Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17329 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da SALVATORE DOVERE
IA NA
AN AR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
DO D'IA
IA RU
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17329/2026 Roma, li, 13/06/2026
Sent. n. sez. 442/2026
UP - 02/04/2026 R.G.N. 38565/2025
sui ricorsi proposti da: IA UC nato a [...] il [...] NN PO nato a [...] il [...]
Ministero della Difesa
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte d'appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Sostituto Procuratore generale ALDO ESPOSITO, che ha concluso chiedendo: il Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati per non aver commesso il fatto con revoca delle statuizioni civili. E' presente l'Avvocato Arturo Salerni del foro di Roma in difesa delle parti civili AH HA OU, LA HA, HA AA, HA AS, AB TE, EH Ahmad, Hello Ajjouri Ahmad, Hello Ajjouri Sabah, TW Mohammad, Aallaham Basema. L'Avvocato Salerni conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi come da conclusioni e nota spesa che deposita. L'avvocato Arturo Salerni è altresì presente, come da nomine ex art. 102 c.p.p. depositate in udienza, in qualità di sostituto processuale di: Avvocato Silvia Calderoni del foro di Roma, in difesa della parte civile "Associazione Progetto Diritti Onlus"; Avvocato Alessandra Ballerini del foro di Genova, difensore delle parti civili MO MO OH, DU OU, KA
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
AS DA Mazen;
Avvocato Giuseppe Nicoletti del foro di Roma, difensore
difensore
della
civile
Amani.
della parte civile Amir Alabbar;
Avvocato Gaetano Mario Pasqualino del foro di Palermo, parte LI In qualità di sostituto processuale l'Avvocato Salerni deposita conclusioni e nota spese dell'Avvocato Pasqualino per la parte civile LI Amani, dell'Avvocato Nicoletti per la parte civile Amir Alabbar, dell'Avvocato Ballerini per le parti civili MO MO OH, DU OU, KA AS DA Mazen;
si riporta alle conclusioni scritte depositate, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità di tutti i ricorsi o, in subordine, che i ricorsi siano rigettati. L'Avvocato Salerni deposita altresì conclusioni scritte dell'Avvocato Calderoni per la parte civile "Associazione progetto diritti onlus", chiedendo il loro accoglimento.
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L'avvocato Stefano Greco del foro di Roma è presente sia in qualità di difensore di fiducia della parte civile ASGI "Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione" che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, dell'Avvocato Dario Belluccio del foro di Bari, difensore delle parti civili OH Al DD e Al RI. L'Avvocato Greco conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e dai responsabili civili. E' presente l'avvocato Mario Antonio Angelelli del foro di Roma in difesa delle parti civili Hashash Manal, Al EH Feryal, Balkes Abood, Atwah Atwah, Hello Ajjouri Sadam, Rawaa Khaled, EH AS, LA Ahmad, Anes Frhat, Solaimani Abdulnaser e AB TE. Il difensore conclude chiedendo che vengano respinti i ricorsi proposti dagli imputati e dai responsabili civili, come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. In difesa dei responsabili civili Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono presenti gli Avvocati dello Stato Massimo Di Benedetto e Paolo Passolunghi. L'Avvocato Di Benedetto, dopo ampia illustrazione dei motivi di ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata venga cassata con conseguente revoca delle statuizioni civili. In difesa del ricorrente IA UC sono presenti i difensori Avvocati Domenico Barilla' del foro di Roma e Patrizia Morello del foro di Reggio Calabria. L'avvocato Morello, associandosi alle conclusioni del difensore dei responsabili civili, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. In difesa del ricorrente NN PO sono presenti gli Avvocati UC Ciaglia e Francesco Miraglia del foro di Roma. L'Avvocato Ciaglia e l'Avvocato Miraglia, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, concludono chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/6/2024, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma in data 2/12/2022, con cui erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo plurimo ascritti a IA UC e MA PO. La Corte d'appello condannava gli imputati ed i responsabili civili, Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza in favore delle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo. La vicenda che occupa riguarda il naufragio di una imbarcazione sulla quale prendevano posto un numero imprecisato di migranti provenienti dalla Siria, avvenuto nella zona SAR di MA. In seguito al naufragio furono recuperati 26 cadaveri, morti per annegamento;
si stimò che i dispersi fossero oltre 200 persone. L'imbarcazione viaggiava in condizioni di sovraccarico e proveniva dalle coste libiche. Al momento della localizzazione ad opera delle Autorità maltesi, che assunsero il coordinamento del salvataggio, la imbarcazione si trovava in acque internazionali. Era contestato agli imputati, nelle rispettive qualità di Capitano di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto (NN) e di Capitano di Fregata della Marina Militare Italiana (IA) di avere indebitamente rifiutato un atto del loro ufficio, che, per ragioni di sicurezza pubblica, doveva essere compiuto senza ritardo [capi A) e B) della rubrica]. Detta omissione, nella prospettazione accusatoria, ritardando i soccorsi in mare, aveva determinato il naufragio e l'annegamento dei migranti, il cui barcone, nelle more dell'intervento di salvataggio, si era rovesciato [capo C) dell'imputazione riguardante il reato di omicidio colposo plurimo]. Più nel dettaglio, a NN PO, il quale aveva compiti di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), in base alla convenzione S.A.R. adottata ad Amburgo il 27/4/1979, era addebitato di avere omesso di richiedere di dare ordini alla nave Libra della Marina Militare di dirigere immediatamente sul luogo del natante in pericolo, dopo avere ricevuto, alle ore 16,22, comunicazione dalle Autorità maltesi di fare intervenire l'unità navale. A IA UC, il quale era a capo della sala operativa di CINCNAV (Comando in Capo della Squadra navale), era addebitato di non avere dato alla nave Libra l'immediato ordine di intervenire, alla massima velocità, nella zona
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
dei soccorsi, dopo avere ricevuto, alle ore 16,22, comunicazione da NN (I.M.R.C.C. di Roma) della richiesta proveniente da MA. Il Tribunale di Roma, all'esito di una complessa istruttoria, preso atto dell'estinzione dei reati in data 21/2/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Essendo la prescrizione intervenuta prima della emissione della sentenza, nulla disponeva in ordine alle statuizioni civili. Nel corpo della motivazione (capitolo 5 del considerato in diritto, intitolato: "Sussistenza dei reati. Considerazioni finali sulla penale responsabilità degli imputati"), il Tribunale ha ritenuto che NN avesse omesso di richiedere il concorso dell'unità navale della Marina Militare italiana, da dirigere tempestivamente in soccorso dei migranti, dopo avere ricevuto alle ore 16,22 la segnalazione delle Autorità maltesi. Tale atto, si legge in sentenza, era dovuto in base all'art. 5 del d.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 - Regolamento di attuazione della Convenzione di Amburgo n.147/1989, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo - il quale stabilisce che il Centro di coordinamento e soccorso nazionale (I.M.R.C.C.) debba richiedere agli altri comandi competenti della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, in caso di necessità, il concorso di mezzi navali ed aerei. La richiesta, si legge in motivazione, era dovuta per ragioni di sicurezza pubblica, la cui salvaguardia non deve intendersi limitata ad aree di pertinenza dello Stato italiano, rientranti nella sua competenza SAR, e confinata nell'ambito territoriale nel quale è esercitata la giurisdizione italiana. Infatti, si legge, si tratta di un bene-interesse tutelato in modo permanente, sia che si assuma il coordinamento delle operazioni di salvataggio, sia che si debba prestare assistenza ai coordinatori degli altri Stati richiedenti, senza che ciò implichi l'estensione del bene tutelato dall'art. 328 cod. pen. ad un indiscriminato ambito internazionale, privo di confini (così pag. 71 della sentenza di primo grado). Sulla base di tali premesse ha ritenuto che NN non avesse ottemperato all'obbligo normativamente impostogli, incorrendo nella violazione dell'art. 328 cod. pen. Con riferimento alla posizione di IA, dopo avere analizzato la condotta serbata dall'imputato alla stregua delle emergenze probatorie in atti, ha ritenuto che il suo operato fosse stato diretto ad eludere il coinvolgimento degli assetti navali della Marina Militare nell'operazione di soccorso. La Corte d'appello, nel richiamare il perimetro entro il quale avrebbe dovuto muoversi la deliberazione, segnato dai limiti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nel respingere gli atti di appello degli imputati e dei responsabili civili,
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
i quali avevano invocato una pronuncia assolutoria, ha ritenuto di condividere le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati ed i responsabili civili, questi ultimi rappresentati dall'Avvocatura di Stato.
