Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica a favore del giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giornalista:in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (Fattispecie relativa ad un art. di stampa in cui, nel descrivere un episodio di cronaca relativo all'aggressione di un cane subita da un bambino, era stato riportato che il proprietario dell'animale, anzichè soccorrere il bambino, lo aveva colpito con calci e pugni. La S.C. ha ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato l'esistenza della scriminante risultando dagli atti l'aggressione al minore da parte del proprietario del cane ed ha così rigettato il ricorso del P.G. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo della inadeguatezza della prova fornita dall'imputato ma sostenendo che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista).
In tema di prova documentale, può essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. anche il verbale di un atto processuale quando questo sia stato formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo ed afferisca al fatto oggetto di conoscenza giudiziale. Ne consegue che possono ritenersi documenti acquisibili il verbale di una deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria, la sentenza non irrevocabile, l'ordinanza di custodia cautelare, le ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo; pur se con l'avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati- che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità. (Da queste premesse, è stato ritenuto che legittimamente, nell'ambito di un procedimento per diffamazione, il giudice aveva consentita l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, nell'ambito di diverso procedimento, quale prova del fatto che detto soggetto aveva ricostruito in determinati termini l'accaduto ed a prescindere dall'esito finale del processo nel cui ambito dette dichiarazioni erano state rese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2004, n. 46193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46193 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 26/10/2004
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1585
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 041990/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) PO AN, N. IL 07/07/1957;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Sofo del foro di R. Calabria. FATTO E DIRITTO
IP NO veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro per rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, avendo pubblicato sul quotidiano "Il domani" la notizia che a Bagnara Calabra un ragazzino era stato azzannato da un cane, il cui padrone, assieme ad altra persona, giunto sul posto, anziché soccorrere il bambino dolorante e piangente, lo aveva colpito con calci e pugni al volto e allo stomaco. Ne era derivata, secondo l'assunto accusatorio, la lesione alla reputazione del proprietario del cane, AI RO, il quale invece, secondo le dichiarazioni rese dalla madre del minore ai Carabinieri, aveva colpito il ragazzino soltanto con uno schiaffo.
Il Tribunale, con sentenza dell'8 luglio 2002, aveva assolto IP perché il fatto non sussiste e la Corte d'appello, adita dal Procuratore Generale, aveva, con sentenza del 26 maggio 2003, confermato la sentenza di primo grado rilevando che dagli atti del processo era emerso che il fatto narrato aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del minore alla polizia giudiziaria. Escludeva dunque che il giornalista si fosse reso responsabile di distorsione della verità oggettiva. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro avverso la sentenza della Corte ed avverso la previa ordinanza in data 26 maggio 2003 con la quale lo stesso collegio aveva disposto, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di copia del verbale di sommarie informazioni rese dal minore EN AR, documento fondamentale ai fini della decisione adottata. Deduceva il PG che:
A) la detta acquisizione era illegittima in quanto il verbale era stato ritenuto "documento" ai sensi dell'art. 234 mentre costituiva la documentazione di un atto del procedimento che, per tale sua natura, non avrebbe potuto trovare ingresso nel processo per diffamazione ove soltanto attraverso la deposizione testimoniale avrebbe potuto formarsi la prova sulla verità del fatto narrato. Tale situazione dava luogo a violazione di norma processuale deducibile ai sensi dell'art., 606 lett. c);
B) la esimente del diritto di cronaca, riconosciuta al IP, difetterebbe, nella specie del requisito della verità del fatto narrato, dovendosi prendere atto che l'evento realmente accaduto (cioè l'essere stato il minore dapprima aggredito e ferito dal cane e poi colpito dal relativo padrone con schiaffi) sarebbe stato deformato, esasperato e caricato di toni severissimi. Tale evenienza avrebbe dato luogo a violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b.
