Sentenza 29 novembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di alterazione alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 Cod. strada, l'ebbrezza può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui al comma secondo, lett. b dell'art. 186 Cod. strada, ritenendo sufficienti, quali indici sintomatici, l'avere l'autista di un'autovettura tenuto una velocità sostenuta, schivato miracolosamente altri veicoli, omesso di dare la precedenza ai pedoni, attraversato un incrocio con il semaforo rosso prima di accasciarsi sul sedile in un'area di parcheggio, ove veniva rinvenuto visibilmente ubriaco con accanto quattro confezioni di tetrapak di vino del tutto svuotate).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza con incidente: responsabilità e aggravante (Giudice Giusi Piscitelli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2012, n. 48251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48251 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 29/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 1769
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 35586/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EN N. IL 20/02/1972;
avverso la sentenza n. 7259/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 febbraio 2012 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 30.06.2011 dal G.I.P. del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato ZO EN responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.186, comma 2, lett. b) e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 600 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Avverso tale sentenza lo ZO personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1) art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale con riguardo alla declaratoria di responsabilità. Sosteneva il ricorrente che erroneamente i giudici di merito avevano desunto lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, riconducibile cioè alla fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), sulla base del mero accertamento sintomatico. A seguito infatti della modifica introdotta con la L. n. 120 del 2010, che ha depenalizzato l'ipotesi prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), l'accertamento del reato deve essere effettuato necessariamente mediante il ricorso a strumenti tecnici che consentano di determinare il tasso alcolemico in modo certo e incontroverso, ciò che non è accaduto nel caso di specie. Secondo il ricorrente infatti la rilevazione empirica, basata sull'osservazione di soli, presunti elementi sintomatici, poteva al più costituire un mero indizio, da cui si poteva desumere lo stato di ebbrezza, ma non il grado della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Tanto premesso si osserva che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all'art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa. Tale modifica normativa non esclude però che lo stato di ubriachezza possa essere provato con indici sintomatici. Peraltro, dal momento che l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a) non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l'ipotesi criminosa di cui alla lett. b) o alla lett. c).
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente (cfr. Cass., sez. 4, Sent. n. 48297 del 27.11.2008, Rv. 242392) ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 C.d.S. dal D.L. n. 92 del 2008, art. 4, comma 1, lett. d), conv. con mod. dalla L. n. 125 del 2008), che lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale;
dovrà comunque essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi.
Pertanto, se si ammette l'accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, dovrà ritenersi consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall'art. 186 C.d.S..
E ovvio che in tutti i casi in cui, pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano (in virtù della L. 29 luglio 2010, n. 120 l'ipotesi prevista dall'art. 186 C.d.S., lett. a non è più prevista dalla legge come reato).
Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza,il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori.
E ciò è appunto avvenuto nella fattispecie di cui è causa, come si può evincere dalla lettura della sentenza impugnata. Secondo i giudici della Corte di appello di Milano, infatti, non poteva essere ritenuta la sussistenza dell'ipotesi più lieve prevista dall'art. 186 C.d.S., lett. a), in quanto sussistevano elementi sintomatici gravi, dal momento che lo ZO, come riferito dagli agenti operanti, si era allontanato a bordo della sua autovettura a velocità sostenuta, aveva schivato miracolosamente altri veicoli, omettendo di dare la precedenza ai pedoni, aveva attraversato un incrocio incurante del semaforo rosso e quindi si era fermato in un'area di parcheggio accasciandosi sul sedile dell'autovettura. Gli agenti hanno poi riferito che l'imputato, visibilmente ubriaco, aveva con sè quattro confezioni di tetrapak di vino del tutto svuotate e aveva rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012