Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza (nel caso di specie, per il giudizio di appello) dà luogo ad una nullità "a regime intermedio", la quale resta sanata, ai sensi dell'art. 182 comma secondo dello stesso codice, se un difensore presenzia all'udienza e nulla eccepisce al proposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2008, n. 17881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17881 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/02/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 288
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 044275/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ET, N. IL 29/06/1956;
avverso SENTENZA del 29/05/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ET TA impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione del primo giudice che lo dichiarò responsabile del delitto di detenzione al fine di spaccio di undici chilogrammi di cocaina utile a confezionare 44710 dosi.
2. Ad avviso della Corte d'appello, nonostante la genericità delle censure ai limiti dell'ammissibilità, le questioni poste sono infondate. TA fu sorpreso alla guida di un' auto nella cui carrozzeria fu rivenuta l'ingente quantitativo di cocaina. La circostanza, come posto in rilevo dal giudice di primo grado, rendeva evidente al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità di TA.
La Corte d'appello ha ritenuto infondata richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'ingente quantità e congrua la pena inflitta, in misura assai prossima al minimo edittale, in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p.. 3. Il difensore di ET TR deduce:
- la violazione di legge processuale per la omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al secondo difensore, unico difensore nel giudizio di primo grado ed estensore dei motivi d'appello;
- il difetto di motivazione, in quanto il giudice d'appello non ha risposto al motivo, dedotto dalla difesa con la memoria depositata il 18 maggio 2006 per l'udienza tenuta il 29 maggio, in riferimento l'insussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Il giudice di primo grado ha solo valutato il quantitativo complessivo, ma non ha considerato gli altri parametri fissati dalla giurisprudenza;
- la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena inflitta, considerandola in misura assai prossima al minimo edittale, senza tenere conto però dell'intervenuta modifica legislativa che ha ridotto il minimo edittale di pena;
- difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, in quanto TA è stato trovato a bordo di un'auto di proprietà di terzi ove era nascosta la sostanza stupefacente e non possono essere tratti elementi dalla circostanza che l'imputato si sia rifiutato di rispondere.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'omesso avviso a uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per il dibattimento non da luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 c.p.p., ma ad una nullità "a regime intermedio", poiché incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 c.p.p., lett. c): essa, in virtù dell'art. 180 c.p.p., può essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Però, nell'ipotesi in cui uno dei componenti del collegio difensivo compare e non rileva la nullità, derivante dall'omesso avviso al condifensore - desumibile dagli atti di causa - e partecipa al dibattimento, si verifica la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente (art. 182 c.p.p.), poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero (in tal senso, si veda anche Sez. 4, 9 luglio 2003, Massari, rv. 226285). L'altro difensore di fiducia, presente all'udienza di trattazione dell'appello, avrebbe dovuto dunque dedurre il mancato avviso al secondo difensore. Non risulta che ciò si avvenuto e, pertanto, la nullità de qua è da considerare sanata.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, va riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in tal senso, Sez. 2, 10 novembre 2000, Gianfreda, rv. 218590). Non è da revocare in dubbio che in tema di traffico di stupefacenti, l'unico dato rilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante di natura oggettiva prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, è quello quantitativo, dal momento che la ratio della disposizione deve rinvenirsi nel pericolo per la salute pubblica, per il rilevante e sia pure indefinito numero di tossicodipendenti.
3. La pena inflitta è stata ritenuta congrua ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. e, al di là del riferimento alla misura assai prossima al minimo edittale, non vi sono elementi per ritenere che non si sia tenuto conto dei minimi edittali di pena. La pena edittale di nove anni rispetto al massimo di venti anni e da ritenere, anche dopo la modifica normativa introdotta con la L. 21 febbraio 2006, n.49, già entrata in vigore quando il 29 giugno 2006, il giudice d'appello ha pronunciato la sentenza impugnata ed ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravita dei fatti.
5. In conclusione, le censure, oltre che essere manifestamente infondate, sono dirette a denunciare scelte di merito adeguatamente e correttamente giustificate nei due gradi di giudizio. Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008