Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
Le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca sono applicabili, in ragione dell'abrogazione dell'art. 14 L. n. 55 del 1990 per effetto del D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. dalla L. n. 125 del 2008, anche ai soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quali che siano i delitti da cui scaturiscano i proventi, soggetti menzionati nell'art. 1, nn. 1 e 2, L. n. 1423 del 1956.
Commentario • 1
- 1. Mago guaritore evade il fisco: legittima misura di prevenzione (Cass. 12683/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2009, n. 33597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33597 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/05/2009
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 852
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 031891/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TARANTO;
nei confronti di:
1) LL RA N. IL 20/03/1942;
2) CI ER;
3) LL IT;
4) LL UL;
5) LL OL;
avverso DECRETO del 18/03/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto in data 20 marzo 2008, con cui è stato annullato il decreto dello stesso Tribunale in data 9 febbraio 2005 ed è stato revocato il sequestro e la confisca di tutti i beni mobili ed immobili in esso indicati, adottato nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di EL AF, e dei terzi interessati RC ES (moglie del predetto), EL TA, EL FU, EL LA (figli del predetto).
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
a) Nullità ai sensi dell'art. 605 c.p.p., comma 1, lett. b) per violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.2 ter, in relazione alla L. n. 152 del 1975, art. 19, L. n. 575 de
1965, art. 1 e seg., L. n. 55 del 1990, art. 14 e art. 521 c.p.p.. Il ricorrente censura la ritenuta inapplicabilità della confisca di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter ai beni del preposto ritenuti provento di attività delittuose (nella specie attività di riciclaggio relativa a reperti archeologici), diverse da quelle indicate dalla L. n. 55 del 1990, art. 14, comma 1, in base alla considerazione che, pur ritenendo di carattere formale il rinvio di cui alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contro la mafia contenute nella L. n. 575 del 1965 anche alle persone dichiarate genericamente pericolose, purtuttavia prevedrebbe tale applicabilità alle sole misure di prevenzione personale, in considerazione della limitata equiparazione tra i soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o assimilate, (pericolosità qualificata), e i soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (pericolosità generica). Tale conclusione sarebbe giustificata in forza della natura derogatoria della norma sopravvenuta, di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14, in quanto lex specialis posterior, con l'effetto che le disposizioni della L. n. 575 del 1965 concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale o interdittivo si applicherebbero a regime con esclusivo riferimento ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o finalizzate al narcotraffico, ovvero ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2 "quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis, 648 ter c.p., ovvero del contrabbando".
Tale conclusione non potrebbe essere condivisa per l'impossibilità di scindere il regime della misure di prevenzione patrimoniali da quello delle misure di prevenzione personali e dall'assenza di una esplicita esclusione in tal senso nel dettato normativo;
ne' la stessa potrebbe essere rinvenuta nella stessa previsione della L. n.55 del 1990, art. 14; in questo caso, infatti, il legislatore avrebbe voluto soltanto agevolare, per alcune determinate attività delittuose, l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, escludendo, in quei casi specifici, la necessità di dimostrare che il soggetto viva abitualmente di tali proventi, come invece occorre in tutti gli altri casi.
Erroneamente, peraltro, secondo il PG ricorrente, sarebbe stata esclusa la sussistenza, sodo il profilo indiziario, dell'art. 648 bis c.p., così come qualificato dal giudice delle misure di prevenzione,
rispetto alla qualificazione dei fatti operata dal p.m. nel procedimento penale.
In ogni caso la diversa qualificazione giuridica dei fatti, configurata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, art. 174, dalla Corte d'appello, non sarebbe corretta, disciplinando i diverso caso di chi, detenendo legittimamente beni archeologici, li trasferisca poi all'estero senza la prescritta autorizzazione, presupposti che sarebbero insussistenti nel caso in esame.
