Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15189 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
OGGETTO Assicurazione r.c.a. REPUBBLICA ITALIANA 151 89 /03IN NOME DE PO LA CORTE SUL REMA DI CASSALIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. 7249/00 Rep. 1033 dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 30845 dott. Ernesto LUPO Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 27.5.2003 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. → ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER NA, domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazio- ne, difesa dall'avv. Gianpaolo Sabbatini, con studio in Torino Ли (10122), Via Cernaia n. 14, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Mediolanum Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, in persona del Direttore generale dott. Maurizio Zanardi, elettivamente domici- liata in Roma, Via Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Berchicci, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente 1250/2003 3 avverso la sentenza n. 789/99 del Tribunale di Torino, emessa il 28 ottobre 1998 e depositata il 10 febbraio 1999 (R.G. 5965/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. La S.p.A. Mediolanum Assicurazioni convenne in giudizio, davanti al Pretore di Torino, la signora NA ER, della quale : chiese la condanna al pagamento della somma di lire 11.800.000. La società assicuratrice espose:
9 - che aveva stipulato con la signora ER una polizza per la r.c.a.; - che in data 10 giugno 1993 la signora ER, alla guida del veicolo assicurato, aveva cagionato lesioni personali al signor IA no IT ed alla signora LD PE;
che aveva corrisposto ai danneggiati la somma di lire 11.800.000; - che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 aveva diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurata, la quale, al momento del sinistro, conduceva il veicolo con patente scaduta di validità. บ 2. La signora ER si costituì in giudizio ed espose: - che poco prima dell'incidente era stata fermata dalla polizia stradale che le aveva contestato la violazione del codice della strada per avere guidato con patente scaduta di validità;
2 - che gli agenti della polizia stradale, con annotazione sul ver- bale di contestazione, l'avevano autorizzata a proseguire il viaggio sino alla propria abitazione. Dedusse, quindi, che al momento del sinistro, avvenuto dopo che era stata autorizzata a proseguire il viaggio, essa era munita di abilitazione alla guida. Concluse, pertanto per il rigetto della domanda.
3. Il Pretore respinse la domanda per il rilievo che non poteva essere considerato privo di abilitazione alla guida il soggetto che al momento del sinistro conduca un veicolo con patente scaduta di va- lidità, quando la stessa sia stata successivamente rinnovata.
4. Contro la sentenza propose appello la S.p.A. Mediolanum Assicurazioni. All'appello resistette la signora ER.
5. Il Tribunale accolse l'impugnazione e condannò la signora ER a pagare alla società assicuratrice la somma di lire ии 11.800.000. Il Tribunale rilevò in primo luogo, richiamando la giurispru- denza di questa Corte, che il soggetto che conduce un veicolo con patente scaduta di validità è privo di abilitazione alla guida. Osservò ancora che il permesso provvisorio concesso dalla polizia stradale, ai sensi dell'art. 399 del regolamento al codice della strada, autorizzava la signora ER a condurre il veicolo limitata- mente al periodo necessario per raggiungere la propria abitazione. Rilevò che la signora ER aveva superato i limiti dell'au- 3 - torizzazione perché il luogo del sinistro distava appena dieci chilo- metri dal luogo ove era avvenuta la contestazione, mentre il sinistro si era verificato dopo oltre quattro ore da quando era stata concessa l'autorizzazione. Soggiunse che i fatti dedotti dalla signora ER per giustifi- care il ritardo nel raggiungere la propria abitazione, e cioè di essersi dovuta fermare lungo il tragitto per riprendersi dallo stato di agita- zione conseguente all'avvenuta contestazione della violazione da parte della polizia stradale, erano inverosimili e non provati;
né sul punto era ammissibile l'interrogatorio di sé stessa che la signora ER aveva chiesto. Quanto alla ulteriore tesi della signora ER di non essere comunque tenuta al pagamento della somma richiesta dalla società assicuratrice, il Tribunale osservò: che la signora ER non aveva contestato la sua respon- sabilità esclusiva in ordine al sinistro;
- che la somma pagata dall'assicuratore a titolo di risarcimento era proporzionata al danno subito dalle vittime del sinistro.
6. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso la signora NA ER.
