Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza (nel caso di specie, per l'udienza dibattimentale davanti al giudice di primo grado) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità "a regime intermedio", deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l'omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero. (Nella specie, l'imputato era rimasto contumace).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 38570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38570 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/09/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1216
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 20775/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE SS, nato il [...];
contro la sentenza 20 dicembre 2007 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 19.6.2002, di condanna per il reato di calunnia di cui all'art.368 c.p., alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lanza Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, nonché il difensore avv. Stabile che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
I giudici di primo grado hanno affermato la responsabilità del HE sulla base delle risultanze documentali, delle deposizioni dei testi e della perizia grafica dalle quali era risultato: che l'imputato, in data 26.11.2003, aveva denunciato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Ascoli Piceno lo smarrimento ed il fraudolento incasso di un suo assegno bancario, con ciò (implicitamente) incolpando di fatti penalmente rilevanti il prenditore dell'assegno, identificato successivamente nel responsabile del Casinò di Cannes;
che tale denuncia di furto non rispondeva al vero ed era stata presentata al solo scopo di bloccare il pagamento del titolo in questione;
che il detto titolo era stato, infatti, sicuramente emesso dal HE e negoziato presso il predetto casino per l'acquisto di fiches di gioco. In appello la difesa del condannato ha dedotto in rito, nullità della gravata sentenza per nullità della notifica della "vocatio in jus" e per omesso avviso dell'udienza dibattimentale al difensore di fiducia e, nel merito, la carenza di prove circa la colpevolezza dell'appellante.
La Corte distrettuale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza appellata che era stata prospettata sotto il duplice profilo: a) della nullità della notifica all'imputato della fissazione dell'udienza preliminare e del conseguente decreto che dispone il giudizio, essendo state dette notifiche effettuate non a mani proprie dell'interessato ed in luogo diverso da quello indicato nell'intervenuta elezione di domicilio;
b) dell'omesso avviso dell'udienza dibattimentale al difensore di fiducia. Quanto al primo punto, la Corte anconetana, pur concordando con le argomentazioni svolte dalla difesa in ordine alla nullità della notifica della vocatio in jus, in quanto effettuata (non a mani proprie, e in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione di domicilio, ha affermato che detta nullità non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p., sempre che essa non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso verrebbe integrata, invece, la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Nel caso di specie si è escluso che la notifica (effettuata presso la residenza del HE) sia stata inidonea a portare a conoscenza del prevenuto la vocatio in jus in questione (posto che risulta in atti (fg. 27 e 28 per udienza dibattimentale del 31 maggio 1999) una successiva nomina di altro difensore di fiducia - l'avv. Stabile - con conferimento a questi di procura speciale a richiedere riti alternativi e a proporre eventuale impugnazione). Inoltre, ha osservato la Corte distrettuale, la deduzione della nullità in questione nell'atto di gravame sarebbe tardiva, atteso che la stessa si sarebbe dovuta far valere prima della deliberazione della sentenza di primo grado, essendosi verificata anteriormente al giudizio.
Quanto all'omesso avviso dell'udienza dibattimentale al difensore di fiducia, in effetti il difensore di fiducia avv. Orlando Ruggiero non è stato avvisato della data fissata per l'udienza dibattimentale. Nondimeno, osserva l'impugnata decisione, va annotato che al dibattimento ha costantemente partecipato il codifensore avv. Roberto Stabile, nominato dal HE con atto depositato in data 11 marzo 1999.
