Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Qualora l'udienza dibattimentale sia stata rinviata per la replica del P.M., e questi non si sia avvalso di tale facoltà, non è causa di nullità la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata dal giudice monocratico senza prima ritirarsi in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2015, n. 43418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43418 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
434 1 8 / 1 5 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA *1794/2015 - Presidente N. CLAUDIO D'ISA Dott. - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE N. 7524/2015 - Consigliere - FRANCESCO IA CIAMPI Dott. - Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IA RA N. IL 01/08/1988 avverso la sentenza n. 66/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del : 20/11/2014 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Picho Gaete che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. l RITENUTO IN FATTO 1. Il GM del Tribunale di Milano il 3.12.2013 dichiarava ZA IA RA responsabile del reato p. e p. dall'art. 186 commi 1 e 2 lett. b) e comma 2-sexies d.l.vo 30/4/92 n. 285 e succ. mod. per avere circolato, durante le ore notturne (alle ore 3,10 a.m. circa), sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Volkswagen Polo tg. ED703AV, benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato 0,94 e 0,96 g/l); commesso in Milano l'1.4.2012. L'imputata veniva condannata, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di gg. 20 di arresto ed € 800,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per mesi 12. 2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20.11.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 3.12.2013, sosti- tuiva la pena inflitta all'imputata con la sanzione dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità per giorni 23, autorizzandola a svolgerlo non meno di 2 ore e non più di 8 ore al giorno e almeno 6 ore la settimana secondo orari e modalità da concordarsi con il competente ufficio da individuarsi presso il Comune di Milano, a cura dell'appellante, prima del passaggio in giudicato della sentenza. Incarica- va l'Ufficio di esecuzione esterna di Milano per la verifica dell'esecuzione e i con- trolli ed invitava l'imputata a presentarsi entro 2 mesi dalla sentenza presso l'ente, autorizzandola allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima del passaggio in giudicato della sentenza, revocava i benefici della sospensione con- dizionale della pena e della non menzione, confermava nel resto.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ZA IA RA, deducendo i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. nullità dell'udienza tenutasi innanzi alla corte di appello di Milano per omessa notifica al difensore di fiducia. Il ricorrente si duole che il decreto di citazione all'udienza fissata, a seguito di appello presentato tramite difensore, veniva notificato esclusivamente allo stesso difensore che aveva sottoscritto l'atto e non a quello presso cui l'imputata aveva eletto domicilio, già nominato dal 1.4.2012 e mai revocato. Lo stesso difensore presso cui era omessa la notifica, era indicato quale di- fensore di fiducia nell'atto di citazione. b. Art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. violazione delle norme pro- - cessuali in materia di immediatezza della decisione. 2 Il giudice di primo grado, dopo la discussione delle parti, rinviava il processo per eventuali repliche e sentenza;
all'udienza fissata, preso atto dell'assenza di repliche pronunciava la decisione con contestuale lettura della motivazione. La sentenza di oltre due pagine, non sarebbe stata redatta nell'immediatezza dell'esito dell'udienza, anzi vi sarebbe la prova che la decisio- ne sarebbe stata redatta e stampata prima della celebrazione dell'udienza, posto che il verbale sarebbe stato aperto alle 14,40 e chiuso dopo soli quindici minuti alle 14,55. La corte di appello, pur riconoscendo l'irregolarità della condotta del primo giudice avrebbe ritenuto l'infondatezza del motivo di gravame, in quanto la di- scussione aveva avuto luogo nell'udienza precedente e la modifica delle conclu- sioni sarebbe stata una mera eventualità ed in quanto si trattava di un giudice monocratico. I giudici di appello avrebbero ritenuto la nullità inesistente perché si sarebbe trattato di un unico giudice a fronte di una discussione già avvenuta, pertanto la determinazione della colpevolezza sarebbe potuta avvenire in qualsiasi luogo e momento nell'arco temporale compreso tra le due udienze. Il ricorrente ritiene che la norma invocata sarebbe tesa, non ad esclusiva tu- tela della collegialità della decisione, ma soprattutto a tutela della segretezza e serenità della decisione, a prescindere dalla composizione monocratica o colle- : giale dell'organo giudicante. La violazione del segreto della camera di consiglio comporterebbe la violazione del principio dell'indipendenza del giudice da even- - tuali condizionamenti esterni. Soltanto il rispetto delle regole processuali garanti- rebbe la giustizia del processo. -c. Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. omissione o comunque illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata nonché l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente rileva la mancanza di prova della penale responsabilità dell'imputata. Viene contestato il tipo di accertamento svolto dagli operanti e l'affidabilità dello stesso, con particolare riguardo all'omessa valutazione da parte dei giudici, di primo e secondo grado, di quanto chiarito dal consulente tecnico della difesa. -L'accertamento con l'etilometro si sostiene in ricorso- non sarebbe affida- bile, soprattutto in casi, come quelli di specie, in cui il limite è superato di poco e l'assunzione di alcol è avvenuta da poco tempo. La Corte distrettuale avrebbe disatteso le argomentazioni tecniche, senza motivare sul punto, limitandosi a confermare l'esattezza dell'accertamento, sup- portato dall'esistenza di elementi sintomatici che potessero dimostrare 3 l'assunzione di alcol da parte dell'imputata, mai negata, e non fornirebbe un da- to certo in termini quantitativi. Nessuna motivazione giustificherebbe il fatto di aver ritenuto gli elementi sintomatici tali da legittimare la soglia dei 0,8 g/l, a fronte di sintomi assoluta- mente generici. d. Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) omessa o comunque contraddittoria motivazione in punto di rideterminazione della pena, principale ed accessoria della sospensione della patente di guida. La ricorrente nei motivi di appello avrebbe lamentato l'applicazione di una pena eccessivamente gravosa, in particolare in relazione alla sospensione della patente di guida per dodici mesi. Ebbene, si lamenta che la corte di appello, nel confermare la decisione sul punto, si sarebbe limitata ad affermare che il quantum della pena sarebbe giusti- ficato dalle circostanze di tempo del fatto e dalla colpa dell'imputata, messasi al- la guida, di notte e dopo aver assunto bevande alcoliche. Tale motivazione sarebbe soltanto apparente, fondata su un fatto generico e non individualizzato. Il giudice di appello avrebbe ritenuto che il riconoscimento della circostanze generiche esaurirebbe ogni aspetto favorevole alla ZA, mentre dupliche- rebbe l'aspetto sfavorevole alla stessa, rappresentato dal fatto di aver guidato nelle ore notturne, già di per sé contenuto nel riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 2 sexies dell'art. 186 CDS. Contraddittorio sarebbe anche il riconoscimento di una pena principale pros- sima al minimo edittale a fronte dell'applicazione della pena accessoria nella mi- sura del massimo edittale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. In data 22.9.2015 è stata poi depositata in atti rinuncia a firma del difensore ricorrente, Avv. Andrea Soliani, che motiva la stessa in ragione del fatto che la Corte di Appello ha fissato udienza per dichiarare estinto il reato contestato all'esito del positivo esperimento del lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevato, ad avviso del Collegio che, ancorché certa- mente indicativo del venir meno dell'interesse della ZA a coltivare il pro- posto ricorso, l'operata rinuncia a firma del difensore ricorrente non può essere ritenuta produttiva di effetti. 4 Pur consapevole dell'esistenza di precedenti di segno contrario che opinano nel senso della rinunciabilità da parte del difensore non munito di procura spe- ciale nel caso di ricorso che egli stesso abbia proposto (sez. 1, n. 42829 del 18.6.2014, Tiberia, rv. 261151; sez. 6, n. 2115 dell'8.6.1992, Di Vito, rv. 192850), il Collegio, infatti, ritiene di aderire a quell'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricor- so per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non muni- to di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'e- sercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (così sez. 2, n. 5378 del 5.12.2014, Preiti ed altro, rv. 262276; sez. 1, n. 29202 del 23.5.2013, Maida, rv. 256792, sez. 1, n. 44612 del 16.10.2008, Frioni ed al- tro, rv. 241569).
