Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. (Fattispecie relativa a richiesta intempestiva di perizia psichiatrica avanzata dall'imputato in primo grado e ritenuta non necessaria sia dal giudice di primo grado, sia da quello di appello).
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito …
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Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 35987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35987 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 17/06/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2524
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 42023/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME ER N. IL *14/10/1979*;
avverso la sentenza n. 4255/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
ME RT, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 25.6.2009 con la quale La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della decisione 8.1.2009 del Tribunale della medesima città lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, siccome ritenuto responsabile dei delitti di cui: a) art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 fatto commesso in danno di \C IA A\, CI IA NG e di una cliente della farmacia di v. *Ferraironi 25 in Roma*; b) art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 fatto commesso in danno NA SA e del personale della Farmacia di *v. G. Donati 22 in Roma*; c) art. 61 c.p., n. 2, L. n.895 del 1967, artt. 2 e 7 e succ. modifiche. Fatti commessi in *Roma
il 17.11.2008*.
La difesa dell'imputato richiede l'annullamento della sentenza impugnata, nonché dell'ordinanza 8.1.2009 del Tribunale di Roma) deducendo: a) vizio di "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 187 c.p., artt. 438, 441 e 442 c.p.p. e art. 27 Cost., ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. B)"; b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti (quali la consulenza medico legale redatta dal ct.p. prof. Dott. \Giusti Giusto\, depositata contestualmente ai motivi aggiunti di appello ex art. 585 c.p.p., comma 4 in data 10.6.2009, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1), lett. E); inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 85, 90, 92, 93 e 95 c.p..; e) (con ulteriore ricorso proposto dal codifensore dell'imputato): vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., perché la Corte territoriale ha motivato in modo del tutto insufficiente sulle ragioni per le quali ha negato il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. La disamina dei motivi di ricorso impone una breve esposizione della vicenda. In data *17.11.2008* ME RT entrava all'interno della farmacia di *v. Donati 62*, con il volto travisato da un casco e da una sciarpa e, minacciando i presenti con una pistola, prelevava dalla Cassa la somma di Euro 250,00. Mentre l'imputato si allontanava dal luogo del fatto, interveniva un agente di polizia in borghese che, presente alla rapina, lo bloccava arrestandolo. Nell'immediatezza del fatto, l'imputato veniva trovato in possesso di Euro 700,00 che lo stesso ammetteva essere il provento di altra rapina commessa poco prima in altra farmacia situata nella medesima zona. Il ME\ quindi, in stato di arresto, veniva tradotto in Tribunale per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. All'esito della fase della convalida dell'arresto, il Tribunale, su istanza della parte, nell'udienza 4.12.2008 ammetteva il "rito abbreviato" disponendo nel contempo, ex art. 441 c.p.p., comma 5 un accertamento peritale sull'arma in sequestro. Nella successiva udienza dell'8.1.2009, la difesa dell'imputato, segnalando che quest'ultimo era solito fare uso di un farmaco che dava dipendenza, richiedeva che venisse disposto un accertamento sulla capacità di intendere e di volere dello stesso. Con ordinanza resa, in data 8.1.2009, il Tribunale rigettava l'istanza di perizia psichiatrica siccome ritenuta non rilevante.
