Sentenza 17 marzo 2008
Massime • 2
L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza (nel caso di specie, per l'udienza camerale ex art. 704 cod. proc. pen. davanti alla Corte di appello) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità "a regime intermedio", deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l'omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero.
In materia di estradizione per l'estero, la violazione delle modalità di formulazione della requisitoria del procuratore generale, previste dall'art. 703, quinto comma, cod. proc. pen., non produce alcuna nullità. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva lamentato l'omesso deposito della requisitoria).
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In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2008, n. 12520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12520 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 00738
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 001473/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAVALIERE CLEMENTINA, N. IL 08/09/1960;
avverso SENTENZA del 25/10/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Germania nei confronti di RE ME, per i reati di truffa e falsificazione di documenti in danno di cittadino tedesco.
L'autorità dello Stato richiedente ha emesso mandato d'arresto il 10 maggio 2004 e, per tal motivo, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale fu disposta la consegna di RE ME in applicazione della disciplina del mandato d'arresto europeo. Il giudice di rinvio, entro i limiti imposti dalla sentenza di questa Corte, ha ritenuto equipollente la richiesta di consegna in forza di mandato d'arresto europeo a quella estradizionale. Ha quindi verificato la sussistenza delle condizione stabilite per concedere l'estradizione.
Ad avviso della Corte d'appello, lo Stato richiedente ha trasmesso, nel rispetto anche della disciplina della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, la richiesta con l'allegato provvedimento restrittivo emesso dalla Pretura di Reutlingen per i delitti di truffa e falso nonché la relazione espositiva dei fatti, con l'indicazione del luogo, dell'epoca in cui il delitti sono stati commessi, delle disposizioni di legge violate, dell'inquadramento giuridico dei fatti e degli elementi di prova a carico dell'estradanda. In virtù delle disposizioni di convenzione, non ricorrono condizioni ostative all'estradizione, esistendo la doppia incriminabilità e non potendo esserci dubbio sul rispetto dello Stato richiedente dei diritti umani e di difesa.
1.1. La Corte d'appello ha disatteso le questioni poste dalla difesa circa l'estraneità della RE ai fatti per i quali è chiesta la consegna, emergendo dalla descrizione sei fatti e degli elementi esposti nella relazione gravi indizi di colpevolezza circa il trasferimento di danaro da conti intestati a IX RO - alle cui dipendenze all'epoca la RE lavorava come collaboratrice domestica - su conti correnti intestati a componenti della propria famiglia per complessivi Euro 48.328,00.
Al riguardo, rileva la Corte territoriale la relazione trasmessa dallo Stato richiedente descrive specificamente le operazioni compiute dal 10 maggio 2002 al 4 luglio 2003, mediante prelevamenti di danaro contante da diversi sportelli bancomat a Reutlingen utilizzando illecitamente le carte Eurocheck di IX RO e il suo codice Pin. Condotte che configurano delitti di truffa corrispondenti alla fattispecie penale prevista dal nostro ordinamento.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge per violazione del diritto difesa, in quanto non è stato dato avviso all'altro difensore di ME RE, avv.to Antonio Maurino, nominato con il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza poi annullata.
2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni in materia di estradizione, in quanto ha omesso di verificare, in applicazione della decisione di annullamento pronunciata da questa Corte, la perfetta conformità degli atti trasmessi a quelli richiesti per la dichiarazione di estradabilità. La equiparabilità dell'una all'altra richiesta non può produrre confusioni circa la procedura da applicare che invece la Corte d'appello ha considerato sovrapponibili.
In particolare, vi è stata violazione dell'art. 703 c.p.p., comma 5, per il mancato adempimento del deposito della requisitoria del Procuratore generale in cancelleria che ha determinato la nullità della procedura.