2. In ogni caso, tutti i proposti motivi, meglio illustrati in premessa, sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammis- sibile. Quanto alla prima questione, di natura procedurale, la stessa è infondata. Il Tribunale di Milano dà atto nella sentenza del 3.12.2013, che l'imputata è difesa di fiducia dal solo avv. Andrea Soliani. La Corte di Appello di Milano, a sua volta, indica nella sentenza oggi impu- gnata ZA IA RA come difesa dall'Avv. Andrea Soliani (oggi ricorren- te), ma domiciliata presso l'Avv. Mauro Barbieri in via Turati 8. A tale ultimo domicilio all'imputata risulta notificato in data 23.4.2014 il de- creto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 20.11.2014. Appellante era stato in data 16.12.2013 il solo odierno ricorrente Avv. An- drea Soliani, che riceveva la notifica. -che neNon risulta in atti, né è stato allegato dal difensore oggi ricorrente era evidentemente onerato in virtù del principio di autosufficienza del ricorso- at- to da cui risulti la nomina a codifensore dell'avv. Barbieri, mai comparso nel cor- so del giudizio. All'udienza dinanzi alla Corte di Appello, in ogni caso, in data 20.11.2014, compariva quale delegata dell'avv. Soliani l'avv. Elena Manfredini che nulla ecce- piva in ordine all'asserita mancata citazione del codifensore, sanando l'eventuale nullità. La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è infatti sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'impu- tato non sia presente (così Sez. Un., n. 39060 del 16.7.2009, Aprea, rv. 244187 5 che, in motivazione hanno precisato essere onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudi- ce). Le stesse SSUU 39060/2009 hanno precisato che a nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fi- ducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediata- mente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'inte- resse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice). Già precedentemente, peraltro, questa Corte aveva affermato che l'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibat- timentale ad uno dei due difensori dell'imputato determina, infatti, non già l'as- senza della difesa, ma soltanto l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'as- sistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., e quindi dà causa ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita immediata- mente, stante la disciplina dell'art. 182 cod. proc. pen., dall'altro difensore di fi- ducia ritualmente avvisato e presente (sez. 2, n. 3635 del 10.1.2006, Raucci, rv. 233339; conf. sez. 4, n. 42736 del 17.10.2007, Nicotra, rv. 238303; sez. 6, n. 15396 dell'11.12.2007 dep. 1'11.4.2008, Sitzia ed altri, rv. 239637; sez. 6, n. 12520 del 17.3.2008, Cavaliere, rv. 239676; sez. 6, n. 17881 del 13.2.2008, Quartarano, rv. 240351; sez. 6, n. 38570 del 30.9.2008, Marchetti, rv. 241646; sez. 3, n. 38021 del 12.6.2013, Esposito L., rv. 256980; sez. 2, n. 41729 del 18.7.2014, Monardo ed altri, r. 260685 ).
