Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Il presupposto dell'evidenza probatoria, che qualifica l'instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, non trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in stato di custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2009, n. 38727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38727 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
1+1/6790/91
8727 /09/AS HARE ITALIANA REPUBBLICA
f
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 27
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud.Camera di Cons. Presidente Dott. Paolo BARDOVAGNI
del 01/07/2009 Consigliere 1. Dott. Francesco BARTOLINI
SENTENZA 2. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore
N. 1145/09 Set 3 " Ugo DE CRESCIENZO Consigliere
R.G.N..005135/2009 DAVIGO Consigliere 4 " Piercamillo
ha pronunciato la seguente:
SENT ENZA
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vigevano, avverso
l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di
Vigevano, in data 2 febbraio 2009, nel procedimento a carico di MA Antonio, n. ad Altamura il
24.7.1975;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe
Febbraro, che ha chiesto che il ricorso sia
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. del Tribunale di Vigevano, con ordinanza in data 2 febbraio 2009, respingeva la richiesta di giudizio immediato presentata dal P.M., ai sensi degli artt. 453, comma 1 bis e 1 ter c.p.p., nei
confronti di MA Antonio, sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 628 c.p.
Il G.I.P. osservava che gli artt. 453 e 455 c.p.p.,
come novellati dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92,
convertito con modificazioni in legge 24 luglio introducono, bensì, un obbligo del2008 n. 125,
p.m. in presenza di certi presupposti indicati
.
dalla legge, di chiedere il giudizio immediato, lo stesso, però, rimane comunque soggetto al vaglio discrezionale di ammissibilità del G.I.P., il quale non solo dovrà rigettare la richiesta nell'ipotesi tipizzata di cui all'art. 455 cpv. c.p.p., ma dovrà
comunque valutare la sussistenza del requisito generale dell'evidenza della prova di cui all'art. 453 c.p.p.. Quest'ultimo non può essere
G.I.P., nei gravi identificato, ad avviso del indizi di colpevolezza che costituiscono la
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condizione per l'applicazione di misure cautelari,
2 sia per una ragione formale, cioè l'utilizzo di due espressioni diverse, sia per una ragione funzionale, poiché l'evidenza della prova va intesa come livello di probabilità della sentenza di condanna tale da ritenere inutile il vaglio dell'udienza preliminare e le garanzie difensive proprie del rito ordinario (art. 415 bis c.p.p.).
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vigevano,
deducendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Il Procuratore della Repubblica osserva che
l'evidenza della prova non è richiesta nella nuova ipotesi di giudizio immediato, introdotta dal
legislatore con il citato d.l. n. 92 del 2008,
essendo essa assorbita/sostituita dal presupposto del regime custodiale cui la persona è sottoposta.
La ratio del nuovo istituto, ad avviso del p.m., è
quella di accelerare l'iter processuale per chi si trovi in regime di custodia cautelare in carcere ○
di arresti domiciliari, posto che la valutazione della gravità indiziaria che legittima l'applicazione della misura cautelare può
legittimare un esercizio più rapido dell'azione penale.
L'ordinanza impugnata, pertanto, avrebbe f determinato, secondo il p.m. ricorrente, un a regressione del procedimento in casi non consentiti dalla legge e uno stallo di esso, tenuto conto che nell'ipotesi prevista dall'art. 453, comma 1 bis,
c.p.p., l'esercizio dell'azione penale nelle forme del giudizio immediato è obbligatorio per il p.m.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il legislatore con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio
2008 n. 125, ha apportato diverse modifiche al codice di procedura penale, in particolare con
ai procedimenti speciali. Gliriferimento einterventi concernenti il giudizio direttissimo il giudizio immediato hanno in comune la volontà
del legislatore di sostituire alla facoltà di
richiesta del rito speciale il dovere di attivarlo,
con la salvaguardia del requisito negativo del grave pregiudizio alle indagini, i cui tempi siano incompatibili con la rapidità del rito.
Le condizioni del giudizio immediato di cui
all'art. 453, comma 1, rimangono quelle già
previste nel testo normativo antecedente alla
novella legislativa: evidenza della prova, termine
4 7 di novanta giorno dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.,
interrogatorio dell'imputato ovvero omessa
comparizione per rendere l'interrogatorio.
L'intervento legislativo con riferimento al
giudizio immediato è, però, più ampio, poiché i nuovi commi 1 bis e 1 ter dell'art. 453 e 1 bis dell'art. 455 c.p.p. prevedono un'ipotesi di
giudizio immediato con caratteristiche proprie, che impongono di considerarla come autonoma e distinta da quella originaria e riguarda i reati in relazione ai quali la persona sottoposta alle
indagini si trova in stato di custodia cautelare.
Tale stato impone l'attivazione della procedura ed
è condizione imprescindibile di essa la sua
permanenza, non solo nel senso che la richiesta non può essere formulata prima che sia "definito" il procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. ovvero siano decorsi i termini per la proposizione della ter dell'art. 453 richiesta di riesame (comma c.p.p.), ma anche nel senso che la richiesta deve essere rigettata se nel frattempo l'ordinanza custodiale sia stata revocata о annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di
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colpevolezza.
5 La specialità dell'ipotesi di cui al comma 1-bis
dell'art. 453, si desume in primo luogo dalla specialità della ratio, che non è solo quella di accelerare i tempi nei procedimenti nei quali il quadro probatorio sia talmente definito da ritenere che il contraddittorio tra le parti non possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non
luogo a procedere nell'udienza preliminare, ma
anche di imporre al pubblico ministero di
completare celermente le indagini nei casi in cui l'indagato sia in stato di custodia cautelare, in tal modo ottenendo anche il risultato di diminuire le possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali nella fase delle indagini preliminari. Tale ratio evidenziata dalla
concessione di un termine per la richiesta di giudizio immediato più ampio di quello previsto per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 453, cioè
centottanta giorni, che decorre, appunto per la sua specificità, non dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.,
ma dall'esecuzione della misura.
