Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2010, n. 31686
CASS
Sentenza 26 aprile 2010

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Massime1

Qualora, nel giudizio abbreviato, celebrato in appello a seguito di impugnazione del P.M. avverso decisione assolutoria, il giudice, valendosi dei suoi poteri officiosi, anche se sollecitati dalla parte pubblica, abbia disposto nuovi mezzi istruttori potenzialmente pregiudizievoli alla posizione dell'imputato, sussiste, a suo carico, l'obbligo di far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie, che possono non essere assunte solo ove si rivelino superflue o irrilevanti. (Nella specie, in cui si era dato ingresso in appello a una prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile dal giudice di primo grado e costituente l'unico elemento posto a fondamento della condanna, la Corte ha ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta dell'imputato di prova contraria, genericamente motivato con l'argomento che le prove raccolte sarebbero state ampiamente sufficienti all'adozione della decisione).

Commentario1

  • 1Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussione
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2010, n. 31686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31686
Data del deposito : 26 aprile 2010

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