2.1. NN PO.
Le doglianze articolate in otto motivi di ricorso, ciascuno contenente diversi paragrafi e sottoparagrafi, possono essere così sintetizzate, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen.; erronea applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza a Sezioni Unite TA (paragrafi 1, 1.1, 1.2). Il Tribunale di Roma, pur avendo emesso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione dei reati, contiene numerosi riferimenti che attengono ad una palese affermazione di penale responsabilità degli imputati, avendo più volte ribadito che le condotte omissive loro addebitate ed il conseguente omicidio colposo plurimo fossero stati pienamente provati. Tale erroneo apparato motivazionale, assunto in violazione degli artt. 27 Cost. e 6, comma 2, CEDU, è stato nella sostanza condiviso dalla Corte d'appello, che, pur avendo formalmente riconosciuto che il primo giudice non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dei principi stabiliti in sede di legittimità dalla sentenza TA, è incorsa nel medesimo errore metodologico del Tribunale. La Corte territoriale, infatti, oltre ad avere affermato di condividere la motivazione del primo giudice, in più passaggi argomentativi, si è chiaramente soffermata sui profili di responsabilità addebitati agli imputati, presentandoli impropriamente come colpevoli. Ciò ha prodotto effetti pregiudizievoli nel processo per i ricorrenti: la Corte d'appello ha rafforzato la motivazione della sentenza di primo grado, che, sebbene fosse formalmente di prescrizione, aveva in effetti il contenuto di una sentenza di condanna;
ha privato gli imputati della possibilità di una riforma della sentenza di primo grado e dei numerosi obiter dicta in essa contenuti nei quali si attribuisce agli imputati la responsabilità dell'accaduto; ha aggiunto ulteriori elementi valutativi, rispetto alla sentenza del Tribunale, tendenti a dimostrare la colpevolezza degli imputati (elementi peraltro errati e contraddittori); ha attribuito, di fatto, agli stessi imputati la responsabilità di aver causato il tragico evento;
ha esposto gli imputati a future ingentissime pretese risarcitorie delle parti civili. La presenza delle parti civili nel giudizio di appello, la cui partecipazione è ammessa dalla Corte territoriale con ordinanza del 5/12/2023,
stata
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
determinerebbe un superamento dei vincoli imposti dalla regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto, la vicenda che occupa, per le sue peculiarità, avrebbe dato luogo ad un tertius genus che non è nè quello della prescrizione maturata in appello (riguardo al quale si applica la disposizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.), né quello in cui le parti civili sono assenti (riguardo al quale si applicano i principi stabiliti dalle Sezioni Unite TA). La presenza in giudizio delle parti civili, ammesse a resistere rispetto alle impugnazioni degli imputati, avrebbe dovuto consentire una piena delibazione della vicenda: i principi stabiliti nella sentenza a Sezioni Unite TA sono ragionevolmente applicabili soltanto se la pronuncia di prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. non contenga, come dovrebbe essere, alcun accertamento surrettizio di colpevolezza. Nella fattispecie che occupa, la Corte territoriale avrebbe dovuto analizzare in modo compiuto le risultanze dibattimentali, valutando pienamente gli atti di appello, anche nell'ottica dell'adozione di una sentenza di assoluzione. Diversamente opinando, i due imputati si troverebbero a patire un'affermazione di colpevolezza sostanzialmente inappellabile. Si rammenta come la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 41/24, occupandosi di una questione di legittimità attinente all'art. 411 cod. proc. pen., nel caso di un decreto di archiviazione in cui erano contenuti giudizi sulla colpevolezza dell'imputato, ha affermato come non sia consentito esprimere tali giudizi in assenza di una pronuncia di condanna. Si è dato rilievo in motivazione alla Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che ha inteso rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza. L'art. 4, paragrafo 1, di tale direttiva prevede: «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, [...] le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole». II) Nullità della sentenza per carenza di motivazione riguardo alla possibilità di individuare nei fatti il reato di cui all'art 328, comma 1, cod. pen. (paragrafo 2); III) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 328, comma 1, cod. pen., in relazione all'art. 5 d.P.R. 662/1994 (paragrafo 3). La Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare i rilievi difensivi nei quali si contestava la possibilità di configurare nei fatti il reato di rifiuto d'atti d'ufficio per ragioni di sicurezza pubblica in ambito extraterritoriale e fuori dalla giurisdizione italiana, essendosi il tragico evento verificato in acque SAR maltesi ed avendo MA assunto il coordinamento dell'intervento. Per "sicurezza pubblica", rilevante ai fini dell'art. 328 cod. pen., deve intendersi la sicurezza pubblica riferibile ad aree di pertinenza del territorio
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
nazionale, quantomeno in casi di assunzione del coordinamento da parte di IMRCC. Il corretto riferimento normativo, a sostegno dell'assunto, è rappresentato dal Regolamento di attuazione italiano della Convenzione di Amburgo, che prevede, all'art. 4, che I.M.R.C.C. (la Centrale Operativa Italiana delle Capitanerie, quel giorno presieduta dal Comandante NN) assicuri "l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio", coordini "le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare" e tenga "i contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati". Inconferente è il richiamo all'art. 1 TULPS contenuto nella sentenza di primo grado a sostegno dell'assunto, riguardante le autorità di Polizia, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nazionale. La Corte territoriale, investita delle doglianza sul punto, ha omesso di pronunciarsi. Sulla base di tali elementi, nessuna posizione di garanzia in materia di Pubblica Sicurezza era attribuibile al Comandante NN per un evento avvenuto in acque internazionali, in zona SAR di altro paese, che aveva assunto il coordinamento dell'intervento. Il Tribunale aveva affermato che l'art. 5 della Convenzione di Amburgo imponesse al comandante NN, quale responsabile della Centrale operativa IMRCC Roma, di intimare formalmente la messa a disposizione della nave Libra, da dirigere tempestivamente in soccorso dei migranti, assumendo la doverosa iniziativa che conseguiva alla ricezione del fax maltese delle ore 16.22, ovvero chiedere al Comandante della squadra navale di impartire il relativo ordine (pagg. 24-25 e pag. 69 della sentenza di primo grado). Tale assunto sarebbe assolutamente erroneo;
sulla base dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di Attuazione della Convenzione di Amburgo, la Capitaneria di Porto retta da NN non poteva intimare alla Marina Militare di intervenire, dovendo limitarsi ad informare il Comando operativamente competente, adempimento puntualmente eseguito. In conclusione, sul piano della configurazione del reato, si attribuisce a NN un potere che egli non aveva, in violazione dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della Convenzione di Amburgo;
la sentenza di appello omette del tutto di affrontare il problema, incorrendo nel vizio della carenza di motivazione. Alla stregua delle risultanze dibattimentali, l'obbligo informativo da parte del ricorrente è sempre stato assolto, avendo veicolato alla Marina Militare la richiesta di MA di far intervenire la nave da guerra più vicina al barcone dei migranti. IV) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in punto di lamentata contraddittorietà e inconciliabilità tra l'imputazione di cui al capo A) della rubrica,
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
come contestata al comandante NN e quella di cui al capo B), come contestata al comandante IA (paragrafo 4); V) Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. a causa della ricostruzione delle condotte contestate agli imputati ai capi A) e B) della rubrica in termini di concorso di persone (paragrafo 5). VI) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen. nella parte in cui si afferma la responsabilità di NN e del coimputato IA per fatti verificatisi prima delle ore 16,22 del giorno 11 ottobre 2013 (paragrafi 6.1, 6.2). I capi d'imputazione elevati a carico di NN e IA, riguardanti il rifiuto d'atti d'ufficio, sono confliggenti e logicamente incompatibili tra loro. A NN PO si contesta di avere omesso a seguito della ricezione del fax maltese delle ore 16,22 - di dare l'ordine (poi mutato in "richiedere di dare ordine") d'intervento immediato, alla massima velocità, alla Nave Libra della Marina Militare, essendosi limitato a passare informazioni all'Ufficio della Marina ove operava il IA (c.d. CINCNAV). Nel capo B), riguardante IA, si contesta a quest'ultimo di aver omesso di dare l'ordine d'intervento immediato, alla massima velocità, a Nave Libra, di portarsi sul luogo in cui si trovava il natante, disponendo dapprima che Nave Libra non fosse informata e provvedendo solo successivamente, in ritardo, alle ore 17,04, di dare l'ordine di dirigere nella zona di soccorso per verificare e prestare assistenza. Se si contesta a IA di aver omesso di dare l'ordine alla nave Libra, come indicato nel capo d'imputazione, significa che le informazioni fornite da NN erano sufficienti perchè CINCNAV si attivasse. Quindi il contenuto del capo B), attribuendo la responsabilità a IA, necessariamente esclude che il NN abbia rifiutato un atto del suo ufficio. Viceversa, ove si riconosca che NN abbia "omesso di richiedere di dare l'ordine", IA, in assenza di richiesta, non era in grado di autodeterminarsi diversamente. Emergerebbe dagli atti una palese violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il Tribunale eludeva il problema della palese contraddittorietà del contenuto delle imputazioni, ipotizzando un vero e proprio concorso di persone nei reati, che avrebbe visto i due imputati agire in modo concorde nel rifiutare dolosamente gli atti dei rispettivi uffici. Ha poi fatto retroagire la condotta illecita ad un orario di gran lunga anteriore alle ore 16,22 (pag. 79 della sentenza di primo grado). Il discostamento dall'imputazione formulata sarebbe palese ed i percorsi logici seguiti dal Tribunale per sostenere la responsabilità del ricorrente sono del tutto avulsi dalla contestazione. La Corte d'appello mutua pedissequamente l'impostazione concorsuale, esclusa dall'imputazione, come
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
risulta dal passaggio argomentativo riportato a pag. 22 della sentenza impugnata, dove la posizione dei due imputati è accomunata con riferimento alla conoscenza della situazione di pericolo in cui versava l'imbarcazione. L'esclusione del concorso di persone nel reato è ulteriormente dimostrata dal tenore dell'imputazione di cui al capo C) della rubrica, dove è contestata agli imputati la cooperazione colposa nell'omicidio colposo plurimo. La Corte d'appello, infine, diversamente da quanto descritto e contestato nella imputazione, ha affermato la responsabilità dell'imputato per quanto verificatosi prima delle ore 16,22 del giorno 11 ottobre 2013, indebitamente estendendo la valutazione a condotte pregresse, non oggetto della imputazione, con ciò determinando una concreta lesione del diritto di difesa. VII) Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost.; motivazione apparente riguardo ad elementi decisivi, che avrebbero condotto, ove esaminati, ad un'assoluzione de plano per entrambi i reati (paragrafi 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7F1, 7F2). La Corte territoriale ha sistematicamente evitato di confrontarsi con i motivi di appello. Nel far ciò, ha preventivamente rifiutato di verificare se i motivi di appello contenessero argomentazioni di evidenza tale da poter condurre ad una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Negli atti si individuano incontrovertibili elementi che avrebbero dovuto, all'evidenza, condurre ad una sentenza di assoluzione ove non fossero stati travisati dai giudici di merito. La Corte territoriale ritiene in modo irragionevole che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda fossero realmente consapevoli di quanto stava accadendo. Entrambi gli imputati avevano notizia - il NN fino alle ore 16,44 e IA anche oltre di un peschereccio che navigava alla velocità di 5-10 nodi. MA aveva assunto il coordinamento delle operazioni ed aveva inviato sul posto un suo pattugliatore ed un aereo da ricognizione. Risulta dagli atti e dalla cronologia degli eventi come, alla ricezione del fax delle ore 16,22, NN abbia impartito tre ordini al personale della Centrale operativa: chiamare CINCNAV, inviare loro il fax maltese, chiamare MA per chiarimenti. Molti dettagli essenziali a conoscenza delle Autorità italiane vengono forniti da MA solo con la telefonata delle ore 16,44. In detta telefonata l'ufficiale maltese fornisce la localizzazione del barcone e comunica che questo si è fermato. Risulta dagli atti che il pattugliatore maltese giunse sul luogo del naufragio molto prima di tutti gli altri assetti, come riconosciuto dalla stessa sentenza di primo grado (pag. 82). La nave Libra, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'appello, al momento del naufragio, quando ricevette
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
l'ordine di dirigersi sul posto a tutta velocità, era già in avvicinamento rispetto all'obiettivo. VIII) Violazione degli artt. 541 e 578 cod. proc. pen. in relazione alla condanna disposta in appello alle spese in favore delle parti civili (paragrafo 8). La statuizione risulta viziata da un evidente errore giuridico. In base all'art. 541 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile presuppone l'accoglimento, anche solo generico, della domanda di restituzione o risarcimento del danno. E' pacifico che nel caso in esame le parti civili non abbiano ottenuto alcuna pronuncia in tal senso nel giudizio di primo grado, essendo la prescrizione dei reati intervenuta prima della pronuncia del Tribunale.
