Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 3
L'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori dell'imputato determina non già l' "assenza" della difesa, ma soltanto l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., e quindi dà causa ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 cod. proc. pen., dall'altro difensore di fiducia ritualmente avvisato e presente.
L'estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all'avviso di deposito, va in ogni caso notificato all'imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto.
L'individuazione della persona responsabile del reato può essere acquisita anche mediante l'assunzione di una testimonianza, perché la ricognizione formale di cui all'art. 213 cod. proc. pen. non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l'unico strumento probatorio idoneo al fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/01/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 17
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 38631/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA OP, N. IL 21/08/1965;
avverso SENTENZA del 09/06/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 giugno 2005, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Cagliari, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro, con la quale CC OL era stato condannato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, alla pena di sei mesi di reclusione e L. 600.000 di multa, perché dichiarato colpevole di truffa in concorso (artt. 110 e 640 c.p.) in danno di RE NN dalla quale si faceva consegnare la somma di L. 440.000 a titolo di rimborso I.V.A. per il ritiro di un ciclomotore asseritamente da lei vinto, dopo essersi falsamente qualificato come incaricato pubblicitario di note imprese nazionali e averle consegnato un pacco di biancheria in omaggio, in Ottana il 16/09/1998.
La Corte Territoriale, rigettata le eccezioni di nullità per asserita Violazione dell'art. 552 c.p.p. e del diritto di difesa per impedimento dell'imputato a presentarsi nonché per la falsa indicazione della data di commissione del reato, nel merito riteneva che l'identificazione dell'imputato era stata congruamente effettuata sia attraverso l'accertamento della intestazione a lui dell'autovettura della quale era stato rilevato il numero di targa sia a seguito del riconoscimento fotografico, stante il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 552 c.p.p., lett. c), per genericità in riferimento all'ingiusto profitto e al corrispondente danno;
- violazione di legge in materia di ricognizione personale per mancato rispetto dell'art. 213 c.p.p. e anche dell'art. 361 c.p.p.; - grave carenza sotto il profilo probatorio fondato solo sulle dichiarazioni della persona offesa;
erroneità della riconduzione della fattispecie all'art. 640 c.p. perché non sono stato acquisiti i capi di biancheria;
- irregolarità delle notifiche per il giudizio di Appello, con violazione del diritto di difesa, perché l'avviso al secondo difensore (avv. Giuseppe Tortella) è stato erroneamente notificato presso un diverso studio professionale;
- omessa notifica al ricorrente della sentenza di appello nel suo contenuto integralo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si ripropone la questione dell'asserita violazione dell'art. 552 c.p.p. già correttamente risolta dalla Corte Territoriale. Ed invero la specificazione dell'ammontare del danno subito dalla persona offesa attiene a questione di natura strettamente civilistica. Quel che rileva sotto il profilo penale è l'esatta indicazione dell'esborso monetario cui la vittima del raggiro fu indotta ad effettuare ed al quale non si sarebbe determinata senza la prospettazione del conseguimento del premio costituito da un ciclomotore.
2. Anche il secondo motivo di ricorso ripropone questione già risolta dal Giudice di merito, che correttamente ha richiamato il costante principio interpretativo di legittimità in tema di valutazione della prova.
Oggetto di considerazione da parte del Giudice di merito è stata infatti la prova testimoniale della persona offesa la quale ha riferito della individuazione fotografica effettuata in sede di indagine.
L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere allegato al fascicolo d'ufficio, ma se in dibattimento venga contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 cod. proc. pen., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il Giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 231 cod. proc. pen. ss., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l'assunzione di quest'ultimo mezzo di prova. (SENT. 0 5401 06/04/2000 - 08/05/2000 SEZ. 6). Nel caso in esame non, è stata la individuazione fotografica come tale ad essere utilizzata ma la testimonianza della persona offesa la quale ha confermato di avere riconosciuto in fotografia la persona che la indusse a corrispondere la somma di quattrocentoquarantamila lire.
In omaggio ai principi del libero convincimento del Giudice, ribadito dall'art. 192 c.p.p., comma 1, e della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 c.p.p.) la ricognizione formale disciplinata dall'art. 213 c.p.p. non è l'unico mezzo di prova idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato. Tale ultima disposizione disciplina infatti le regole da seguire per procedere alla ricognizione personale quando ciò sia necessario ("Quando occorre procedere a ricognizione personale...."). Allorché, diversamente, attraverso l'assunzione testimoniale è possibile pervenire con certezza alla individuazione della persona, è sufficiente che il Giudice dia conto con la motivazione "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia carenza sotto il profilo probatorio per avere la sentenza impugnata utilizzato quale unica prova a carico le dichiarazioni della persona offesa, è dedotto in maniera inammissibile, perché al fine di contestare la valutazione di attendibilità formulato dalla Corte distrettuale si propone una considerazione di merito in ordine alla affermata inverosimiglianza di circostanze di fatto oggetto delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30 - 04 - 02/07/1997 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24/09 - 10/12/2003 n. 47289, ric. Petrella).
4. La denuncia di erroneità nell'applicazione dell'art. 640 c.p. sotto il profilo del mancato raggiungimento della prova sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare per la mancata acquisizione dei capi di biancheria, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica in maniera specifica le ragioni per le quali tale mancata acquisizione avrebbe inciso nella valutazione di sussistenza del reato.
5. L'ulteriore motivo, con il quale si eccepisce violazione del diritto di difesa con conseguente nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore di fiducia, è inammissibile perché tardivamente dedotta con l'impugnazione.
Quando l'imputato è assistito da due difensori l'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibattimentale ad uno dei difensori determina non "assenza" della difesa, a norma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, ma soltanto inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e quindi nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita immediatamente,stante la disciplina dell'art. 182 c.p.p., dall'altro difensore di fiducia il quale, contumace l'imputato,lo rappresentava come parte a norma dell'art. 484 c.p.p., comma 2 bis, in relazione all'art. 420 quater c.p.p., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 5^, 12 - 31/05/2004 n. 47717).
6. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di notifica dell'estratto della sentenza al contumace, è infondato in quanto l'assunto secondo il quale "per estratto di sentenza il codice intenda la copia estratta integrale della sentenza" è contraddetto dalla previsione normativa contenuta nell'art. 116 c.p.p. che distinguendo la copia dall'estratto di un atto esclude che l'estratto possa identificarsi nella copia integrale e conforta la correttezza dell'estratto notificato. L'estratto contumaciale della sentenza non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall'art. 546 cod. proc. pen. ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizie all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde porlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine prescritto. (CASS.: SEZ. 4 SENT. N. 10455 del 15/11/1996 - 05/12/1996).
7. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006