Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 3
La sospensione della deliberazione può essere disposta per assoluta impossibilità pur quando il giudice si avveda, nella camera di consiglio successiva alla discussione finale, di non potersi formare un convincimento per l'esistenza di risultanze probatorie irrimediabilmente contrastanti, rendendosi così necessaria lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
La dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno nella dichiarazione di volontà espressa a verbale e nell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto -telegramma o lettera raccomandata-, in cui sono trasfuse, gli elementi di forma necessari alla loro validità. (La Corte ha precisato che l'indicazione normativa del telegramma e della lettera raccomandata non costituisce una tassativa prescrizione di forma ed attiene soltanto alle forme della comunicazione a distanza, che ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta).
La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni testimoniali, acquisita agli atti prima dell'entrata in vigore della novella codicistica della L. n. 63 del 2001 che ha introdotto per questa parte ed in riferimento anche ai processi in corso uno specifico divieto di acquisizione e non di utilizzazione in riferimento, è utilizzabile in quanto si sostanzia in una prova legittimamente già acquisita.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2008, n. 35191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35191 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 03/07/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 913
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 35358/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IO, n. Enna il 1 settembre 1971, TE PP n. Enna il 1 luglio 1973, ZZ PO n. Nicosia l'8 marzo 1974;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 21 marzo 2006;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore dell'imputato AG, avv. DOMINICI Giuliano del foro di Roma, e il difensore degli imputati NÒ e AZ, avv. Antonino Grippaldi del foro di Catania, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 21 marzo 2006 la Corte di appello di Caltanissetta confermava nei confronti di AZ PO, AG IO e NÒ PP la sentenza emessa in data 6 dicembre 2000 dal Tribunale di Caltanissetta con la quale i predetti imputati erano stati dichiarati colpevoli dei reati di concorso in rapina aggravata (art. 61 c.p., n. 5, art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 628 c.p., commi 1 e 3) nonché del connesso reato di lesioni personali (art. 61 c.p., nn. 2 e 5, art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn.1 e 2, art. 582, 585 c.p., in rel. all'art. 576 c.p.) commessi il 27
agosto 1993 ai danni di EO ER lungo l'autostrada Palermo- Catania. Lo AG G. e il NÒ erano stati condannati alla pena di anni cinque di reclusione e L.
4.000.000 di multa ciascuno, mentre il AZ F. era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione e L.
4.500.000 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e il AZ F. anche al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, con la pena accessoria per tutti dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Secondo la ricostruzione dei fatti del giudice di primo grado e della Corte di appello l'EO era stato aggredito e derubato del portafogli e della patente di guida durante una sosta lungo l'autostrada Palermo-Catania, nel viaggio di ritorno ad Alimena dopo un pomeriggio trascorso in Caltanissetta con il suo conoscente US MA, dai tre imputati che facevano parte di un gruppo di giovani di LA con i quali il US si era fermato brevemente a parlare prima di andare via da Caltanissetta. Durante il viaggio il US aveva, chiesto per due volte all'EO di fermarsi perché aveva bisogno di soddisfare un bisogno fisiologico, la seconda volta erano sopraggiunte sulla piazzola di sosta due autovetture con a bordo, gli imputati e altri giovani (questi ultimi assolti in primo grado). Questa circostanza aveva fatto sorgere dei sospetti sul coinvolgimento nella rapina del US, il quale era stato tuttavia assolto per non aver commesso il fatto all'esito del giudizio di primo grado. L'affermazione di responsabilità era fondata sull'iniziale denuncia ai Carabinieri resa dallo stesso US, confermata in dibattimento con alcune significative precisazioni (il AZ, nell'occasionale incontro a Caltanissetta, gli aveva chiesto di far fermare l'EO durante il viaggio di ritorno;
dei giovani di LA sopraggiunti nella piazzala di sosta, autori dell'aggressione erano stati soltanto il AZ, lo AG e il NÒ i quali dopo il fatto lo avevano riaccompagnato ad Alimena invitandolo ad aspettare almeno un'ora prima di dare l'allarme; il AZ, che aveva rapporti conflittuali con l'EO, aveva strappato la patente alla persona offesa per fargli un ulteriore dispetto) e sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, confermate in dibattimento relativamente al solo AZ e a tale GR non riconosciuto, tuttavia, nell'imputato GR LO (assolto per non aver commesso il fatto).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, i tre imputati.
