Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2002, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME06220 /02 LA CORTE SUP MAD C SSABLONE SEZIONE SECONDA CIVILE USUFRUTTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 19905/99 Consigliere Dott. Antonio VELLA 23252/99 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. "17861 Rep. 1368 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Ud. 16/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 dal Sig. sul ricorso proposto da: il 29 APR. 2002 RE ER, UC MI, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA CADLOLO 118, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' LIPARI, che li difende, giusta delega in atti;
B
- ricorrenti -
contro
COMUNE FOGGIA, PEPE MARIA, UC ID, PEPE GIULIANA, PEPE GIOVINA GIULIA MARIA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 23252/99 proposto da: 2002 COMUNE FOGGIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114, 55 -1- presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIORDANO, dall'avvocato VINCENZO GIORDANO, giusta delega difeso in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RE ER, UC MI;
intimati avverso la sentenza n. 417/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 04/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato LIPARI Nicolò, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato GIORDANO Vincenzo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale. -2- R.G.N.19905+23252/99 Oggetto: cessazione usufrutto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24-3-1975 il Comune di Foggia conveniva in giudizio davanti al tribunale di quella città EP DE e i coniugi DR RO e LU MI e, premesso che con testamento olografo del 12-6-1921, pubblicato N il 15-7-1921, l'Avv. Francesco De IS aveva lasciato in legato al comune stesso la nuda proprietà del fondo rustico "Selva di Giardino", in agro di Foggia, esteso ettari 481 circa, riservando l'usufrutto in parti uguali alle sorelle De IS GI ved. EP e De IS EM ved. GA, nonché alle nipoti EP IA e EP DE fu Giulio, ed aveva istituito eredi universali queste ultime, le quali avevano accettato con beneficio di inventario;
premesso che EP DE, ormai unica ed anziana usufruttuaria ottantaquattrenne, aveva stipulato, con scrittura privata del 23-11-1973, con i coniugi DR RO e LU MI, quest'ultima sua nipote, un contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, 2 avente per oggetto l'intero fondo per la durata di 15 anni (dal 15-11-1973 al 15-11-1988) per il corrispettivo di q.li 720 di grano all'anno, corrispettivo che le parti dichiaravano essere stato già anticipatamente pagato in danaro, per i primi nove anni, nella misura di lire 77.760.000, e che, avendo 1'DR, con lettera del 18-10- 1974, chiesto il benestare per la realizzazione di un programma di migliorie, il comune disconosceva detto contratto e chiedeva alle parti di porlo nel nulla, contestando lo stato di completo abbandono in cui versava il fondo rispetto a quanto risultava dall'inventario e pretendendo, per ciò, che fossero integrate tutte le scorte vive e morte, che fossero ricostituite le piantagioni distrutte e risistemati i fabbricati ridotti in pessime condizioni;
tutto ciò premesso, chiedeva, il Comune di Foggia, declaratoria di cessazione dell'usufrutto per mancata prestazione di idonea garanzia e per i gravi abusi commessi dall'usufruttuaria, con le conseguenze di legge in ordine al rilascio ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché declaratoria di inopponibilità al comune e di simulazione del contratto di affitto, con ordine ai convenuti di rilascio del fondo nella 3 disponibilità del comune stesso. Nel costituirsi in giudizio, i convenuti eccepivano preliminarmente la carenza di attuale interesse del comune a far valere la simulazione ed anche il suo difetto di legittimazione attiva, quale nudo proprierario, per mancata accettazione con il beneficio di inventario e per mancata nelautorizzazione prefettizia, ё contestavano, merito, la fondatezza della domanda. Instauratosi in tal modo il contraddittorio, era consulenza tecnica, e, disposta ed espletata all'esito della compiuta istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza in data 8-1-1980/16-5-1980, disattese le eccezioni pregiudiziali, dichiarava cessato l'usufrutto per gravi abusi commessi dall'usufruttuaria EP DE, dichiarava simulato il contratto di affitto del 23-11-1973 tra la EP ed i coniugi DR e LU, condannava tutti i convenuti in solido a rilasciare il fondo al comune e la sola usufruttuaria EP a risarcire al comune i danni, da liquidarsi in separata sede, e condannava, infine, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali. Proposti separati appelli dai coniugi DR e LU e dal tutore dell'interdetta EP DE 4 e appello incidentale, limitatamente alle spese, dal Comune di Foggia, nelle more del giudizio decedeva EP DE, per cui il giudizio veniva riassunto dai coniugi DR-LU nei confronti degli eredi della stessa e del comune;