2.2. IA UC
I difensori, dopo ampia premessa, hanno proposto un motivo unico di ricorso, articolato in cinque paragrafi. I) Con riferimento ai capi B) e C) della rubrica, violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 129, comma 2, cod. proc. pen., 40, comma 2, 43, 328, 589 cod. pen.; 24, 27 e 111 Cost. (paragrafi da 1 a 5). La sentenza oggetto di ricorso sarebbe affetta da plurimi vizi. Risulterebbe evidente l'inesatta applicazione del concetto di evidenza probatoria richiamato nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., interpretato in senso eccessivamente restrittivo dalla Corte di merito. In conseguenza di questo errore in diritto, i giudici di secondo grado finiscono con l'omettere di rilevare la presenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito del ricorrente: il comandante IA, come risulta evidente dalle testimonianze raccolte, non ebbe conoscenza alcuna, in modo del tutto incolpevole, della condizione di distress del barcone. Per altro verso, la sentenza impugnata è incorsa in plurimi vizi motivazionali, tutti gravi e manifesti, per avere i giudici fondato il proprio convincimento su argomentazioni spesso apparenti, ipotetiche e astratte, trascurando di prendere in considerazione elementi decisivi, emersi dall'istruttoria e offerti dai difensori nel gravame, idonei a consentire la constatazione dell'evidenza della innocenza dell'imputato. La Corte territoriale ha così violato il disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e le garanzie costituzionali stabilite dagli artt. 24, 27, comma 2 e 111, comma 2, Cost., affermando esplicitamente di volersi astenere dall'esaminare tutti i decisivi rilievi devoluti al suo esame ed offrendo una motivazione che contravviene alle regole del giusto processo.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
Un primo aspetto suscettibile di rivelare il vizio di omessa motivazione nel quale è incorsa la Corte territoriale attiene a quanto asserito in sentenza in relazione alla responsabilità dell'Autorità maltese. I giudici sostengono che qualsiasi omissione o errata condotta da parte delle Autorità maltesi non esimeva quelle italiane dal salvare le vite umane. L'affermazione non prende minimamente in considerazione le prove in atti che attestano esattamente il contrario. L'assunto della Corte territoriale poggia su un evidente travisamento della prova: la sentenza d'appello, infatti, ritiene dimostrato il presupposto che le Autorità italiane sapessero esattamente della gravità della situazione, decidendo di non intervenire in ragione di una visione burocratica delle regole di soccorso in mare. I giudici sostengono che l'argomento difensivo secondo cui NN e IA non sapessero che il natante imbarcasse acqua sarebbe incompatibile con il frenetico scambio di comunicazioni di cui vi è prova in atti. Anche tale passaggio motivazionale non si misura con i dialoghi di quelle ore, richiamati nell'atto di appello, che smentiscono quanto affermato dai giudici sulla base di un ragionamento privo di qualsiasi fondamento probatorio. Nell'atto di appello, al fine di ripristinare la corretta rappresentazione delle risultanze istruttorie, si era evidenziato come fosse necessario valutare il contenuto delle conversazioni richiamate nella cronologia degli eventi del tutto trascurate dal Tribunale in quanto dimostrative della evidente assenza di responsabilità del Capitano IA nella vicenda che occupa. Il primo evidente errore nel quale cade la Corte di appello, frutto di un travisamento delle prove, riguarda il fatto che le Autorità italiane fossero a conoscenza della situazione di distress dell'imbarcazione dei migranti, mancando di intervenire per una impostazione burocratica delle regole di soccorso in mare. Tale circostanza è palesemente smentita dalle testimonianze raccolte e dai documenti acquisiti: al riguardo i giudici di merito hanno del tutto omesso di considerare le dichiarazioni di AN, il quale ebbe a riferire di non ricordare le informazioni riportate a IA in relazione al documento concernente i bambini "injured" e le condizioni dell'imbarcazione dei migranti. Del tutto apodittiche e congetturali sono le affermazioni contenute in sentenza secondo le quali la situazione di pericolo in cui versava l'imbarcazione sarebbe incompatibile con il "frenetico scambio di informazioni". I dialoghi confermano che le telefonate dei migranti non arrivarono alla Marina Militare, ma alla Capitaneria di porto. In motivazione è stata realizzata una completa sovrapposizione delle posizioni di IA e NN, che rende la sentenza anche sotto questo profilo illogica e contraria alle norme di diritto penale in tema di obbligo giuridico discendente dalla differenziazione delle singole posizioni di garanzia. Dai dialoghi tutti
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
riportati nei motivi d'appello emerge senza alcuno sforzo interpretativo che l'assunto dei giudici di merito è destituito di fondamento. La Corte territoriale omette di attribuire il giusto valore al fatto che MA alle 13:05 avesse assunto il coordinamento delle operazioni di salvataggio, con tutte le conseguenze in tema di gestione dell'evento SAR e di responsabilità, siccome previsto dalle convenzioni internazionali cui ha aderito l'Italia. Il fatto che lo Stato italiano avesse un obbligo di intervento in acque internazionali, rientranti nell'area SAR di MA, è circostanza assolutamente da escludere. Le conversazioni indicate nell'atto di appello, di cui la Corte territoriale non ha tenuto minimamente conto, smentiscono nettamente la penale responsabilità di IA per l'atteggiamento attendista che gli viene attribuito. L'imputato, infatti, non informato di ragioni di urgenza, riteneva che non ci fosse nessuna situazione di pericolo da fronteggiare, essendo state peraltro interessate anche due navi mercantili nelle vicinanze del natante che trasportava migranti. Il quadro che venne rappresentato all'imputato era un quadro rassicurante. Alle ore 15:12 MA comunicava di essere in procinto di mandare sul posto un velivolo di ricognizione per valutare la situazione: ancora una volta la sentenza non si confronta con le emergenze processuali indicate nell'atto d'appello, di fondamentale importanza per comprendere il significato del flusso di informazioni provenienti da MA. Manifestamente illogica è la sentenza impugnata laddove, a pagina 25, riporta gli avvenimenti e le comunicazioni che si sono succedute negli orari 15.34, 15.37 e 15.41. Ritiene la Corte territoriale che gli accadimenti di questo lasso temporale evidenzino la condotta colposa del IA, in quanto aveva impartito l'ordine a AN di riferire al capitano della nave Libra di evitare di trovarsi sulla linea di rotta congiungente la motovedetta maltese. Questa condotta evidenzierebbe secondo la sentenza la volontà del IA di sottrarre la nave Libra alle operazioni di soccorso e riversare quell'onere su MA. Tale affermazione sarebbe del tutto apodittica ed è comunque contraddetta dalle conversazioni registrate nei tre orari citati. A fronte di tutti i concreti elementi probatori che la difesa aveva indicato per consentire di rilevare l'evidente innocenza del proprio assistito, la sentenza oppone presunzioni astratte e congetturali. La motivazione impugnata sarebbe meramente apparente in quanto:
1. non esamina le prove specifiche raccolte nel dibattimento richiamate nell'atto di gravame;
2. non spiega in modo autentico le ragioni a sostegno della ritenuta responsabilità dell'imputato seppure non formalmente dichiarata - limitandosi a sostituire alla valutazione delle emergenze probatorie massime di esperienza astratte, che presumono ciò che invece andava accertato 3. non esamina le prove specifiche raccolte nel dibattimento
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
richiamate nell'atto di gravame;
4. inverte il principio di presunzione di non colpevolezza e anziché considerare che al comandante IA non giunsero tempestivamente informazioni complete, semplicemente presume che ciò non sia avvenuto e che costui le abbia ignorate. Così argomentando la Corte territoriale considera ipotetica la prova contraria, sebbene questa sia oggettivamente esistente, regolarmente raccolta in dibattimento e richiamata tanto dalla difesa quanto dalla pubblica accusa, che aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato. Nel definire meramente ipotetiche e prive di ogni adeguato fondamento probatorio le argomentazioni difensive, la sentenza esprime una motivazione apodittica: esclude che le informazioni giunte a IA fossero lacunose, ma non motiva su alcuno degli elementi probatori che dimostrano questa lacunosità. La sentenza impugnata mostra un ulteriore vizio motivazionale nella parte in cui tratta le posizioni dei due imputati in modo congiunto e indifferenziato, omettendo di constatare quale specifica conoscenza della situazione avesse ognuno dei due, in quale momento e con quale livello di dettaglio fossero pervenute notizie ai due comandanti. Tale modalità sarebbe evidentemente erronea, atteso che la posizione del comandante IA e quella del comandante NN sono ontologicamente diverse sotto il profilo della istituzione di appartenenza, del ruolo operativo ricoperto, delle informazioni effettivamente ricevute, delle competenze decisorie e degli obblighi giuridici connessi alla rispettiva posizione funzionale. La sentenza omette pure di considerare che il fax di richiesta d'intervento della nave Libra è giunto a IA soltanto alle 17:04. Tutte le prove esistenti contraddicono l'affermazione dei giudici di merito circa il comportamento omissivo di IA, essendosi questi subito attivato dopo la ricezione della richiesta. Al ricorrente non giunsero le informazioni necessarie per ritenere un'emergenza imminente e tale circostanza non è colpevolmente a lui attribuibile.
2.3. Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dopo ampia premessa nella quale è stato riepilogato il fatto storico, sono state richiamate le vicende procedimentali e processuali della regiudicanda in esame, l'Avvocatura ha articolato dodici motivi di ricorso. I) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale sancito che la giurisprudenza di legittimità espressa nella pronuncia a Sezioni Unite TA e, comunque, lo statuto di limitata appellabilità delle pronunce di non doversi procedere per
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
intervenuta prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. si applichi anche alle sentenze che sono, nella sostanza, una pronuncia di accertamento di penale responsabilità. La Corte territoriale dà conto in premessa dei principi giuridici che ritiene di dover seguire nell'esame degli atti d'appello, richiamando la nota pronuncia a Sezioni Unite TA. In proposito ricorda il principio di diritto secondo cui la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione può essere, in appello, riformata in assoluzione nel merito soltanto nel caso in cui la prova dell'innocenza dell'imputato sia evidente. In motivazione stigmatizza come la sentenza di primo grado non coincida con l'archetipo normativo di pronuncia di proscioglimento per prescrizione, statuendo in positivo la responsabilità degli imputati ed accertando l'esistenza dei reati loro ascritti. L'accertamento di penale responsabilità, pacificamente operato in prime cure, deve poter essere messo in discussione in appello secondo le ordinarie regole probatorie del giudizio di gravame, senza che possa opporsi agli imputati ed al responsabile civile il limite della regola iuris della evidenza della prova dell'innocenza. Il vulnus presente nella sentenza del Tribunale, pur rilevato dalla Corte territoriale, non è stato da questa compiutamente emendato. Invero, non è sufficiente dare atto dell'atipicità della prima pronuncia per correggere il vizio provocato in primo grado. Il fatto che il dispositivo della sentenza di primo grado sia quello corretto, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., non vale in nessun modo a superare il vizio qui denunciato. Poiché la sentenza di rigetto è una sentenza che conferma quella appellata, il pregiudizio sofferto dagli imputati, che hanno subito una dichiarazione di colpevolezza che non hanno potuto appellare, espone lo Stato italiano al concreto rischio di ricorso degli imputati alla CEDU, per violazione dell'articolo 6, nella prospettiva della violazione del principio di presunzione d'innocenza, cosa che peraltro la stessa Corte territoriale ha espressamente inteso di palesare. I bis) Erronea applicazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della meno favorevole pronuncia dichiarativa della prescrizione in luogo dell'assoluzione nel merito. Il vizio lamentato nel motivo primo di ricorso ha prodotto altresì una criticità ulteriore. L'innocenza evidente e piena a fronte dell'imputazione di un reato può discendere anche dall'evidente manifesta insussistenza di un singolo elemento costitutivo di quel reato. La Corte territoriale non considera in alcun modo i singoli elementi dei due reati, concentrandosi esclusivamente sull'esistenza di supposte condotte alternative lecite e potenzialmente salvifiche prevalentemente in astratto. Omette così di vagliare se l'innocenza degli imputati potesse emergere ictu oculi dall'analisi di altri elementi fondamentali nell'accertamento di