In relazione a ciò ed in adesione alla sentenza Procopio della sez. Terza della Cassazione (in data 23.10.2002) si è ritenuto che l'imputato, pur avendo nominato due difensori ed essendosi in concreto avvalso (come appunto nel caso di specie) di uno solo di essi, deve ritenersi che egli abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al codifensore. Da ciò conseguirebbe - secondo i giudici di merito - che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo configura un'ipotesi di nullità relativa, che deve essere eccepita (e ciò, nel caso di specie, non è stato) nel termine di cui all'art. 491 c.p.p. espressamente richiamato dall'art. 181 c.p.p., comma 3. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 171 c.p.p., ed avuto riguardo all'avvenuta notifica degli atti a persona diversa da quella indicata dall'imputato con duplice riferimento: alla udienza preliminare;
al decreto che ha disposto il giudizio avanti al Tribunale in primo grado. In particolare il difensore rileva la mancata sanatoria dell'invalidità dell'atto, per avvenuto conseguimento dello scopo sostanziale dell'atto, posto che l'imputato non è comparso nel giudizio di 1^ grado e si è proceduto in sua contumacia, inoltre, trattandosi di nullità assoluta (art.179 c.p.p., comma 1), doveva essere onere del giudice rilevare la sussistenza di una situazione di fatto dalla quale desumere che l'imputato non aveva avuto effettiva e tempestiva conoscenza della citazione.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 161 c.p.p. nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 179 c.p.p. con conseguente nullità del procedimento per omessa notifica degli atti all'imputato. Si segnala in fatto che il HE non ha mai presenziato al processo, perché non ha mai ricevuto la notifica, ne' del decreto di citazione a giudizio, ne' della fissazione dell'udienza preliminare. Fin dall'interrogatorio di garanzia, l'imputato aveva eletto domicilio presso l'Avv. Orlando Ruggieri a San Benedetto del Tronto, rimanendo contumace in entrambi i gradi di giudizio, mentre gli avvisi successivi a tale interrogatorio gli furono notificati presso il suo domicilio reale a Grottammare a mani di familiari indicati come conviventi. Solo l'avviso di deposito della sentenza di appello e il relativo estratto contumaciale sono stati regolarmente notificati presso il nuovo difensore domiciliatario.
Annota sul punto il ricorso che dal verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini, presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, redatto in data 21.2.1995 dalla Squadra Mobile di Ascoli Piceno, quale Polizia Giudiziaria, il Sig. HE aveva eletto domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c.p.p. a S. Benedetto del Tronto, Via Calatafimi n. 44, presso l'Avv. Orlando Ruggieri, al tempo nominato difensore di fiducia, ed il motivo di tale elezione viene riferito come conseguente ad uno stato di disagio familiare che lo aveva portato a soggiornare in Francia. Con un terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà ed illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato sul punto della ritenuta nullità relativa, omettendo di considerare che detta nomina (avvenuta l'11 marzo 1999) è "successiva al rinvio a giudizio" che è stato disposto all'udienza preliminare del 9 marzo 1999 nella quale era stato nominato un difensore d'ufficio (nella persona dell'avv. Angelozzi). Con un quarto motivo si rileva la violazione dell'art. 179 c.p.p. per omessa notifica al difensore di fiducia, essendosi impedito l'accesso ai riti alternativi, preclusi dopo l'udienza preliminare e le altre conseguenti attività difensive.
I primi quattro motivi, per la loro stretta interdipendenza, esigono una trattazione unitaria, previo un breve prospetto diacronico degli atti rilevanti al fine del decidere.
Dalla documentazione (anche in copia) del difensore e dal fascicolo a disposizione della Corte risulta quanto segue:
a) 21 febbraio 1995: interrogatorio di garanzia del HE ed elezione di domicilio presso l'avv. Orlando Ruggiero difensore di fiducia (giusta copia fotostatica dell'atto contenuta in un atto difensivo): la copia dell'atto che ha fissato l'udienza preliminare è stata notificata a mani della moglie dell'imputato nel domicilio reale;
b) 25 marzo 1995: richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente, notificata alla figlia del HE nel domicilio reale di esso imputato;
c) 9 marzo 1999: decreto che dispone il giudizio, notificato il 15 marzo 1999, all'avv. Angelozzi, difensore d'ufficio;
d) 11 marzo 1999: nomina a (secondo) difensore di fiducia dell'avv. Stabile, il quale, assente il codifensore Ruggiero, partecipa attivamente e "pieno jure" a tutte le successive attività processuali, in quanto destinatario di una procura speciale a richiedere riti alternativi e a proporre eventuale impugnazione. In tale quadro fattuale, nessuno dei motivi di doglianza sopra illustrati merita accoglimento.
