Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22689
CASS
Sentenza 5 aprile 2004

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È inammissibile, per difetto dei prescritti requisiti formali, la dichiarazione di ricusazione del giudice che sia stata avanzata oralmente da parte di soggetto detenuto, nel corso della sua partecipazione all'udienza in "videoconferenza", avendo egli comunque la possibilità di tempestiva presentazione della dichiarazione scritta all'autorità carceraria, ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen.

Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione il fatto che il giudice, nei confronti di imputati dello stesso reato, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza d'appello emessa ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p. (c.d. "patteggiamento in appello"), quando detta sentenza, secondo quanto ricavabile dalla relativa motivazione, non contenga alcuna valutazione sulla responsabilità di terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22689
    Data del deposito : 5 aprile 2004

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