CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Massime • 1
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2024, n. 28558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28558 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese;
letta la memoria della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza in punto statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 novembre 2023, il Tribunale monocratico di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MO NI in ordine al reato allo stesso ascritto di cui all'art. 646 cod.pen. perché estinto per prescrizione e contestualmente condannava il predetto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Carrera, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 541 cod.proc.pen. posto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28558 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 02/07/2024 che il presupposto della statuizione di condanna alle spese relative all'azione civile è solo l'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno sicché tale statuizione doveva ritenersi incompatibile con la pronuncia di proscioglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo il testo dell'art. 541 cod.proc.pen.:" Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale". Nell'interpretare detto principio si è affermato (Sez. 3 n. 30590/2022 non massimata) come secondo la lettura sistematica degli artt. 538, 539 e 541 cod.proc.pen., la liquidazione delle spese di difesa in favore della parte civile nel processo penale presuppone l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, al risarcimento del danno, anche in forma generica;
la condanna dell'imputato al risarcimento del danno costituisce, dunque, evento del processo penale cui l'art. 541 cod.proc.pen. ricollega il diritto alla rifusione delle spese di difesa (vedi anche Sez.6, n. 27817 del 30/04/2015, Rv. 264029 - 01); il criterio di distribuzione delle spese si fonda in linea generale sul principio civilistico della soccombenza, in quanto l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese processuali va regolato secondo il criterio tipico del processo civile (artt. 91 e 92 cod.proc.pen.). Non può essere, dunque, pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado e da essa rilevata e dichiarata, posto che l'art. 541 cod. proc. pen. testualmente indica, quale presupposto della relativa statuizione di condanna, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno. Ne consegue affermarsi che il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non provvedendo ad alcuna condanna al risarcimento del danno non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. 2. Differente è invece la disciplina in caso di sopravvenuta prescrizione nel corso del giudizio di appello o di cassazione;
ed invero, in tali casi, vige la disciplina dettata dall'art. 578 cod.proc.pen. così che, l'imputato, essendo intervenuta una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa, il cui effetto viene mantenuto in appello o in sede di legittimità, può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo in tali limitati casi la prescrizione indice di soccombenza della domanda di parte civile. 2 Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata 'sentenza deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili che vanno revocate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina. Roma, 2 luglio 2024 kn L CONSIGLI RE EST. a3ic) AR i AL, IL PRESL1ENTE p Sergio 13eltr ni
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese;
letta la memoria della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza in punto statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 novembre 2023, il Tribunale monocratico di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MO NI in ordine al reato allo stesso ascritto di cui all'art. 646 cod.pen. perché estinto per prescrizione e contestualmente condannava il predetto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Carrera, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 541 cod.proc.pen. posto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28558 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 02/07/2024 che il presupposto della statuizione di condanna alle spese relative all'azione civile è solo l'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno sicché tale statuizione doveva ritenersi incompatibile con la pronuncia di proscioglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo il testo dell'art. 541 cod.proc.pen.:" Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale". Nell'interpretare detto principio si è affermato (Sez. 3 n. 30590/2022 non massimata) come secondo la lettura sistematica degli artt. 538, 539 e 541 cod.proc.pen., la liquidazione delle spese di difesa in favore della parte civile nel processo penale presuppone l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, al risarcimento del danno, anche in forma generica;
la condanna dell'imputato al risarcimento del danno costituisce, dunque, evento del processo penale cui l'art. 541 cod.proc.pen. ricollega il diritto alla rifusione delle spese di difesa (vedi anche Sez.6, n. 27817 del 30/04/2015, Rv. 264029 - 01); il criterio di distribuzione delle spese si fonda in linea generale sul principio civilistico della soccombenza, in quanto l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese processuali va regolato secondo il criterio tipico del processo civile (artt. 91 e 92 cod.proc.pen.). Non può essere, dunque, pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado e da essa rilevata e dichiarata, posto che l'art. 541 cod. proc. pen. testualmente indica, quale presupposto della relativa statuizione di condanna, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno. Ne consegue affermarsi che il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non provvedendo ad alcuna condanna al risarcimento del danno non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. 2. Differente è invece la disciplina in caso di sopravvenuta prescrizione nel corso del giudizio di appello o di cassazione;
ed invero, in tali casi, vige la disciplina dettata dall'art. 578 cod.proc.pen. così che, l'imputato, essendo intervenuta una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa, il cui effetto viene mantenuto in appello o in sede di legittimità, può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo in tali limitati casi la prescrizione indice di soccombenza della domanda di parte civile. 2 Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata 'sentenza deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili che vanno revocate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina. Roma, 2 luglio 2024 kn L CONSIGLI RE EST. a3ic) AR i AL, IL PRESL1ENTE p Sergio 13eltr ni