Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2020 , n. 11679) Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 45070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45070 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 487
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 034617/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
nei confronti di :
1) GERVASONI NICOLA, N. IL 18/03/1926;
avverso SENTENZA del 14/07/2003 GIUDICE DI PACE di BRENO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il giudice di pace di Breno, con sentenza del 14 luglio 2003, assolveva OL NI - "essendo insufficienti a contraddittorie le prove sulla sussistenza del fatto" - dalla imputazione di avere guidato in stato di ebbrezza, in conseguenza dall'uso di bevande alcooliche, un'autovettura, coinvolta, poco prima dell'accertamento, in un incidente stradale: in Darfo B.T. il 29 marzo 2002. Il giudice di pace, pur sottolineando che l'alcooltest era risultato positivo, osservava che "non poteva non averci rilevanza probatoria a favore dell'imputato il fatto che lo stesso fosse stato trovato non circolante, ma fermo, seduto al posto di guida, quando era stato raggiunto dai verbalizzanti a circa mezz'ora dall'incidente". Rilevava, inoltre, che "non era stato notato alcun dato sintomatico che costituisse prova di alterazione alla guida", mentre era emerse che il Cervasoni "aveva gestito con estrema lucidità la circostanza dell'incidente che si era verificato a causa dell'angustia del passaggio che si accingeva ad attraversare con la sua vettura simultaneamente ad altra vettura procedente in senso opposto". Il NI, infine, - aggiungeva il giudice di pace - aveva sottoscritto con mano ferma il verbale di contestazione immediatamente notificatogli e aveva motivato l'esito fornito dall'etilometro positivo attribuendolo ai numerosi farmaci assunti a causa del suo stato di salute compromesso".
2 - Il procuratore della Repubblica ricorre per Cassazione denunciando "manifesta illogicità della motivazione". Deduce che il pretore, "mentre riconosce l'esito positivo dell'alcol test: ne argomenta l'irrilevanza dall'essere stato l'imputato trovato, dalla polizia giudiziaria, al posto di guida dell'autovettura ferma dopo l'incidente stradale, cagionato, peraltro, proprio dallo stato di ebbrezza del NI, il quale aveva affermato che l'alcoltest ora stato condizionato dall'assunzione di farmaci, che, però, non era stata in alcun modo provata, essendo mancato il sia pur minimo approfondimento sul punto".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato.
a - Come osserva una voce dalla dottrina, "è arduo poter motivare una affermazione di responsabilità, fondandola su elementi sintomatici indiziari, anche se concordanti, a fronte di un test negativo, il quale fa perdere loro il carattere di inequivocità, e, viceversa, è arduo poter motivare una esclusione della ebbrezza a fronte di un test positivo, contro il quale si dovrebbero dimostrare vizi od errori di strumentazione e/o di metodo nella esecuzione dell'espirazione".
E pressoché negli stessi termini è altra voce della dottrina, secondo la quale "occorre riconoscere che tale sistema di rilevazione - l'alcoltest - se non seriamente contraddetto, costituisce pur sempre un elemento di prova difficilmente contestabile. b - Ebbene, queste proposizioni autorizzano l'affermazione che come ritiene, del resto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il risultato dell'alcoltest può essere contraddetto, superato, nel processo, ma, per esserlo e, quindi, per potere il giudice essere in grado di motivare l'irrilevanza del test, occorre che la prova che lo contraddice emerga con chiarezza, prova che, ove l'imputato attribuisca, come nel caso di specie, all'assunzione di farmaci il risultato, per lui negativo, dell'alcoltest, non può non essere la prova rigorosa di questa assunzione, dovendo considerarsi prova non la semplice allegazione di un fatto - a meno che, ovviamente, non si tratti di un fatto notorio o a meno che il fatto allegato sia considerato non contestabile dalle altre parti del processo, ma la dimostrazione che quanto allegato corrisponde al vero. c - Nella sentenza impugnata tutto ciò manca, avendo il giudice di merito attribuito rilevanza alla sola allegazione dell'assunzione di farmaci, assunzione che non è certamente un fatto notorio e che, altrettanto certamente, è fatto contestabile e nella specie, contestato - come dimostra il ricorso del procuratore della Repubblica -, assunzione, dunque, che, il giudice di merito ha ritenuto vera senza motivazione, senza avere spiegato perché di quella allegata assunzione non potesse negarsi la veridicità.
2 - La sentenza impugnata, va pertanto, annullata con rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Breno.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004