Sentenza 31 gennaio 2005
Massime • 1
L'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento - non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista; in ogni caso, il breve differimento della decisione, in ragione dell'anomala prassi della camera di consiglio "collettiva", peraltro svolta nello stesso contesto temporale dell'udienza in corso, relativa alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 25148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25148 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/01/2005
Dott. COLONNESE DR - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 200
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 10167/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 12.2.2004 da:
Avv. LEPRE Gennaro, difensore di GE IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 2 dicembre della Corte di Appello di Napoli. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Letta la memoria trasmessa via fax il 27.1.2005 con la quale l'avv. Lepre ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giuseppe Antonio VENEZIANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti.
Udito l'avv. Francesco Capasso che, nell'interesse della parte civile De PR, ha concluso come da atto depositato in udienza, unitamente alla nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER IO era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Napoli, del reato di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 della l. 8 febbraio 1947, n. 1948 per avere, a mezzo del periodico mensile La voce della Campania, nell'articolo Dall'alta moda all'interland. Sotto il vestito niente, pubblicato a pagina 28 e ss. del numero 4 di aprile 1995 del periodico predetto....... offeso la reputazione di ET DE PR, in particolare definendo che:
- sotto la villa in uno scantinato malsano, una ragazza guadagna diciottomila lire al giorno, in nero, che salgono a trecentocinquemila per le più anziane;
questo sfruttamento bestiale della mano d'opera.
Era tratto a giudizio anche il direttore responsabile del periodico, UE DR, ai sensi degli artt. 57 e 595 bis c.p., per omesso controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, che sarebbe valso ad impedire che, con la stessa pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione ascritto al ER. Con sentenza del 22 marzo 2002, il Tribunale di Napoli dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, con la concessione ad entrambi delle attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle contestate aggravanti, li condannava alla pena di euro 1032 ciascuno, oltre consequenziali statuizioni di legge, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione il difensore del solo ER, deducendo le ragioni di censura di seguito specificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per obiettiva carenza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti. Osserva, in proposito che, nonostante espressa richiesta formulata nell'atto di appello, la Corte di merito non si era in alcun modo pronunciata, esaurendo la motivazione quoad poenam con l'esclusivo riferimento alla ritenuta congruità della sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 133 c.p. Con il secondo motivo, deduce che l'atto di gravame aveva, tra l'altro, dedotto che il Tribunale, pur richiamando l'esatto principio in ordine all'adeguatezza del mero onere di allegazione da parte dell'imputato di circostanze la cui veridicità dovesse essere approfondita dallo stesso giudice, ai fini dell'affermazione di responsabilità, aveva poi in concreto smentito tale enunciato, sottraendosi di fatto ad ogni accertamento in merito ed accontentandosi, in luogo di esso, della mera prospettazione offerta dalla persona offesa, costituitasi parte civile. Chiamata a pronunciarsi in proposito, la Corte si era limitata a riproporre il principio giuridico astratto dato per scontato dal giudice di primo grado, spingendosi al punto di scaricare dichiaratamente sull'imputato l'onere probatorio relativo alla veridicità delle notizie riportate.
Con il terzo motivo, infine, lamenta la complessiva irregolarità della gestione dibattimentale del giudizio di secondo grado, specie in violazione delle norme di cui agli artt. 581 e 525 c.p.p., a cagione dell'anomala prassi della Camera di consiglio collettiva, benché la stessa Corte fosse stata espressamente richiesta, in pubblica udienza, di decidere immediatamente, in esito alla discussione delle parti.
2. - È certamente preliminare il rilievo dell'intervenuta prescrizione. Ed invero, facendo riferimento all'epoca della pubblicazione diffamatoria, avvenuta nel numero 4 del mese di aprile 1995 (e, dunque, a far tempo dall'1 aprile 1995), è ampiamente decorso il termine prescrizionale che, per effetto della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, è pari, nella misura massima, ad anni sette e mesi sei, a mente del combinato disposto degli artt. 157 e 160 comma 3.
Si può procedere, allora, alla relativa declaratoria di non diversi procedere con formula corrispondente, non risultando dagli atti di causa - a fronte, peraltro, di doppia pronuncia conforme in punto penale responsabilità - l'evidenza di elementi probatori tali da reclamare una più favorevole pronuncia per l'imputato. Nondimeno, il relativo ricorso deve essere apprezzato ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p. L'esame complessivo ne rivela l'infondatezza.
Inammissibile è la prima doglianza, relativa al mancato riconoscimento del rapporto di prevalenza delle attenuanti generiche, in quanto afferente alla sfera discrezionale di determinazione della pena, del cui esercizio, peraltro, il giudice di appello - investito della questione con apposito motivo di gravame - ha reso idonea, seppur sintetica, motivazione, con riferimento ai parametri normativi dettati dall'art. 133 c.p., che sconsigliavano un più benevolo trattamento sanzionatorio.
Privo di fondamento è il secondo motivo, relativo all'adempimento dell'onus probandi in tema di verità della notizia pubblicata, posto che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi espressi da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte che fa carico al giornalista dell'onere della prova, e non solo della mera allegazione, della verità del fatto pubblicato ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, anche putativo, dando dimostrazione della cura e della cautela usate nell'approccio alle fonti informative e nell'attività di verifica dei fatti da pubblicare (cfr., tra le tante, Cass. 9.12.1999, n. 1952, rv. 216437; id. sez. 5, 4.5.1999, n. 7648, rv.
213957).
E, del tutto correttamente, il giudice di appello ha notato che l'imputato non aveva offerto alcuna prova al riguardo, non potendo all'uopo reputarsi sufficiente il mero sollecito dell'esercizio dei poteri officiosi del giudice di cui all'art. 507, trattandosi di attività di integrazione probatoria assolutamente eccezionale, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudicante nei soli casi in cui ne ravvisi l'assoluta necessità ai fini della decisione. Palesemente infondato è anche il terzo motivo, relativo alla pretesa irregolarità verificatasi nel giudizio di primo grado, per via dell'anomala prassi della Camera di consiglio collettiva, seguita dalla Corte distrettuale, nonostante fosse stata espressamente sollecita, nel procedimento in esame, a pronunciarsi subito dopo la chiusura del dibattimento. Se è vero, infatti, che l'art. 525, comma 1, c.p.p. prescrive che la sentenza debba essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, è pur vero, nondimeno, che nessuna nullità è prevista in caso di inosservanza. Non solo, ma il breve differimento della decisione, peraltro nello stesso contesto temporale dell'udienza in corso, alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare quel principio di immediatezza, postulato dalla richiamata norma processuale, nella logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione.
3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, agli effetti delle statuizioni della sentenza impugnata concernenti gli interessi civili. Alla relativa pronuncia consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di giudizio, che si reputa congruo ed equo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in euro 1.500 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005