Con i motivi di ricorso presentati nell'interesse dello AG si deduce:
1) la violazione della legge processuale in quanto: a) la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello sarebbe stata eseguita in violazione dell'art. 157 c.p.p. presso un domicilio eletto irritualmente perché mancante delle generalità del domiciliatario e comunicato al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 162 c.p.p. (dichiarazione raccolta a verbale, raccomandata o telegramma), con conseguente nullità della dichiarazione di contumacia emessa all'udienza del 14 febbraio 2006;
b) il provvedimento di rinvio adottato dal giudice di primo grado all'udienza del 16 febbraio 2000 - in conseguenza dell'adesione, formalmente e tempestivamente comunicata, del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali - non era stato notificato, pur dovendo l'astensione dalle attività processuali considerarsi un legittimo impedimento del difensore e applicarsi pertanto l'art. 420 ter c.p.p., comma 5;
2) la violazione della legge processuale essendo inutilizzabili, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., commi 3 e 4, le dichiarazioni testimoniali de relato rese all'udienza del 10 aprile 1998 dal tenente dei Carabinieri NO in relazione alle dichiarazioni rese dal US, ritenute immediatamente non credibili tanto che lo stesso US era stato coinvolto nelle indagini;
sarebbe pertanto illegittima l'ordinanza del giudice di primo grado in data 6 dicembre 2000 con la quale era stata dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale;
3) la violazione della legge processuale non avendo i giudici di appello motivato legittimamente in ordine all'eccezione difensiva riguardante la violazione dell'art. 525 c.p.p. da parte del giudice di primo grado che nell'ordinanza con la quale era stata sospesa la decisione (il 14 dicembre 1999 il Tribunale, ritiratosi per deliberare dopo le conclusioni delle parti, anziché emettere sentenza aveva pronunciato un'ordinanza con la quale veniva disposta l'audizione del coimputato US) non avrebbe indicato un caso di "assoluta impossibilità";
4) la mancata o manifesta illegittimità della motivazione essendo stata omessa ogni valutazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del US, inattendibile per essere stato impreciso sul numero e sull'identità degli aggressori nonché per aver cambiato versione dei fatti;
le sue dichiarazioni sarebbero state valutate come elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità sarebbe stata peraltro omessa la motivazione (l'EO era pluripregiudicato per calunnia ed estorsione ed aveva ragioni di grave inimicizia con l'imputato AZ);
5) la violazione della legge penale e l'illogicità e carenza di motivazione in ordine alla responsabilità quale concorrente dello AG nel reato di lesioni personali (in mancanza, peraltro, di riferimenti, anche impliciti, da parte della persona offesa all'imputato) e di rapina (reato per il quale un movente è stato riconosciuto al solo AZ;
in assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto, si sarebbe dovuto qualificare il fatto come danneggiamento o violenza privata, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Con i motivi nuovi depositati il 22 marzo 2008 il difensore dello AG rileva che i riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del coimputato US sarebbero stati erroneamente individuati, in violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, nel movente dell'aggressione e nelle autovetture utilizzate dagli aggressori, elementi indicati dallo stesso US che era la principale fonte di accusa.