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responsabilità, ossia l'inesistenza di una richiesta rifiutata prima delle ore 16:22 e, quanto alla richiesta delle 16:22, l'inesistenza di una condotta di rifiuto e del dolo reiettivo. Quanto al reato omissivo colposo non si considera minimamente l'esigibilità ex ante alla luce della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; il perimetro della posizione di garanzia gravante sugli imputati, a cui ricollegare gli obblighi di intervento in concreto esigibili. II) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 27 della Costituzione nella prospettiva del principio di presunzione di innocenza. La Corte territoriale apertamente dà conto del rischio che la pronuncia di primo grado, resa formalmente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma sostanzialmente di accertamento della penale responsabilità degli imputati, violi l'articolo 6 della CEDU, in base al quale nessun cittadino deve essere considerato colpevole di un reato in difetto di una formale condanna emessa nei suoi confronti. La Corte EDU ha in più occasioni ribadito che il principio di presunzione di innocenza riguarda ogni ipotesi in cui non vi sia una condanna formale definitiva. E' innegabile che gli imputati e i responsabili civili si siano trovati, nel caso che occupa, al cospetto di un primo verdetto di colpevolezza e ad una seconda sentenza, che, sebbene formalmente abbia rilevato l'erroneità della impostazione della prima sentenza, si è rifiutata di riesaminare tale verdetto, applicando i parametri probatori che si applicano agli appelli rivolti nei confronti delle sentenze che accertano la colpevolezza. III) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'articolo 111, comma 6, Cost. in uno con l'art. 125 cod. proc. pen. e con gli articoli 581-597 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha affermato che, stante la notevole mole degli atti processuali, inclusi la sentenza di primo grado e gli atti di impugnazione, avrebbe proceduto per temi, essendo inconcepibile replicare ai motivi di gravame analizzando ogni affermazione e contrastando punto per punto le tesi difensive sulla falsariga della sentenza di primo grado. La Corte d'appello dichiara apertamente di astenersi dall'obbligo motivazionale su di lei incombente, aggiungendo che, piuttosto che esaminare i corposi atti d'appello, avrebbe proceduto per "temi", la qual cosa ha determinato l'effetto che la maggioranza dei motivi di appello dell'Avvocatura fossero completamente ignorati. Si rileva come il giudice dell'appello debba necessariamente esaminare tutti i motivi d'appello sottoposti alla sua attenzione, non essendo ammissibile che i motivi di appello siano ignorati in ragione della lunghezza del gravame.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
IV) Nullità della sentenza e, comunque, sua illegittimità per mancanza e apparenza motivazionale circa la questione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. Si denuncia l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul primo motivo d'appello. L'Avvocatura di Stato, richiamata la nota giurisprudenza di legittimità in tema di principio di correlazione tra accusa e sentenza, aveva segnalato come l'imputazione elevata nel decreto di rinvio a giudizio riguardasse le condotte omissive asseritamente verificatesi dopo la richiesta d'intervento di MA delle ore 16:22. Il rifiuto d'atti d'ufficio era stato configurato in relazione alla ricezione del fax proveniente da MA, che, del resto, rappresentava la prima e unica richiesta che gli imputati avevano ricevuto. Lo stesso Tribunale conferma che è quella la richiesta da considerarsi per l'indebito rifiuto. Ne consegue che nessuna condotta antecedente potesse essere presa in considerazione dalla Corte territoriale ai fini della ricorrenza del reato. V) Nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
violazione degli articoli 521 e 604 cod. proc. pen. e degli articoli 328 e 589 cod. pen.. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, pur dando per nota la giurisprudenza nomofilattica sulla possibilità di temperare il principio nei casi in cui l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi anche in relazione ad ulteriori profili di responsabilità, non previsti nella imputazione, non è accettabile che i giudici abbiano considerato fatti e condotte antecedenti alle ore 16:22, orario della richiesta di MA asseritamente rifiutata dagli imputati. Prima di allora, infatti, non era intervenuta alcuna richiesta dell'Autorità maltese. VI) Nullità della sentenza e, comunque, sua illegittimità per apparenza della motivazione circa l'importanza, autoevidente e decisiva, ai fini dell'assoluzione de plano degli imputati, della telefonata delle ore 16:44; mancata considerazione della circostanza che MA, alle ore 16:22, non telefona, ma manda un fax;
VI- bis) Motivazione mancante o manifestamente illogica e contraddittoria;
travisamento per omissione della prova. Uno degli argomenti trascurato in motivazione di pronta soluzione nella direzione dell'autoevidenza dell'innocenza degli imputati è rappresentato dalla cronologia dei fatti riepilogata dalla Guardia di finanza incaricata delle indagini. Alle ore 16:22 MA richiede per la prima volta a MRCC Roma di dare istruzioni alla nave della Marina militare (a mezzo fax).; alle ore 16:38 MRCC Roma contatta CINCNAV per anticipare il fax;
alle ore 16:44 MRCC Roma contatta MA spiegando che la nave militare è un assetto importante e spostarla non è considerata la scelta migliore, in ogni caso MRCC chiude dicendo che se quella di
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
spostare nave Libra è l'unica soluzione allora possono utilizzarla;
alle 17:04 IA conferma - parlando con NN che è arrivato il fax di MA e conferma l'ordine a Libra di dirigere verso l'imbarcazione dei migranti;
alle ore 17:07 MA informa MRCC che l'imbarcazione dei migranti si è capovolta. Il fax giunto all'ufficio dell'imputato NN è stato portato alla sua attenzione in una tempistica non meglio precisata e da questi fatto anticipare, per le vie brevi, alle ore 16.38, alla Marina Militare. NN ha fatto tutto ciò che poteva fare in una decina di minuti;
lo stesso Tribunale ammette che dopo le ore 16:38 non era mancato nulla da parte di NN. L'altro imputato, dal canto suo, appartiene a un ufficio che alle 16:38 sapeva dell'esistenza del fax e alle ore 17:04, momento in cui riceve materialmente il fax per la prima volta, conferma l'ordine a Libra di dirigersi sull'obiettivo; pertanto, anche IA ha fatto tutto ciò che poteva fare prima di sapere del rovesciamento dell'imbarcazione. Nulla è stato detto sulla brevità del tempo trascorso tra la ricezione del fax e l'ordine impartito alla nave della Marina Militare di dirigersi sull'obiettivo. Dalla telefonata delle ore 16:44 fra la Capitaneria e MA non emergeva il carattere di assoluta urgenza e di conclamato pericolo del barcone (l'evento, infatti, era classificato INCERFA). VII) Nullità della sentenza e, comunque, sua illegittimità per mancanza e apparenza della motivazione circa l'importanza evidente e decisiva della non coincidenza tra uffici e persone fisiche degli imputati;
violazione degli articoli 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. Non vi è certezza in ordine ai minuti trascorsi tra la ricezione del fax e la materiale cognizione da parte degli imputati del suo contenuto. Tale incertezza avrebbe dovuto risolversi a favore degli imputati. Sul punto la Corte omette di pronunciarsi. VIII) Nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente circa il secondo motivo di appello;
violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen. e articolo 111 Cost.. MA aveva assunto formalmente il coordinamento dell'evento ed era giuridicamente la sola responsabile della sua gestione. Anche dando per scontato che gli imputati avessero tutte le informazioni sul caso, non avevano alcun obbligo giuridico di attivarsi autonomamente. Quando uno Stato assume il coordinamento, infatti, agisce autonomamente e decide come risolvere la missione. In base alla Convenzione, gli Stati non coordinatori non sono tenuti ad intervenire e a mandare risorse sui "target" oggetto di eventi gestiti da altri Stati, i quali ben possono agire anche senza informare gli Stati non coordinatori.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
IX) Nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica;
violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. Lo Stato di MA, lungi dal mostrare riluttanza, aveva formalmente ed espressamente dichiarato di assumere il coordinamento delle operazioni, con tutto ciò che ne consegue in punto di diritto. Il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale richiama la notoria riluttanza di MA ad assumere il coordinamento delle operazioni di salvataggio ed il fatto che MA abbia una zona SAR molto ampia e pochi mezzi aeronavali, dimostra come la Corte territoriale abbia frainteso il senso della doglianza difensiva. La convenzione SAR dell'aprile 1979 espressamente conferma che nel momento in cui è intervenuta l'assunzione del coordinamento di un'operazione da parte di uno Stato, gli altri Stati che a vario titolo siano stati coinvolti nelle operazioni - prendono provvedimenti appropriati soltanto qualora il centro di coordinamento di detta zona lo richieda. X) Illegittimità ed erroneità in diritto della pronuncia siccome violatrice della convenzione SAR, del piano SAR marittimo nazionale, del d.P.R. n. 662/94 in uno con la violazione del disposto degli articoli 40, comma 2 e 589 cod. pen. In diritto, siccome MA aveva il coordinamento dalle ore 13:00 dell'evento SAR, nessun obbligo giuridico di gestire l'evento incombeva sullo Stato italiano. Peraltro lo Stato italiano in quel frangente stava gestendo altri cinque eventi di soccorso per i quali non c'era stata un'assunzione di coordinamento. Ne deriva l'illegittimità di tutte le statuizioni della pronuncia impugnata che individuano profili di penale responsabilità degli imputati con riferimento alle condotte serbate prima delle ore 16:22. XI) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 604 cod. proc. pen. in una con l'art. 328 cod. pen. La Corte di merito ha sostenuto la configurabilità del reato di rifiuto d'atti d'ufficio anche a prescindere da una richiesta formale ove ricorrano ragioni di urgenza impositive dell'atto. Così argomentando avrebbe reso una statuizione nulla, in contrasto non solo con la imputazione formalizzata nella quale il rifiuto si aggancia alla richiesta delle Autorità maltesi delle ore 16,22 - ma anche con la interpretazione fornita dal primo giudice, il quale, pur avendo considerato la condotta serbata dai ricorrenti prima delle ore 16,22, ha confermato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'imputazione. XII) Nullità della sentenza, sua illegittimità per mancanza o apparenza della motivazione in riferimento a specifiche censure veicolate nell'atto d'appello dall'Avvocatura di Stato;
violazione degli articoli 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.. La Corte d'appello non ha minimamente motivato in relazione ad ulteriori specifiche censure formulate dagli appellanti Ministeri, non manifestamente
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
infondate, veicolanti analitiche considerazioni fattuali e giuridiche. In particolare, La Corte territoriale non ha precisato che cosa avrebbero dovuto e potuto fare gli imputati per adempiere più velocemente alla richiesta di MA;
è del tutto mancata la pronuncia sul sesto motivo di appello, con cui si lamentava la carenza di colpa omicidiaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
il giudice territoriale ha apoditticamente sostenuto che se Libra si fosse mossa alle ore 16:22, con ogni probabilità, sarebbe stata sul posto al momento del ribaltamento, senza chiarire le ragioni di questo assunto.