7. La S.p.A. Mediolanum Assicurazioni ha resistito con con- troricorso. Motivi della decisione 8. Con il primo motivo si denuncia: Totale carenza di moti- vazione in ordine alle premesse per le quali può avere luogo la ri- 4 5 valsa dell'assicuratore sul proprio assicurato. Si deduce: - che nessun accertamento era stato svolto in ordine alla attri- buzione della responsabilità del sinistro;
- che la società assicuratrice aveva effettuato il pagamento no- nostante che nella denuncia di sinistro - non contestata da alcuno fosse stato precisato che nessuna responsabilità era attribuibile alla signora ER;
che, nella specie, era chiara la esclusiva responsabilità dei danneggiati;
che prima di effettuare il pagamento la società Mediolanum avrebbe dovuto in ogni caso comunicare formalmente alla signora ER la sua intenzione di risarcire il danno;
- che l'onere di provare la responsabilità dell'assicurato incom- be sull'assicuratore che avendo risarcito i danneggiati agisca in rival- sa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969. 9. La censura non può trovare accoglimento. 9.1. É da premettere che, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 4821/81; Cass. n. 981/95) l'assicuratore ha diritto, ex articolo 18 secondo comma della legge n. 990 del 1969, di agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ancorché abbia effettuato il pagamento dell'in- dennizzo sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventi- vo accertamento della responsabilità dell'assicurato il quale, peraltro, 5 ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazio- ne, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le pos- sibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del ri- sarcimento.
9.2. In applicazione del ricordato principio è stato quindi af- fermato che qualora il debitore eccepisca la sussistenza di circostan- ze liberatorie, totali o parziali, dall'obbligo di risarcimento è a suo carico la prova di dette circostanze. Spettava, pertanto, alla signora ER dedurre prima e pro- vare dopo che nessuna responsabilità fosse a lei attribuibile in ordine al sinistro.
9.3. Sul punto il Tribunale ha rilevato che la signora ER non aveva «minimamente contestato la sua responsabilità esclusiva in ordine alla causazione del sinistro» ma si era «limitata a denun- ciare soltanto una non meglio precisata incongruità degli importi risarcitori». Tale decisione appare corretta alla stregua del principio giuri- sprudenziale sopra richiamato, dovendosi aggiungere che nella me- moria in data 13 giugno 1996, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nessuna contestazione, da parte della ER, è stata svolta in ordine alla responsabilità del sinistro. 10. Con il secondo motivo si denuncia: Erroneità della moti- vazione in ordine all'esistenza, o meno, della operatività della ga- ranzia assicurativa. 10.1. Si deduce che, secondo la disciplina vigente all'epoca 6 del sinistro, la guida di veicolo con patente scaduta di validità inte- grava una violazione amministrativa e la successiva rinnovazione della patente comportava che nessuna interruzione di validità della stessa si fosse avuta nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo. 10.2. Il giudice d'appello non aveva condiviso questa tesi fatta propria dal primo giudice, ma aveva considerato che la signora R- IE fosse abilitata alla guida soltanto in forza dell'autorizzazione concessale dalla polizia stradale e limitatamente al periodo necessa- rio per aggiungere la propria abitazione. 10.3. La tesi del giudice d'appello secondo cui l'incidente si era verificato dopo quattro ore dalla contestazione e quindi oltre il limite dell'autorizzazione era errata perché: a) non teneva conto del fatto (malessere della signora AR ri) che aveva cagionato il ritardo nel rientrare a casa;
Ли b) non considerava che l'autorizzazione imponeva alla signora ER soltanto di seguire il percorso più breve ma non di raggiun- gere la propria abitazione entro un determinato periodo di tempo che nella specie la prescrizione era stata rispettata non essendo con- testato che il sinistro fosse avvenuto lungo il percorso naturale che la signora ER era tenuta a seguire per raggiungere la propria abi- tazione. 11. In ordine a questo secondo motivo la controricorrente svolge la tesi che l'autorizzazione concessa dalla polizia stradale non sarebbe idonea ad escludere l'operatività dalla clausola di polizza se- 7 condo cui la garanzia assicurativa non ricorre allorquando il condu- cente sia sprovvisto di abilitazione alla guida. 