I primi cinque motivi di ricorso depositati nell'interesse dell'imputato NÒ coincidono con quelli del ricorrente AG. Con i motivi nuovi si deduce: 1) la violazione degli artt.62, 63 cpv. c.p.p., art. 350 c.p.p., comma 6 e, in particolare,
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del tenente NO, per aver omesso i giudici di merito di valutare la sussistenza ab inizio nei confronti del US, per il suo anomalo comportamento, di indizi di reità e quindi l'inutilizzabilità in sede dibattimentale delle dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva;
2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie del US e dell'EO e per l'omesso controllo sulla credibilità oggettiva e soggettiva di quest'ultimo (i precedenti dissapori con il ricorrente, i precedenti penali anche per calunnia, la dinamica dei fatti rientrante più nel reato di lesioni che in quella di rapina) e, infine, la contraddittorietà della motivazione nell'esclusione della violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 3 da parte dei giudici di primo grado. Con il ricorso presentato nell'interesse del AZ si riprendevano le argomentazioni dedotte nei motivi nuovi depositati per il ricorrente NÒ e si deduceva inoltre la violazione della legge penale per l'errata qualificazione del fatto, non connotato dal dolo specifico del reato di rapina di procurarsi un ingiusto profitto avendo il AZ percosso l'EO con l'intento di punirlo per i precedenti dissapori e sottratto il portafogli solo per recare un ulteriore sfregio alla vittima;
secondo il difensore il fatto avrebbe dovuto essere qualificato, pertanto, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o come violenza privata, in esso assorbito il reato di lesioni.
I primi tre motivi di ricorso comuni agli imputati NÒ e AG sono infondati.
In particolare la Corte osserva, in ordine al primo motivo, che l'imputato AG risulta aver eletto domicilio in data 8 gennaio 2001, unitamente al "mandato" per la proposizione dell'appello, presso lo studio della dott.ssa Domenica Spanò in Caltanissetta via Gorizia 39; anche l'imputato NÒ risulta aver eletto domicilio presso la dott.ssa Domenica Spanò al medesimo indirizzo di Caltanissetta via Gorizia 39, con atto depositato in data 29 gennaio 2001 dall'avv. Di IO il quale ha autenticato la sottoscrizione dell'imputato. Gli imputati AG e NÒ sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 14 febbraio 2006, essendo state eseguite le notifiche del decreto di citazione per il giudizio di appello il 13 dicembre 2005 presso" l'avv. Spanò, a mani del collega di studio avv. G. Di IO". Le notifiche sono quindi state regolarmente eseguite presso la domiciliataria, esercente la professione legale, nel domicilio eletto ritualmente che corrispondeva al comune studio legale della predetta domiciliataria e del difensore di fiducia avv. Di IO.
La Corte ritiene che la natura di atto personale a forma vincolata dell'elezione (o della dichiarazione di domicilio) corrisponda all'esigenza di ricondurre all'imputato la relativa manifestazione di volontà e che la forma da rispettare ad substantiam sia quindi, secondo l'art. 162 c.p.p., comma 1, la dichiarazione a verbale o, in alternativa, l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, diretto all'autorità che procede, contenente tale dichiarazione. La disposizione del cit. art. 162 c.p.p., comma 2, secondo il quale la dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere "comunicate" con telegramma o lettera raccomandata, concerne invece - come questa Corte ha avuto già modo di affermare (Cass sez. 5, 29 novembre 2006 n. 42294, Ferretti) - soltanto la trasmissione a distanza. In tal caso non è regolata, e comunque non è vietata, la, presentazione diretta, non potendo la disposizione in questione essere intesa come una tassativa prescrizione di forma, dal momento che la spedizione per raccomandata (diretta soltanto ad evitare, ogni possibile contestazione sulla esistenza del documento stesso e a conferirgli data certa) offre una garanzia di autenticità pari a quella della presentazione mediante deposito ad opera del difensore, o dello stesso imputato o di loro incaricati (Cass. sez. 1, 7 febbraio 2006 n. 11316, Rossini;
sez. 5, 25 febbraio 2005 n. 15967, Rinelli;
sez. 5, 22 novembre 2001 n. 6978, Bandiera;
