Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza, l'esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione e può formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo necessario procedere alla stampa dei risultati del test. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza degli operatori di P.G., che avevano dato atto della avvenuta omologazione e del corretto funzionamento dell'apparecchio utilizzato, non avendo potuto procedere alla stampa degli scontrini per mancanza della disponibilità di carta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2014, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 10/10/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 1872
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 38255/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ME n. il 18/7/1968;
avverso la sentenza n. 285/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 20/2/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 10/10/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 20/2/2014, la corte d'appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza in data 16/9/2010 con la quale il tribunale di Pinerolo ha condannato IN ME alla pena di due mesi di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,50 g/l) commesso in Orbassano il 13/10/2009. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione.
2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici del merito attestato la responsabilità penale dell'imputato in assenza di idonea documentazione.
In particolare, il risultato del test alcolemico effettuato nei confronti dell'imputato non era stato trascritto negli scontrini normalmente emessi a stampa dallo strumento a tal fine previsto dalla legge, ma era stato semplicemente riportato sul verbale redatto dagli agenti di polizia giudiziaria autori del test.
Ciò posto, l'esame delle circostanze ch'ebbero a caratterizzare l'esecuzione del test (mancato funzionamento, in una prima fase, dell'apparecchiatura; mancato rilievo di dati alveolari sul conducente in altro momento;
comparsa sul display, in un momento successivo, della dicitura "avaria di alimentazione"; assoluta assenza di esperienza da parte degli agenti accertatori nell'uso dell'apparecchiatura; mancata stampa degli scontrini), mentre avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a ritenere adeguatamente comprovato il mancato corretto funzionamento dell'apparecchiatura destinata alla misurazione della tasso alcolemico, era stato viceversa totalmente pretermesso, con la conseguente consumazione del grave vizio di motivazione denunciato.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, laddove, preso atto del mancato funzionamento dell'apparecchiatura destinata alla misurazione del tasso alcolemico, ha dedotto la responsabilità dell'imputato sulla base di dati d'indole sintomatica, al più idonei a comprovare la consumazione dell'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a), come tale priva di rilievo penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La corte territoriale, confermando e facendo proprie le argomentazioni sviluppate nella sentenza del primo giudice, ha correttamente ritenuto dimostrata la circostanza dello stato di ebbrezza dell'imputato, al momento della sua sorpresa ad opera della polizia giudiziaria, tanto desumendo dalle risultanze della verbalizzazione redatta dagli agenti intervenuti sul luogo del fatto (confermate in sede di giudizio dalle dichiarazioni testimoniali rese da uno degli ufficiali accertatori) in forza delle quali è rimasto comprovato come il IN evidenziasse, al momento dell'accertamento effettuato mediante alcoltest, un tasso alcolemico pari (alla prima prova delle 19, 23 del 13/10/2009) a 1,34 g/l e (alle ore 19,33 dello stesso giorno) a 1,24 g/l.
Del tutto correttamente i giudici del merito hanno escluso alcuna rilevanza alla mancata stampa degli scontrini da parte dell'apparecchiatura utilizzata per la verifica del tasso alcolemico dell'imputato, trattandosi di documentazione certamente non prevista a titolo di prova legale dell'esame condotto, i cui estremi sono stati viceversa fedelmente rilevati, riportati e confermati dalla testimonianza dagli agenti accertatori, i quali hanno altresì confermato le circostanze dell'avvenuta omologazione e del perfetto funzionamento dello strumento utilizzato, nella specie unicamente privo (per motivi contingenti) del rullino della carta necessario per procedere alla stampa dei risultati del test.
In thema, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117), non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324). La motivazione così compendiata dai giudici del merito deve ritenersi pienamente lineare sul piano logico e del tutto congrua in termini argomentativi, in tal senso sfuggendo integralmente alle censure sul punto sollevate dall'odierno ricorrente. Sul punto, varrà evidenziare come le doglianze al riguardo avanzate dall'imputato appaiano limitate a una mera elencazione di elementi probatori d'indole critica (peraltro privi di alcuna valenza rappresentativa di carattere dirimente), unicamente destinati a fornire una prospettiva interpretativa, del compendio probatorio complessivamente acquisito, diversa e alternativa da quella che giudici del merito hanno fatto propria sulla base di un discorso giustificativo condotto in termini di adeguata coerenza logica e correttezza giuridica.
Al riguardo, converrà richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di cassazione, ai sensi del quale deve ritenersi non sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione, in questa sede del tutto inesistenti (Cass., Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282). L'avvenuta attestazione del corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcolemico dell'imputato vale a ritenere assorbito il dovere di pronuncia sul secondo motivo di ricorso prospettato dall'imputato, essendo stata ritualmente accertata, attraverso il corretto ricorso alla strumentazione prevista per legge, la sussistenza di un tasso alcolemico, sulla persona dell'imputato, al momento del fatto, corrispondente all'ipotesi di reato allo stesso ascritta.
4. Al rilievo dell'infondatezza del ricorso segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015