Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9689
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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L'eventuale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, come elemento di prova per l'affermazione di responsabilità o come indizio ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non vieta che lo stesso possa valere come notizia di reato dando impulso ad indagini ulteriori, sulla base delle quali il giudice fondi poi la sua convinzione, non essendo previsto che l'inutilizzabilità di un atto si comunichi a tutti gli atti successivi che si trovino in rapporto di connessione con esso pregiudicandone irrimediabilmente la validità e l'efficacia.

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Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9689
Data del deposito : 4 febbraio 2003

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