Sentenza 5 dicembre 2001
Massime • 1
La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. (In motivazione la Corte ha rilevato come la "ratio" della disciplina consista nel prevenire il rischio di dichiarazioni "negoziate" o compiacenti a carico di terzi, e come la locuzione "doveva" configuri un "modus procedendi" che presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, la cognizione della relativa condizione da parte dell'autorità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2001, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Presidente del 05/12/2001
1. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere N. 01921
3. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere N. 031886/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da
1) LA PLACA MARCO N. IL 04/07/1967
2) ZA AS N. IL 07/10/1958
avverso SENTENZA del 01/12/2000 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Franco Cosentino che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Uditi, per le parti civili IN PP, AI AR e IN AR PI l'Avv.to LV Gallina Montana del foro di LE che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e, per la parte civile Campo AR Gabriella, l'Avv.to Mauro Torti del foro di LE, che ha chiesto anch'egli il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.to Sergio Monaco, del foro di LE, ed Avv.to Delfino Siracusano del foro di Catania, entrambi per il ricorrente La AC RC, e l'Avv.to Francesco Inzerillo del foro di LE, per il ricorrente SE AS, che hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La AC RC, SE AS, LO IO, IC ON, AL PP e RO EL vennero tratti a giudizio innanzi la Corte di Assise di LE per rispondere, i primi due di concorso, nella veste di mandanti, tra loro e con i materiali esecutori rimasti ignoti, nel delitto di omicidio premeditato in persona di IN SE, attinto mortalmente da numerosi proiettili esplosi da una pistola cal.7,65 la sera del 27.5.1994 mentre trovavasi da solo a bordo della propria autovettura in una strada periferica di LE, nonché entrambi di concorso nella detenzione e nel porto dell'arma; il La AC, inoltre, unitamente al LO, al IC, all'AL ed alla RO, di tentata estorsione in danno degli eredi del IN, consistita nel cercare di costringerli, sotto la minaccia di procedere per via monitoria, a versare la somma di L. 800.000.000 portata da assegni bancari che lo stesso La AC si era fatto consegnare in bianco dal IN e che, dopo il di lui decesso, aveva fatto riempire dalla RO con l'indicazione, quali beneficiari, del LO e del IC, per poi farli azionare di intesa con costoro ricorrendo all'opera professionale dell'AL, legale di fiducia del LO. Con sentenza 4.12.1997, la Corte di Assise di LE affermò la colpevolezza del La AC e del SE in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, condannando entrambi alla pena dell'ergastolo, ed assolse invece ogni altro imputato quanto all'addebito di tentata estorsione con formula perché il fatto non costituisce reato, ritenendo per tutti mancante la prova del dolo. Sui contrapposti appelli del Pubblico Ministero e degli imputati La AC, SE, IC ed AL, la Corte di Assise di Appello di LE, con sentenza 19.2.1999, confermò il giudizio di colpevolezza del La AC e del SE, riducendo tuttavia la pena inflitta a quest'ultimo - esclusa l'aggravante del nesso teleologico relativamente all'omicidio nonché concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della premeditazione - ad anni 25 di reclusione e L. 500.000 di multa;
ritenne altresì colpevoli tutti gli altri imputati quanto alla tentata estorsione, condannando ciascuno (concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante del numero delle persone) ad anni 1 e mesi 6 di reclusione e L. 500.000 di multa.
In estrema sintesi, secondo concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il La AC, dopo avere riannodato rapporti di frequentazione e di apparente amicizia con il IN (già suo compagno di liceo), aveva a costui pretestuosamente prospettato il miraggio di una lucrosa attività di rappresentanza di orologi e, quindi, assumendo la propria disponibilità a finanziare l'impresa in forma societaria, alla quale il IN aveva mostrato di volere aderire, si era fatto da costui rilasciare alcuni assegni in bianco;
indi il La AC, perseguendo il proprio criminale progetto, aveva affidato al SE il compito di ingaggiare soggetti disposti all'omicidio su commissione e, avuta esito positivo la ricerca e di ciò essendone stato fatto certo, aveva indotto il IN, con il pretesto di favorirlo per una "serata galante" (cui pure il La AC avrebbe partecipato) a recarsi sul luogo del mortale agguato;
tutto ciò al fine di azionare, post mortem, i titoli di cui era venuto in possesso, previo riempimento in favore di prestanome, nei confronti degli ignari eredi del defunto che, presumibilmente, per far fronte all'ingente debito, sarebbero stati costretti a disfarsi della lussuosa villa di cui il IN, in vita, era stato proprietario. Tale ricostruzione della complessa vicenda venne accolta, quanto al fatto omicidiario, apprezzandosi le dichiarazioni dello stesso La AC nella parte ammissiva e della prospettazione al IN della lucrosa attività di rappresentanza e del rilascio in proprio favore di quattro assegni in bianco - non creduto peraltro la concordata finalizzazione del rilascio a far fittiziamente figurare una rilevante esposizione debitoria del IN da opporre alle pressanti pretese dei numerosi suoi creditori (in relazione all'attività di impresa di trasporti), così come l'assunto di una ideazione assolutamente postuma della truffa in danno degli eredi (mediante il riempimento di due assegni, gli altri essendo stati distrutti) - nonché valorizzandosi le dichiarazioni dei testimoni RA ET, UB UI, NA AN, a mente delle quali il IN, già nelle ore pomeridiane dello stesso 25.7.1994 (e dunque poche ore prima del mortale agguato) aveva a costoro confidato che quella sera si sarebbe incontrato con il La AC per, trascorrere una serata galante con due ragazze, e di altra, resa da GA CH, descrittiva di una condotta della vittima, in ora assai prossima all'omicidio (e sostanzialmente "a ridosso" dell'evento), come di colui che fosse stato "dirottato" altrove quando, all'ingresso di una discoteca cittadina, egli, ricevuta una telefonata sul proprio cellulare, si era allontanato dal locale nel quale aveva un attimo prima mostrato di volere entrare;
vennero ancora considerate le ammissioni del La AC di essere stato raggiunto dal SE verso le ore 20,30 - 20,45 nella casa della propria fidanzata, e di essersi quindi allontanato per ignota destinazione (pur pronta la cena apparecchiatagli dalla ragazza).