Nella sentenza, con la quale veniva pronunciata la condanna dell'imputato per i reati ascritti, il Tribunale ritornando sulla questione dell'imputabilità del ME\, affermava "... nessuna rilevanza può assumere il riferito stato di dipendenza da psicofarmaci dell'imputato, ne' come circostanza idonea ad attenuare il trattamento sanzionatorio, ne' come causa di possibile esclusione, anche solo parziale della capacità di intendere e di volere al momento del fatto". Avverso la decisione del Tribunale, la difesa dell'imputato proponeva appello lamentando: 1) la eccessività del trattamento sanzionatorio, anche alla luce della mancata concessione delle attenuanti generiche;
2) (impugnando tanto la sentenza quanto l'ordinanza del Tribunale) la erroneità della decisione per il negato accertamento peritale della imputabilità del prevenuto, rinnovando la richiesta di accertamento peritale sulle condizioni di capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto;
successivamente la difesa ex art. 585 c.p.p., proponeva motivi aggiunti allegando copia della relazione del prof. \GIUSTI GIUSTO\, nella quale, in riferimento alle condizioni del ME\, il professionista affermava: "....all'epoca della rapina per la quale il ME\ è stato condannato, egli presentava un'intossicazione da \\MINIAS\, una benzodiazepina che non è stupefacente, ma che può dare dipendenza e tolleranza e serie reazioni psichiche, cosicché la sua condotta è stata assolutamente anomala rispetto a quella abituale. Per queste ragioni si ravvisa una condizione di totale infermità temporanea di mente dovuta all'abuso di questo farmaco". La Corte d'Appello, respingendo le richieste della difesa, affermava "...dagli atti ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa non emergono circostanze che dimostrino una diminuzione o una mancanza di capacità di intendere e di volere dell'imputato o che comunque rendano indispensabile un accertamento sul punto;
invero l'asserito stato di depressione del ME\, pur concomitante con un dichiarato uso di farmaci per contrastare tale situazione psicologica, non sembra avere in alcun modo influito sulle capacità cognitive e volitive del medesimo ne' appare provato una vera e propria intossicazione cronica da abuso di farmaci. Il tutto sembra piuttosto riferibile alle ipotesi di cui agli artt. 90, 92 e 93 c.p. in quanto ME\ ero ben consapevole del suo stato psicologico e d'altra parte l'assunzione in dosi massicce di quel farmaco appare ricollegabile ad una condotta colposa che non determina ne' diminuzione ne' esclusione dell'imputabilità".
Ricorrendo per Cassazione, con il primo motivo la difesa dell'imputato sostiene la erroneità della decisione dei Tribunale e di quella della Corte territoriale, perché: 1) sarebbe sempre possibile, e senza preclusione alcuna (neppure nella ipotesi in cui si proceda con il rito abbreviato), richiedere accertamenti sulla condizione di "imputabilità"; 2) l'erroneità della decisione con la quale la Corte d'Appello, pur a fronte del deposito dell'elaborato peritale di parte, ha escluso che l'imputato versasse, al momento del fatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Il motivo è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni. In linea generale si deve ritenere pacifico che, ai sensi dell'art.70 c.p.p., è possibile, in ogni momento, procedere ad accertamenti sulla condizione di infermità mentale dell'imputato sopravvenuta successivamente alla commissione del reato, in quanto incidente sulla sua capacità di partecipare al processo. Tale indagine, proprio per la sua finalità, ben può e deve essere compiuta nel corso del giudizio abbreviato, anche al di fuori delle preclusioni e delle decadenze previste dall'art. 438 c.p.p., comma 5. Diversamente deve affermarsi in merito alla possibilità di procedere ad accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del reato. In passato era sorta la questione della compatibilità dell'indagine sulla "capacità di intendere e di volere" dell'imputato ex art. 88 c.p., con le caratteristiche proprie del rito abbreviato, essendo quest'ultimo un procedimento caratterizzato dalla prova bloccata, dovendo essere celebrato "allo stato degli atti". Sul punto si era formato un contrasto giurisprudenziale giungendosi ad affermare che. In tema di giudizio abbreviato, la definibilità, allo stato degli atti, di cui all'art.440 c.p.p., è incompatibile con l'assenza di decisività degli elementi esistenti e con la subordinazione della decisione alla necessità di procedere alla cognizione di ulteriori elementi rispetto a quelli già acquisiti al rapporto processuale;
pertanto, anche la necessitò di disporre una perizia psichiatrica, in quanto condiziona la definibilità del processo allo stato degli atti, risulta di ostacolo a considerare gli elementi già acquisiti come sufficienti a poter definire il giudizio;