Il P.G. ha poi presentato motivi aggiunti con riferimento all'entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125 in cui l'art. 11 ha modificato la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1 e l'art. 11 ter ha abrogato l'art. 14 della L. 19 marzo 1990, n. 55; infatti, in base alla novella legislativa, che confermerebbe comunque l'impianto del ricorso, oltre ad essere stata prevista la possibilità di applicazione disgiunta delle usure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali, l'abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14, comma 1, consente l'applicazione delle stesse pacificamente,
al di là di ogni analisi interpretativa, quando l'attività delittuosa, da cui si ritiene che derivino i proventi, sia rappresentata da una qualsiasi ipotesi di reato. E tali conclusioni andranno applicate al procedimento in esame, tuttora pendente, in conformità della costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo la recente decisione della Corte di cassazione, sez. 1, 4 febbraio 2009 - 11 febbraio 2009, n. 600). I difensori del ricorrente EL AF e degli altri terzi interessati hanno presentato una memoria di replica ai sensi dell'art. 611 c.p.p. deducendo che, in realtà, la nuova disciplina legislativa dimostrerebbe la erroneità delle conclusioni assunte in via interpretativa e potrebbe essere applicata solo per il futuro, non avendo alcuna efficacia rispetto ai procedimenti in corso, per l'impossibilità di riconoscere alla nuova disposizione natura di norma processuale, stante la sua finalità esclusivamente sanzionatoria con la conseguente applicazione del principio tempus regit actum.
In ogni caso l'irretroattività della nuova disciplina dovrebbe essere fatta discendere dalla necessità di tutelare i principi costituzionali delineati negli artt. 3, 42 e 41 Cost., in quanto, in caso contrario, sarebbero violati i principi di ragionevolezza e di non collisione con gli interessi tutelati da altre norme costituzionali, tra cui quello dell'art. 27 Cost., comma 3 della finalità rieducativa della pena.
Inoltre, se può condividersi che, dal punto di vista formale, la L. n. 152 del 1975, art. 19 non avrebbe mai perso vigore, peraltro la sua concreta operatività sarebbe stata ristretta dalla vigenza della L. n. 55 del 1990, art. 14, con la conseguenza che non sarebbero modificabili gli effetti più favorevoli prodotti dall'originaria normativa.
In ogni caso non potrebbe essere accolta l'interpretazione in base alla quale l'abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 avrebbe ridato forza espansiva alla L. del 1975, estendendo espressamente il regime della prevenzione antimafia a tutti i soggetti genericamente pericolosi ai sensi della L. n. 1423 del 1956, in base all'art. 19 della stessa L. del 1975, il cui rinvio necessariamente dovrebbe essere limitato alle sole misure di prevenzione personale, stante la sua natura recettizia delle previsioni di cui alla L. n. 575 del 1965. La difesa ha concluso pertanto con una istanza di rimessione alle Sezioni Unite penali ex art. 618 c.p.p., con riferimento alla questione relativa alla specifica natura delle misure di prevenzione patrimoniale ovvero del tipo di rinvio, recettizio o formule, operato dalla L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1. È stato infine chiesto di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. n. 125 del 2008, artt. 11 ter e 13 per la violazione delle norme costituzionali sopraindicate.
Osserva la Corte che il ricorso del Procuratore generale è fondato e deve essere accolto.
