Articolo 489 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 488Articolo 490
Versione
6 maggio 1952
Art. 489.
(Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori)


Il curatore della nave provvede all'esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali e' stata fatta ingiunzione. Egli puo' richiedere un acconto per spese, da prelevarsi, con decreto del giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, del capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sull'importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi giudiziari.
Il curatore non puo' esercitare la ritenzione su le somme riscosse per il compenso e per le spese e puo' chiedere la liquidazione al giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, al capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, il quale vi provvede con decreto.
Il decreto costituisce titolo esecutivo per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro colui ad istanza del quale fu disposta l'amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso per l'ingiunzione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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