ne' vale osservare che la perizia psichiatrica attiene alla imputabilità e non agli elementi del reato, oggetto della imputazione perché le norme sul giudizio abbreviato debbono porsi in relazione alla scelta di un rito in cui non può avere rilievo una valutazione che sia estranea al dato processuale dello stato degli atti, specificamente indicato dalla norma di cui all'art. 440 c.p.p." (Cass. pen., sez. 1, 14.10.1993 Pappalardo) ed, ancora: "In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti, che costituisce la condizione per l'accesso al rito semplificato ai sensi dell'art. 440 c.p.p., comma 1, è data dalla non suscettibilità di modificazione del quadro probatorio nel corso del giudizio, intesa nel senso che gli elementi già acquisiti devono coprire per intero la res iudicanda, compresi gli aspetti relativi alle circostanze attenuanti e, in genere, ai dati occorrenti per la commisurazione della pena, nonché all'imputabilità dell'agente; non è dunque consentito, a tal fine, distinguere tra atti di acquisizione probatoria in senso stretto (concernenti la responsabilità) ed atti di acquisizione probatoria in senso lato (concernenti l'imputabilità) per ammettere l'esperibilità del giudizio abbreviato nei casi in cui debba essere verificato la capacità di intendere e di volere dell'imputato, lo quale, ai sensi dell'art. 187 c.p.p., comma 1, forma indiscutibilmente oggetto di prova ed il cui accertamento mediante perizia psichiatrica si pone pertanto come impedito del procedimento speciale (in applicazione ci tale principio la corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva applicato la diminuente premiale ritenendo che il giudizio si sarebbe potuto definire nell'udienza preliminare, nonostante risultasse la necessità di ulteriori accertamenti, effettivamente ed utilmente svolti nel dibattimento di primo grado, circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato)" (Cass. pen., sez. 1, 4.12.1995 in Ced Cass., rv. 205268). In senso contrario, si era invece affermato che: il fatto che nel giudizio abbreviato la decisione debba avvenire "allo stato degli atti" esclude che il giudice possa procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie dopo avere disposto, su richiesta delle parti, che si proceda con il rito del giudizio abbreviato o nel corso dell'udienza davanti al giudice delle indagini preliminari o successivamente. Tuttavia, tale preclusione riguarda soltanto gli elementi probatori, concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, e, quindi, la sua responsabilità, ma non riguarda l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, qualora nel corso del giudizio abbreviato emergano elementi che contrastino la ritenuta imputabilità dell'agente, (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4519 10.12.1990 in Ced Cass. Rv 186845; Cass. Sez. 6, 25. 5 1993 n. 7892 in Ced Cass. Rv. 194906; Cass. Sez. 4, 18.4.1995 n. 5924 in Ced Cass. Rv 201690; Cass. Sez. 1, 22.11.1995 in Ced Cass. Rv 203340). La difesa dell'imputato, nel proprio ricorso fonda le proprie ragioni richiamando la giurisprudenza di legittimità da ultimo indicata, sostenendo quindi che il Tribunale ben poteva disporre la perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità con il rito processuale prescelto.
La questione è stata posta dalla difesa in termini non esatti. L'istituto processuale del rito abbreviato, nella sua originaria disciplina, poneva sicuramente problemi in ordine agli accertamenti in fatto non sviluppati nel corso delle indagini preliminari, perché ogni indagine successiva all'ammissione al rito abbreviato, era da ritenersi preclusa per la rigidità dei presupposti del procedimento, tanto che taluna giurisprudenza di legittimità, proprio per superare l'impasse, in tema di accertamento della imputabilità, si era spinta a distinguere tra acquisizione probatoria in senso stretto (attinente alla responsabilità, sempre vietata) e acquisizione probatoria in senso lato (attinente alla imputabilità, sempre possibile). Tale problema, si può dire ampiamente superato. A seguito della novella introdotta dalla L. n. 479 del 1999, ove si è prevista la possibilità, per l'imputato di condizionare la richiesta di ammissione la rito abbreviato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, la questione dell'ammissibilità della perizia sulla imputabilità (accertamento che ben può essere oggetto di prova ex art. 187 c.p.p.) può dirsi definitivamente superata. Infatti l'art. 438 c.p.p., comma 5 non pone alcun vincolo all'oggetto della prova e alla natura di quest'ultima, essendosi spostato il problema dall'astratta ammissibilità della prova alle caratteristiche di quest'ultima che deve essere "necessaria ai fini del giudizio" e "compatibile" con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.
Così fissato il contenuto del referente normativo, passando all'esame della fattispecie concreta, si deve concludere che ben la difesa poteva astrattamente proporre l'accertamento peritale psichiatrico sulla persona dell'imputato Tale accertamento, però doveva essere richiesto entro i termini e nei modi previsti dall'art.438 c.p.p., comma 5. Per cui era onere dell'imputato, instando per la ammissione al rito abbreviato subordinare la scelta del rito alla richiesta di accertamenti sulla capacità di cui all'art. 85 c.p.. In tal modo il giudice era messo nella condizione, secondo il fisiologico andamento del procedimento esprimere il giudizio di ammissibilità della prova richiesta ancorata alla "necessità" della prova e alla sua compatibilità con il rito.
