Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui all'art. 267 cod. proc. pen. può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 12912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12912 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 06/03/2003
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 541
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38991/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RD LE, IU TI, KO LE e LL LA avverso ordinanza del Tribunale di Bologna in data 5.8.2002;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Alfredo Angelucci, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
Il 29 giugno 2002 veniva eseguito in Ravenna il fermo dei cittadini albanesi RD LE, IU TI, KO LE e LL LA per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90. Il fermo veniva convalidato e veniva adottata la misura della custodia cautelare in carcere. Il g.i.p. del Tribunale di Ravenna si dichiarava successivamente incompetente, essendo stato contestato ai primi tre anche il reato di cui all'art. 74 d.p.r. citato;
e trasmetteva gli atti alla Procura di Bologna, che richiedeva al g.i.p. in sede nuova misura cautelare, disposta il 12 luglio 2002. Il Tribunale di Bologna, investito della richiesta di riesame degli indagati, confermava in data 5.8.2002 l'ordinanza impositiva. Riteneva il Tribunale infondate tutte le eccezioni relative alle intercettazioni telefoniche e alla dedotta nullità degli interrogatori raccolti dal g.i.p. di Ravenna;
e sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, anche sulla base della perquisizione eseguita presso l'abitazione del KO e del LL e delle dichiarazioni rese, quanto al KO, dal coindagato ER OL. Le esigenze cautelari venivano ritenute in considerazione delle modalità della condotta delittuosa, sintomatica di una estrema pericolosità sociale connotante le persone di tutti gli indagati, protagonisti di un fiorente commercio di eroina.
Ricorrono gli indagati sopra nominati, con distinti mezzi di impugnazione.
Il RD deduce la nullità di tutti i provvedimenti successivi al fermo, per incompetenza funzionale del pubblico ministero. La nullità dell'interrogatorio di garanzia, in particolare, comporterebbe l'estinzione della misura impositiva originaria e anche di quella rinnovata dal g.i.p. di Bologna. Deduce inoltre vizio di motivazione relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sulla base di intercettazioni limitate nel numero e di tenore, tali da non avvalorare affatto l'ipotesi del suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti contestato;
ed anche relativamente alle esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto che egli dimora e lavora da lungo tempo in Italia ed è immune da qualsiasi precedente penale. In ogni caso, le supposte esigenze avrebbero potuto essere soddisfatte anche con la misura degli arresti domiciliari. LI TI deduce erronea applicazione (rectius inosservanza) degli artt. 267, 268 c. 3, 271, 203 e 350 c. 6 c.p.p.. I decreti autorizzativi, che il ricorrente prende in esame singolarmente, sarebbero stati emessi nel difetto dei requisiti di legge: quello della gravita indiziaria, essendo la richiesta originaria basata su informazioni confidenziali e su indicazioni rese ai sensi dell'art.350 c. 6 c.p.p. e cioè su elementi la cui inutilizzabilità si riverbererebbe sulle intercettazioni successive;
e quello della assoluta indispensabilità delle intercettazioni, posto che erano già stati predisposti servizi di osservazione e di controllo capaci di assicurare di per sè l'accertamento di eventuali condotte delittuose. Difettosa e manifestamente illogica sarebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto, che non risponde ai rilievi della difesa. Non sarebbe adeguatamente motivata la necessità dell'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, specie in relazione all'eccezionale urgenza richiesta dalla legge. Vizi analoghi vengono denunciati anche in relazione ai decreti di proroga;
e si sostiene che la necessità delle intercettazioni successive non avrebbe potuto essere ritenuta sulla base dei risultati delle prime intercettazioni, per essere questi inutilizzabili. Identici, anche se formulati con mezzi formalmente distinti, i rilievi del KO e del LL. I ricorrenti deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché eseguite, con la tecnica cosiddetta dello "istradamento", su utenze estere: ciò che avrebbe richiesto, a loro avviso, una rogatoria, il cui difetto rende inutilizzabili i risultati delle operazioni. I gravi indizi di colpevolezza non potrebbero, d'altronde, essere desunti dalle dichiarazioni della coindagata OL AG, scarsamente significative, non confermate da elementi di riscontro e soprattutto viziate dalla incompatibilità del difensore d'ufficio che assisteva all'interrogatorio, nominato anche per loro.
