Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità del medico, comportamento del paziente, rilevanza penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 31130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31130 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 767
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003652/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'INTERNO;
contro
2) MINISTERO DELLA DIFESA;
contro
3) SA IC N. IL 23/07/1970;
avverso SENTENZA del 28/10/2003 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per i responsabili civili l'Avvocato dello Stato, Avv. Giovanni De Figueredo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.12.2000, il Tribunale di Messina assolveva GE NI, con la formula perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di omicidio colposo contestatogli per avere causato la morte di TR NC con un colpo di fucile mitragliatore FAL cal. 7,62 mentre prestava servizio di guardia a tutela dell'abitazione di un magistrato, avendo sparato contro il suo commilitone TR, che si aggirava nel buio nei pressi della suddetta abitazione dopo avere abbandonato il posto di guardia di sua competenza, così eccedendo per colpa i limiti stabiliti dalla circolare di servizio sull'uso delle armi.
In data 28.10.2003, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dal P.M. e dalle parti civili, la Corte di Appello di Messina, concesse le attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere nei confronti del GE perché il reato ascrittogli era estinto per prescrizione. Alla stregua delle risultanze probatorie la Corte territoriale riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ravvisato l'esistenza della scriminante putativa, mentre doveva considerarsi dimostrato che l'imputato aveva per colpa supposto l'esistenza di un pericolo attuale, e aveva usato l'arma senza osservare le prescrizioni ricevute.
Nell'interesse dei responsabili civili Ministero dell'interno e Ministero della difesa l'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Premesso che non esisteva divergenza nella ricostruzione del fatto tra le due sentenza e che era provato che il TR aveva abbandonato la sua postazione esterna per fare uno scherzo al caposervizio GE e, nell'oscurità, aveva scavalcato il muro di recinzione, i ricorrenti sostenevano che la Corte di secondo grado aveva travisato le dichiarazioni del col. FA e non aveva correttamente interpretato il testo delle consegne, compiendo una valutazione frammentata delle circostanze fattuali e non tenendo conto che, nei pochi attimi a disposizione, l'imputato fu ragionevolmente indotto a ritenere di trovarsi in presenza di un'aggressione da respingere con l'uso delle armi.
Con memoria difensiva dell'1.6.2004, il difensore delle parti civili eccepiva l'inammissibilità del ricorso dei responsabili civili, sotto il duplice profilo che l'impugnazione era stata proposta al di fuori dei limiti fissati dall'art. 575 c.p.p. e che le censure erano rivolte contro apprezzamenti di merito insindacabili nel giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha priorità logica, dato il suo carattere pregiudiziale, l'esame della questione relativa all'ammissibilità del ricorso proposto dai responsabili civili, Ministero dell'interno e Ministero della difesa, i quali - come eccepito dalla difesa delle parti civili - sono prive di legittimazione a ricorrere contro la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di assoluzione emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del reato contestato all'imputato per intervenuta prescrizione.
Il primo comma dell'art. 575 c.p.p. regola l'impugnazione del responsabile civile, stabilendo che essa può essere proposta "contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali". Nel terzo comma dello stesso art. 575 è, poi, precisato che "il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali".
Dalla normativa esaminata emerge che la disciplina delle impugnazioni proponibili dal responsabile civile risulta ben circoscrittole che, in particolare, il regime dell'impugnabilità oggettiva è delimitato alla categoria delle sentenze che spiegano effetti, in modo immediato e diretto, sul rapporto che fa capo al responsabile civile quale soggetto obbligato ex artt. 185 c.p. e 2043 e ss. c.c. per il fatto dell'imputato: di talché è indubbia la piena coerenza della normativa con le ragioni che giustificano la presenza del responsabile civile nel processo penale e con la natura accessoria del rapporto processuale di cui egli diviene titolare a seguito della "vocatio in iudicium" di cui all'art. 83 c.p.p. o dell'intervento volontario ai sensi dell'art. 85 c.p.p.. Le precedenti considerazioni trovano significativa conferma non solo nella disciplina contenuta nel primo comma dell'art. 575 c.p.p., in cui la legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato che si traducono nella pronuncia di condanna ex art. 533 e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili, ma anche nella disposizione di cui al terzo comma dell'art. 575 che prevede la proponibilità dell'impugnazione soltanto contro le sentenze di assoluzione in relazione alle statuizioni relative alle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali a norma degli artt. 541 (condanna alle spese relative all'azione civile) e 542 c.p.p. (condanna del querelante alle spese e ai danni).
Pertanto, in presenza dei precisi limiti fissati dall'art. 575 c.p.p. e tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni enunciato dall'art. 568 c.p.p., deve senz'altro escludersi che il responsabile civile sia legittimato ad impugnare la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per avvenuta prescrizione.
L'esattezza della conclusione dianzi indicata non può essere validamente contestata rilevando che nel caso in esame i responsabili civili conseguirebbero indubbiamente un vantaggio dal riconoscimento della scriminante che renderebbe lecito il fatto attribuito all'imputato, della cui condotta i Ministeri dell'interno e della difesa devono civilmente rispondere a norma dell'art. 28 della Costituzione. Deve rilevarsi, in contrario, che l'espressa delimitazione normativa dell'ambito dell'impugnazione tracciato dall'art. 575 non può essere superata adducendo la possibilità di un risultato pratico favorevole conseguente all'applicazione della causa di giustificazione, reale o putativa, della legittima difesa o dell'uso legittimo delle armi. Dalle precise disposizioni contenute dall'art. 575 risulta, infatti, che il responsabile civile è legittimato ad impugnare esclusivamente quei capi di sentenza che incidono sui rapporti civili in termini per lui pregiudizievoli e, in siffatta prospettiva, va sottolineato che, nel quadro della normativa stabilita dagli artt. 651 e 652 c.p.p., le sentenze che dichiarano l'estinzione del reato non hanno effetto di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno, sia in caso di applicazione della prescrizione (Cass. civ., Sez. 3^, 10 maggio 2000, n. 5945) sia nel caso di amnistia (Cass. civ., Sez. 3^, 9 aprile 1997, n. 3084), dovendo il giudice civile integralmente ed autonomamente rivalutare i fatti.
Alla luce di tutte le precedenti argomentazioni deve, conclusivamente, inferirsi che il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle previsioni dell'art. 575 c.p.p.. I responsabili civili devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, mentre la complessità della questione e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici giustificano la mancata pronuncia di condanna al versamento in favore della cassa delle ammende (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso dei responsabili civili e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004