sez. 5, 16 marzo 1998 n. 6011, Ninfale). Le forme di comunicazione mediante telegramma o raccomandata indicate dall'art. 162 c.p.p., comma 2, riferibili esclusivamente alla trasmissione a distanza, devono quindi considerarsi prescritte ad probationem tantum. Allorché l'elezione di domicilio, ritualmente autenticata, sia stata infatti depositata in cancelleria (nel caso di specie dal difensore degli imputati AG e NÒ, che era anche collega di studio della domiciliataria) e allegata agli atti risulta comunque raggiunto, dal momento dell'allegazione agli atti, lo scopo voluto dalla norma (Cass. sez. 5, 15 dicembre 2005, Perna). Peraltro nel caso in esame il vizio della notificazione conseguente alla irrituale designazione del domicilio eletto non potrebbe, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., essere validamente opposto, non vertendosi in ipotesi di mancanza di notifica, dalle stesse parti che vi hanno dato causa. Quanto alla mancata notificazione del rinvio disposto all'udienza del 16 febbraio 2000 all'avv. Di IO, difensore degli imputati AG e NÒ che aveva comunicato tempestivamente la sua adesione all'astensione dalle udienze deliberata dall'Unione delle Camere penali, la Corte rileva che i giudici di appello hanno ritenuto di escludere che l'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria costituisca legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5 richiamando una giurisprudenza confermata anche di recente da questa Corte (Cass. sez. 2, 12 febbraio 2008 n. 20574, SAno;
sez. 5, 14 novembre 2007 n. 44924, Marras). Peraltro non era dovuto alcun avviso al difensore assente sia perché sarebbe stato onere del difensore che aveva dato causa al rinvio per ragioni legittime di farsi carico di informarsi sulla data del rinvio (Cass. sez. 6, 18 novembre 2003 n. 4901, Liguori;
sez. 2, 7 novembre 2000 n. 700, Barbato) sia perché comunque nel caso di specie in sostituzione del difensore assente era stato designato ex art. 97 c.p.p., comma 4 un altro difensore e al difensore originario non spettava alcuna notizia circa i provvedimenti (ivi compreso quello relativo al differimento dell'udienza) la cui lettura, effettuata in presenza del sostituto, equivaleva a notificazione secondo le regole contemplate dall'art.148 c.p.p., comma 5 (Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2006 n. 8285,
Grassia; sez. 6, 31 marzo 2004 n. 19677, Foltran). Quanto al secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse degli imputati AG e NÒ, al primo dei motivi nuovi depositati nell'interesse del NÒ e al primo motivo presentato nell'interesse dell'imputato AZ. motivi relativi alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali del ten. NO relative alle dichiarazioni inizialmente rese da US MA, la Corte ne rileva la manifesta infondatezza.
L'art. 195 c.p.p., comma 4 nell'attuale formulazione (Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) è stato reintrodotto dalla L. 1 marzo 2001, n.63, art. 4 recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione dell'art. 111 Cost.. Originariamente la disposizione in questione prevedeva che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non potessero deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità con sentenza 31 gennaio 1992 n. 24. Il nuovo testo si applica, ai sensi della L. n.63 del 2001, art. 26, comma 1, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001). Questa Corte ha più volte, anche recentemente, chiarito che la L. n. 63 del 2001 ha introdotto non un divieto di utilizzazione, ma solo uno specifico divieto di acquisizione probatoria, per cui la deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge citata, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento (Cass. sez. 1, 8 aprile 2008 n. 17215, Blando;
sez. 3, 8 giugno 2007 n. 33785, De Los Santos;
sez. 1, 9 febbraio 2006 n. 7352, Maffioli). Argomentando L. n. 63 del 2001, ex art. 26, comma 5, inoltre, la Corte ha stabilito che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse (Cass. sez. 2, 10 aprile 2002 n. 30275, Gafuri). Il divieto originariamente e attualmente previsto dall'art. 195 c.p.p., comma 4 di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria non era quindi operativo ne' alla data dell'assunzione dell'esame testimoniale del ten. NO (10 aprile 1998), ne' alla data dell'ordinanza in data 6 dicembre 2000 in cui era stata dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale e nemmeno alla data in cui venne pronunciata la sentenza di primo grado (6 dicembre 2000).
Quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 62, 63 cpv. c.p.p. e art. 350 c.p.p., comma 6, la Corte osserva che nella sentenza impugnata correttamente i giudici di appello hanno rilevato che il ten. NO nel corso dell'esame dibattimentale si era limitato a riferire il contenuto delle dichiarazioni (peraltro contra alios e non autoindizianti) rese dal US allorché lo stesso si era presentato in caserma per denunciare l'accaduto, chiedendo ai Carabinieri di prestare soccorso all'EO, e l'esito delle indagini successivamente svolte aggiungendo che, quindi, la testimonianza de relato verteva su dichiarazioni rese prima del formale inizio delle indagini, da persona che non aveva ancora assunto la veste di indagato. Del resto, come questa Corte ha affermato (Cass. sez. 5, 5 dicembre 2001 n. 305, La Placa), pur dovendosi riguardare la posizione sostanziale del soggetto nel momento in cui ha rilasciato le dichiarazioni, ai fini della sanzione dell'inutilizzabilità non rilevano eventuali sospetti o intuizioni personali ma occorrono indizi non equivoci di reità. Va, infine, rilevato che le dichiarazioni accusatorie sono state comunque ribadite e puntualizzate dallo stesso US, imputato, nel corso dell'esame dibattimentale e che queste dichiarazioni direttamente assunte sono state poste a fondamento della sentenza di condanna nei confronti dei ricorrenti.
In ordine al terzo motivo presentato nell'interesse degli imputati AG e NÒ e al secondo motivo del ricorso dell'imputato AZ. relativo alla pretesa violazione dell'art. 525 c.p.p., la Corte osserva che nessuna nullità è ravvisabile in quanto la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 3 secondo cui la deliberazione può essere sospesa in caso di assoluta impossibilità, va applicata anche a quelle ipotesi in cui il giudice in camera di consiglio dopo la discussione finale si trovi nell'impossibilità di formarsi un convincimento a causa di risultanze probatorie irrimediabilmente e insuperabilmente contrastanti emergenti dagli atti e pertanto non è escluso che il giudice adotti una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, disponendo con ordinanza una ulteriore attività dibattimentale, quale l'assunzione di nuove prove di confronti fra testi già sentiti, l'espletamento di una perizia, la rinnovazione di una citazione che sia risultata nulla ecc. (Cass. 4, 23 febbraio 2005 n. 27370, Maiorana;
sez. 6, 4 maggio 2004 n. 28356, Vigna;
sez. 1, 14 gennaio 1993 n. 2548, Pereira). I giudici di appello hanno, pertanto, con argomentazione logicamente ineccepibile, ritenuto che il Tribunale nell'ordinanza in data 14 dicembre 1999 avesse legittimamente ed adeguatamente motivato la necessità di procedere all'esame dibattimentale del US nelle forme di cui all'art.210 c.p.p., come disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n.
