Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 2
È inammissibile, per difetto dei prescritti requisiti formali, la dichiarazione di ricusazione del giudice che sia stata avanzata oralmente da parte di soggetto detenuto, nel corso della sua partecipazione all'udienza in "videoconferenza", avendo egli comunque la possibilità di tempestiva presentazione della dichiarazione scritta all'autorità carceraria, ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen.
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione il fatto che il giudice, nei confronti di imputati dello stesso reato, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza d'appello emessa ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p. (c.d. "patteggiamento in appello"), quando detta sentenza, secondo quanto ricavabile dalla relativa motivazione, non contenga alcuna valutazione sulla responsabilità di terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22689 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 599
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 001666/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EM ES N. IL 28/08/1967;
2) EM VI N. IL 14/09/1964;
3) EM NZ N. IL 16/10/1956;
avverso ORDINANZA del 28/10/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza la Corte di appello di Genova ha disatteso le istanze di ricusazione proposte da SA, ZI e AV NU nei confronti dei componenti il collegio giudicante della Sezione Seconda Penale della medesima Corte genovese, fondate sul fatto che detti magistrati avevano emesso in data 18 luglio 2003,ai sensi dell'art. 599 co. 4 c.p.p., sentenza nei riguardi di alcuni dei coimputati dello stesso delitto ex art. 416 bis c.p., previa separazione dei processi.
Più precisamente, sono state dichiarate inammissibili le istanze di SA e ZI NU, siccome avanzate oralmente in corso d'udienza, mentre è stata rigettata, perché ritenuta infondata, quella ritualmente proposta da AV NU.
Ricorrono per Cassazione con unico atto i difensori dei nominati NU, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.
Le censure non meritano accoglimento.
1. È affermazione costante in giurisprudenza che la dichiarazione di ricusazione ha carattere "rigorosamente" formale, oltre per ciò che attiene al termine anche per quel che riguarda il modo di presentazione, e tale formalismo, già presente nel c.p.p. abrogato, è stato mantenuto anche dal nuovo c.p.p. (v., per tutte, Cass. 23 dicembre 1996, De Persis). Non potevano perciò sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità le dichiarazioni dei primi due NU, a ragione del fatto di essere state presentate oralmente in udienza nel corso del giudizio di appello. E non rileva minimamente che i due imputati, detenuti in regime di sorveglianza particolare ex art. 41 bis ord. penit., presenziassero all'udienza soltanto in video conferenza: invero, nulla impediva loro, non appena acquisita notizia della causa di ricusazione, di presentare la relativa dichiarazione, a norma dell'art. 123 c.p.p., al direttore della struttura penitenziaria, cui competeva la trasmissione dell'atto alla competente autorità giudiziaria, così attivando una procedura che questa Corte ha già avuto modo di ritenere conforme al dettato dell'art. 38 c.p.p. e quindi pienamente ammissibile (v. sent. 4 luglio 1992, Marsico). Sicché non v'è neppure spazione per una questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cit.,come pure prospettato dai ricorrenti per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 Cost.. 2. In perfetta sintonia con i principi enunciati a più riprese dal giudice delle leggi (sent. n. 186/92, 439/93, 371/96; ord. 127/99;
sent. 113/00) la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermare che, nelle ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, l'aver pronunciato sentenza nei confronti di alcuni concorrenti non rende per ciò stesso il giudice incompatibile al successivo giudizio nei confronti degli altri, sempre che, per il peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'accertamento che il giudice abbia compiuto in una precedente sentenza non determini un concreto pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti (v. Cass. 9 febbraio 2000, Foscale e altri). In questa prospettiva, è stato affermato che non si deve escludere "tout court" che dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. (ma lo stesso può dirsi con riferimento alla sentenza pronunciata ex art. 599 co. 4 c.p.p.) possa insorgere un pregiudizio per i terzi,come non si può prospettare l'automatico generarsi di una forma di prevenzione. Questa, invece, va accertata di volta in volta controllando se nel provvedimento che si assuma pregiudicante sono espresse valutazioni sull'altrui responsabilità, controllo da eseguirsi attraverso la puntuale analisi dell'effettivo contenuto del provvedimento.
Poste queste premesse, le conclusioni, in relazione al caso in esame, non possono che essere quelle individuate dal giudice "a quo". La sentenza pregiudicante del 18 luglio 2003 si limita a riportare, quanto a ciò che qui interessa, il seguente argomentare: "non si rinvengono negli atti elementi tali da far apparire in tutta evidenza che gli imputati (patteggianti in appello) debbano invece essere mandati assolti dalle rispettive accuse, o per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, o per la esistenza eventuale di cause di giustificazione, peraltro neppure, queste ultime, prospettate negli atti di impugnazione poi rinunziati".
E tanto è sufficiente per escludere che la Corte di appello di Genova, pronunciando la sentenza ex art. 599 co. 4 c.p.p. nei confronti di alcuni dei coimputati, abbia dovuto esprimere o comunque espresso valutazioni di merito - sotto il profilo materiale e psicologico - in ordine alla responsabilità degli attuali ricorrenti, più precisamente, in ordine alle condotte di questi e all'aspetto psicologico correlato a tali condotte, e che pertanto sia seriamente prospettabile una situazione di pregiudizio implicante incompatibilità.
Conclusivamente, ricorso debbono essere rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004