su ricorso di quest'ultimo, era autorizzato ed eseguito, inoltre, sequestro giudiziario del fondo, con nomina del custode nella persona del rag. Suriano Rocco, funzionario del comune. Con sentenza n. 691 del 6-5-1987/24-9-1987, la corte di appello di Bari rigettava gli appelli principali e dichiarava inammissibile l'appello incidentale, convalidava il sequestro giudiziario ed ordinava al giudiziario di consegnare il fondo al custode unitamente agli utili della comune gestione, condannava in solido i coniugi DR e LU দ e gli eredi di EP DE, contumaci, a pagare le spese processuali. Per la cassazione della sentenza proponevano ricorso principale i coniugi DR RO e LU MI, quest'ultima anche nella qualità di unica erede universale di EP DE, e ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale , il Comune di Foggia. 5 A seguito di ordinanza del 23-3-1991 di questa Corte, con la quale era disposta 1' integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi legittimi di EP DE, si costituivano con controricorso EP IA e LU DI;
quest'ultima proponeva anche ricorso incidentale condizionato. Con sentenza n.464 del 19-2-1993/20-1-1994 erano rigettati, quindi, i primi tre motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale di LU DI, era dichiarato assorbito il ricorco incidentale condizionato del Comune di Foggia, era accolta la prima censura del quarto motivo del ricorso principale di DR e di LU MI, dichiarandosi assorbiti la seconda censura dello stesso motivo ed il quinto motivo, ed era rinviata la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Riassumevano il giudizio DR RO e LU MI, citando il Comune di Foggia, LU DI, EP IA, EP AN e EP GI GI IA. Si costituiva il Comune di Foggia per eccepire, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di riassunzione per mancata integrazione del 6 contraddittorio nei confronti di LU MI, quale erede dell'usufruttuaria EP DE, non costituitasi in tale veste, nonché nei confronti degli altri eredi testamentari della stessa defunta usufruttuaria, e per chiedere, nel merito, la conferma della statuizione circa il carattere simulato del contratto di affitto. Si costituiva anche EP IA, reiterando l'eccezione di sua carenza di legittimazione erede, mentrepassiva, non essendo stata mai rimanevano contumaci LU DI e EP AN e GI GI IA. Con sentenza depositata il 4 maggio 1999, la corte di appello di Bari ha così deciso: "1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di LU DI, di EP AN, EP GI GI IA e di EP IA, in quanto non eredi dell'usufruttuaria DE EP, perchè mai chiamate all'eredità né per legge né per testamento, essendo unica erede testamentaria per diritto di accrescimento LU MI;
2) condanna i coniugi DR RO e LU MI a pagare le spese di costituzione e difesa sopportate da EP IA in sede di cassazione ed in sede di rinvio, liquidando......... (segue 7 liquidazione per i due giudizi); 3) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del tribunale di Foggia, dichiara il difetto di legittimazione del Comune di Foggia in ordine alla domanda di simulazione per difetto di interesse ad agire;
4) dichiara che difettavano i presupposti per la concessione del sequestro giudiziario nei confronti dei coniugi DR e LU;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reimmissione dei coniugi nella conduzione del fondo;
6) rigetta ogni altra domanda dei coniugi DR e LU;
7) dichiara interamente compensate nei rapporti tra i detti coniugi ed il comune le spese di tutti i pregressi gradi del giudizio e della presente fase;
Oly 8) nulla va disposto per le spese а favore delle parti rimaste contumaci." La motivazione della decisione della corte di appello barese, per la parte che ancora qui interessa, può riassumersi nei seguenti termini. Premesso che la domanda proposta dal Comune di Foggia, per la declaratoria di simulazione del contratto di affitto del fondo rustico "Selva di 8 Giardino", in agro di Foggia, stipulato in data 23- 11-1973 dalla usufruttuaria EP DE e dai coniugi DR RO e LU MI, inammissibile per difetto di interesse ad agire da e che, di conseguenza, parte del comune, quest'ultimo non aveva neppure titolo a pretendere il rilascio del fondo, essendo il contratto di affitto, vero o simulato che fosse, ancora in vita, ne deriva che erano insussistenti anche i presupposti per la concessione del sequestro giudiziario, autorizzato il 1°-8-1983 ed eseguito il 28-9-1983, con nomina del custode nella persona di Suriano Rocco, funzionario del comune, e con l'estromissione dal fondo degli affittuari. E, tuttavia, a costoro non possono essere riconosciuti i pretesi danni per l'illegittima e anticipata estromissione dal fondo, avvenuta sin dal 28-9-1983 (laddove, venendo a scadenza il contratto alla data del 5-5-1997, essi avrebbero dovuto rilasciare il