Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
In materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si tratti del sostituto d'ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e poi revocato dall'imputato, con la conseguenza che la mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d'appello, ai sensi dell'art. 184, comma primo, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all'udienza o sia rimasto contumace.
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- 1. In che modo deve essere eccepita, da parte del difensore presente in udienza, la nullità nel caso di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 gennaio 2021
- 2. Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2013, n. 38021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38021 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1829
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 15814/2013
ha pronunciato la seguente:
SETENZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO LOREDANA N. IL 06/03/1970;
avverso la sentenza n. 890/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. FORLANI Elisabetta, in sost. dell'avv.
BONELLI Vincenzo.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 2 ottobre 2012, la Corte d'appello di Salerno
ha confermato quanto alla responsabilità penale, rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
del 4 novembre 2010, con la quale l'imputata era stata condannata per avere realizzato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in zona sismica, un manufatto su due livelli indicato nei capi di imputazione di due procedimenti riuniti, con utilizzo di ferro e cemento, in mancanza di permesso di costruire, senza il deposito di calcoli e progetti senza la nomina di direttore dei lavori.
2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen., per omessa notificazione al difensore del decreto di citazione per il giudizio d'appello.
Rileva la ricorrente che, in data 29 marzo 2011, aveva nominato quale ulteriore difensore di fiducia l'avvocato Vincenzo Bonelli, il quale si affiancava all'avvocato Ernesto Sibilio. Il decreto di citazione per il giudizio d'appello veniva poi regolarmente notificato al solo avvocato Ernesto Sibilio e non anche all'avvocato Bonelli.
All'udienza del 2 ottobre 2012 entrambi i difensori risultavano assenti: l'avvocato Bonelli per omesso avviso e l'avvocato Sibilio
perché revocato con atto depositato presso la cancelleria. L'udienza si svolgeva, dunque, nella contumacia dell'imputata, alla presenza di un difensore d'ufficio.
2.2. - Una seconda censura riguarda la violazione degli artt. 548,
585, 178 e 179 cod. proc. pen., per omessa notificazione al difensore dell'avviso di deposito della sentenza, sul rilievo che l'avviso in questione era stato notificato al solo avvocato Sibilio, già
revocato, e non anche all'avvocato Bonelli, unico difensore di fiducia rimasto, o al difensore d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con il quale si prospetta la nullità del giudizio perché il decreto di citazione per il dibattimento d'appello è stato notificato ad uno solo dei difensori,
revocato prima dell'udienza, e non anche all'altro - è infondato.
3.1.1. - Secondo quanto affermato da Cass., sez. un. 16 luglio 2009,
n. 39060, rv. 244187, il difensore presente, tra due nominati dall'imputato non comparso, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte. E deve eccepire la nullità - da considerarsi di ordine generale a regime intermedio - per il caso di mancato avviso all'altro difensore, al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi (in udienza preliminare,
riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità. Nè di seguito si può far valere l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato,
perché tale interesse non è riconoscibile in sede d'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice. A ciò si aggiunge che il condizionamento della sanatoria all'interesse dell'imputato a rinunciare all'assistenza di un difensore tra due pone sullo stesso piano la sua facoltà di nomina e le facoltà processuali della parte
"difesa", comunque costituita, eventualmente anche da un sostituto di ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e non comparso. Infatti, colui che è nominato sostituto d'ufficio del difensore di fiducia avvisato può verificare in tempo reale se sia stato avvisato anche l'altro difensore e perché non sia comparso,
ed insomma cosa risulti dagli atti, eventualmente chiedendolo al giudice come si evince dall'art. 420 ter c.p.p., comma 5. E deve farlo, proprio perché la sua costituzione di parte, escludendo possibilità di rinvio a breve, lo investe dei diritti e degli oneri del processo. Il sistema insomma non esclude, anzi presume il colloquio della parte con il giudice che dispone degli atti, sia essa costituita dall'imputato o dal difensore a seconda dell'onere di presenza, senza possibilità di supporre ignoranza. L'esclusione del colloquio ha senso solo nel caso in cui il rapporto non possa costituirsi per causa evidente di nullità assoluta, quale la mancata citazione dell'imputato. In conclusione, la combinazione tra assenza volontaria dell'imputato e l'inerzia del difensore da luogo alla sanatoria della nullità: la legge non autorizza il giudice alla valutazione d'interesse dell'imputato ad essere presente al compimento di alcun atto del procedimento, affidato per legge al difensore in nome e per conto della parte, bensì solo a stabilire,
al momento della costituzione della stessa parte, se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e non sia impedito a comparire.