12. La tesi svolta dalla controricorrente non può essere esami- nata perché essa travalica i limiti di una difesa in relazione alle tesi svolte dalla ricorrente nel suo ricorso, ma investe un punto che è stato oggetto di una specifica statuizione da parte del giudice d'ap- pello, il quale ha ritenuto che il permesso provvisorio concesso dalla polizia stradale, ai sensi dell'art. 399 del regolamento al codice della strada, autorizzava la signora ER a condurre il veicolo sia pure limitatamente al periodo necessario per raggiungere la propria abita- zione e, per tale periodo, quindi, la abilitava alla guida. Per contestare tale accertamento che ha costituito la premessa giuridica e logica del successivo ragionamento del giudice d'appello - oggi censurato dalla ricorrente - la resistente avrebbe dovuto propor- re ricorso incidentale, poiché detto accertamento risolveva in senso e ad essa sfavorevole una questione preliminare di merito. n Ed è sufficiente sul punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricor- so per cassazione proposto dall'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina, detta- ta per l'appello, dall'art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l'onere 8 dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controri- corso» (v. Cass. nn. 5357/02; 8537/01; 3102/99; 10888/96; 5529/96; 11808/93). 13. Le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugna- ta sono infondate. 13.1. Quanto al rilievo sub 10.1., si osserva che la patente di guida ha un determinato periodo di validità, variabile a secondo della categoria e delle condizioni soggettive del titolare. Scaduto il periodo di validità il titolare della patente non è più abilitato alla guida. Egli può ottenere la conferma della patente, ricorrendo le condizioni previste dalla legge. Poiché la conferma è subordinata al riconoscimento della sus- sistenza dei requisiti di legge ad essa va riconosciuta la natura di u n nuova abilitazione da cui decorre un nuovo termine di validità della patente. Da ciò consegue che se la conferma viene richiesta e conces- sa, come normalmente accade, prima che la patente sia scaduta di validità, dalla data di conferma decorrerà un nuovo periodo di validi- tà, decorrente dal nuovo provvedimento di abilitazione, ed il titolare sarà stato in modo continuativo abilitato alla guida. Se, invece, la conferma viene chiesta e concessa dopo che la patente sia scaduta di validità, nel periodo intercorrente tra la sca- 9 denza di validità della patente e la conferma della stessa il titolare della patente sarà privo di abilitazione alla guida, perché non è più valida la precedente abilitazione ormai scaduta e non è ancora effi- cace la nuova abilitazione dalla quale decorre il nuovo termine di validità. 13.2. Ciò detto e non essendo ormai più in discussione - per le ragioni dette al punto 12. - il principio affermato dal giudice di appel- lo in ordine alla natura abilitativa - nei rapporti privati tra assicurato ed assicuratore ai fini dell'azione di rivalsa - del consenso dato dal verbalizzante alla signora ER di raggiungere la propria abitazio- ne alla guida del veicolo, si osserva che le altre tesi svolte dalla ri- corrente sono infondate. 13.2.1. La censura di cui al punto 10.3. lett. a) investe un ac- certamento di merito del giudice d'appello non censurabile in sede di legittimità perché sorretto da idonea motivazione (v. per una sintesi il ли punto 5. di questa sentenza); 13.2.2. La censura di cui al punto 10.3. lett. b) è infondata. 13.2.2.1. L'agente che contesti la violazione di cui all'art. 126 del codice della strada al soggetto che guidi un veicolo con patente scaduta di validità provvede al ritiro della patente (art. 126, settimo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, del cod. della stra- da). Il ritiro della patente costituisce sanzione amministrativa acces- soria per la violazione costituita dall'avere guidato con patente sca- duta di validità. L'art. 399 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, cui l'art. 216 10 del codice della strada rimanda, stabilisce che «Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia in- dicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394». 13.2.2.2. Ancorché l'agente accertatore non abbia indicato il periodo di tempo entro il quale il soggetto che si sia reso responsabi- le della violazione dell'art. 126 del codice della strada debba rag- s и u н giungere il luogo di custodia o di deposito del veicolo indicazione m che né la legge né il regolamento prescrivono appare chiaro tuttavia che il tenore della norma e la sua finalità escludono che sia consenti- to alcun comportamento dilatorio da parte del suddetto conducente. In particolare l'espressione secondo cui il permesso provviso- + rio è rilasciato «limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve»> non consente margine di dubbio in ordine al fatto che la con- duzione del veicolo da parte del soggetto cui la patente sia stata riti- rata sia consentita solo per il periodo strettamente necessario per 11 raggiungere l'indicato luogo di destinazione. Tale periodo di tempo, secondo il motivato e, quindi, non cen- surabile giudizio del giudice di merito, è stato nella specie superato per cui correttamente è stato affermato che la signora ER, al momento del sinistro, era priva di qualsivoglia abilitazione alla gui- da. 14. Il ricorso è rigettato. 15. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra le parti le spese del processo di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 27 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. стороно Depositata in Cancellaria Oggi, 10 OTT. 2003 IL CANCELLIE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Avenio Dott.ssa Maria Aiello 12