Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 3635
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Sentenza 10 gennaio 2006

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L'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori dell'imputato determina non già l' "assenza" della difesa, ma soltanto l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., e quindi dà causa ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 cod. proc. pen., dall'altro difensore di fiducia ritualmente avvisato e presente.

L'estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all'avviso di deposito, va in ogni caso notificato all'imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto.

L'individuazione della persona responsabile del reato può essere acquisita anche mediante l'assunzione di una testimonianza, perché la ricognizione formale di cui all'art. 213 cod. proc. pen. non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l'unico strumento probatorio idoneo al fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 3635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3635
    Data del deposito : 10 gennaio 2006

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