C) gli sviluppi processuali della vicenda occorsa al ragazzino aveva fatto emergere che la querela presentata dalla madre conteneva soltanto la menzione di uno schiaffo;
la successiva deposizione dibattimentale aveva portato alla citazione di un fatto assai più grave per i rilevati segni di dita al collo del bambino, ma si trattava di dichiarazioni ad avviso del ricorrente scarsamente attendibili in quanto non era stato chiarito il motivo del mutamento di versione. Il referto medico riferiva di morsicatura e di escoriazioni alla guancia e lievi graffi, mentre la notizia confidenziale ricevuta dalla PG aveva fatto riferimento a graffi e ad una prognosi di 10 giorni. Le considerazioni formulate permettevano di dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza (606 lett. e) che di tutti gli eventi ricordati non aveva tenuto conto.
I motivi di ricorso sono infondati.
Deve innanzitutto ritenersi correttamente acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p. il verbale delle dichiarazioni del minore quale prova documentale pertinente ai fatti di causa.
Invero non trova riscontro nelle norme di rito l'assunto che la documentazione di un atto processuale non sia mai acquisibile come documento. Tale verbale può assumere la detta natura quando sia formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo e afferisca al fatto oggetto di conoscenza giudiziale. Sono stati, dalla giurisprudenza di questa Corte, ritenuti documenti acquisibili, entro tali limiti, il verbale di deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della PG, la sentenza non irrevocabile, la ordinanza di custodia cautelare, le ordinanze di convalida dell'arresto o del fermo e sempre con l'avvertenza che dagli stessi non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati - che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità (Cass. sez. 6^, 7 luglio 1999, Arcadi riv. 215266). Nel caso di specie, dunque, correttamente è stato acquisito il verbale delle dette dichiarazioni come prova del fatto che il minore aveva ricostruito in determinati termini l'accaduto ed a prescindere dall'esito finale del processo così instaurato. Infondata in altre parole è la doglianza relativa alla illegittimità della acquisizione essendo semmai da verificare i limiti di utilizzabilità del documento come mezzo di prova dei fatti narrati.
In ordine al secondo motivo di ricorso si rileva che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'imputato ha dato prova della verità del fatto narrato. Ha infatti dimostrato, attraverso le dichiarazioni non contestate nemmeno nei motivi di ricorso ed attraverso il documento fatto acquisire in appello che il minore aveva riferito di essere stato addentato dal cane sfuggito al controllo del padrone il quale, preso atto della situazione, l'aveva aggravata aggredendo a propria volta il malcapitato giovinetto.
I motivi di ricorso, d'altra parte, non contestano tale specifica circostanza ma sostengono che l'articolista avrebbe prospettato una realtà ben più grave di quella effettiva e microscopicamente distorta al punto da fornire al lettore una idea totalmente errata degli eventi effettivamente verificatisi.
Peraltro, se è vero che la prova della veridicità del fatto narrato compete all'imputato, è vero anche che a fronte di una prova di tal genere compiutamente fornita in modo coerente e convincente, l'accusa è tenuta ad argomentarne la inadeguatezza e i limiti ai fini della esclusione della esimente. Invece, nel caso di specie, i motivi di ricorso non mirano a ciò, bensì alla dimostrazione che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista. La tesi non vale a fondare la domanda di esclusione della esimente per violazione di legge, dovendosi al riguardo anche richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico- sociale e giuridico, è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale considerata dalla persona interessata più' infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento giudiziario (sez. 5^, 16 febbraio 1995, Melati, riv. 201313). Ricorre, cioè, la esimente anche quando sia rimasta dimostrata come vera una condotta, del presunto diffamato, di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giornalista. In tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Non si apprezza alcuna illogicità nella motivazione della sentenza che si presenti come manifesta ai sensi dell'art. 606 lett. e). Tutti gli elementi indicati dal ricorrente convergono semmai a sostenere la tesi accreditata dalla Corte, a cominciare dalla deposizione della madre del minore asseverativa dei fatti come ricostruiti dal giornalista, dovendosi anche tenere conto della natura dell'atto di querela (dal quale dovrebbe desumersi la minore entità della aggressione), non costituente prova dei fatti esposti ma condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004