Sentenza 13 aprile 2023
Massime • 1
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15664 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili;
udito l'Avv. Luigi Ragno, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Bonaventura, in difesa della costituita parte civile Groupama Assicurazioni;
in sostituzione dell'Avv. VI EP UG, in difesa della parte civile IC Insurance SLC Assicurazioni;
in difesa, inoltre, delle parti civili Fondiaria SAI, UGF Assicurazioni (oggi Unipol), Liguria Assicurazioni, Unipolsai (già Milano), che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15664 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/01/2023 udito l'Avv. Guido Guerra, in sostituzione dell'Avv. EP Calabrò e dell'Avv. Rosa Ellena Alizzi, in difesa di RL IN AR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui, in data 30.11.2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di IN RL AR quanto ai reati a lui ascritti ed aveva perciò condannato l'imputato al pagamento elle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili nel grado;
2. ricorrono per cassazione i difensori dello AR deducendo: 2.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge con riferimento all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 530 e 546 cod. proc. pen., 81, 40 e 479 cod. pen., 81, 48 e 373 cod. pen., 110 e 642 cod. pen.: rilevano che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ad istruttoria, tuttavia, già molto avanzata e, come si legge nella sentenza della Corte di appello, con il giudizio che era comunque proseguito per il reato associativo, non essendosi perciò realizzata nessuna economia processuale sottolineando, invece, l'interesse dell'imputato a sollecitare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; segnalano che, a fronte dell'obbligo motivazionale, le due sentenze di merito hanno omesso ogni considerazione in merito ai motivi di fatto e di diritto su cui hanno fondato la loro decisione;
rileva, infatti, che la motivazione del Tribunale è sostanzialmente assente e tale è stata ritenuta dalla Corte di appello che, tuttavia, non ha colmato il vuoto se non con considerazioni infondate ed illogiche che non hanno tenuto conto dell'esaurimento della istruttoria dibattimentale con l'escussione di tutti i testi del PM e degli specifici motivi di appello con cui si era dedotta la estraneità dell'imputato dai reati di cui si discute;
segnala che la Corte ha sostenuto che i motivi di gravame fossero fondati su una lettura atomizzata delle prove in realtà riferita ai singoli reati-fine; né, come scrive la Corte di appello, sarebbe stato necessario, in secondo grado, completare l'istruttoria dibattimentale;
in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 81, 48 e 479 cod. pen.: rilevano che tali fattispecie non potevano essere integrate in punto di diritto 2 prima ancora che di fatto;
osservano, infatti, che per aversi responsabilità dell'autore mediato occorre che l'agente abbia operato per effetto di una volontà viziata da condotte di persuasione o suggestione sicché la mera dichiarazione del soggetto di avvertire dolori e/o algie, non accompagnata da altro, non integra una condotta idonea a irretire l'autore immediato;
aggiunge che, in ogni caso, il contenuto dei certificati medici si limita a dar atto di dolori e/o lesioni riferite dal paziente ed il resto è frutto di valutazione medica operata all'esito della visita medica, come confermato sia dagli stessi medici che dagli infermieri;
richiama, a tal proposito, quanto riferito dal dott. Carmelo Rizzo in relazione al sinistro n. 3, dalla dottoressa Sonia Fallo in relazione al sinistro n. 18, dalla dottoressa Daniela Di Marco in relazione al sinistro n. 16, dal dott. IN Palmieri in relazione al sinistro n. 17, dal dott. Alberto Ardizzone in relazione al sinistro n. 29bis; segnala, per altro verso, che è rimasto del tutto impalpabile il contributo morale fornito dall'Avv. AR, essendo egli intervenuto sempre soltanto successivamente ai sinistri;