3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sub b. con il quale il ricorrente lamenta violazione delle norme processuali in materia di im- mediatezza della decisione. Con motivazione corretta in punto di diritto, nonché coerente e congrua nella motivazione, la Corte territoriale ha, infatti, già risposto sul punto eviden- ziando come la condotta del primo giudice, ancorché irregolare, non integri, in- vero, alcuna violazione del principio di immediatezza della decisione e tanto me- no la nullità eccepita. 6 Seppure risulti evidente che la motivazione della sentenza letta in udienza era stata già redatta dal giudicante, non va trascurato, infatti: a) che la discus- sione delle parti aveva avuto luogo alla precedente udienza e che la modifica del- le conclusioni era solo un'eventualità - comunque limitata nella portata - connes- sa all'esercizio della facoltà di replica da parte del P.M., che non era stata eserci- tata;
b) che la decisione è stata assunta da un giudice monocratico. Tali circostanze sono state correttamente ritenute dai giudici milanesi pre- clusive dell'assimilazione della fattispecie concreta a quella oggetto della decisio- ne della Corte di Cassazione, cui il ricorrente ha fatto riferimento. Nel caso giudicato da sez. 6 sent. 45459/2004, infatti, si trattava di un Collegio giudicante, il cui presidente - una volta verificato che il P.M. non inten- deva replicare - aveva dato lettura del dispositivo della sentenza, rispetto al qua- le rimanevano oscuri il tempo ed il luogo di discussione e di raggiungimento dell'accordo - quanto meno maggioritario - sottostante la decisione. Al contrario, il giudice del caso in esame rileva condivisibilmente la Cor- te territoriale -proprio perché solo nell'iter valutativo - ben poteva, nel chiuso della sua mente, avere elaborato la decisione all'esito delle conclusioni delle parti ed averne scritto la motivazione, riservandosi di darne pubblicazione in udienza in caso di eventuale rinuncia del P.M. alle repliche, ovvero di mutare il proprio convincimento a fronte di nuovi apporti delle parti alla discussione. A diversa conclusione si sarebbe dovuto, invece, pervenire qualora le parti avessero replicato e, ciò nonostante, il giudice avesse dato lettura di una senten- za che, evidentemente, non aveva tenuto conto delle argomentazioni svolte in quella sede. Va tuttavia considerato che, per giurisprudenza consolidata di questa Cor- te di legittimità, in virtù del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio di immediatezza della decisone, di cui all'art. 525 co. 1 cod. proc. pen., non dà luogo ad alcuna sanzione (sez. 2, n. 3462/2006; sez. 3, n. 4721/2008, rv. 238793). Questa Corte ha ormai costantemente affermato, peraltro, che l'inosser- vanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen. per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimen- to non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista. In ragione di ciò, è stato perciò ritenuto che il breve differimento della decisione, in ragione dell'anomala prassi della camera di consiglio "collettiva", peraltro svolta nello stesso contesto temporale dell'udienza in corso, relativa alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, 7 nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della di- scussione (sez. 5, n. 25148 del 31.1.2005, Geremicca, rv. 232203). In un caso analogo a quello per cui si procede, poi, è stato precisato, sempre in forza del principio di tassatività delle nullità, che l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza "per eventuali repliche", anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determi- na alcuna nullità (sez. 2, n. 3462 del 6.12.2005 dep. il 27.1.2006, Macario, rv. 233229).
4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il qua- le si ripropone una doglianza su cui la Corte territoriale ha fornito in motivazione una risposta logica e congrua e pertanto immune dal denunciato vizio di legitti- mità. Il ricorrente, sul punto, sollecita una rivalutazione del fatto che non è con- sentita in questa sede. In proposito va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la ri- lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non at- tiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due re- quisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente 8 significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio- ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan- dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in con- creto, da cosa tale illogicità vada desunta. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti proces- suali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motiva- zione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
5. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione del- la sentenza della Corte d'Appello di Milano alcuna illogicità che ne vulneri la te- nuta complessiva. I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logi- ca hanno, infatti, dato conto che la procedura seguita dagli operanti per accerta- re se l'imputata guidasse o meno in stato di ebbrezza non risulta, invero, inficia- ta sotto alcun profilo. L'esito positivo conseguito alla verifica strumentale nei modi e con gli strumenti stabiliti dalla legge costituisce come rilevano correttamente i giudici del gravame del merito- prova oggettiva del superamento della soglia di rilevan- za penale dell'ebbrezza alcolica da parte dell'imputata, la quale, peraltro, ha 9 ammesso di avere bevuto un bicchiere di spumante poco prima di porsi alla gui- da della sua auto. Va ricordato sul punto che in tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato (sez. 4, n. 45514 del 7.3.2013, Pin, rv. 257696, che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza di condanna del conducente l'autovettura anche in assenza dell'escus- sione dei verbalizzanti, ritenendo utilizzabile il verbale anche nella parte in cui si precisava che l'imputato si trovava alla guida prima dell'espletamento dell'alcool- test). Al tempo stesso, questa Corte ha anche precisato che l'esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione e può for- mare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo ne- cessario procedere alla stampa dei risultati del test (così questa sez. 4, n. 3785 del 10.10.2014 dep. il 27.1.2015, Mocellin, rv. 263198, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza degli operatori di P.G., che aveva- no dato atto della avvenuta omologazione e del corretto funzionamento dell'ap- parecchio utilizzato, non avendo potuto procedere alla stampa degli scontrini per mancanza della disponibilità di carta). E' peraltro pacifico che l'indicazione in sede normativa del metodo scienti- fico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcol- test non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (sez. 4, n. 2195 del 10.12.2014 dep. il 16.1.2015, Bosso, rv. 261777) Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costi- tuisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accer- tamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, op- pure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non li- mitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (sez. 4, n. 42084 del 4.10.2011, Salamone, rv. 251117). Non è sufficiente, in altri termini, la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (così sez. 4, n. 17643 del 24.3.2011, Neri, rv. 250324, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite). 10 Peraltro, ribadito che l'esito positivo dell'alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmen- te la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumen- tazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, questa Corte di legittimità ha anche precisato che non è sufficiente allegare la circostanza relativa all'as- sunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazio- ne sia sfornita di riscontri probatori (sez. 4, n. 45070 del 30.3.2004, Gervasoni, rv. 230489). Nel caso che ci occupa, con motivazione logica, la Corte territoriale rileva che la valutazione del consulente della difesa poggia, d'altra parte, sulla versione dell'imputata, che è priva di riscontro, tale non potendo ritenersi, evidentemen- te, il valore crescente del tasso alcolemico registrato nella prima e nella seconda misurazione, giacché se tale circostanza è effettivamente significativa della re- cente assunzione di alcool, nulla dice in ordine all'effettivo quantitativo. Rilevano ancora i giudici del merito che scorretto sul piano logico-giuridico si palesa l'argomento speso dalla consulente per sostenere la fondatezza dell'er- roneità della rilevazione, in quanto la stessa, per giungere a tale conclusione, dà per provata una circostanza (l'avere, l'imputata, bevuto un solo bicchiere di spumante) che era invece tutta da dimostrare. Ininfluente è, poi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sva- lutazione, da parte della stessa consulente, dello strumento - omologato e per- fettamente funzionante - con cui la misurazione è avvenuta. Corretto appare poi il richiamo che la Corte territoriale opera alla giuri- sprudenza di questa Corte, il cui orientamento assolutamente prevalente (ven- gono richiamate sez. 4, n. 22239/2014; sez. 4, n. 30231/2013; sez. 4, n. 48251/2012) è nel senso di riconoscere rilevanza probatoria anche agli elementi sintomatici apprezzati dagli operanti all'atto del controllo, che, nel caso concreto, non si ha motivo di ritenere scollegati dall'effettiva situazione accertata, tanto più a fronte dei risultati del test alcolimetrico.
6. Manifestamente infondato è anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale, infatti, sull'identico motivo propostole ha fornito una motivazione logica e congrua, che fa pieno governo della giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità in materia, laddove ha evidenziato l'infondatezza delle doglianze relative alla misura della pena e della sanzione amministrativa acces- soria, che sono state ritenute congrue in relazione alle circostanze di tempo in cui il fatto è avvenuto ed al livello di colpa dell'imputata, che, per sua ammissio- ne, riscontrata dall'andamento ascendente dei valori alcolemici, si era posta alla 11 guida in piena notte, quando i riflessi sono già di per sé meno pronti - subito dopo avere assunto bevande alcooliche. Peraltro, operando in un ambito motivazionale di propria stretta compe- tenza, il giudice del gravame del merito ha ritenuto, dandone conto in motiva- zione, che ogni aspetto favorevole all'imputata avesse esaurito la propria effica- cia col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensere Vincenzo PezzellaReffelle Claudio D'Isa CASSAZIONA Direttore Amministrativo ossa Loredana SCHIAVONI * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT. 2015 Direttore Amministrativo Douasa Loredana SCHIA 12