Nel caso sottoposto alla decisione di questo collegio si deve rilevare come la richiesta formulata dalla difesa in data 8.1.2009 appaia del tutto tardiva rispetto al momento in cui era stata formulata la richiesta (accolta) dell'imputato di ammissione al rito abbreviato.
Sotto questo punto di vista appare quindi corretta la decisione del Tribunale di non acquisire la produzione documentale della difesa inerente alla "imputabilità" del ME\, proprio perché, trattandosi di procedimento da celebrarsi con il rito abbreviato, il giudizio doveva essere ormai svolto "allo stato degli atti", non essendo state formulate in modo tempestivo le richieste di integrazione del dato probatorio.
L'accertamento sulla imputabilità, non tempestivamente dedotto come condizione alla richiesta di rito abbreviato, non duo più essere proposto in modo diretto dalla difesa, successivamente alla ammissione al rito, perché, diversamente opinando, si permetterebbe di riaprire la questione inerente alla "rilevanza" della prova richiesta e della sua "compatibilità" con il procedimento ormai instaurato su presupposti già determinati e vagliati dal giudice. Solo quest'ultimo, può, in forza di diverso principio, disporre, all'esito del giudizio, ex art. 441 c.p.p., comma 5, l'accertamento sulla imputabilità qualora ritenesse tale elemento utile ai fini della decisione. In tal senso la decisione del giudice, assunta ex officio, ben può essere sollecitata dalla parte, ma in tal caso, la decisione del giudice non può che essere ancorata al solo dato della "necessità" dell'accertamento ai fini della manifestazione della decisione e non più al parametro della compatibilità con il rito abbreviato. La circostanza che il Tribunale non abbia ritenuto "necessario" ai fini del giudizio di disporre ex art. 441 c.p.p., comma 5, la perizia psichiatrica sull'imputato, si è tradotta in una decisione che è stata oggetto di censura in sede di appello e in ordine alla quale la Corte territoriale ha reso uria decisione adeguatamente motivata. Esaminando quindi in termini più precisi il profilo di impugnazione riguardante la decisione della Corte territoriale che ha ripreso i termini nella questione posta dalla difesa, si deve osservare e quanto segue.
La difesa proponendo l'atto di impugnazione presso la Corte di merito, attraverso la redazione di una memoria ex art. 585 c.p.p., ha prodotto una copia della consulenza di parte redatta dal prof. DI. In tale modo la difesa ritiene di avere raggiunto lo scopo di far entrare fra gli atti del processo un documento di parte, (già prodotto ed espunto dal giudice di primo grado), cosi superando le preclusioni di allegazione probatoria e il vincolo della decidibilità "allo stato degli atti" propria del rito abbreviato. In forza di quel documento prodotto la difesa deduce, in questa sede la sindacabilità della decisione della Corte territoriale (di non ammettere la prova peritale sulla imputabilità del ME\), siccome non è stata tenuta in considerazione proprio la consulenza del prof. DI.
Se censura deve essere mossa alla Corte territoriale, è quella di avere trattenuto, agli atti del processo, un documento, proveniente dalla parte, consistente in una consulenza medico legale, che per la natura del rito non poteva avere comunque ingresso o influenza sul processo, proprio perché inammissibile non essendo stato prodotto entro i termini e nelle forme di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5. Ma al di là di questo aspetto, deve ritenersi pacifico che la Corte territoriale, con la impugnazione della difesa, è stata comunque sollecitata a riprendere in considerazione il tema dell'imputabilità del ME\ e dell'opportunità di disporre, ex officio, una perizia.
Sotto questo punto di vista, la decisione della Corte territoriale di non accedere alla richiesta della difesa va inquadrata nell'espressione del potare di disporre ulteriori accertamenti, se necessari ai fini del giudizio, di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5. Sul punto va condiviso il principio per il quale: "Nel giudizio abbreviato d'appello, celebrato anche in sede di rinvio, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice d'appello, e la suo valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità". (Cass. pen., sez. 5, 9.5.2006 in Ced Cass., rv. 234157 e, più recentemente: Cass. pen., sez. 4, 29.4.2009, n. 38216 in Ced Cass., rv. 245290, ove:
"In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate (fattispecie in tema di perizia)).