in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 81, 48 e 373 cod. pen.: segnalano che, anche in tal caso, il delitto contestato non poteva ritenersi sussistente già in astratto per mancanza di una condotta decettiva mentre, per altro verso, non risulta specificato in cosa si sarebbe concretizzato il ruolo di istigatore riservato all'odierno ricorrente;
rilevano che, in ogni caso, l'istruttoria svolta aveva restituito la totale estraneità dell'imputato al delitto contestatogli, alla luce delle risultanze della consulenza svolta per il GdP e della perizia assicurativa;
richiama, anche in tal caso, le deposizioni del dott. Licciardello, del teste TO OR, del teste EP AL;
in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.: segnalano che anche su questi punti la sentenza del Tribunale non ha valutato la istruttoria che non è stata considerata nemmeno dalla Corte di appello ribadendo che nessuno dei testi escussi, tra cui tutti quelli del PM, ha potuto confermare la falsità dei sinistri contestati;
richiamano, ancora, le deposizioni della dottoressa Concetta Privitera, della dottoressa Giuseppa Certo, aggiungendo che tutti i medici e gli infermieri dei Pronto Soccorso, sentiti nel corso del processo, avevano confermato la veridicità e la correttezza delle valutazioni espresse;
richiamano, ancora, sul punto, le deposizioni di NA RR, CA, RI VA, EP Aloisio;
in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen., 110 e 372 cod. pen.: consegue, secondo la difesa, l'esclusione della responsabilità dell'imputato anche per tali fattispecie;
3 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione delle norme, in relazione alla rifusione delle spese in favore delle parti civili: osservano che la Corte di appello, pur confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili;
segnalano la illegittimità di siffatta statuizione in assenza di una pronuncia di condanna e della estinzione dei reati intervenuta prima della sentenza di primo grado;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, da valere anche ed eventualmente come memoria, concludendo per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per la fondatezza del secondo: rileva, infatti, la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso avendo il Tribunale correttamente applicato il disposto di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.; segnala, invece, la fondatezza del secondo motivo richiamando, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità; 4. la parte civile Groupama spa ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'inammissibilità dei ricorsi: rileva, infatti, che il ricorso proposto nell'interesse dello AR sollecita valutazioni di merito non consentite in questa sede;
richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte quanto alla necessaria valutazione complessiva delle argomentazioni spese dalla Corte di appello alla luce, inoltre, del canone di giudizio evocato dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. e, a suo avviso, correttamente applicato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Con sentenza del 30.11.2020 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di fronte al quale RL IN AR era stato chiamato a rispondere, unitamente ad altri coimputati, di una serie di imputazioni legate a frodi assicurative, aveva preso atto della intervenuta prescrizione di una gran parte dei reati ascritti all'odierno ricorrente e, così, previa separazione delle residuali imputazioni, aveva emesso sentenza di non doversi procedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 129, comma 1, cod. proc. pen. e 531 cod. proc. pen.. 2. Con l'atto di appello, la difesa dello AR aveva articolato tre motivi deducendo, con i primi due, l'insussistenza, già in astratto, delle ipotesi delittuose 4 di falso ideologico in atto pubblico e falsa perizia per induzione e, quindi, la infondatezza, comprovata dalla istruttoria svolta, delle imputazioni per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen.. 3. La Corte di appello, dopo aver riepilogato le argomentazioni difensive (cfr., pagg.