fondo soltanto in quest'ultima in quanto "nessunissimo elemento di prova data), gli affittuari, pur avendone l'onere, hanno offerto concretamente е specificamente della entità e dell'ammontare del pregiudizio sofferto, essendosi limitati con l'atto di riassunzione solo ed 9 unicamente a generiche affermazioni di danni per mancata utilizzazione della capacità produttiva e per miglioramenti apportati". Come, parimenti, nessun danno può essere riconosciuto agli appellanti, in conseguenza della richiesta della misura cautelare del sequestro giudiziario avanzata dal comune senza la normale prudenza, dal momento che "nessuna imprudenza 0 leggerezza può ravvisarsi nella richiesta del sequestro, oltretutto concesSO e convalidato dal giudice di appello proprio condividendo quell'altra figura di interesse ad agire", riconducibile alla titolarità ed alla concretezza da valutarsi con riferimento al momento della decisione e da considerarsi, quindi, come condizione per e non giàl'accoglimento della domanda di merito, quale presupposto per la trattazione del merito, secondo la nozione recepita soltanto in tempi più recenti dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Ricorrono per la cassazione della sentenza RO DR e MI LU, deducendo un unico motivo di gravame. Resiste con controricorso il Comune di Foggia, in persona del sindaco pro tempore, che propone anche incidentale condizionato, affidato ad unricorso 10 solo motivo. Non hanno svolto attività difensiva EP IA, LU DI, EP AN e EP GI GI IA. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti DR e LU MI: 11 Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di determinazione del danno risarcibile, valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, onere della prova consulenza tecnica, con conseguente omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". censurano la Con tale motivo, i ricorrenti con la quale è statuizione della corte barese, stato negato il loro diritto al risarcimento dei danni, in conseguenza della illegittima ed anticipata estromissione dalla conduzione del fondo "Selva di Giardino", in agro di Foggia, per asserita mancanza di prova in ordine all'entità ed all'ammontare del pregiudizio sofferto, senza che si sia tenuto conto delle seguenti circostanze ed elementi di giudizio: 11 1) essendo avvenuta la predetta estromissione in esecuzione del sequestro, poi riconosciuto quattordici anni di illegittimo, con ben rispetto alla scadenza del contratto anticipo di affitto, il Comune di Foggia ha lucrato per un periodo di tempo di pari durata il rendimento di un fondo esteso per 481 ettari, facendone propri i frutti, cui chiaramente ed incontestabilmente non aveva diritto;
rendimento del quale evidentemente i ricorrenti non potevano fornire la prova, sia perché con il sequestro dell'ampia tenuta erano stati privati della relativa amministrazione sia perchè, essendo il sequestrante un soggetto pubblico, tutte le partite (attive e passive) della gestione dovevano comunque essere puntualmente annotate nel bilancio comunale, anche a prescindere dagli obblighi incombenmti in capo al custode. La corte territoriale non considerato, ad ogni buon fine, che era ha stata chiesta una valutazione equitativa del danno, sempre consentita al giudice, ogni qualvolta la precisa determinazione ne risulti difficoltosa. 2) Ai ricorrenti, inoltre, non era stato 12 riconosciuto l'ulteriore danno da ritardo, conseguente al fatto che l'obbligazione di risarcimento implica un debito di valore, ed era stata negata loro, con la privazione del godimento del fondo, quellaanticipata peculiare garanzia consistente nel diritto di ritenzione, che compete, ai sensi dell'art.20 della legge 3 maggio 1982 n.203, all'affittuario che abbia effettuato migliorie "fino а quando non sia soddisfatto il suo migliorie della cui esistenza ilcredito"; consulente tecnico aveva dato esplicitamente atto, ritenendole idonee a far sorgere il diritto all'indennità di cui all'art. 985 C.C. In definitiva, "anche il danno conseguente all'impossibilità di valersi del diritto di ritenzione e quindi al ritardo con cui gli odierni ricorrenti potranno in concreto conseguire le somme cui hanno indubbiamente diritto non aveva bisogno di ulteriori indici dimostrativi e doveva quindi indurre la corte a pronunciare quanto meno una condanna sull'an". 