3. Gli Avvocati Salerni, Angelelli, Pasqualino, Nicoletti, Ballerini, Greco e Belluccio, difensori delle parti civili come in atti, hanno depositato un'articolata memoria conclusiva nella quale hanno chiesto che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ha priorità logica nella economia della decisione l'esame dei ricorsi promossi dai responsabili civili Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - avverso la sentenza di appello. Infatti, poiché essi convergono con quelli degli imputati verso la dimostrazione dell'erronea dichiarazione di prescrizione, se ne potranno considerare i rilievi, unitamente alle censure mosse dagli imputati, solo ove superino il vaglio di ammissibilità. Orbene, detti ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 575 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità, discendente dal chiaro tenore della norma, la legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili ed alle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali nelle sentenze di assoluzione dell'imputato. Il responsabile civile, pertanto, non è legittimato ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
ciò in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 37992 del 09/07/2008, [...], Rv. 241026; Sez. 1, n. 31130 del 17/06/2004, [...], Rv. 229154). Il testo letterale della norma sopra richiamata circoscrive ad un ambito ben delimitato il regime dell'impugnazione del responsabile civile, stabilendo che essa può essere proposta "contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali". Nel terzo comma dello stesso art. 575 è precisato: "il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali". Dalla formulazione della norma si evince che la disciplina delle impugnazioni proponibili dal responsabile civile è limitata alla categoria delle sentenze che spiegano effetti, in modo immediato e diretto, sul rapporto che fa capo al responsabile civile quale soggetto obbligato ex artt. 185 cod. pen. e 2043 e ss. cod. civ. per il fatto dell'imputato. La ratio della norma è coerente con le ragioni che giustificano la presenza del responsabile civile nel processo penale e con la natura accessoria del rapporto processuale di cui egli è titolare a seguito della "vocatio in iudicium" di cui all'art. 83 cod. proc. pen. o a seguito del suo intervento volontario ai sensi dell'art. 85 cod. proc. pen. Ebbene, nel caso che occupa, i ricorsi promossi dai responsabili civili hanno avuto ad oggetto una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che non rientra nel novero delle sentenze per le quali il responsabile civile è, come appena detto, titolato all'impugnazione. La peculiarità del caso in esame impone di aggiungere ulteriori considerazioni di carattere dirimente a sostegno della decisione assunta. Anche volendo ammettere che, nella specie, la legittimazione a ricorrere dei responsabili civili sia derivata dalla condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili ammesse e costituite nel giudizio condanna pronunciata dalla sola Corte d'appello, aspetto su cui si tornerà a breve - è d'uopo rilevare come il ricorso unico proposto dall'Avvocatura in favore di entrambi i responsabili civili non contenga la richiesta di esclusione della condanna alle spese in favore delle parti civili. L'atto di ricorso, come si evince dal riepilogo dei motivi richiamati nella parte in fatto, non ha attinto la specifica statuizione concernente la condanna alle spese in favore delle parti civili, alla cui estromissione dal processo in appello, chiesta dalle difese degli imputati all'udienza del 5/12/2023, l'Avvocatura non si era associata. I ricorsi dei responsabili civili hanno riguardato la violazione della regola di giudizio a cui dovevano attenersi i giudici di merito nella disamina degli atti, il linguaggio adoperato dal Tribunale e dalla Corte d'appello nelle sentenze - reputato lesivo della presunzione d'innocenza e gli elementi che avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia pienamente liberatoria nel merito degli imputati. Questo pone i ricorsi al di fuori del perimetro entro il quale sarebbe
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
stato consentito al responsabile civile di promuovere impugnazione avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Né l'interesse a ricorrere può essere individuato nel lamentato pregiudizio derivato agli imputati dal sostanziale capovolgimento della regola di giudizio cui hanno fatto luogo i giudici nell'emettere le sentenze di merito, che, argomentano i responsabili civili nel primo motivo di ricorso, pur essendo formalmente riconducibili a pronunce di proscioglimento per prescrizione, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., hanno, di fatto, sancito in positivo la penale responsabilità degli imputati. Tali argomentazioni non giustificano la proposizione dei ricorsi dei responsabili civili, i quali, si ribadisce, in base alle precise disposizioni contenute nell'art. 575 cod. proc. pen. sono legittimati ad impugnare esclusivamente quei capi della sentenza che incidono sui rapporti civili in termini per loro pregiudizievoli. In questa prospettiva, va sottolineato che le sentenze che dichiarino l'estinzione del reato per prescrizione non hanno effetto di giudicato nell'eventuale giudizio civile di risarcimento del danno, dovendo il giudice civile, nel proprio ambito, integralmente ed autonomamente rivalutare i fatti [cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024, Rv. 671370, così massimata:"In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione"]. Di contro, i numerosi pregiudizi paventati per l'uso di un linguaggio lesivo della presunzione d'innocenza, per l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per la violazione dell'art. 6 CEDU, non possono essere posti a fondamento del ricorso dei responsabili civili, non avendo titolo questi di dolersi di tali aspetti.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
2. Passando a trattare dei ricorsi proposti dagli imputati, riveste carattere egualmente preliminare la considerazione del motivo ottavo di doglianza elevato da NN PO, concernente il capo della sentenza di appello che ha disposto la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite. Il motivo, infondato, deve essere rigettato. L'estinzione dei reati, in base al calcolo effettuato dal primo giudice, incontestato dalle parti, è intervenuta in data 21/2/2022, nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado. La difesa ha rammentato come, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile presupponga l'accoglimento, anche solo generico, della domanda di restituzione o di risarcimento. Si cita al riguardo una recente sentenza di questa Corte, nella quale si è ribadito il seguente principio di diritto: "Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno" (così Sez. 2, n. 28558 del 02/07/2024, [...], Rv. 286725). Già le Sezioni Unite, con la sentenza Di Paola, ponendo fine al contrasto profilatosi nell'ambito delle sezioni semplici circa le sorti delle statuizioni civili nei giudizi nei quali si accerti che l'estinzione del reato sia maturata prima della emissione della sentenza di primo grado, avevano espresso il seguente principio in diritto: <In tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute» (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [...], Rv. 283670). Le pronunce richiamate, tuttavia, non si attagliano al caso in esame, in cui la condanna alle spese in favore delle parti civili trova la sua ratio nella soccombenza degli imputati nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza resa dal primo giudice. Gli imputati, infatti, al cospetto di una sentenza di proscioglimento per la prescrizione dei reati intervenuta nel corso del giudizio innanzi al Tribunale,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
hanno contestato la decisione, promuovendo il giudizio di appello, con il quale hanno sollecitato l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, destinata, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., ad avere efficacia nel giudizio civile. Di qui l'interesse delle parti civili a resistere nel giudizio di appello ed il conseguente onere in capo agli imputati, soccombenti nel giudizio di appello, alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalle parti civili resistenti [in puntuali termini Sez. 2, n. 15664 del 25/01/2023, [...], Rv. 284487: "Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.)"; Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, [...], Rv. 205616]. Concludendo sul punto, in base ai principi appena richiamati, condivisi dal collegio, correttamente la Corte di merito ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili resistenti nel giudizio di appello, pur non essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in primo grado.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
3. Venendo al merito della regiudicanda, si osserva quanto segue. Sono parzialmente fondate le doglianze difensive sostenute nel primo motivo di ricorso proposto dai difensori di NN PO e nel primo motivo di ricorso in favore di IA UC, con particolare riferimento all'aspetto riguardante la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nella quale sono incorse entrambe le sentenze di merito. Sono fondati i motivi di ricorso che attengono alla insussistenza dei reati di cui all'art. 328 cod. pen., come contestati agli imputati nei capi A) e B) della rubrica, per i quali si impone, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, una pronuncia assolutoria.
3.1. L'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., da cui è necessario prendere le mosse per una corretta ricostruzione in diritto della vicenda, impone di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ove dagli atti non risulti evidente che il
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fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato o che non sia previsto dalla legge come reato. La regola di giudizio a cui avrebbero dovuto conformarsi i giudici di merito nella trattazione del caso che occupa, stante l'intervenuta prescrizione dei reati nel corso del giudizio di primo grado e non venendo in rilievo interessi civili nel giudizio, è quella imposta dalla norma appena richiamata. Detta disposizione ha trovato puntuale esplicazione esegetica nella sentenza TA, i cui principi sono rimasti insuperati e, anzi, sono stati ripresi e rinvigoriti in altra recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui si dirà. La pronuncia a Sezioni Unite TA è stata così massimata nella parte che qui interessa: «In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>> (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...]). Il quesito posto alle Sezioni Unite, che ha dato luogo all'affermazione del principio richiamato, era stato così formulato: "se il proscioglimento nel merito prevalga rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova". Nel definire la nozione di "evidenza", che connota la formulazione della norma, si è precisato che essa "presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia". La sentenza contiene anche altre precisazioni di rilievo significativo nella sede che occupa:
1. L'insufficienza o la contraddittorietà della prova della colpevolezza dell'imputato non prevale sull'immediata declaratoria di una causa estintiva del reato;
2. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. deve coordinarsi con la eventuale presenza della parte civile nel giudizio e con una pronuncia di condanna in primo grado: in tal caso, infatti, il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578
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cod. proc. pen., sull'azione civile libero dal canone dell'evidenza della prova d'innocenza.
3.2. I principi contenuti nella sentenza TA sono stati ribaditi in plurime successive pronunce delle sezioni semplici di questa Corte [cfr. ex multis Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, [...], Rv. 256202: «La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»; Sez. 6, n. 27725 del 2/03/2018, [...], Rv. 273679, in un caso di prescrizione derivata dalla riqualificazione dell'originario reato, così massimata: «In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa.)»].
3.3. Sulla regola di giudizio da seguire in caso di intervenuta prescrizione del reato, nei processi nei quali vi sia costituzione di parte civile, sono nuovamente intervenute, in tempi recenti, le Sezioni Unite, che hanno sostanzialmente richiamato i principi stabiliti nella sentenza TA, ribadendo la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello, a fronte della maturata prescrizione, soltanto ove in primo grado sia stata pronunciata condanna agli effetti civili (cfr. Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880, così massimata: "Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito").
3.4. Ciò premesso, nella vicenda che occupa, essendo la prescrizione dei reati intervenuta antecedentemente alla pronuncia di primo grado, non venendo in
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
rilievo le istanze delle parti civili costituite, sulle quali il primo giudice - come ha fatto non poteva pronunciarsi, la regola di giudizio da seguire avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Egualmente, la Corte territoriale, investita delle sole impugnazioni degli imputati, tese ad ottenere l'assoluzione dai reati, non era chiamata ad effettuare un nuovo, completo, esame del merito della regiudicanda, bensì a rilevare, con il metro della mera "constatazione", ossia ictu oculi, l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Entrambe le sentenze di merito, contravvenendo all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., hanno offerto una motivazione che si discosta dalla regola di giudizio richiamata. In particolare, il primo giudice, nel capitolo 5 della sentenza (pag. 69 e seguenti), si è chiaramente espresso in termini di affermazione di penale responsabilità degli imputati, concludendo, infine, per la prescrizione dei reati. La sentenza di appello impugnata, pur avendo rilevato la distonia esistente nella motivazione del primo giudice e correttamente individuato in premessa la regola di giudizio a cui doveva attenersi nella delibazione del caso (si veda paragrafo 2, intitolato "Alcune osservazioni metodologiche preliminari"), si è sostanzialmente astenuta dall'applicare detta regola, affermando di condividere le argomentazioni del primo giudice. Ha così perpetuato l'errore in cui era incorso il Tribunale. Tali considerazioni influiscono sulla valutazione della correttezza delle motivazioni espresse dai giudici di merito, di cui si dolgono i difensori degli imputati.
3.5. Le implicazioni di motivazioni non conformi alla regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. trascendono dalla semplice sovrabbondanza di argomenti ultronei, inconferenti e non richiesti, rivelando una impostazione che si pone in contrasto non solo con il dettato normativo, ma anche con le garanzie costituzionali ed il diritto convenzionale, come ha riconosciuto la stessa Corte d'appello, la quale, tuttavia, non ha emendato l'errore in cui era incorso il primo giudice. L'evidenza plastica dell'antinomia che connota la motivazione della Corte d'appello si coglie in diversi passaggi argomentativi. Pur riconoscendo apertamente che la sentenza del Tribunale ha erroneamente pronunciato un chiaro giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati (cfr. pag. 19: "È innegabile che la sentenza di primo grado, ampia e diffusa ed articolata, finisca tuttavia con il pronunciare un implicito ma chiaro giudizio di responsabilità a carico degli imputati, e tuttavia un simile giudizio si pone in
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
contrasto con il tenore della giurisprudenza della Corte costituzionale e con la normativa introdotta dal recepimento della Convenzione dei diritti dell'uomo a seguito della legge numero 848 del 1955"), la Corte territoriale ripercorre il medesimo schema motivazionale. Al riguardo, tuttavia, non è sostenibile, come prospettato dalle difese (motivo 1.1 del ricorso NN, premessa e motivo primo del ricorso IA), che l'errore nella gestione della regola di giudizio imposta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in cui sono incorsi i giudici di merito, possa determinare l'inapplicabilità al caso in esame del regime di "limitata delibazione" previsto per le sentenze di prescrizione, determinando una sorta di riespansione del diritto degli imputati i cui reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione - di vedersi giudicati secondo la regola di giudizio ordinaria, senza i limiti indicati dalla sentenza TA.
