Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/1989, n. 6790
CASS
Sentenza 21 dicembre 1989

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Per condotta successiva al reato, rilevante ai fini dell'art. 133 cod. pen., va considerato qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla mera cessazione della continuazione, che può essere dipesa anche da cause diverse dalla ridotta pericolosità del soggetto.*

Ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, non può essere messa in dubbio che, nella peculiarità del commercio di sostanze stupefacenti, colui che è stabilmente disponibile a ricevere la sostanza assuma una funzione continuativa, che trascende il significativo privatistico- negoziale delle singole operazioni per costituire un pilastro della complessa struttura, che facilita l'Esercizio dell'intera attività criminosa, riducendo il rischio penale ed incrementando i profitti.*

La partecipazione ad un reato come quello di associazione per delinquere - nella specie finalizzata al traffico di stupefacenti - non può essere desunta che da una serie di episodi singoli, dei quali ciascuno singolarmente può non apparire significativo, ma che, unitariamente considerati, valgono ad integrare quel quadro di stabilità dell'organizzazione, di suddivisione dei ruoli, di disponibilità ad una serie indeterminata di delitti. (la S.C. ha altresì osservato che, nel valutare la prova del reato associativo, non è consentito isolare i singoli episodi, senza considerare il valore degli stessi nel quadro globale in cui si inseriscono).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/1989, n. 6790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6790
    Data del deposito : 21 dicembre 1989

    Testo completo