3-4 della sentenza impugnata) e, per altro verso, ribadito l'interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza che, nel corso del processo, ed ai sensi dell'art. 129 comma 1, cod. proc. pen., abbia dichiarato la intervenuta prescrizione del reato, ha fatto presente che "... in una situazione quale quella creatasi, con l'interruzione dell'istruttoria dibattimentale, per quanto assai avanzata, solo l'evidenza della prova dell'innocenza poteva essere dedotta a fondamento dell'appello" (cfr., ivi, pag. 4). Per altro verso, i giudici di secondo grado, pur rilevando come la sentenza di primo grado fosse assai scarna, hanno tuttavia fatto riferimento alla contestazione associativa (non oggetto della pronuncia di estinzione del reato) che, pure, aveva attinto l'odierno ricorrente, indicato come capo o promotore del sodalizio, tanto da essere stato attinto da una misura cautelare personale, dedito ad una serie elevatissima di truffe assicurative, per rilevare come soltanto il completamento della istruttoria avrebbe potuto portare ad una definizione liberatoria, nel merito, di tutte le altre singole imputazioni. 4.1 Tanto premesso, rileva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata non sia censurabile in questa sede atteso che, sia pure in maniera estremamente sintetica, e con rinvio, "per relationem", alle considerazioni che avevano portato alla conferma (anche in sede di legittimità dove, pure, erano state sollevate censure in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati) della misura cautelare, ha correttamente evocato il principio per cui, all'esito del giudizio d'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (cfr., Sez. 4 - , n. 55519 del 16/11/2018, Dentoni, Rv. 274767 - 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 01; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441 01; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202 - 01). Questa Corte, d'altra parte, ha da tempo chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti 5 in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, in cui, peraltro, la Corte ha anche sottolineato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva). Alla luce di siffatte premesse in diritto, il collegio deve rilevare che le censure articolate con i motivi di ricorso finiscono, in realtà, attraverso la denuncia di vizi della motivazione, per sollecitare la Corte a procedere essa stessa ad una rivalutazione degli elementi acquisiti (ad istruttoria non completata) per formulare una diagnosi di "evidenza" della insussistenza del fatto o della responsabilità dell'imputato; in definitiva, le doglianze articolate con il ricorso esulano dal perimetro delle questioni suscettibili di essere dedotte in questa sede ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. pretendendo dalla Corte di cassazione una valutazione di "esaustività" della istruttoria come idonea a fondare una pronuncia pienamente liberatoria nei confronti dell'imputato. 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. È vero che questa Corte ha più volte ribadito che il giudice dell'appello quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute, che vanno revocate, né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054 - 01; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 - 01; Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726 - 01; Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018, Suraci, Rv. 273502 - 01; cfr., anche, da ultimo, Sez. U - , n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670 - 01, in cui la Corte ha chiarito che il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute). A ben guardare, tuttavia, queste decisioni riguardano casi nei quali la sentenza di primo grado era stata di condanna, anche ai fini penali, mentre quella 6 di secondo grado aveva dovuto prendere atto della prescrizione del reato maturata già prima della decisione impugnata;
era perciò avvenuto che il giudice di appello avesse dichiarato la estinzione del reato e, in riforma della sentenza di primo grado, emesso una pronuncia di proscioglimento che, per sua natura, non aveva alcun riflesso sugli interessi civili. Nel caso in esame, invece, l'imputato, di fronte ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione intervenuta già in primo grado, aveva contestato la decisione sollecitando, in appello, la adozione di una sentenza liberatoria nel merito e, per questa ragione, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., destinata ad avere efficacia nel giudizio civile. Di qui, perciò, l'indubbio interesse delle parti civili a resistere, in appello, rispetto alla impugnazione proposta dall'imputato, ed il cui rigetto avrebbe comportato la salvezza degli interessi civili, invece pregiudicati laddove, per l'appunto, l'appello fosse stato accolto. Come accennato, peraltro, è innegabile l'interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando egli non vi abbia rinunciato (cfr., Sez. 2, n. 17102 del 22/03/2011, Cerrito, Rv. 250249 - 01) ma, in tal caso, altrettanto innegabile è l'interesse della parte civile a resistere ed il suo diritto a vedersi rifuse le spese in caso di esito vittorioso e di soccombenza dell'appellante. Resta in definitiva valido e va perciò riaffermato il principio per cui nel processo penale l'onere della refusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame ed al correlativo interesse del danneggiato dal reato a fare valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato (cfr., Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. Lo AR, per quanto sopra chiarito, va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili in questa fase, che vanno liquidate come in dispositivo alla luce delle relative note e della disciplina vigente in materia tabellare.
P.Q.M.
7 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Groupama Assicurazioni, liquidate in complessivi Euro 3.510,00, UnipolSai, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, IC Insurance PLC, liquidate in complessivi Euro 2.458,00, oltre accessori di legge per tutti. Così deciso in Roma, il 25.1.2023