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Osta a tale ricostruzione il fatto che gli imputati non abbiano inteso rinunciare alla prescrizione, unica condizione prevista dall'ordinamento volta ad escludere, in presenza della causa estintiva dei reati ed in assenza di statuizioni civili su cui provvedere, la delibazione che connota la verifica di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Neppure è sostenibile - siccome prospettato dalla difesa NN a pag. 13 del ricorso - che, data la presenza delle parti civili nel giudizio, il canone decisorio a cui i giudici di merito avrebbero dovuto attenersi nella delibazione del caso dovesse essere comprensivo della piena valutazione del compendio probatorio. La immanenza della parte civile nel giudizio e, quindi, la semplice loro presenza, in assenza di statuizioni civili riguardanti pretese risarcitorie, assenti dal giudizio che occupa, non autorizza una simile lettura. Pertanto, solo attraverso la rigorosa applicazione della regola di giudizio più volte richiamata, a cui si atterrà questa Corte, è possibile ricondurre su corretti binari decisori la vicenda che occupa.
4. I ricorrenti fanno leva, altresì, sul principio di presunzione di innocenza quale fondamento di una illegittimità della decisione che ne dovrebbe determinare l'annullamento. Il Collegio non condivide la prospettazione. Senza dubbio nelle motivazioni delle sentenze di merito ricorrono formule che attribuiscono esplicitamente agli imputati la responsabilità penale. La trama motivazionale di entrambe le sentenze di merito è ricca di riferimenti alla colpevolezza dei ricorrenti, pure in assenza di una pronuncia di condanna, in tal modo violando il diritto degli imputati a essere considerati innocenti. Deve tuttavia osservarsi, anticipando quanto si dirà più approfonditamente in seguito, come il rimedio da esperirsi per l'eliminazione dal corpo della sentenza
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
impugnata di espressioni lesive della presunzione d'innocenza avrebbe imposto il ricorso alla procedura di cui all'art. 115-bis cod. proc. pen., da attivarsi, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento.
4.1. Il diritto alla presunzione di innocenza, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e da quella convenzionale, è da intendersi come diritto dell'assolto e del prosciolto a non essere indicato come colpevole nelle decisioni di proscioglimento. Molteplici, nella giurisprudenza costituzionale, sono i richiami alla necessità della tutela di questo diritto attraverso l'uso di un linguaggio scevro di riferimenti, anche incidenter tantum, alla responsabilità dell'imputato prosciolto. Nella recente sentenza n. 41/2024, che si pone sulla scia della sent. n. 182/2021, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità sollevate dal giudice remittente con riferimento all'art. 411, comma 1- bis, cod. proc. pen., ha riconosciuto come richieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell'interessato, violano in maniera eclatante oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. - il suo diritto di difesa, inteso anche quale diritto di "difendersi provando">> e <<devono pertanto essere rimossi attraverso appropriati rimedi processuali». Nella stessa sentenza si richiama la categoria dell'abnormità (§ 4.3) per definire la patologia da cui risulta affetto un decreto di archiviazione per prescrizione contenente una valutazione di colpevolezza della persona sottoposta a indagini, che il vigente sistema processuale considera invece come contenuto tipico di una sentenza di condanna.
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Nella pronuncia n. 182 del 2021, la Consulta ha stabilito che il giudice dell'impugnazione penale, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità, in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. - "ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna sulla base di un accertamento unicamente rivolto alla considerazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la "responsabilità" dell'imputato per il reato estinto. La Direttiva U.E. 2016/343 e la relativa normativa interna di adeguamento (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188) sottolineano come, nelle decisioni diverse da quella sulla responsabilità penale e ad essa collegate, il principio di non colpevolezza imponga all'Autorità giudiziaria di non manifestare il convincimento che la persona sia colpevole, avendo la Direttiva quale oggetto specifico la declinazione delle garanzie dell'imputato nel processo penale.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
La Convenzione Edu stabilisce espressamente che ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (art. 6, § 2, CEDU). Analogo riconoscimento di questa garanzia fondamentale è, peraltro, presente nel nostro ordinamento costituzionale come presunzione di non colpevolezza, che viene meno solo con la condanna definitiva (art. 27, secondo comma, Cost.). Nell'interpretazione e applicazione offerta dalla Corte Edu (ex plurimis, Corte EDU, Grande camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen
contro
Regno Unito), la norma convenzionale assume più ampio rilievo rispetto al parametro nazionale, presentando una portata non strettamente "endoprocessuale". La Corte di Strasburgo ha precisato che l'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nella sua portata ultraprocessuale, tutela la reputazione della persona, sovrapponendosi, per questo profilo, alla protezione offerta dall'art.
8. La tutela ultraprocessuale è stata estesa dalla Corte europea dei diritti umani anche agli accertamenti relativi alla confisca che siano effettuati dopo l'estinzione del reato per prescrizione (si veda, per la disciplina vigente, l'art. 578-bis cod. proc. pen.).
4.2. E' innegabile che il primo giudice ed anche la Corte d'appello abbiano indicato i ricorrenti come responsabili dei reati loro ascritti, adoperando espressioni che travalicano le necessità collegate alla regola di giudizio da applicarsi, che imponeva di verificare l'evidenza della prova della loro innocenza. Nell'ambito della sentenza della Corte d'appello bisogna poi distinguere tra linguaggio che esprime valutazioni di "sostanziale" colpevolezza dei ricorrenti e linguaggio che non rispetta i limiti della continenza formale (il giudice estensore della sentenza di appello, come osservato dalla difesa di NN PO nel paragrafo 7.F.2 del ricorso, nel ricostruire i fatti, adopera termini apparsi irrispettosi nei confronti degli imputati e della tragedia avvenuta, ricorrendo ad espressioni del tipo "festa in maschera" e "ballo in maschera" - pag. 27 e 33 della sentenza - per definire l'attività di salvataggio). Ebbene, l'uso di un linguaggio che trasmodi in espressioni irrispettose o offensive può trovare tutela con altri strumenti, non essendo la Corte di cassazione censore del linguaggio, ma giudice dei vizi della motivazione e delle violazioni di legge. Quanto ai rimedi esperibili per l'epurazione dal provvedimento impugnato da riferimenti impropri alla responsabilità degli imputati, nel tempo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 188/2021, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsene in pochi casi. In tempi recentissimi, è venuta all'attenzione una decisione che, dichiarando l'estinzione del reato e disponendo la confisca di beni, aveva utilizzato espressioni echeggianti un'affermazione di responsabilità, sì che la Corte europea
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
dei diritti dell'uomo, intervenuta, aveva stabilito come il provvedimento fosse incorso nella violazione dell'art. 6, par. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questa Corte ha affermato che l'accertata violazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione, che presenti un carattere esclusivamente motivazionale, può essere rettificata mediante il rimedio previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., individuato come misura necessaria e sufficiente a rimuovere il vulnus alla presunzione di innocenza, preservando l'efficacia del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 469 del 26/11/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289148 - 02:"In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere le proprie argomentazioni a tale specifico profilo, calibrando, con rigore, le espressioni utilizzate, si da evitare l'impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell'intervenuta causa estintiva, posto che le stesse implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona)"). In altra pronuncia di legittimità si è affermato che il diritto alla presunzione d'innocenza, violato in una sentenza con l'impiego di un linguaggio che esprima indebite valutazioni di "sostanziale" colpevolezza, debba trovare tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 2, n. 18658 del 25/03/2025, [...], Rv. 288039). Va poi nuovamente rammentata la sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale, la quale ha concluso per l'abnormità del provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato laddove contenga una valutazione di colpevolezza dell'indagato.
4.3. In realtà, né tal ultima pronuncia né quella della Sez. 4, n. 469/2026 rappresentano pertinenti termini di raffronto per la soluzione della questione che si sta analizzando. Nella sentenza n. 41/2024 la Corte costituzionale ha rilevato che l'art. 115-bis cod. proc. pen. "prevede un rimedio ad hoc per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l'imputato sia indicata quale colpevole in *provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», come, per l'appunto, la richiesta o il decreto di archiviazione per prescrizione, in cui l'autorità giudiziaria (salve talune specialissime ipotesi in cui debba contestualmente applicare un provvedimento di confisca obbligatoria: sul punto, sentenza n. 172 del 2023) è semplicemente tenuta a prendere atto dell'avvenuto decorso del tempo e disporre, conseguentemente, l'archiviazione del procedimento penale". Il Giudice delle leggi si è poi confrontato con il dato
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
per cui tale rimedio è "verosimilmente inapplicabile, ratione temporis, nel giudizio a quo". Di qui l'evocazione della giurisprudenza di legittimità che, ancor prima dell'introduzione della disposizione specificamente deputata a garantire la presunzione di innocenza, aveva individuato quale rimedio la categoria dell'abnormità, fermo restando ammonisce la Corte costituzionale - che "I'individuazione del rimedio appropriato in queste ipotesi resta riservata alla valutazione della giurisprudenza di legittimità". In breve, l'ipotizzabilità dell'impugnazione per abnormità del provvedimento quale rimedio alla violazione della presunzione di innocenza appare a questo Collegio strettamente connessa alla non applicabilità, ratione temporis, dell'art. 115-bis cod. proc. pen. e alla tipologia del provvedimento di cui trattasi. Mutatis mutandis, ciò vale anche per la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza n. 469/2026 che si è rapportata alla necessità di dare seguito alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva accertato la violazione della presunzione di innocenza in una pronuncia risalente al 26/6/2014. Diversamente, Sez. 2, n. 18658 del 25/03/2025, [...], Rv. 288039 ha ad oggetto una fattispecie omologa a quella che qui occupa. La sentenza impugnata era stata emessa in sede di rinvio il 18/9/2024; in essa, avente ad oggetto una pluralità di reati, il giudice di merito si era occupato anche di un reato già dichiarato estinto, per il quale la Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio al giudice civile. Nell'occuparsi del reato estinto per prescrizione, la Corte distrettuale aveva utilizzato espressioni descrittive della responsabilità. Attinti tali passi da specifica impugnazione, la Seconda sezione ha ritenuto che "Il passaggio motivazionale censurato non viola [...] il diritto alla presunzione di innocenza in quanto la ricorrente ha avuto la concreta ed effettiva possibilità di tutelare il suo diritto attraverso il ricorso per cassazione, rappresentando che il suo proscioglimento per prescrizione era incompatibile con la parte della motivazione, non confermata dal dispositivo che affermava la sussistenza della responsabilità per la condotta dichiarata prescritta. La Corte di cassazione, riconoscendo la contraddittorietà della parte della motivazione censurata con l'epilogo decisorio (cfr. § 3.4.), ha escluso che sulla condotta descritta al capo d) fosse accertata la responsabilità della ricorrente, in tal modo tutelando in concreto il suo diritto alla presunzione di innocenza". Ha quindi concluso per l'inammissibilità del motivo.
4.4. Il collegio ritiene non condivisibile la posizione espressa dalla pronuncia ora rammentata, essendo dell'avviso che sia applicabile alla fattispecie in esame
l'art. 115-bis cod. proc. pen...
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
L'art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, al comma 1, stabilisce: <salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato»; al comma 2 prevede: <<nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento». I commi 3 e 4 stabiliscono, infine, le modalità attraverso le quali si può richiedere la correzione dei provvedimenti assunti in violazione dei primi due commi (*In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo»; «sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari»).
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Il testo della norma consente di affermare che i soli provvedimenti oggetto della disciplina dettata dall'art. 115-bis cod. proc. pen. sono quelli adottati dall'Autorità giudiziaria (si veda Sez. 5, n. 19543 del 27/04/2022, [...], Rv. 283217, in cui è stata esclusa l'applicazione della norma in un caso di richiesta di correzione a garanzia della presunzione di innocenza relativamente ad atti della polizia giudiziaria). Dai lavori preparatori, in particolare, dalla relazione governativa di accompagnamento del d.lgs. n.188 del 2021 - che individua l'ambito applicativo della norma con riferimento alle *possibili violazioni della presunzione d'innocenza a mezzo di "decisioni" dell'autorità giudiziaria» si evince che la norma riguarda i provvedimenti decisori, con espressa esclusione dei provvedimenti <<volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato».
