Articolo 490 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 489Articolo 491
Versione
6 maggio 1952
Art. 490.
(Cessione del nolo, degli accessori e degli altri valori)


Il cancelliere cura la registrazione del processo verbale di cessione del nolo e dei crediti di cui all'ultimo comma dell'articolo 652 del codice, ne dil avviso ai creditori ipotecari, se a questi non e' stato ancora notificato il ricorso per l'ordinanza di vendita, e deposita il prezzo nelle forme dei depositi giudiziari.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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