In questo caso, infatti, deve trovare applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10 ter, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, con cui è stato abrogato l'art. 14 della L. 19 marzo 1990, n. 55. Come è stato già sottolineato dalle prime applicazioni della nuova normativa, l'abrogazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 ha determinato una contemporanea estensione delle disposizioni previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, a tutti i soggetti indicati nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, per effetto della
"riespansione" dell'area di operatività della L. 22 maggio 1975, n.152, art. 19, comma 1 (cd. Legge Reale), come modificato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 13. Quest'ultimo articolo prevede infatti che "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 1, nn. 1 e 2". La razionalità di questa interpretazione trova conforto nel fatto che la nuova normativa ha come obiettivo quello di tutelare l'esigenza di meglio soddisfare la difesa sociale, di cui gli strumenti di prevenzione patrimoniale di natura reale rappresentano i mezzi più efficaci per depotenziare i sodalizi criminali e le attività illegali. L'estensione ai soggetti sopraindicati delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 19 è fondata dunque sul tenore letterale della norma, che opera un rinvio, senza alcuna distinzione, a tutte le disposizioni della L. n. 575 del 1965. Tale interpreta ione viene confermata dal fatto che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nel disciplinare il sequestro, continua a prevedere la clausola di riserva nei confronti della sospensione dell'amministrazione dei beni disciplinata dalla L. n. 152 del 1975, artt. 22, 23 e 24. Questa clausola perderebbe la sua utilità se non fosse possibile applicare le misure patrimoniali ai soggetti indicati dall'art. 19 della stessa legge. Da queste premesse consegue che l'eliminazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 deve essere letta come un ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale che, senza le limitazioni riconducibili a tale norme, vengono estese ai soggetti che sono dediti a traffici delittuosi o vivono abitualmente, anche in modo parziale, con i proventi di attività criminose, a prescindere da quali siano i delitti da cui scaturiscano i proventi. Nè appare sostenibile l'interpretazione secondo cui l'abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14, ove alla stessa fosse riconosciuta il potere di riespandere l'area di operatività delle misure patrimoniali, non sarebbe coerente con la L. n. 575 del 1965, art. 1, che individua i soggetti destinatari dell'apparato di misure personali e patrimoniali ivi previste, senza richiamare anche le ipotesi di pericolosità generica indicate nella L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e 2. E ciò in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, infatti, in relazione ad uno specifico aspetto procedurale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 275 del 12 giugno 1992; v. anche Corte cost., 9 giugno 1988, n. 675), in considerazione del fatto che la forza del rinvio formale operato dalla prima norma alle disposizioni della L. n. 575 del 1965, questa disciplina nel suo complesso si estende per intero alle persone indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, anche se non indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Vi è da aggiungere che la contemporanea modifica apportata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.10, conv. nella L. 24 luglio 2008, n. 125, alla L. n. 575 del 1965, art. 1, che ha ampliato il perimetro della norma, ricomprendendo tra i destinatari delle misure patrimoniali i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, appare coerente con le conclusioni raggiunte. Come detto, infatti, la nuova disciplina non ha intaccato l'operatività della L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1 determinando un'ulteriore estensione dell'area di applicazione della L. n. 575 del 1965; correttamente dunque è stata, da un lato, richiamata la competenza del pubblico ministero per il procedimento di prevenzione, unitamente alla nuova competenza del PNA e del Procuratore distrettuale antimafia per gli ulteriori ambiti, e allo stesso tempo, proprio per la riespansione della L. n. 152 del 1975, art. 9, comma 1, è stata adottata una riformulazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, che richiama una previsione normativa (L. n.1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2) che richiede, ai fini della applicazione delle misure di prevenzione, particolari requisiti destinati a qualificare l'attività delittuosa del destinatario, quale l'abitualità nel reato, propria di quei soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività criminose che potrebbero mancare, con riferimento ai delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Questa interpretazione appare dunque la più coerente con la "ratio" del complessivo intervento normativo di modifica e con l'indirizzo assolutamente prevalente seguite anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^, 4 febbraio - 11 febbraio 2009, n. 600). Alla luce delle suesposte considerazioni va dunque affermato il seguente principio di diritto. "Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti dei soggetti indicati dalla L. n. 575 del 1965, art. 1, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10 convertito nella L. 24 luglio 2008, n.125, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. Infatti il rinvio di cui alla L.22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1 contenente norme a tutela dell'ordine pubblico, non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale, nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto - fonte, in sostituzione, integrazione o modificazione di quelle originarie". Nè tale conclusione può essere contrastata dai principi di irretroattività della legge penale. La giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione, proprio perché correlate per loro natura alla situazione di pericolosità del proposto, con la conseguenza che deve ritenersi possibile la suddetta applicazione per un fatto reato per il quale originariamente no era prevista la misura, in considerazione del fatto appunto, che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza (ex pluribus Cass. sez. 2^, 3 ottobre 1996, n. 3655, Sibilia, CED 207140; Cass. sez. 3^, 15 ottobre 2002, n. 40703, CED 222278; Cass. sez. 1^, 8 novembre 2007, n. 7116, Liboni, CED 239302). Alla luce delle suesposte considerazioni, che rendono inaccoglibile anche la richiesta di rimessione della causa all'esame delle Sezioni unite e assorbono le questioni dedotte con le altre censure, deve annullarsi l'impugnato decreto e trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2009