3) Non era stata disposta, infine, la richiesta consulenza tecnica, volta espressamente a dimostrare che la gestione resa dal comune 13 attraverso il custode è stata "assolutamente sprovveduta" e tale da realizzare un rendimento agricolo di gran lunga inferiore a quello che avrebbero ricavato gli affittuari se avessero potuto interloquire nelle tecniche di conduzione agraria. Il Comune di Foggia denuncia, con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, "la mancata decisione sull'esistenza del diritto del comune a richiedere, anche in sede di rinvio, la simulazione avanzata sin dal 24-3- del contratto di affitto, 75". Il ricorso principale è infondato e, come tale, va rigettato. I ricorrenti con l'unico motivo di gravame variamente articolato censurano la sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., subiti in conseguenza dell'esecuzione del sequestro giudiziario dell'azienda da loro condotta in affitto, dolendosi, in particolare, dell'omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'asserita mancanza di prova circa "l'entità ed l'ammontare 14 del pregiudizio sofferto". La censura non ha pregio. Si premette che, secondo il chiaro dettato normativo, la responsabilità aggravata ex art.96 co.2 c.p.c. di chi ha eseguito un provvedimento cautelare per il danno sofferto da colui che il provvedimento stesso ha subito richiede la presenza di due presupposti, individuati nell'inesistenza del diritto in base al quale è stato eseguito il provvedimento e nel danno che da questo è derivato e che naturalmente deve essere provato (sent. 6349/90 e 10993/91). Si è precisato, peraltro, da questa Suprema Corte, con riguardo al primo presupposto, che, perché è sorga siffatto tipo di responsabilità, non dell'inesistenza del thy sufficiente l'accertamento diritto per il quale è stata chiesta la misura cautelare, essendo necessario altresì l'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità stessa, cioè il difetto della prudenza" nel richiedere tale misura "normale (sent.2398/95,10993/91, 6349/90,4191/84,1891/81,1382 /62); mentre è stato ribadito, per l'altro presupposto, cioè quello del danno, che colui che agisce per il risarcimento deve dare la prova 15 dell'an e del quantum, dimostrando l'esistenza e l'entità del pregiudizio sofferto in dipendenza dell'esecuzione del sequestro e della conseguente indisponibilità del bene sequestrato (sent. 3274/84). Con l'ulteriore corollario che il giudice non può liquidare equitativamente il danno, se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificarne concretamente l'esistenza (sent.1384/80). Ora, nel caso che ne occupa, la corte territoriale, quanto al primo dei due presupposti più sopra ricordati, ha escluso, con motivazione logica e convincente, e seguendo i criteri di valutazione, in materia, rinvenibili nella giurisprudenza di - e, pertanto, la sentenza si sottrae, legittimità sul punto, al sindacato di questa Corte che il Comune di Foggia, nel (sent. 1382/62) provvedimento di sequestro abbia richiedere il agito senza la normale prudenza, "avendo, esso, basato la sua richiesta e fatto legittimamente affidamento sull'autorità e sulla forza convincente, per le argomentazioni illustrate, della sentenza di primo grado che gli dava ragione anche sulla domanda di simulazione del contratto" (così, in sentenza); ricordando, a conforto del suo 16 maturato convincimento circa l'accertata mancanza di imprudenza ° leggerezza nella richiesta di sequestro avanzata dal comune, che il provvedimento cautelare fu concesso e convalidato dal giudice di appello, previa, evidentemente, delibazione in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, dei due elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora. Per quanto riguarda, poi, il danno lamentato dagli odierni ricorrenti, il giudice di appello ha categoricamente escluso che essi abbiano fornito la prova (" nessunissimo elemento di prova gli affittuari.........") dell'entità e dell'ammontare del "essendosi limitati conpregiudizio sofferto, l'atto di riassunzione solo ed unicamente а generiche affermazioni di danni per mancata utilizzazione della capacità produttiva e per miglioramenti apportati". In presenza di siffatta affermazione, basata, evidentemente, su accertamenti e valutazioni compiuti in sede di merito, che non possono essere naturalmente qui ripetuti e "rivisitati", nonché rilievo della corte barese, in dell'ulteriore ordine al mancato assolvimento, da parte di e LU, dell'onere di provare la DR 17 concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale Cella controparte, appare priva di pregio la censura con la quale i ricorrenti replicano che invece quel giudice disponeva di tutti gli elementi per procedere alla liquidazione del danno, quanto meno in via equitativa. Gli ulteriori profili di censura di cui all'unico motivo di gravame rimangono assorbiti. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato. Rimane conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Foggia. E' conforme a giustizia compensare le spese.
P.Q.M.
quello La Corte riunisce i ricorsi, rigetta l'incidentale principale, dichiara assorbito condizionato e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Vincenzo Calfapietra) (Dr. Olindo Schettino) Juris felett IL CANCELLIERE Jalarico. 1C9T 123 11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18065 1800 29 APR. 2002 456T 54.65 Roma IL CANCELLIERE C1 18 TOT 198,76 Talezco