Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 2
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie in tema di ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame confermava il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p.).
In tema di riesame delle misure cautelari personali che dispongono una misura coercitiva, allorquando il decimo giorno, previsto quale scadenza del termine per la decisione sull'istanza, è festivo, il termine stesso si proroga di diritto al giorno successivo.
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Leggi di più… - 2. Deposito della sentenza: termine nel giorno festivo prorogato al primo non festivoAccesso limitatoMaria Spataro · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2007, n. 42736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42736 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/10/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1658
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 008749/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RO N. IL 05/12/1979;
avverso ORDINANZA del 20/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CAUDULLO Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa in data 20 ottobre 2006, applicava la misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti di TR MP per violazione della legge sugli stupefacenti. Detta statuizione veniva confermata, in sede di gravame ex art. 309 c.p.p., dal Tribunale della libertà di Catania. Il Tribunale stesso, dopo aver disatteso talune doglianze in rito, poneva a fondamento della reiezione del gravame, anche per quel che riguarda il diniego degli arresti domiciliari, le seguenti argomentazioni: a) gravi indizi sussistevano a carico dell'indagato desumibili dall'esito delle intercettazioni telefoniche, avuto riguardo all'inequivoco contenuto delle conversazioni captate, il cui criptico linguaggio non lasciava spazio a dubbi di sorta circa il riferimento ad attività illecite concernenti stupefacenti;
b) sussistevano altresì le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), atteso che, per le gravi modalità dell'illecita attività, posta in essere con carattere di abitualità e professionalità, e per la personalità dell'indagato (gravato da precedenti per rapina aggravato e furto, e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale), vi era il concreto pericolo di reiterazione di attività illecita, che rendeva pertanto inadeguata qualsiasi altra misura, meno afflittiva della custodia in carcere, ivi compresa quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per Cassazione il TR, deducendo censure che possono così riassumersi;
1) nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per il mancato avviso per l'udienza al difensore nominato sin dal momento dell'arresto dell'indagato; 2) nullità dell'udienza del 20 novembre 2006 (di prosieguo di quella del 16 novembre) per non essere stato avvisato, ne' tradotto, l'indagato; 3) inefficacia della misura cautelare per aver il Tribunale della libertà depositato la decisione sull'istanza di riesame oltre il termine perentorio di 10 giorni, ed esattamente il 20 novembre, ed a nulla rilevando che il 19 novembre fosse giorno festivo perché domenica;
4) inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di elementi favorevoli desumibili da atti frutto di indagini difensive;
5) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il gravame deve essere rigettato perché basato su doglianze infondate.
Quanto alla prima censura, dall'impugnata ordinanza si rileva che: a) alla prima udienza dinanzi al Tribunale della libertà (16 novembre 2006) fu presente l'avvocato Catena Marano, in sostituzione dell'avvocato Giovanni Marano il quale risultava essere stato formalmente nominato quale difensore di fiducia dal TR all'atto dell'interrogatorio di garanzia;
b) l'avvocato Catena Marano svolse nell'occasione attività difensiva, nulla eccependo circa il mancato avviso all'altro difensore avvocato Di Giorgio;
