seguito.
Premesso che, come già detto, il problema va risolto unitariamente, con riferimento ad ogni forma di procedimento e di articolazione dell'intervento della difesa, non può prescindersi dalla diversa e preponderante giurisprudenza, di cui all'intera rassegna che precede (da intendersi qui richiamata), secondo cui la nullità in prevalenza è stata ricondotta nell'ambito delle nullità di ordine generale a cosiddetto regime intermedio, secondo l'art. 180 c.p.p. È del caso riprendere, sotto un profilo più generale, le ragioni esposte dalla già citata sentenza Sez. II, 21 febbraio 1992, Pres. De Nictolis, rel. Nardi, ric. Virdis, mass. uff. 189162:
"L'assenza nel dibattimento di uno del due difensori nominati dall'imputato, conseguente al mancato avviso allo stesso della data fissata per l'udienza - pur non integrando la nullità insanabile prevista dall'art. 179 relativa all'assenza del difensore dell'imputato, dovendosi escludere, anche alla luce dell'art. 486 comma quinto, che la mancanza di uno dei difensori possa costituire una mancanza di difesa - configura tuttavia un'ipotesi di nullità di carattere assoluto a regime intermedio, inquadrabile quindi tra quelle previste dall'art. 180 pur non integrando la nullità insanabile". Va ricordata pure Sez II, 26 novembre 1992, Pres. Scorza F., rel. Cianci S., ric. Altieri, mass. uff. 193153:
"L'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza ad uno dei due difensori, non consentendo a costui di esercitare il suo mandato, determina una nullità a regime intermedio ex artt. 180 e 179 comma primo cod. proc. pen. che involge anche i procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 127 e 310 comma secondo cod. proc. pen." (tra le altre già viste, Sez. VI, ric. Finocchi, "nullità generale a regime intermedio"; Sez. VI, ric. Pasquale, "nullità relativa che va eccepita in limine litis dal difensore presente").
Anche la sentenza "Gebbia" con riferimento proprio all'art. 305 comma 2 perviene alla nullità a regime intermedio del procedimento. Ed è questa la soluzione corretta. Va esclusa la nullità assoluta, per due ragioni, l'una ricollegantesi al problema generale, l'altra specifica ai procedimenti camerali.
Allorché l'avviso sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non compaia in udienza (sostituito o meno, a seconda dei procedimenti, da un difensore di ufficio) formalmente è come se fosse presente: in conseguenza non si potrà parlare di "assenza" della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex artt. 178 lett. c e 179 c.p.p.) per il mancato avviso all'altro difensore.
Nel procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 o in quelle semplificate, tra cui rientra la previsione dell'art. 305 comma 2, non è obbligatoria la presenza del difensore;
sicché, una volta dato l'avviso ad uno dei difensori messo così in condizione di esplicare la difesa, non si potrà parlare di "assenza" della difesa.
Quanto alle modalità ed ai termini per la deduzione della nullità occorre ricordare: nessuno dei difensori presentò uno scritto difensivo per replicare alla richiesta del P.M.; nell'udienza del 14\9\1996 nessuno dei predetti fu presente;
il G.I.P. accolse l'istanza del P.M.; il provvedimento fu comunicato all'avv. Maffei;
contro lo stesso fu proposto ritualmente l'appello ex art. 310 c.p.p.; con quest'atto fu eccepita la nullità del procedimento.
Come si è visto, la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento ha quasi sempre usato formule tipiche facendo riferimento ad una "nullità a regime intermedio" che va eccepita "tempestivamente", oppure "in limine litis" o al momento della costituzione delle parti o dal difensore delle stesse (ad es. le citate Sez. I, mass. uff.
