Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 38570
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Sentenza 30 settembre 2008

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L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza (nel caso di specie, per l'udienza dibattimentale davanti al giudice di primo grado) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità "a regime intermedio", deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l'omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero. (Nella specie, l'imputato era rimasto contumace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 38570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38570
    Data del deposito : 30 settembre 2008

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