c) alla successiva udienza del 20 novembre 2006 il difensore di fiducia avvocato Giovanni Marano eccepì il mancato avviso all'avvocato Di Giorgio quale co-difensore. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità rilevando che la successione cronologica delle nomine induceva a ritenere che l'indagato avesse inteso revocare la nomina dell'avvocato Di Giorgio ed affidare la sua difesa dinanzi al Tribunale della libertà al solo avvocato Marano posto che, nel nominare quest'ultimo in occasione dell'interrogatorio di garanzia, lo aveva indicato, quale "unico difensore", ribadendo poi tale volontà in un fax trasmesso dal carcere il 16 novembre 2006 (pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Orbene, la censura del ricorrente è infondata, per una ulteriore, e tranciante, ragione rispetto a quanto argomentato dal Tribunale. Ed invero, dall'impugnata ordinanza risulta che alla prima udienza, quella del 16 novembre poi rinviata a quella del 20 novembre, l'avvocato Catena Marano, sostituto del difensore di fiducia avvocato Giovanni Marano, nulla eccepì in ordine al mancato avviso all'avvocato Di Giorgio: donde l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, alla luce del consolidato principio di diritto enunciato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 c.p.p., comma 2, se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento (in tale senso, "incidenter tantum", anche Sez. Un. n. 33540/01, imp. Di Sarno). Parimenti infondata è la seconda doglianza: dal testo dell'impugnato provvedimento, e dallo stesso ricorso, risulta che, alla prima udienza dinanzi al Tribunale della libertà, 16 novembre 2006, l'imputato non presenziò per espressa rinuncia, ed il Tribunale assegnò al difensore un nuovo termine per visionare gli atti che si trovavano in cancelleria, rinviando l'udienza al 20 novembre dandone oralmente avviso ai presenti (così come precisato a pag. 3 del ricorso): orbene, l'indagato, poiché era rappresentato dal difensore in quanto rinunciante a comparire, doveva ritenersi avvisato tramite il difensore, e non aveva quindi diritto ad alcun ulteriore avviso, nè ad essere tradotto in mancanza di sua espressa richiesta al riguardo.
Altresì destituito di fondamento è il terzo motivo: ed infatti per costante giurisprudenza, allorquando il decimo giorno, previsto quale scadenza del termine per la decisione sull'istanza di riesame, è festivo, il termine stesso si proroga di diritto al giorno successivo (Sez. 6, 21/5/1998, imp. Pecora, RV. 211252; cfr. anche RV. 209027):
donde la tempestività della decisione.
Infondata è anche la quarta doglianza: ed invero, come è stato precisato nella giurisprudenza di questa Corte, "l'obbligo dell'Autorità procedente di trasmettere ai Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291 c.p.p., comma 1, anche tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze acquisiti dalla stessa Autorità e di cui la difesa non ha l'immediata disponibilità; non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies c.p.p., con l'effetto che la rappresentazione delle ragioni fondate su detti risultati investigativi finisce con il trovare, comunque, compiuta realizzazione nel procedimento di riesame dove ha piena applicazione il principio del contraddittorio processuale" (Sez. 6, 24 febbraio 2003, Montanari, RV. 227237); ed è stato esplicitamente affermato che "la sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 5, si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti ne' conoscibili e pertanto non è applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive" (Sez. 2, 4 marzo 2005, Caruso, RV. 231127). La quinta censura concerne invece apprezzamenti di merito, e presenta quindi evidenti connotazioni addirittura di inammissibilità. Giova sottolineare che anche nel procedimento incidentale "de libertate", una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze probatorie prospettata dal ricorrente, essendo rilevabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente quei vizi argomentativi che siano tali da incidere sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6383/98, RV. 209787, e Sez. 1, N. 1083/98, RV. 210019). Nel caso di specie il Tribunale della libertà ha specificamente indicato, come sopra ricordato, gli elementi rappresentativi di un quadro indiziario caratterizzato dalla gravità necessaria ai fini dell'emissione di misure cautelari, nonché le ragioni per le quali ha considerato che l'unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari fosse la detenzione in carcere, avendo fatto esplicito ed inequivoco riferimento, quanto al pericolo di recidiva, a significativi elementi - tutti convergenti verso la formulazione di uno sfavorevole giudizio prognostico - e, particolarmente, alla gravità e modalità dell'attività criminosa posta in essere, ed alla negativa personalità rivelata dall'esistenza di precedenti penali: orbene trattasi di motivazione che, non presentando alcun profilo di illogicità ovvero di intrinseca contraddittorietà, si sottrae a qualsiasi censura deducibile in questa sede di legittimità. Al rigetto segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007