Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente accertato dello stato di ebbrezza benché sullo scontrino fosse rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", atteso che lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 22239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22239 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 29/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 179
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 38500/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL GI N. IL 23/07/1988;
avverso la sentenza n. 5126/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 06/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alba, Sezione Distaccata di Bra, con sentenza del 30/1/2012, condannò OL IO, giudicato colpevole del reato di guida in stato d'ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), alla pena reputata di giustizia. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 6/3/2013, confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall'imputato.
2. Avverso quest'ultima sentenza il TA ricorre per cassazione illustrando il motivo di cui appresso.
La circostanza che il macchinario aveva evidenziato insufflazione di un volume d'aria insufficiente avrebbe dovuto portare a concludere per la non attendibilità del risultato, senza che vi fossero ragioni per valorizzare in senso contrario, siccome invece aveva fatto la Corte territoriale, la circostanza che sullo scontrino fosse rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto".
Inoltre, pur vero che lo stato d'ebbrezza potrebbe trarsi anche da rilievi sintomatici, tuttavia, gli stessi, per condurre ad affermare la penale responsabilità, non possono che avere contenuto inequivoco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza.
La quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui dell'art. 186 cit., comma 7, (rifiuto di sotto porsi al test).
Ove, poi, come nel caso in esame, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità. Invero, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità (in senso conforme si vedano Cass., Sez. 4^, n. 30231 del 4/6/2013, Rv. 255870; 4^, n. 11499 dell'11/3/2013).
Ovviamente, posto a fondamento della pronuncia di condanna l'univoco significato del test, resta del tutto avulsa dal tema decisionale la prospettazione critica afferente all'insussistenza di un quadro sintomatologico inequivoco.
5. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la statuizione della Corte aquilana (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. 1^, 4/6/2008, n. 24688; Sez. 3^, 8/10/2009, n. 42839;
Sez. 6^, 4/7/2011, n. 32872).
6. All'epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014