Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2008, n. 12520
CASS
Sentenza 17 marzo 2008

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Massime2

L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza (nel caso di specie, per l'udienza camerale ex art. 704 cod. proc. pen. davanti alla Corte di appello) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità "a regime intermedio", deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l'omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero.

In materia di estradizione per l'estero, la violazione delle modalità di formulazione della requisitoria del procuratore generale, previste dall'art. 703, quinto comma, cod. proc. pen., non produce alcuna nullità. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva lamentato l'omesso deposito della requisitoria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2008, n. 12520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12520
Data del deposito : 17 marzo 2008

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