Va innanzitutto premesso, contrariamente all'assunto del ricorrente (pag.4 dei motivi), che la notificazione della citazione dell'imputato, effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p., sempre che essa non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Penale SS.UU., 119/2004, Rv. 229540, Palumbo). Evenienza quest'ultima non emersa e da escludersi nella presente vicenda ove la pretesa "difficoltà di rapporti familiari" è soltanto "riferita" ma non documentata dalla difesa del ricorrente e tenuto soprattutto conto che, in concreto, si è verificata l'effettiva conoscenza dell'atto, tant'è che il ricorrente ha tempestivamente nominato quale suo difensore, l'avv. Stabile, con estese facoltà processuali (e senza revoca esplicita dell'avv. Ruggieri in precedenza nominato).
Inoltre va rammentato che nel nostro sistema processuale, improntato al principio dispositivo, ed alla separazione delle fasi, il giudice dibattimentale non è tenuto a rilevare o porre in essere attività istruttorie al fine di verificare invalidità o vizi di atti, i quali, essendo nel fascicolo del Pubblico ministero, non sono nella concreta disponibilità delle parti. Nella specie le doglianze del ricorrente pertengono ad un periodo processuale diverso dalla fase del giudizio e gli atti dell'udienza preliminare non confluiscono nel fascicolo del dibattimento. In ogni caso, versandosi in una realtà connotata dalla nomina di due difensori, in ipotesi di omissione dell'avviso ad uno di essi della data fissata per l'udienza, laddove il difensore, presente all'udienza stessa, non eccepisca l'omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata, come ritenuto dalla Corte distrettuale, con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" va intesa ed interpretata con riferimento al collegio difensivo e non separatamente ai singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita, nel superiore interesse del suo ministero (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6, 12520/08 Rv. 239676, Cavaliere. Massime precedenti Conformi:
N. 40518 del 2002 Rv. 225695, N. 33057 del 2003 Rv. 226567, N. 24717 del 2004 Rv. 229520, N. 23070 del 2005 Rv. 232072, N. 2405 del 2006 Rv. 232879, N. 3635 del 2006 Rv. 233339).
Con un quinto motivo l'impugnazione prospetta la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 530 cpv. c.p.p., essendo gli elementi valorizzati dai giudici di merito inidonei per una pronuncia di penale responsabilità, con necessario e non realizzato ricorso alla corrispondente formula assolutoria.
Le ulteriori doglianze difensive, riguardanti la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione, appaiono del tutto infondate. La Corte distrettuale,in modo sintonico rispetto all'argomentare del giudice di primo grado, ha infatti affermato la certa attribuibilità dell'illecito alla condotta del HE, utilizzando come decisive fonti di prova:
a) la testimonianza dell'avv. Capriotti ed il sostanziale riconoscimento del debito nei confronti del Casinò, senza alcuna più che doverosa osservazione in ordine all'avvenuto recente smarrimento del titolo;
b) gli esiti della perizia grafica, sulla firma di traenza del titolo in questione, del prof. Capitani;
e) l'assenza di supporto probatorio alfa tesi difensiva dello smarrimento del titolo, nel corso di una serata movimentata;
d) l'irrilevanza sostanziale della mancata indicazione nella denuncia, della persona da individuarsi come autrice del fatto reato. Tutti tali elementi di prova, consistenti e attendibili, sono stati analiticamente verificati e considerati nel loro insieme dalla Corte territoriale, con rigore e correttezza, e sono infine confluiti in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
La motivazione che è stata formulata risponde quindi ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità resiste alle censure di merito, inammissibili, formulate dal ricorrente. Il ricorso infatti, al fine di offrire spazi di dubbio alle certezze della sentenza di condanna, più che proporre critiche puntuali e specifiche agli argomenti su cui la decisione impugnata si basa, prospetta e delinea una serie di ragioni che dovrebbero indurre ad una rilettura dei dati processuali favorevole al ricorrente, con l'indicazione alternativa di tutta una serie di personaggi ("profittatori", "ragazze avvenenti", "bari", "giocatori incalliti", "entraineuses" e "cambisti") cui si attribuisce il rinvenimento dell'assegno - smarrito già compilato - e la sua messa all'incasso, così svolgendo considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione da parte della Cassazione.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008