Articolo 578 bis del Codice di procedura penale
Articolo 554 terArticolo 578
Versione
6 aprile 2018
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31 gennaio 2019
Art. 578-bis. (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione) 1. Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge ((o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale)) , il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2019
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