Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti).
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La massima Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall' art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , valutando legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2013, n. 30231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30231 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 04/06/2013
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1166
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 4437/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Do SC TA RI n. il 5.4.1972;
avverso la sentenza n. 656/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 14.6.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 4.6.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputata, l'avv.to. Magro M.B. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per il rilievo della prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 14.6.2012, la Corte d'appello di Brescia, ha integralmente confermato la sentenza in data 27.5.2011 con la quale il tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ha condannato TA RI Do SC alla pena di due mesi di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di quattro mesi, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso pari a 1,45 g/l) commesso in Manerba del Garda il 30.12.2007.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, dolendosi della violazione delle norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, avendo gli agenti accertatoli disposto una sola prova del tasso alcolemico sulla persona dell'indagata, e non già le due prove formalmente richieste dalla legge, senza che fosse neppure accertata la regolarità dell'apparecchio a tal fine utilizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo alla mancata effettuazione della seconda prova relativa all'accertamento del tasso alcolemico, la corte territoriale ha correttamente fatto applicazione del principio ripetutamente statuito da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (v., ex multis, Cass., Sez. 4, n. 27940/2012, Rv. 253598).
Nel caso di specie, oltre al richiamo dell'avvenuta effettuazione della prima prova relativa all'accertamento del tasso alcolemico (dalla quale era già emerso il dato del superamento delle soglie penalmente rilevanti secondo le quantità evidenziate), la corte d'appello ha dato atto, in modo logicamente coerente e pienamente congruo sul piano argomentativo, dell'avvenuto accertamento dello stato di alterazione dell'imputata per effetto dell'ebbrezza alcolica, sulla base di elementi d'indole sintomatica di tale evidenza e pregnanza significativa, rispetto alla soglia del tasso alcolemico già parzialmente riscontrato sul piano strumentale, da confortare, in termini di logica ragionevolezza, la decisione confermativa della responsabilità penale dell'imputata nei termini e secondo i parametri quantitativi concretamente accertati. Quanto alla pretesa irregolarità dell'apparecchio utilizzato ai fini dell'accertamento, è appena il caso di richiamare l'insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv. 251117). Di una simile prova contraria, nel caso di specie, l'imputata ha del tutto omesso di offrire il benché minimo riscontro.
2.2. - Il riscontro della manifesta infondatezza del ricorso proposto dalla Do SC, nell'attestarne la radicale inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, impedisce il rilievo dell'eventuale sopravvenienza, a seguito della pronuncia d'appello, di cause di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Sul punto, vale richiamare quanto dedotto dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dalla pronuncia n. 32 del 22 novembre 2000 (Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. 3. - Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013