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Ai fini che qui occupano assume rilievo soprattutto la esatta definizione di tal ultima categoria, in quanto resta esclusa dall'applicazione del rimedio specifico di recente introduzione.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
In dottrina si ritiene che il primo comma dell'art. 115-bis cod. proc. pen. riguardi il divieto di esprimere giudizi anticipatori della colpevolezza in tutti i provvedimenti interlocutori;
e che le eccezioni rappresentate dai "provvedimenti decisori in merito alla responsabilità penale dell'imputato" siano costituite dalle pronunce giurisdizionali, quali decreti penali di condanna e sentenze, suscettibili di opposizione e impugnazione, che hanno ad oggetto la verifica della fondatezza della colpevolezza e gli "atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza". Tuttavia, è dubbio se nel novero delle prime rientri anche la sentenza di patteggiamento. Si osserva, inclinando per l'affermativa, che essa prescinde da un accertamento positivo della colpevolezza ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. Meno incerto è che possa farsi ricorso al rimedio contemplato nell'art. 115-bis cod. proc. pen. quando trattasi di decisione ai soli effetti civili adottata dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, secondo la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen. La soluzione trova un saldo supporto in quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 182/2021), proprio lumeggiando le ricadute della presunzione di innocenza in un simile giudizio, in merito all'oggetto dell'accertamento che residua alla definizione del capo penale. Ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi che siano attratte nell'orbita del divieto e del meccanismo correttivo di cui all'art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen. le pronunce come quella resa dalla Corte d'appello nel caso in esame. Invero, in ragione del fatto che già con la sentenza di primo grado gli imputati siano stati prosciolti dai reati loro ascritti per essere i medesimi estinti per prescrizione;
del fatto che l'impugnazione con l'atto di appello sia stata promossa esclusivamente dagli imputati stessi, discende che dinanzi alla Corte di appello non poteva più essere messa in discussione l'esclusione della loro responsabilità penale. Trattasi, quindi, di provvedimento non finalizzato alla decisione in merito alla responsabilità penale e, pertanto, non rientrante nella prima delle due eccezioni previste dall'art. 115-bis cod. proc. pen. Dunque, il rimedio attivabile, ratione temporis, per l'eliminazione delle parti della sentenza nelle quali si individuano i lamentati indebiti riferimenti alla responsabilità dei ricorrenti, prosciolti in primo grado, avrebbe dovuto essere individuato nella procedura di correzione di cui all'art. 115-bis cod. proc. pen., per la quale, tuttavia, è scaduto il termine di decadenza. Tale interpretazione trova conforto anche in una recente ordinanza di questa Corte (Sez. 2, n. 16051/2024, [...]). Nel caso esaminato era stato proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di correzione, avanzata ai sensi dell'art. 115-bis cod. proc. pen., di una sentenza della Corte
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
d'appello, nella quale, lamentavano i ricorrenti, erano contenuti riferimenti a presunte responsabilità degli istanti, pur essendo intervenuta, in primo grado, declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di Cassazione ha riqualificato il ricorso in opposizione, rammentando come, ai sensi dell'art. 115- bis, comma 4, cod. proc. pen., avverso il decreto di rigetto emesso dalla Corte d'appello, dovesse essere proposta "opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura". Con ciò è stata implicitamente ammessa la correttezza del ricorso al rimedio previsto dall'art. 115-bis cod. proc. pen. allo scopo di emendare il contenuto di una sentenza del giudice di appello, con la quale era stata dichiarata l'estinzione del reato, contenente affermazioni in contrasto con le garanzie della presunzione d'innocenza. La soluzione qui patrocinata, pur con la prudenza imposta da un testo di legge di non limpida costruzione, appare anche maggiormente in grado di apprestare una tutela che sia effettiva, rispetto alla interpretazione che conclude per il rimedio impugnatorio.
5. I ricorsi proposti meritano accoglimento quanto alla invocata richiesta assolutoria per insussistenza dei reati di omissione d'atti d'ufficio [capi A) e B) della rubrica]. La Corte di merito, come detto in precedenza, avrebbe dovuto valutare i fatti attenendosi alla regola di giudizio dell'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati;
compito precipuo del giudice di appello era quello di selezionare, negli atti di appello promossi dagli imputati, gli argomenti difensivi suscettibili di rivelare, con criterio d'immediatezza, l'insussistenza dei fatti-reato o la estraneità ad essi degli imputati. Un primo, censurabile aspetto della impostazione seguita dalla Corte d'appello in motivazione è insito nella esplicita dichiarazione di non volere prendere in considerazione tutti i rilievi difensivi proposti (a pag. 19 e a pag. 31 della sentenza, il collegio assume: "è inconcepibile pretendere che la Corte replichi alle impugnazioni seguendo il loro metodo, analizzando ogni affermazione, contrastandola punto per punto sulla falsariga della sentenza di primo grado. Una sorta di partita a tennis dialettica in cui palleggiare all'infinito replicando colpo su colpo. Anche la sentenza di primo grado, in ultima analisi, soffre del difetto, il medesimo, degli atti di impugnazione: scrivere quasi novanta pagine per dichiarare una prescrizione tradisce un intento che va oltre la declaratoria della causa estintiva"; "Le difese appellanti per invocare l'evidenza della prova che dovrebbe condurre all'assoluzione dei due imputati spendono un profluvio di argomenti: è ovviamente impossibile analizzarli tutti...").
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
A tale intento si sarebbe dovuto però accompagnare un esame stringente di quei motivi proposti dalle difese conducenti ai fini della verifica imposta dall'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di merito avrebbe dovuto, in primis, interrogarsi sull'astratta configurabilità dei reati di omissione d'atti d'ufficio come contestati nella rubrica. Rispetto a questo tema, certamente dirimente ai fini del giudizio da compiersi nel presente ambito, la difesa di NN aveva posto in evidenza l'insussistenza di doverose ragioni d'intervento in capo agli imputati riconducibili alla nozione di "sicurezza pubblica", essendosi l'evento verificato nel quadro di un'operazione di soccorso in mare in acque SAR maltesi, avendo coinvolto una imbarcazione libica, avendo MA assunto il coordinamento dei soccorsi, nel giorno dell'evento, fin dalle ore 13:05. Si era osservato nell'appello proposto da NN (anche in quello dell'Avvocatura) come il concetto di sicurezza pubblica non potesse estendersi oltre i confini del territorio nazionale e come il primo giudice avesse impropriamente richiamato, a supporto della tesi della sussistenza dei reati, l'art. 1 TULPS, che deve intendersi rivolto all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, facendo capo a Prefetti, Questori, capi degli uffici di P.S. e Sindaci. Tali rilievi sono rimasti privi di risposta nella sentenza impugnata, pur rivestendo carattere decisivo ai fini dell'astratta configurabilità dei reati di cui all'art. 328 cod. pen., con tutto ciò che ne consegue in tema di insussistenza della suddetta fattispecie.
5.1. Il soccorso in mare è un obbligo generalizzato, che riguarda tutti i soggetti pubblici o privati che abbiano notizia di una nave in pericolo in mare, recepito nella normativa del Codice della Navigazione nazionale e nelle principali convenzioni internazionali cui lo Stato italiano ha aderito. Nella normativa nazionale, il Codice della Navigazione prevede, agli artt. 489 e 490, l'obbligo di assistenza e salvataggio in mare: il comandante di una nave che abbia notizia di una nave in pericolo, deve intervenire tempestivamente per prestare assistenza e soccorso alle persone, compatibilmente con la sicurezza della propria nave. L'articolo 1158 punisce il comandante che ometta di prestare soccorso o tentare il salvataggio nei casi previsti dalla legge. Numerose sono le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, che disciplinano il soccorso in mare. Si tratta della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (c.d. Convenzione SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea, del 1974, ratificata dall'Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313), della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (c.d. Convenzione SAR, acronimo per Search And Rescue, anche nota come Convenzione di Amburgo, che ha trovato concreta attuazione con il d.P.R. n. 662
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
del 1994, che ha attribuito il servizio di ricerca e soccorso primariamente al Ministero delle infrastrutture e trasporti, il quale, all'uopo, si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia costiera), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul Diritto del Mare del 1982 (c.d. Convenzione UNCLOS, acronimo per United Nations Convention on the Law of the Sea, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n.689). La Convenzione di Amburgo, nel rispetto del principio di cooperazione internazionale, obbliga gli Stati costieri ad assicurare un servizio di "Search and Rescue" nelle zone marittime di competenza, ripartite d'intesa tra gli stessi Stati, ed a coordinare tra di loro i vari servizi SAR;
a tal fine, ciascuno Stato membro è tenuto a dotarsi di un Centro nazionale di coordinamento delle attività di soccorso (MRCC - Maritime Rescue Coordination Centre) nonché di appositi piani operativi che prevedano varie tipologie di emergenza e, in relazione a queste, le competenze dei centri preposti;
ciò al fine di garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata (Capitolo 2.1.10). Lo Stato responsabile di un'area SAR, in caso di emergenza in mare nella propria area di responsabilità, ha l'obbligo di intervenire assumendo il coordinamento delle operazioni di soccorso [Cap. 2, par. 2.1.9 "Qualora (le parti - ndr) vengano informate che una persona è in pericolo in mare, in una zona in cui una Parte assicura il coordinamento generale delle operazioni di ricerca e di salvataggio, le autorità responsabili di detta Parte adottano immediatamente le misure necessarie per fornire tutta l'assistenza possibile"]. Nel caso in cui un'autorità marittima riceva informazioni di un'emergenza in corso in un'area S.A.R. (Safe And Research) di competenza di un altro Stato, questa deve informare immediatamente il Centro Coordinamento Soccorso territorialmente competente e comunicare la notizia dell'emergenza a tutte le unità in transito in quell'area. In caso di evento S.A.R. in acque di un paese estero o nelle acque internazionali ricomprese all'interno della zona S.A.R. di uno Stato estero, l'autorità deputata al coordinamento del soccorso marittimo è da individuarsi nel Maritime Rescue Coordination Centre (M.R.C.C.) dello Stato competente per l'area S.A.R.; la scelta dei mezzi navali e/o aerei più idonei allo svolgimento dell'operazione di ricerca e soccorso è prerogativa del M.R.C.C. responsabile. Una volta che lo Stato competente abbia assunto il coordinamento delle operazioni, le altre autorità nazionali possono intervenire in supporto all'attività di soccorso, se questo viene espressamente richiesto dall'autorità coordinatrice.
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Firmato Da: GIANFRANCO Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0 CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
In ogni caso, la Convenzione SAR e la Convenzione SOLAS, come interpretate dalla dottrina maggioritaria, prevedono un dovere di attivazione sussidiario in capo agli Stati che ne sono parte, nel senso che la mancata attivazione dello Stato competente impone agli altri Stati di collaborare per supplire alle necessità dei naufraghi e per portarli in salvo, e ciò a prescindere dalla nazionalità della nave che opera il salvataggio e, dunque, dai doveri dello Stato di bandiera (al riguardo si veda Sez. U. civili, ordinanza n. 5992 del 06/03/2025, in motivazione par.9).
