Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2004, n. 46193
CASS
Sentenza 26 ottobre 2004

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica a favore del giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giornalista:in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (Fattispecie relativa ad un art. di stampa in cui, nel descrivere un episodio di cronaca relativo all'aggressione di un cane subita da un bambino, era stato riportato che il proprietario dell'animale, anzichè soccorrere il bambino, lo aveva colpito con calci e pugni. La S.C. ha ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato l'esistenza della scriminante risultando dagli atti l'aggressione al minore da parte del proprietario del cane ed ha così rigettato il ricorso del P.G. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo della inadeguatezza della prova fornita dall'imputato ma sostenendo che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista).

In tema di prova documentale, può essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. anche il verbale di un atto processuale quando questo sia stato formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo ed afferisca al fatto oggetto di conoscenza giudiziale. Ne consegue che possono ritenersi documenti acquisibili il verbale di una deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria, la sentenza non irrevocabile, l'ordinanza di custodia cautelare, le ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo; pur se con l'avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati- che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità. (Da queste premesse, è stato ritenuto che legittimamente, nell'ambito di un procedimento per diffamazione, il giudice aveva consentita l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, nell'ambito di diverso procedimento, quale prova del fatto che detto soggetto aveva ricostruito in determinati termini l'accaduto ed a prescindere dall'esito finale del processo nel cui ambito dette dichiarazioni erano state rese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2004, n. 46193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46193
    Data del deposito : 26 ottobre 2004

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