Pertanto, nell'ambito di tale quadro normativo e giurisprudenziale, deve essere valutata la censura mossa dalla difesa alla sentenza del giudice dell'appello sotto il profilo del vizio della motivazione riconducibile alla fattispecie processuale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e non certo sotto il diverso profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), perché "Nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta ai rito alternativo non condizionato" (Cass. Sez. 5, n. 5931 del 7.12.2005 in Ced Cass. Rv. 233845). Ciò posto, va osservato che la motivazione della sentenza della Corte territoriale (da ritenersi integrata della decisione di primo grado, attesa la conformità delle due decisioni) sul tema dell'invocato accertamento peritale e sulla adeguatezza della prova fornita dalla difesa, non presenta alcuno dei vizi previsti dall'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) che devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato.
Nella decisione del Tribunale è stato affermato che nel corso delle "spontanee dichiarazioni dinanzi al Tribunale, l'imputato ha ribadito di essere dipendente da psicofarmaci e ha dichiarato di avere commesso le azioni delittuose in quanto da cinque mesi aveva perse il lavoro". Di qui deriva che non appare illogica la decisione della Corte Romana ove afferma che "...anche alla luce delle sue ampie ammissioni, dagli atti ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa non emergono circostanze che dimostrino una diminuzione o una mancanza di capacità di intendere e di volere dell'imputato o che comunque rendano indispensabile un accertamento sul punto".
Si tratta, nella specie, di una valutazione di mero fatto che poggia anche sulle dichiarazioni formulate dall'imputato il quale ha fornito una spiegazione razionale del proprio agire. Dalla motivazione della Corte territoriale si evince che sono state prese in considerazione le argomentazioni proposte della difesa attraverso la produzione della consulenza del prof. \GIUSTI\. Le argomentazioni difensive a sostegno della ravvisabilità di una temporanea incapacità di intendere e di volere del ME\ si fondano sulla circostanza, del tutto indimostrata, che l'imputato tra la notte antecedente alla commissione dei delitti e la mattina successiva, avrebbe assunto una dose di medicinale 50 volte superiore alla dose normalmente suggerita. A questa circostanza, se ne deve aggiungere altra, pure indimostrata, consistente nell'atto che l'eventuale assunzione di dose massiccia del medicinale abbia avuto sull'imputato l'effetto di cagionargli uno stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere e nessun altro o diverso effetto. Partendo quindi dall'assunto che la capacità di intendere e di volere in un soggetto maggiorenne è da ritenersi presunta iuris tantum (Cass. pen., sez. 1, 3.12.1992 Educato), appare adeguata e non censurabile nel merito la affermazione della Corte territoriale che, respingendo la richiesta di disporre perizia ai fini dell'accertamento dello stato di imputabilità del prevenuta, ha fondato il proprio convincimento in base alla condotta processuale dell'imputato e al contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese a giustificazione della propria illecita condotta. Pertanto il motivo va rigettato. Il secondo motivo di ricorso è pure infondato. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità del fatto che risulta essere stata desunta da elementi concreti quali: l'uso di un'arma giocattolo alterata ed idonea ad essere adoperata come arma comune da sparo;
l'avere puntato l'arma direttamente sul viso di una delle persone presenti;
la preordinazione delle condotte poste in essere in un breve lasso di tempo. Quindi con motivazione che appare del tutto logica, non contraddittoria ne' carente la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato presenti una non indifferente capacità a delinquere. La Corte romana ha assunto la propria decisione sulla base di uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. e lo ha indicato in modo espresso. La motivazione è pertanto sufficiente in quanto non è necessario, ai fini della individuazione delle ragioni per le quali debbano essere riconosciute o negate le attenuanti generiche, che il giudice prenda in considerazione tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente, che prenda in esame anche uno solo di detti parametri, attribuendo ad esso carattere di prevalenza rispetto ad ogni altro elemento fattuale contemplato nella citati disposizione.
Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010