361 del 1998. Relativamente al quarto motivo del ricorso degli imputati AG e NÒ, al secondo motivo del ricorso dell'imputato AZ. al secondo dei motivi nuovi presentati per l'imputato NÒ e ai motivi nuovi presentati nell'interesse dell'imputato AG, motivi relativi all'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie del US e della persona offesa EO, la Corte osserva che i giudici di appello hanno valutato la chiamata in reità del coimputato US facendo una puntuale applicazione della regola di valutazione probatoria dell'art. 192 c.p.p., comma 3 che attribuisce valore di prova alle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato sul fatto altrui quando siano valutate insieme ad altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità. Nella sentenza impugnata sono stati chiariti tutti i punti controversi in ordine alla credibilità del US e, del resto, l'attendibilità e la credibilità intrinseca del dichiarante erano state già adeguatamente valutate anche nella motivazione della sentenza di primo grado, che si integra con quella di appello. Risultano così evidenziate la spontaneità e il disinteresse delle dichiarazioni del US e spiegate le incongruenze del suo iniziale racconto sulle modalità del rientro ad Alimena con le minacce ricevute dai tre aggressori che dopo il fatto lo avevano riaccompagnato in paese ingiungendogli di non dare l'allarme prima di un'ora. I giudici di appello hanno in particolare ritenuto che il US, confermando nelle sue linee essenziali la precedente versione del fatto, si sia limitato nell'esame dibattimentale a circoscrivere la responsabilità dell'aggressione al AZ, allo AG e al NÒ. Gli elementi esterni idonei a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del US sono stati individuati nelle concordanti dichiarazioni della persona offesa EO (che, pur ribadendo che all'aggressione avevano partecipato altri soggetti, aveva riconosciuto il AZ come uno dei due aggressori visti in volto) e nella conferma da parte della sorella della persona offesa, EO IA SA, del movente che stava alla base dell'aggressione. Quanto alla persona offesa i giudici di merito hanno operato un approfondito e rigoroso esame delle sue dichiarazioni, escludendo che le precedenti condanne anche per il delitto di calunnia potessero inficiare la sua ricostruzione dei fatti, in gran parte coincidenti con quelle del US. Del resto la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3, 22 gennaio 2008 n. 8382, Finazzo). In tale contesto caratterizzato da una sostanziale concordanza di dichiarazioni accusatorie tra loro indipendenti, sufficientemente specifiche e riscontrate quanto meno dai motivi di risentimento tra il AZ e la persona offesa, le conclusioni dei giudici di appello appaiono sorrette da un adeguato e solido apparato argomentativo rispetto al quale la menzione da parte del US del tipo e del colore delle autovetture nell'effettiva disponibilità degli imputati costituisce un particolare del tutto marginale, avendo lo stesso US indicato nel corso dell'esame dibattimentale nei tre imputati coloro che dopo l'aggressione ai danni dell'EO lo avevano riaccompagnato in paese minacciandolo. Quanto, infine, al ritenuto concorso nel reato di lesioni personali e di rapina degli imputati AG e NÒ e all'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina (quinto motivo del ricorso degli imputati AG e NÒ e terzo motivo del ricorso dell'imputato AZ), la Corte osserva quanto segue.
Puntualmente i giudici di appello hanno richiamato "i principi che regolano il concorso di persone nel reato, indipendentemente da chi ebbe a cagionare le lesioni riportate dalla persona offesa ovvero a perpetrare la rapina in suo danno" poiché, se l'imputato AZ è stato riconosciuto anche dalla persona offesa come uno degli aggressori, gli altri due imputati sono stati riconosciuti inequivocabilmente dal US che li ha indicati come coloro che, distaccandosi con il AZ dagli altri giovani, dopo aver aggredito l'EO lo avevano riaccompagnato ad Alimena e gli avevano ingiunto di non dare subito l'allarme. Il contributo materiale e psichico dello AG e del NÒ alla realizzazione dei due reati contestati, emergente dal materiale probatorio sottoposto ad un approfondito vaglio critico dal giudice di merito, è stato pertanto inquadrato con motivazione logicamente corretta nel paradigma dell'art. 110 c.p. e le doglianze difensive sono manifestamente infondate.
Quanto al reato di rapina, questa Corte ha più volte affermato che nel reato di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, quindi anche nell'umiliazione della persona offesa, purché l'utilità sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Cass. sez. 2, 14 febbraio 1990 n. 7778, Bevilacqua;
sez. 3, 11 novembre 1986 n. 226, Crupi;
sez. 1, 25 febbraio 1980 n. 6797, Savarino;
sez. 1, 13 giugno 1979 n. 10174, Nicolaci), dovendosi tenere distinto l'antecedente psichico dell'azione, il cosiddetto "movente", dal dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto. Manifestamente infondata è quindi la prospettata diversa qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina. I ricorsi vanno pertanto rigettati.
Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008