Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
L'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà.
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La massima Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall' art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , valutando legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2014, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/12/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 2386
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 38308/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IC n. il 24/10/1975;
avverso la sentenza n. 288/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 15/4/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 10/12/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 27/10/2011, il tribunale di Bergamo ha assolto SS IC dall'imputazione relativa al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (aggravato dalla commissione del fatto in ora notturna) dallo stesso asseritamente commesso in Bergamo, il 12/12/2009.
A sostegno della pronuncia assolutoria, il giudice di primo grado ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova acquisiti, atteso lo scarto minimale del tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell'imputato per mezzo dell'etilometro in uso alla polizia giudiziaria (0,82 g/l), rispetto ai limiti minimi di legge (0,80 g/l), con la conseguente impossibilità di escludere un eventuale margine di errore nella misurazione effettuata mediante il predetto etilometro, tale da indurre a ritenere ragionevolmente possibile il mancato raggiungimento, nell'organismo dell'imputato, di un livello del tasso alcolemico penalmente rilevante al momento del fatto. Su appello del pubblico ministero, con sentenza in data 15/4/2014, la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità del SS in relazione al reato allo stesso ascritto, condannandolo alla pena di 15 giorni di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda.
A fondamento della decisione adottata, in contrasto con quanto sostenuto dal primo giudice, la corte d'appello ha evidenziato come la strumentazione posta a disposizione della polizia giudiziaria fosse già originariamente strutturata in modo da tener conto degli eventuali margini di errore nella misurazione del tasso alcolemico dei soggetti sottoposti ad esame;
margini di errore a loro volta scongiurati dalla rigorosa previsione dei periodici controlli qualitativi di detta strumentazione specificamente previsti per legge.
Sotto altro profilo, la corte territoriale ha escluso la sussistenza della nullità denunciata dall'imputato in ordine al preteso mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un avvocato in occasione degli accertamenti urgenti effettuati per la rilevazione del tasso alcolemico, avendo lo stesso SS sottoscritto il verbale contenente la dichiarazione di non volersi avvalere della presenza di alcun difensore.
2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale richiamato a fondamento della condanna pronunciata a carico dell'imputato il principio secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente deve ritenersi accertato mediante le rilevazioni dell'etilometro; e tanto, in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento mediante etilometro può essere disatteso dal giudice di merito, laddove lo stesso, con congrua motivazione, ritenga opportunamente di discostarsene.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui attesta che l'esito dell'esame condotto mediante etilometro sia già di per sè comprensivo dello scarto corrispondente al margine percentuale di errore implicito nella modalità di misurazione osservata dall'apparecchio, là dove la disciplina regolamentare richiamata dalla corte territoriale (comprensiva degli allegati tecnici) non presuppone affatto tale rilievo, limitandosi a prevedere che eventuali margini percentuali di errore superiori a quelli espressamente considerati impediscono l'omologazione dell'apparecchio, in tal modo implicitamente ammettendo che, in sede di esercizio, l'apparecchio sia potenzialmente destinato a riprodurre margini di errore di entità anche superiori.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, con particolare riguardo all'argomentazione seguita dalla corte d'appello nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l'esito espresso dall'alcoltest trovasse la propria giustificazione nella precedente assunzione di bevande alcoliche da parte dell'imputato, benché l'istruzione dibattimentale non fosse stata in alcun modo condotta su tale punto, con la conseguente palese contraddittorietà della motivazione su tale punto elaborata dal giudice a quo.
Da ultimo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella parte in cui ha omesso di verificare, sul piano soggettivo, l'effettiva consapevolezza dell'imputato di aver dato corso a un'assunzione di bevande alcoliche tale da comportare il superamento della soglia della rilevanza penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I primi tre motivi di ricorso - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria alle risultanze di detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzazione di un'errata metodologia nell'esecuzione del test (Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv. 251117; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, Rv. 250324). Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, lungi dal contestare la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, ovvero il ricorso a un'errata metodologia nell'esecuzione della prova, ha evidenziato la prospettabile inattendibilità del test nel caso di specie, non potendo escludersi l'eventuale sussistenza di margini di errore tali da determinare, in relazione alle concrete circostanze del fatto, la sostanziale irrilevanza penale dell'effettivo tasso alcolemico presente nell'organismo dell'imputato al momento del suo controllo da parte della polizia giudiziaria.