Manifestamente infondati sono i rilievi del RD relativi ai provvedimenti successivi al fermo. Competente per la convalida del fermo, ai sensi dell'art. 390 c. 1 c.p.p., e quindi anche per l'interrogatorio del fermato e per l'eventuale applicazione di misure coercitive, è il giudice del luogo in cui il fermo è stato eseguito. Del tutto legittimamente, pertanto, il g.i.p. del Tribunale di Ravenna ha proceduto all'interrogatorio di garanzia e all'adozione della misura impositiva;
ne', come riconosce del resto lo stesso ricorrente, vi era necessità, dopo la dichiarazione di incompetenza, di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, richiesto soltanto nel caso di caducazione della misura originale. Attinenti essenzialmente a profili di fatto e comunque infondati sono gli ulteriori rilievi del ricorrente. Il RD, infatti, oltre ad essere protagonista di diverse comunicazioni telefoniche intercettate e ad essere nominato in altre, risulta presente di persona in occasione di accertati traffici di sostanze stupefacenti: tutt'altro che illogicamente, pertanto, si è ritenuto sulla base di questa circostanze il suo ruolo organico all'associazione e la sua partecipazione ai reati-fine contestatigli. La spiegazione della sua presenza come semplice ed inconsapevole conducente di automobile, in tal senso richiesto dagli altri indagati cui si era prestato a fare un favore, è una mera prospettazione di fatto con cui si propone una valutazione degli elementi di prova diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, come tale insuscettibile di considerazione nella presente sede indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla sua verosimiglianza. Del tutto generici i rilievi relativi all'adeguatezza della misura adottata, posto che il RD si limita ad affermare apoditticamente che le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte anche con la misura degli arresti domiciliari.
I rilievi di LI TI, attinenti esclusivamente all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, debbono ritenersi a loro volta infondati. La tesi dell'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, autorizzate con decreti differenti, muove innanzi tutto da un presupposto comunque erroneo, quale quello secondo cui il vizio da cui si assume affetto il decreto originario si comunicherebbe a quelli successivi e in qualsiasi modo connessi col primo, e perciò non soltanto ai decreti di proroga, ma anche a quelli emessi sulla base degli elementi emersi dalle intercettazioni precedenti. I decreti autorizzativi sono, invece, dotati di una propria autonomia e possono trovare il loro presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni ipoteticamente inutilizzabili, solo importando che i gravi indizi di colpevolezza vengano poi desunti dalle intercettazioni utilizzabili. Come poi risulta dal testo dell'ordinanza impugnata, i gravi indizi di reato erano stati desunti in origine non già da fonti confidenziali o da dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da persone arrestate, bensì da servizi di pedinamento e di diretta osservazione nonché da altre indagini di polizia;
per cui debbono ritenersi infondati anche di per sè i rilievi sul punto. La valutazione relativa all'indispensabilità delle intercettazioni è una valutazione di fatto riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice investito della richiesta del p.m.; e non può essere posta in questione con riferimento alla possibilità del conseguimento degli stessi risultati investigativi anche attraverso altri mezzi di indagine, sempre sussistente in astratto e quindi tale da impedire in ogni caso, se si seguisse la tesi del ricorrente, il ricorso alle intercettazioni. La necessità dell'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura è stata attestata addirittura con una certificazione di cancelleria;
e l'eccezionale urgenza richiesta dalla legge è implicita nella esigenza di non interrompere le indagini in corso proprio nel tempo in cui i reati stavano per essere portati a termine e si prospettava la possibilità di una sorpresa in flagranza.
Infondati sono anche i rilievi del KO e del LL. L'ordinanza esclude che siano state eseguite intercettazioni con la tecnica del cosiddetto "istradamento", e cioè del convogliamento delle chiamate in partenza da una certa zona estera in un "nodo" posto in Italia, e che comunque tali intercettazioni siano state utilizzate ai fini dell'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, esistendo agli atti soltanto un preventivo richiesto dal p.m. per la loro eventuale effettuazione, ma non risultando in alcun modo che esse siano state poi di fatto eseguite. Questa Corte (Sez. 5^, 2.7.1998 n. 4401, Assisi) ha del resto già avuto occasione di affermare che l'art. 266 c.p.p., consentendo subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge le intercettazioni di conversazioni telefoniche in genere, consente anche il controllo delle comunicazioni in arrivo su utenze funzionanti in Italia e di quelle da tali utenze in partenza per l'estero; e che il ricorso alla predetta tecnica non comporta alcuna violazione della sovranità di altri Stati e della normativa sulle rogatorie internazionali, perché tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate avviene sul territorio nazionale. Le intercettazioni, pertanto, sarebbero utilizzabili in ogni caso. Gli elementi dalle stesse desumibili sono stati considerati idonei a legittimare di per sè la positiva valutazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
e sul punto, per il vero, non vi è questione neppure da parte dei ricorrenti. Legittimamente, comunque, sono state apprezzate al riguardo anche le dichiarazioni della OL, che non possono ritenersi non confermate da riscontri, atteso che per effetto di esse furono possibili il rinvenimento e il sequestro di una consistente quantità di eroina nell'abitazione degli attuali ricorrenti. Non sussiste e non ha comunque comportato alcun pregiudizio a questi ultimi l'incompatibilità denunciata, atteso che essi si rifiutarono entrambi di rispondere in occasione dell'interrogatorio, per il quale era stato dato avviso allo stesso legale che difendeva la OL. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Consegue al rigetto la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella udienza, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2003