Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
L'eventuale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, come elemento di prova per l'affermazione di responsabilità o come indizio ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non vieta che lo stesso possa valere come notizia di reato dando impulso ad indagini ulteriori, sulla base delle quali il giudice fondi poi la sua convinzione, non essendo previsto che l'inutilizzabilità di un atto si comunichi a tutti gli atti successivi che si trovino in rapporto di connessione con esso pregiudicandone irrimediabilmente la validità e l'efficacia.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 04/02/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 239
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 36338/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
DH LI, BA TI, IS EP e EL AS;
avverso ordinanza del Tribunale di Firenze in data 23.8.2002, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere loro applicata per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Giovanni Paolo Voena, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, senza rinvio o con rinvio;
OSSERVA
Con ordinanza in data 23.8.2002 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata ai cittadini albanesi BA LI, BA TI, IS EP e EL AS per diversi episodi di traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale del g.i.p. di Firenze;
e riteneva sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni telefoniche autorizzate dal g.i.p. di Firenze, indipendentemente da quelle in precedenza disposte dall'autorità giudiziaria di Bari, e dei sequestri eseguiti. Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo del pericolo di fuga, perché gli imputati erano stranieri adusi a spostarsi di continuo tra il loro paese di origine e l'Italia, e sotto il profilo del pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità dei fatti contestati (traffico internazionale di stupefacenti in elevata quantità protratto durante un periodo di tempo considerevole).
Ricorrono gli indagati a mezzo del loro comune difensore. Reiterano pregiudizialmente l'eccezione di incompetenza, rilevando che i reati loro contestati con le misure impositive appartengono pacificamente alla competenza territoriale di giudici diversi da quello di Firenze poiché essi non rientrano tra quelli indicati dall'art. 51 c.3 bis c.p.p.; da cui l'inapplicabilità dell'art. 328 ci bis c.p.p., non essendo stato contestato a nessuno di loro il reato di cui all'art.74 DPR n.309/90, semplicemente ipotizzato in sede di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Deducono poi inosservanza degli artt. 268 c.3 e 271 c.p.p., poiché i decreti esecutivi emessi in origine dalla Procura di Bari, che procedeva al tempo, dispongono che le operazioni vengano effettuate a mezzo di impianti in dotazione alla D.I.A. di Firenze senza peraltro motivare in alcun modo sui presupposti delle deroga. A loro avviso anche le intercettazioni successive, disposte a Firenze, sarebbero inutilizzabili in quanto "autorizzate e svolte sulla base delle risultanze delle precedenti intercettazioni illegittimamente svolte su ordine della Procura della Repubblica di Bari". Deducono infine difetto di motivazione sui presupposti applicativi dell'art. 273 c.p.p., essendo i gravi indizi di colpevolezza ritenuti in base ad un generico riferimento alle intercettazioni e ad un altrettanto generico richiamo alla motivazione dell'ordinanza impositiva, peraltro anch'essa del tutto difettosa sul punto.
È infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, con riferimento alla posizione di BA LI, BA TI e IS EP. Come invero già affermato da questa Corte (4.11.1999, Bruzzese, CED n. 214847), è legittima da parte del g.i.p. distrettuale, competente ai sensi dell'art. 328 c. 1 bis c.p.p. per i reati indicati nell'art. 51 c. 3 bis c.p.p., l'adozione di misura cautelare che abbia ad oggetto esclusivamente i reati connessi, ben potendo per gli altri reati per i quali contestualmente si procede non essersi ancora delineato attraverso le indagini quel quadro di gravità indiziaria che l'art. 273 c.p.p. richiede. Resta invero ferma anche in tal caso la competenza del g.i.p. distrettuale, che la norma citata collega ai reati per i quali si procede, nulla autorizzando a spezzare il vincolo della connessione con altri reati neppure nella ipotesi in cui questi ultimi soltanto siano presi in considerazione ai fini dell'adozione di ordinanza impositiva. Nel caso in esame, come si desume dal testo stesso del ricorso, il p.m. procedeva anche per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90, ascritto a tre degli attuali indagati;
e dunque la competenza apparteneva al g.i.p. del Tribunale di Firenze, se pure i reati connessi sarebbero rientrati, ove presi in considerazione isolatamente, nella competenza territoriale di altri giudici. Va presa in considerazione a parte la posizione del EL, cui secondo la difesa non è stato ascritto il reato di cui all'art. 74 DPR n.309/90. Come già affermato da questa Corte (Sez. 1^, 2.12.1998,
Archinà), non si verifica spostamento della competenza per connessione nel caso in cui i reati siano stati commessi da soggetti diversi e tra di essi ricorra soltanto un'ipotesi di connessione probatoria, non potendo essere sacrificato in tal caso il rispetto del principio del giudice naturale. L'ordinanza impugnata, pur avendo correttamente ritenuto la competenza del g.i.p. distrettuale perché agli indagati era stato ascritto anche il reato associativo, non ha verificato se la contestazione riguardava tutti gli indagati e non alcuni di essi soltanto: ed ha in conseguenza rigettato l'eccezione anche nei confronti del EL. Dagli atti risulta in effetti che contro il EL si procede unicamente per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90, commesso ad Arezzo;
ma risulta anche che le indagini riguardano due articolate organizzazioni criminali, una delle quali dedita all'importazione di cocaina ed eroina dall'Albania in Italia ed alla successiva distribuzione in Prato, e che la partecipazione a tale associazione è ascritta anche alle persone cui è stato contestato il concorso col EL nel reato di cui sopra. Occorre pertanto stabilire se debba escludersi senz'altro la anche astratta configurabilità del reato associativo, sufficiente a radicare la competenza del g.i.p. distrettuale, nella condotta del EL, o se la mancata contestazione del reato dipenda esclusivamente, come nel caso degli altri indagati, dalla mancata acquisizione, allo stato, di quei gravi indizi di colpevolezza che si richiedono per l'adozione di una misura cautelare. A tal fine l'ordinanza deve essere annullata, con riferimento esclusivo alla posizione del EL, per nuovo esame sul punto da parte del giudice competente.
Infondata è anche la tesi della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria di Firenze. In ordine a tali intercettazioni in sè considerate i ricorrenti stessi, per il vero, non sollevano rilievo alcuno, implicitamente riconoscendo la assoluta legittimità dei provvedimenti relativi;
ma deducono che anch'esse si dovrebbero considerare illegittime, e perciò inutilizzabili, in quanto disposte sulla base delle illegittime intercettazioni precedenti. Ora, un atto ipoteticamente illegittimo e per questa ragione inutilizzabile non può essere assunto come elemento di prova ai fini dell'affermazione di colpevolezza e neppure come indizio ai fini dell'adozione di una misura cautelare;
ma nulla vieta che esso possa valere come notizia di reato che dia impulso ad indagini ulteriori, sulla base del cui risultato soltanto il giudice fondi le proprie determinazioni successive. Non è concepibile, invero, e non è previsto da nessuna norma che l'inutilizzabilità di un atto si comunichi a tutti gli atti successivi che si trovino in qualsiasi rapporto di connessione con esso e ne pregiudichi irrimediabilmente la validità e l'efficacia. Nel caso di specie, come risulta dall'ordinanza impugnata, le misure cautelari adottate trovano il loro fondamento non già nelle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Bari, ma in quelle successive e indipendenti (anche se dalle prime occasionate) disposte dall'autorità giudiziaria di Firenze, nonché dai sequestri eseguiti;
e non possono perciò ritenersi viziate dalla dedotta illegittimità delle intercettazioni precedenti.
Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza è sufficientemente motivata attraverso il richiamo alla motivazione dell'ordinanza impositiva, che richiama a sua volta i decreti di fermo del p.m., contenenti una dettagliata descrizione delle intercettazioni telefoniche da cui i gravi indizi sono stati desunti con riferimento alla posizione dei singoli indagati. Anche sul punto i rilievi dei ricorrenti sono pertanto infondati.
Ciò posto, devono essere rigettati i ricorsi di BA LI, BA TI e IS EP;
i quali vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata, nei confronti del solo EL AS, con rinvio al Tribunale di Firenze. Rigetta i ricorsi di BA LI, BA TI e IS EP, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 e 1 ter disp.att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003