Sul punto, rileva la corte come l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico di rilevazione del tasso alcolemico attraverso il ricorso al cd. alcoltest (cfr. art. 379 reg. att. c.d.S. e ar. 186 C.d.S.), lungi dal preludere all'imposizione autoritativa del vigore di una prova legale, si giustifichi in relazione alla necessità di dotare il giudice (chiamato all'esecuzione di un accertamento sovente caratterizzato da difficile determinabilità, ove condotto sulla base di elementari massime di esperienza) di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività o arbitrarietà; finalità nella specie ragionevolmente perseguibile attraverso il ricorso alla traduzione di saperi scientifici consolidati in forme di strumentazione tecnologica, idonee a fornire chiavi d'interpretazione di dati obiettivi pertinenti alla persona (qual è l'aria alveolare espirata sottoposta ad analisi chimica) positivamente fondate e capaci di rendere il risultato perseguito (quale la determinazione del tasso di concentrazione alcolica nel sangue) sulla base di un ragionamento esplicativo coerente e scandito in forza di leggi dotate di comprovata qualificazione scientifica. Tali premesse, naturalmente, non escludono che il soggetto sottoposto a esame conservi la piena facoltà di evidenziare gli elementi specifici e le peculiari caratteristiche soggettive concretamente idonee a revocare in dubbio il risultato conseguito mediante l'esecuzione del test, attraverso l'analitica individuazione delle ragioni che hanno provocato un risultato in ipotesi destinato a tradire l'obiettiva realtà delle cose (ad es., in termini di qualità personali specifiche o in relazione alla particolarità delle modalità esecutive della prova concretamente idonee a distorcere o invalidare il corso dell'accertamento) (su tali punti, v. Cass., Sez. 4, 22 ottobre 2013, n. 44767/2013, Furlan). Ciò posto, rileva la corte come, nei termini riferiti in ricorso, le censure rivolte nei confronti della sentenza impugnata appaiono irrimediabilmente minate da evidente aspecificità, essendosi il ricorrente limitato a un'astratta prospettazione di possibili margini di errore della misurazione effettuata, senza tuttavia procedere a un'individualizzazione (o concretizzazione) del ragionamento seguito con specifico riguardo al caso di specie, in relazione al quale nessun elemento obiettivo è stato evidenziato o fornito in misura tale da giustificare la conclusione (eventualmente foriera di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato) dell'effettiva erroneità dell'accertamento conseguito mediante la sottoposizione del SS all'alcoltest nell'occasione de qua. Sulla base di tali premesse, deve pertanto ritenersi pienamente corretta in diritto (oltre che logicamente e adeguatamente motivata in chiave argomentativa) la decisione del giudice d'appello, nella parte in cui - in difetto di alcuna prova in ordine ad eventuali anomalie di funzionamento o di vizi dell'apparecchiatura nella specie utilizzata - ha confermato come l'accertamento del tasso alcolemico effettuato mediante l'esecuzione dell'alcoltest sulla persona dell'imputato abbia rappresentato un elemento di prova sufficiente al fine di ritenere integrata la fattispecie contestata a carico del SS al di là di ogni ragionevole dubbio.
Dev'essere infine radicalmente disattesa la doglianza sollevata dal ricorrente con riguardo alla pretesa rilevanza dell'effettiva consapevolezza dell'imputato di dar corso a un'assunzione di bevande alcoliche tale da comportare il superamento della soglia della rilevanza penale, attesa la natura contravvenzionale del reato allo stesso addebitato, come tale punibile anche a titolo di colpa, ossia in presenza di un contegno volto a porsi alla guida di un veicolo, nonostante l'obiettivo stato di ebbrezza (come legalmente definito) in cui l'agente si sia in precedenza posto anche solo per leggerezza o imprudenza.
4. All'accertamento dell'infondatezza dei motivi d'impugnazione avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015