201802: Sez. IV, mass. uff. 189629:
Sez. VI, mass. uff. 203198). Dette formule sono inadatte a risolvere il caso di specie. Se è richiesto l'avviso ad entrambi i difensori e ad uno di essi non sia stato dato, non si può pretendere che l'altro si presenti all'udienza camerale per eccepirne la nullità:
quindi non si può fare riferimento alle due ultime formule esposte (senza considerare che nel caso non poteva esistere una "costituzione delle parti") ne' alla locuzione latina:
se la parte, tramite i difensori, non assiste al compimento dell'atto per vizio di comunicazione, non si può chiedere che ne eccepisca la nullità; l'avverbio "tempestivamente" è generico, restando da stabilire quando l'eccezione sia tempestiva. Non resta che porre attenzione alla seconda parte dell'unico comma dell'art.180 c.p.p.: se le nullità si sono verificate nel giudizio, devono essere dedotte dopo la deliberazione della sentenza nel grado successivo. Poiché la norma ha portata generale e per grado si intende anche fase dei procedimenti camerali, nella specie deve ritenersi che la nullità dell'udienza ex art. 305 comma 2 e dell'ordinanza in essa emanata andava dedotta nel grado successivo e cioè nell'appello ai sensi dell'art 310 c.p.p.: il che è appunto avvenuto essendo stata proposta l'eccezione con atto d'impugnazione. Da quanto precede discende la nullità del procedimento camerale davanti al G.I.P. e dell'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare.
Quanto alla sorte della misura cautelare, ove ancora in corso, osserva questo Collegio che l'annullamento del provvedimento di proroga, ex tunc, e quindi del titolo in virtù del quale alla custodia era stata mantenuta efficacia, comporta la liberazione del ricorrente.
Invero, al procedimento in esame (di cui all'art. 305 comma 2), che inerisce alla disciplina del decorso dei termini massimi di fase della custodia cautelare, prevedendone in va eccezionale la proroga, non può essere estesa in via analogica la disciplina prevista dall'art. 309 ult. comma, nel senso (per tutte: Sez. Un. 12 febbraio 1993, Piccioni, Rv. 193413, 193414), che la nullità dell'ordinanza nel giudizio di riesame non comporta la caducazione della misura cautelare. Al riguardo, si deve rilevare che la perdita di efficacia della misura consegue in quest'ultimo caso dall'inerzia dell'autorità giudiziaria procedente (comma 5)o del tribunale del riesame (comma 9), ma non inerisce ai vizi dell'ordinanza che decide sulla richiesta stessa. Con la conseguenza, perciò, che la caducazione è stata esclusa quando non sia ravvisabile inerzia alcuna.
Nel caso in esame, invece, il provvedimento di proroga è direttamente vulnerato da un vizio relativo alla lesione del diritto di difesa;
sicché il suo annullamento priva la protrazione della custodia del necessario titolo legittimante. Si aggiunga che nell'ipotesi di inefficacia comminata dall'art. 309 il presupposto è dato dall'iniziale ritualità e validità della misura (che cessa se la decisione sull'istanza di riesame non intervenga entro un determinato termine); nel caso di specie si muove da una misura che scade e che può essere mantenuta in vita dalla proroga:
se questa è affetta da nullità (sicché si ha tamquam non esset) la durata iniziale è consunta e non può più essere ricostituito nessun rapporto di continuità con una protrazione che intervenga a posteriori. La nullità del provvedimento di proroga non può non comportare la perdita di efficacia della misura. Nullità dell'uno e venir meno con effetti ex tunc dell'altra sono un tutt'uno a cui segue la cessazione dello stato di privazione della libertà personale dipendente dalla proroga (va da sè che se gli effetti di quest'ultima non sono ancora iniziati al momento della dichiarazione di nullità, restano i termini iniziali della custodia). In conclusione, in virtù dell'applicazione dei principi di diritto innanzi affermati (anche per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.), devono annullarsi l'ordinanza impugnata e quella che ha disposto la proroga dei termini di custodia cautelare;
essendo cessata l'efficacia della proroga deve essere ordinata la liberazione, se non detenuto per altra causa, di GA SC. Il secondo motivo afferente al merito non va esaminato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze il 14\9\l996. Per l'effetto ordina la liberazione di GA SC se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria la comunicazione alla Procura Generale per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Roma 25 giugno 1997.