5.2. Ebbene, le funzioni di salvataggio e soccorso in mare poste a fondamento dell'intervento oggetto di disamina - di origine pattizia e convenzionale - esulano dalla nozione di sicurezza pubblica quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 328 cod. pen. in contestazione. In occasione di un evento di pericolo in mare risultano operanti le disposizioni delle convenzioni richiamate, fondate sul principio della massima rapidità ed efficacia nelle operazioni di salvataggio delle vite in mare anche in acque extraterritoriali. La ratio delle norme convenzionali che obbligano lo Stato italiano è ispirata non a ragioni di sicurezza pubblica, ma a ragioni di salvaguardia della vita umana in mare. Al riguardo, la già citata ordinanza delle Sezioni Unite civili, nel caso Diciotti, sopra citata, ha osservato: «L'obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere di tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare;
le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell'autorità politica, poiché assumono, in base al principio "pacta sunt servanda", un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna». La sicurezza pubblica è il complesso dei compiti istituzionalmente attribuiti alle autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico nello Stato, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Alla sua nozione non può essere ricondotta l'attività di salvataggio anche in acque extraterritoriali o internazionali regolate dalle Convenzioni richiamate.
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Neppure deve essere confusa l'attività di soccorso in mare con l'attività di polizia che può essere esercitata anche in acque internazionali entro determinati limiti. La materia è complessa e non occorre percorrerla oltre il necessario. Se ne farà cenno con riferimento esclusivo all'ipotesi che, in teoria, più potrebbe approssimarsi alla vicenda che qui rileva, ovvero all'ipotesi di una nave priva di bandiera che si trovi in acque internazionali e che sia sospettabile di effettuare trasporto di clandestini finalizzato a favorime l'ingresso nel territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 12, comma 9-quater del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente all'11/10/2013, il potere di sottoporre ad ispezione una nave e, ove vengano rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato, "possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza". Il successivo comma dispone che "Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti". Il decreto ministeriale che ha dato seguito alla previsione di legge è il d.m. 14 luglio 2003, che, nella parte che qui interessa, prevede all'art. 2 che l'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppi anche nelle acque internazionali;
essa deve compiersi "tramite il dispositivo aeronavale della Marina militare, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia". L'intervento di tali forze si estrinseca nell'esercizio dei poteri di polizia dell'alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all'individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all'accertamento dei flussi migratori clandestini (comma 1). L'articolo dispone espressamente che una simile ripartizione di competenze lasci immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare. Pertanto, risultano definite due sfere di competenza: da un canto, il Corpo delle capitanerie di porto rimane punto di riferimento per le operazioni di soccorso in mare;
dall'altro, le operazioni di polizia marittima fanno capo, per un verso, alla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza - alla quale l'art. 1 attribuisce, ferme restando le competenze stabilite
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dall'art. 11, comma 3, del testo unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare per altro verso, ai comandi responsabili del coordinamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5. In particolare, quest'ultima disposizione disciplina le attività in acque internazionali e chiaramente assegna al Comando in capo della squadra navale (CINCNAV) un ruolo di direzione e coordinamento. Con riferimento alle fasi di pianificazione dell'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, esso è titolare dei compiti di raccordo. Nella fase esecutiva ciascuna amministrazione/ente è responsabile dell'emanazione delle direttive attuative ai mezzi dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri. Ma le unità della Marina militare, per le specifiche caratteristiche e capacità dei sistemi di comunicazione di cui dispongono, assumono il coordinamento operativo nei casi in cui mezzi di diverse amministrazioni si trovino ad operare sulla medesima scena d'azione. E' sempre CINCNAV che riceve, tramite le strutture di comando e direzione delle amministrazioni di appartenenza, i rapporti delle unità impiegate, dirama ai mezzi coinvolti sulla scena d'azione le modalità di dettaglio e le direttive di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In tale contesto, i mezzi aeronavali delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto che operano nella stessa area e con le stesse missioni, devono stabilire collegamenti radio con le unità della Marina militare. Anche per il caso che all'attività di sorveglianza concorrano i velivoli di pattugliamento marittimo dell'Aviazione per la Marina (MPA), CINCNAV è delegato a coordinare, di concerto con il Comando generale della Guardia di finanza e il Comando generale delle Capitanerie di porto, l'impiego nelle aree di specifico interesse di tutti i mezzi aerei di pattugliamento resi disponibili per il concorso alla specifica attività. Anche in ragione delle previsioni dell'art. 7 del decreto, che detta le norme di comportamento da osservare (anche) in acque internazionali, resta confermato il ruolo principale assegnato alla Marina Militare nell'espletamento dei compiti di polizia in acque internazionali. Questa breve ricognizione evidenzia come la cornice entro la quale si è sviluppata la vicenda dalla quale è scaturito il procedimento a carico del NN e del IA è integralmente quella del soccorso in mare e non dell'esercizio delle funzioni di polizia marittima. Anche se le due attività possono concorrere (ne dà conferma l'art. 2, comma 4 del decreto), nel caso che occupa non vi è alcun elemento che depone per una tale evenienza. In conclusione, poiché deve escludersi che dagli elementi esposti nella sentenza di primo grado e in quella impugnata nella presente sede emergano
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
ragioni di sicurezza pubblica a fondamento della richiesta di intervento del soccorso in mare effettuato dagli organi preposti, non è configurabile la fattispecie di reato contestata e gli imputati devono essere mandati assolti per insussistenza del fatto.
6. Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 589, commi 1 e 3 cod. pen., non ricorrono le condizioni per addivenire alla pronuncia assolutoria invocata dai ricorrenti. Come già detto in precedenza, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo evidente e incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, non dovendo il giudice procedere ad un "apprezzamento" delle emergenze probatorie, ma ad una mera "constatazione". Anche la contraddittorietà o l'insufficienza della prova che richiede, in ogni caso, una valutazione ponderata tra opposte risultanze - non prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (ex multis Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, [...], Rv. 259445). Ove si privilegiasse una formula liberatoria nel merito in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe ad un risultato logicamente e giuridicamente incongruo, equiparando due situazioni tra loro profondamente diverse: a) l'evidenza della innocenza dell'imputato, siccome previsto dall'art. 129 cpv. cod. proc. pen.; b) l'incertezza del quadro probatorio in ordine alla sua responsabilità, che fonda la pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. (così, in motivazione, Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013). Alla luce di detti parametri, si osserva quanto segue. E' innegabile che i ricorrenti fossero addetti alla gestione del soccorso in mare nell'occasione del naufragio che occupa, al vertice di strutture deputate a garantire un intervento massimamente rapido ed efficace in base alle convenzioni cui ha aderito lo Stato italiano, sopra richiamate. La fonte obbligante è rappresentata principalmente dalla Convenzione SAR, adottata ad Amburgo il 27/04/1979, ratificata con legge 3/4/1989 n. 147, che obbliga gli Stati contraenti a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata (Cap. 2.1.10). Il regolamento di attuazione introdotto dal d.P.R. 28 settembre 1994 n.662 individua nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), il quale, nel gestire il servizio di ricerca e salvataggio in mare richiede, in caso di necessità, alla Marina Militare e all'Aeronautica Militare il concorso di mezzi navali ed aerei appartenenti a dette amministrazioni. I ricorrenti, dunque, rivestivano una posizione di garanzia, ed erano tenuti ad attivarsi immediatamente, dovendo altrimenti rispondere dell'evento ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. La posizione di garanzia non era esclusa dal fatto che il coordinamento fosse stato assunto dalle Autorità maltesi. Infatti, le altre autorità nazionali, come detto in precedenza, devono contribuire all'attività di salvataggio se viene richiesto un ausilio dall'autorità coordinatrice, come verificatosi nel caso in
esame.
A partire dalle ore 16:22, MA, a mezzo fax, richiese l'intervento sul posto della nave militare italiana più vicina, avendo localizzato il barcone, sovraccarico e instabile. Si concretizzò, a quel punto, la situazione tipica dalla quale scaturiva l'obbligo di NN PO di interessare immediatamente la Marina Militare per richiedere l'intervento di nave Libra. I fatti restituiscono un diverso comportamento: NN PO, alle ore 16:44, chiamava RCC MA, rappresentando che nave Libra era un assetto importante e che non era opportuno spostarla;
MA sottolineava che la nave italiana era quella più vicina al target;
MRCC Roma prendeva atto della circostanza ed apprendeva che l'aereo di ricognizione mandato da MA aveva rilevato che il barcone si era fermato. Il contenuto ambiguo del fax, argomento sostenuto dalla difesa di NN per escludere profili di negligenza in capo al suo assistito, comporterebbe valutazioni incompatibili con la evidenza della prova che giustifica l'operatività della disposizione dettata dal citato art. 129, comma 2, del codice di rito. Egualmente, con riferimento alla posizione di IA UC, rilevano, ai fini della esclusione della evidenza della prova della innocenza, le conversazioni delle ore 16:41 e 16:44. Nella prima delle citate conversazioni - il cui testo è riportato a pag. 61 della sentenza di primo grado - AN contattava telefonicamente TO (collaboratore di IA) informandolo che MA aveva individuato l'imbarcazione con i migranti, richiedendo l'invio della nave Libra sul posto.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA RU Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
IA interveniva nel colloquio, chiedendo a AN di rimanere in "stand by". Nella conversazione delle ore 16:44 - riportata a pag. 62 e 63 della sentenza di primo grado - IA, discorrendo con AN, lo informava che NN stava richiamando MA;
nella circostanza diceva a AN di non dire nulla al comandante di Nave Libra, lasciando che continuasse a pattugliare. Le conversazioni richiamate, rendono evidente come IA UC, alle ore 16:41 non si fosse attivato per il soccorso. Per altro verso, come osservato dal giudice di primo grado, ove i soccorsi fossero stati attivati alle ore 16:41 con l'ordine impartito a nave Libra di dirigersi alla massima velocità verso l'imbarcazione dei migranti a quell'ora - le conseguenze del naufragio, con elevato grado di credibilità razionale, sarebbero state meno gravi e si sarebbero potute salvare più vite umane. In questi termini non vi è prova evidente della insussistenza del reato e della innocenza dei ricorrenti.
7. Per le ragioni sopra indicate la sentenza impugnata è annullata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica perché i fatti non sussistono. Sono rigettati nel resto i ricorsi di IA UC e NN PO. Essendo stata parzialmente accolta l'impugnazione proposta dagli imputati e, pertanto, ricorrendo una ipotesi di soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità tra i predetti e le parti civili elencate in dispositivo. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi dei responsabili civili la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) ed alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanza delle parti civili costituite nel presente giudizio di legittimità come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica perché i fatti non sussistono. Rigetta nel resto i ricorsi di IA UC e NN PO. Compensa tra i predetti e le parti civili di seguito elencate le spese di questo giudizio di legittimità. Dichiara inammissibili i ricorsi dei responsabili civili che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende nonché in solido tra
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loro alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili come di seguito specificato: Associazione Progetto Diritti Onlus, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Silvia Calderoni, dichiaratasi antistataria;
MO MO Mohamet, DU OU, KA AS e Dahan Mazen, liquidate in 4.791,80 oltre accessori come per legge;
Mohamed LA, HA AA, AB TE, EH Ahmad, Hello Ajjouri Ahmad, Hello Ajjouri Sabah, Moahmmad Atwah, Allaham Basema, AH HA OU, liquidate in complessivi euro 5.529,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Arturo Salerni, dichiaratosi antistatario;
LI Amani, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Gaetano Mario Pasqualino, dichiaratosi antistatario;
Hashash Manal, Al EH Feryal, Balkes Abood, Atwah Atwah, Hello Ajjouri Sadam, Rawaa Khaled, EH AS, Ahmad LI, Anes Frhat, Solaimani Abdulnaser, liquidate in complessivi euro 5.529,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Mario Antonio Angelelli, dichiaratosi antistatario;
Amir Alabbar, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi all'avv. Giuseppe Nicoletti, dichiaratosi antistatario;
Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge;
OH Al DD Al RI, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso, 02/04/2026
Il Consigliere estensore
IA RU
Il Presidente SALVATORE DOVERE
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Firmato
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