D'altro canto, la disposta citazione a giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma 1, c.p.p.,
siccome basata sulla valutazione operata dal solo pubblico ministero in ordine alla evidenza della prova, ben si comprende che sia sottoposta al
vaglio del giudice. Invece, la citazione a giudizio immediato disposta ai sensi del comma 1 bis del
citato articolo presuppone il controllo del giudice sulla gravità indiziaria nel procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. ovvero l'acquiescenza ladell'indagato con il decorso dei termini per proposizione della richiesta di riesame: ipotesi ben più garantista di quella configurata nel primo comma dell'art. 453 c.p.p., poiché prevede obbligatoriamente che l'indagato possa instaurare un effettivo contraddittorio, altrimenti penalizzato dall'assenza dell'udienza preliminare e delle garanzie difensive proprie del rito ordinario
(art. 415 bis c.p.p.).
L'ordinanza impugnata sottolinea la differenza sia formale che sostanziale tra "evidenza della prova"
e "gravi indizi di colpevolezza". Occorre
osservare, in primo luogo, che erroneamente la
stessa ordinanza considera l'"evidenza della prova"
come livello di probabilità della sentenza di
condanna>>, mentre più esattamente deve essere intesa, secondo la costante giurisprudenza di
questa Suprema Corte, come l'inutilità dell'udienza E preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (da ultimo, Sez. III, 2
marzo 2001, n. 15833, Cornejo Pedroza, rv. 218674).
Ma soprattutto deve osservarsi che, mentre La
dell'imputato a giudiziodisposta citazione immediato, ai sensi dell'art. 453, comma 1, c.p.p.,
non può in alcun modo pregiudicare la diversa ed autonoma valutazione che il giudice de libertate sia chiamato ad operare circa la sussistenza o meno dei "gravi indizi di colpevolezza", richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione ed il
mantenimento delle misure cautelari personali (Sez.
IV, 13 giugno 2003, n. 31205, Meliani, rv. 225735),
è del tutto razionale che il legislatore disponga,
al contrario, che la valutazione del giudice de libertate sia sufficiente per l'instaurazione del giudizio immediato. Infatti, la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma
primo, e 24, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e
310 c.p.p., nella parte in cui non consentono di
valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma
8 dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto postoché il rispetto del "principio di
assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello di merito)
implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di incisività tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza,
può dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato а
pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti de libertate
- il decreto che dispone il giudizio, comportando una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessità del dibattimento, non può ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento
dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione de
libertate, avente ad oggetto la tutela del bene primario della libertà personale (Sent. n. 71 del
1996; nello stesso senso: Sez. Un. 30 ottobre 2002,
n. 39915, Vottari, rv. 222602).
5 Pertanto, ritenere che la sussistenza di gravi passata al vaglio del indizi di colpevolezza,
sia sufficiente, di per sé, a contraddittorio,
fondare la obbligatoria richiesta di giudizio immediato non può certo ritenersi :
irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di difesa>>
(Corte cost. cit.), quale, invece, deve ritenersi l'ipotesi inversa di citazione a giudizio immediato che vincoli la valutazione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in vista della salvaguardia di un bene di primario risalto quale è quello della libertà personale.
Non può non considerarsi, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte
(Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267, Spennato) ha chiarito che il giusto processo cautelare è
l'epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, di questa
Suprema Corte e del Giudice delle leggi, ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi posti a disposizione del ན
giudice, e ricercare una tendenziale omologazione
10 dei corrispondenti parametri-guida>>; tanto che con riferimento ai provvedimenti che comprimono diritti qual è quello delladi rilievo costituzionale,
libertà, v'è una chiara spinta all'omologazione dei parametri di valutazione e di utilizzabilità
del materiale conoscitivo oggetto delle decisioni del giudice della cautela e di quello del merito>>.
per attribuireNon vi è ragione, pertanto, all'"evidenza della prova" un significato più
garantista rispetto a quello espresso dal giudizio cautelare. D'altro canto, né 1'"evidenza della di colpevolezza" prova" né i "gravi indizi
presuppongono l'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, poiché non si può prescindere dagli effetti, non ancora apprezzabili, eventualmente
connessi alla dinamica della prova nella successiva evoluzione processuale.
Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: il giudizio immediato di cui all'art. 453, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dal D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, è ipotesi autonoma alla quale non si applicano i presupposti di quella di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra i
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11 quali l'"evidenza" della prova>>. La violazione di tale principio da parte
dell'ordinanza impugnata ha determinato una
situazione di "stallo processuale", poiché
impedisce al pubblico ministero di adempiere ad un obbligo di legge, al quale egli si può sottrarre solo in caso di grave pregiudizio per le indagini,
in tal modo non consentendo che il procedimento si svolga secondo le cadenze normativamente imposte;
per di più, il g.i.p. ha esercitato un potere valutativo concessogli dalla legge solo
nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 453 c.p.p.
L'ordinanza medesima, quindi, deve considerarsi abnorme, alla luce della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale l'abnormità
dell'atto processuale può riguardare tanto il
profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua
singolarità, si ponga al di fuori del sistema
organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per tutte, Sez.
Un. 24 novembre 1999 26 gennaio 2000, n. 26,
-
Magnani, rv. 215094).
• pertanto, deve essere L'ordinanza impugnata,
12 annullata senza rinvio e gli atti devono essere
trasmessi al Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Vigevano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 1°
luglio 2009.
L'estensore Il Presidente franco fiendans р.Воловаж
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL -6 OTT 2009
CANCELLE Piera Esposito
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