Inoltre, la sentenza è difetta di congrua motivazione con riguardo alle condizioni richieste per la pronuncia di estradabilità. Il mandato d'arresto fu emesso sull'erroneo presupposto della latitanza di ME RE e della sussistenza del pericolo di fuga. Circostanza smentita dal provvedimento di convalida di arresto con il quale si è ritenuto di non applicare alcuna misura cautelare. Le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento restrittivo emesso il 10 maggio 2004 sono notevolmente affievolite se non del tutto inesistenti e inoltre dalla documentazione trasmessa non emergono indizi di colpevolezza.
Si deduce infine che la Corte d'appello non ha considerato affatto le condizioni di salute di ME RE e la compatibilità della consegna con il regime carcerario. ME RE, come documentato, ha subito diversi interventi di chirurgia cardiaca con l'applicazione di bypass, circostanze sulle quali la Corte di merito non si è espressa, in tal modo violando il principio costituzionale del diritto alla salute. Al riguardo, si rileva che la Corte d'appello non ha disposto gli accertamenti medici per verificare le reali condizioni di salute dell'estradanda, nonostante la documentata presenza di gravi patologie.
3. Tale è le sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'omesso avviso a uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per il dibattimento non da luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 c.p.p., ma ad una nullità "a regime intermedio", poiché incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 c.p.p., lett. e): essa, in virtù dell'art. 180 c.p.p., può essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Però, nell'ipotesi in cui uno dei componenti del collegio difensivo compare e non rileva la nullità, derivante dall'omesso avviso al condifensore - desumibile dagli atti di causa - e partecipa al dibattimento, si verifica la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente (art. 182 c.p.p.), poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero (in tal senso, si veda anche Sez. 4, 9 luglio 2003, Massari, rv. 226285). L'altro difensore di fiducia, presente all'udienza di trattazione in Corte d'appello avrebbe dovuto, dunque, dedurre il mancato avviso al secondo difensore. Non risulta dal verbale d'udienza che ciò sia avvenuto e, pertanto, la nullità de qua è da considerare sanata.
2. La sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza delle condizioni richieste per concederefestradizione di RE ME richiesta dalle competenti autorità della Repubblica di Germania.
Lo Stato richiedente ha trasmesso, come risulta accertato dal giudice di prima istanza, gli atti a corredo della domanda con tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni della Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, lo Stato richiedente ha fornito specifiche indicazioni sui fatti oggetto del procedimento e posti a fondamento del provvedimento restrittivo. Inoltre, è stata compiuta una puntuale verifica degli indizi di colpevolezza, nonostante sia stato più volte affermato da questa Corte che, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, comma secondo, lett. a) di detta Convenzione, non deve verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ne' che il provvedimento di cattura sia motivato, ma solo assicurarsi dell'identità dell'estradando e della esistenza del titolo su cui si fonda la domanda attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa (sez. 6, 16 dicembre 1997, dep. 3 febbraio 1998, n. 5143; Sez. 6, 22 novembre 2005, dep. 13 dicembre 2005, n. 45253). Regula iuris che non può che essere applicata a un procedimento di estradizione promosso dalla Repubblica Federale di Germania, Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione.
L'analisi dei dati indizianti e la descrizione dei fatti ha reso ancora più attenta la verifica della corrispondenza dei fatti- reato previsti nelle Stato richiedente e in quello richiesto. Una analisi, dunque, completa ed esauriente della sussistenza dei requisiti richiesti per una pronuncia favorevole all'estradizione anche se l'avvio della procedura è stata quella prevista per il mandato d'arresto europeo.
2.1. La questione relativa alle modalità di formulazione della requisitoria del Procuratore generale non hanno giuridico fondamento, in quanto si tratta di rilievi di ordine formale la cui violazione non produce alcuna invalidità della procedura.
3. Le rappresentate condizioni di salute dell'estradanda non sono previste quali condizioni ostative alla pronuncia di estradadibilità e, se del caso, possono essere oggetto di valutazione del Ministro della giustizia e rilevare soltanto per le modalità e i tempi di consegna dell'estradanda, considerato peraltro che non è in corso alcuna misura cautelare.
4. Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008