Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2008, n. 37992
CASS
Sentenza 9 luglio 2008

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Il responsabile civile è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato pronunziata dal giudice d'appello, soltanto se la stessa contiene anche statuizioni concernenti le richieste avanzate dalla parte civile ed in tal caso l'eventuale annullamento della sentenza può essere disposto esclusivamente con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen..

Il medico è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alle sue cure, che non può ritenersi in alcun modo ridimensionata dall'eventualità che in concreto il paziente sia a sua volta un medico e che il medesimo abbia cercato di influenzare il collega sulla diagnosi da adottare.

Integra il delitto d'omicidio colposo la condotta del medico che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad una terapia urgente e il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, senza che la mancata colpevole correzione dell'errore da parte dello stesso paziente, il quale ne aveva la possibilità essendo a sua volta un medico, possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la stessa condotta e l'evento, non costituendo tale ultimo comportamento un fatto eccezionale ed imprevedibile.

Commentario1

  • 1Responsabilità del medico, comportamento del paziente, rilevanza penaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2008, n. 37992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37992
Data del deposito : 9 luglio 2008

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