Il presupposto di tale argomentazione è che la nozione di "parte interessata" vada interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero. In altri termini, per "parte"
deve intendersi, nel rapporto esterno con altri soggetti, il complesso delle persone accomunate da uno stesso interesse. Nel
processo sono parti necessarie, intese soggetti unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l'accusa pubblica e la difesa. Le due parti differiscono perché l'accusa è costituita sempre da una sola persona mentre la difesa, si è visto, può essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre all'imputato (titolare del diritto) se compare.
3.1.2. - Peraltro, con la successiva sentenza sez. 6, 10 febbraio
2011, n. 8386, si è affermato che la nullità conseguente all'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unico difensore immanente, fiduciario o d'ufficio che sia, è di ordine generale e assoluta (ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e dell'art. 179 cod. proc. pen.), in ragione della specifica dizione normativa, che qualifica come nullità assolute quelle derivanti dall'assenza fisica non di un qualsiasi difensore nei casi in cui è
obbligatoria la presenza, ma "del suo" difensore. Tale nullità può,
quindi, essere dedotta anche con l'impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva fase processuale.
Questa precisazione indica l'ambito effettivo di efficacia della norma: posto, cioè, un rapporto immanente di difesa tra l'imputato e un solo determinato difensore (che ha assistito fino a quel momento la parte privata e, si presume, conosce il procedimento ed è
preparato ad assolvere al meglio il proprio incarico;
un rapporto,
quindi, tra la persona della parte privata ed il suo difensore), se l'omessa notificazione determina l'assenza fisica di quell'unico difensore si concretizza la nullità assoluta indicata espressamente dall'art. 179 cod. proc. pen..
Nella stessa pronuncia si osserva, poi, che "siffatta conclusione pare incidentalmente rinvenirsi anche nel contesto della motivazione di SU, sent. 39060 del 16.7 - 8.20.2005, Aprea che, insegnando l'irrilevanza della presenza fisica dell'imputato per la sanatoria della nullità a regime intermedio conseguente all'omessa notificazione dell'avviso al codifensore fiduciario, ha evidenziato la differenza con il caso del mancato avviso all'unico difensore necessario a costituire la parte in giudizio", caso che nello svolgimento della motivazione ha ricondotto alla "nullità
insanabile" (paragrafo 2.2, pag. 6)". Se ne conclude che la nullità
generale ed assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. è configurabile nel solo caso in cui l'imputato sia assistito da un unico difensore,
sicché nessun contrasto vi è con l'appena richiamato recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni unite, relativo alla presenza di due difensori.
3.1.3. - Dal complesso delle due pronunce emergono, in sintesi, i seguenti principi di diritto: 1) l'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unico difensore, di fiducia o d'ufficio che sia,
quando ne determini l'assenza, integra una nullità di ordine generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen;
tale nullità può quindi essere dedotta, nonostante sia intervenuta prima del giudizio, anche con l'impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva fase processuale;
2) nel caso in cui vi siano, invece,
due difensori di fiducia, è sufficiente ad evitare che si verifichi la nullità di assoluta di cui sopra la circostanza che almeno uno dei due sia stato regolarmente avvisato dell'udienza; in tal caso si configura, infatti, una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sia questo di fiducia o d'ufficio.
Il secondo di tali due principi è quello che trova applicazione nel caso di specie. Dalla stessa narrativa del ricorso emerge, infatti,
che l'avviso dell'udienza è stato ricevuto da uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputata, il quale è stato revocato solo dopo la ricezione di tale avviso. Ne consegue che la "parte" - che,
come visto, coincide con il collegio difensivo nel suo complesso - ha avuto piena e regolare conoscenza della data dell'udienza, a nulla rilevando la revoca, solo successiva, di uno dei due difensori;
con l'ulteriore conseguenza che la comparizione in udienza del difensore d'ufficio senza che questo abbia eccepito l'omesso avviso al difensore di fiducia non revocato ha avuto l'effetto di sanare già
in grado d'appello la relativa nullità intermedia ai sensi dell'art. 184 c.p.p., comma 1.
3.2. - Il secondo motivo di impugnazione - con cui si lamenta la violazione del diritto di difesa per omesso avviso del deposito della
sentenza sia al difensore d'ufficio che era stata presente in udienza sia al difensore di fiducia che non era stato, invece, presente - è manifestamente infondato, perché l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'avviso contumaciale è stata sanata con la presentazione dell'impugnazione a firma dello stesso difensore, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b), il quale prevede che, se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato, la nullità è sanata. La richiamata disposizione trova, infatti, applicazione anche nel caso di omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, perché la funzione di tale notificazione è quella di consentire al destinatario di esercitare il suo diritto di impugnazione. Nè alcun rilievo assume l'omessa notificazione dell'avviso in questione al difensore d'ufficio nominato nell'ambito dell'udienza, perché questo ha esaurito le sue funzioni in tale ambito, essendovi un difensore di fiducia nominato, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 6. 4. - Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013