Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 25148
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Sentenza 31 gennaio 2005

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L'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento - non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista; in ogni caso, il breve differimento della decisione, in ragione dell'anomala prassi della camera di consiglio "collettiva", peraltro svolta nello stesso contesto temporale dell'udienza in corso, relativa alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 25148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25148
    Data del deposito : 31 gennaio 2005

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