Furono ritenute, in particolare, assolutamente confermative in senso accusatorio le dichiarazioni predibattimentali rese al Pubblico Ministero, in data 19.7.1995, da tale LA MA, pregiudicato ed aspirante al ruolo di collaboratore di giustizia, secondo cui il SE aveva in precedenza (una ventina di giorni prima) a lui stesso proposto di uccidere il IN dietro compenso (dieci milioni di lire) per conto di "un pezzo grosso dell'ospedale", incarico peraltro rimasto ineseguito dopo un primo appostamento armato (con pistola consegnatagli dal proponente) vanificato dalla riscontrata presenza in loco di un posto di blocco della Polizia Strada e, quindi, definitivamente rinunciato per l'intervento dissuasivo del proprio zio TE SE;
tali dichiarazioni erano state acquisite in sede di contestazioni dopo che il LA, esaminato nella posizione di imputato ex art. 210 cod.proc.pen., le aveva integralmente ritrattate.
Vennero poi evidenziati, quali elementi di contorno e convergenti a rappresentare la gravità ed univocità del quadro indiziario, sia - quivi cogliendo un congruo movente - le difficoltà economiche nelle quali il La AC si era trovato per cattivi investimenti in borsa sia - a denunciare ulteriormente la necessità di danaro dell'imputato e la di lui speciale propensione all'inganno - almeno due pregressi episodi di tentata estorsione operati dal La AC nello stesso anno 1994 in danno di amici e conoscenti previamente da lui intimoriti con telefonate a contenuto estorsivo e quindi rassicurati con la prospettazione di una propria disponibilità, dietro pagamento di danaro, ad intervenire efficacemente per tacitare le illecite pretese;
sia, infine, la reiterata sperimentazione, da parte dell'imputato, della disponibilità del IN a lunghe attese in vari punti della città nella fallace prospettiva di incontri galanti, con evidenti finalità di messa alla prova per acquisire certezza che quegli, anche la sera del progettato omicidio, non avrebbe mancato, ove ancora sapientemente allettato, di recarsi all'appuntamento fissatogli in luogo periferico e defilato dal grande traffico (come del tutto consono al programma prospettatogli). Quanto alla tentata estorsione addebitata al IC, al LO, all'AL ed alla RO, i secondi giudici espressero viceversa dissenso in ordine al dolo (in primo grado escluso per la comune incapacità degli imputati di cogliere, attraverso le anomalie delle condotte a ciascuno richieste, un proprio reale ruolo di compartecipe nel disegno estorsivo per insussistenza di qualsiasi ragione di credito deducibile dal La AC) rivalutando i distinti elementi dimostrativi della comune consapevolezza del ruolo realmente partecipativo nel fatto estorsivo.
Avverso la sentenza proposero ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di LE, denunciando difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla concessione delle attenuanti generiche al SE in ragione dell'incensuratezza e dell'età "relativamente giovane". Ricorsero altresì tutti gli imputati.
Per il La AC venne anzitutto censurata, in punto di responsabilità, l'erronea considerazione del IN quale soggetto economicamente appetibile, nonché dello stesso ricorrente come soggetto bisognoso di danaro, ed altresì l'illogica valutazione delle testimonianze e l'omesso apprezzamento circa la palese sproporzione dell'ipotizzata macchinosa intrapresa criminale rispetto alle ragionevoli e scarse probabilità di successo del disegno estorsivo;
venne poi denunciata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del LA, acquisite in sede di contestazioni dibattimentali in violazione dell'art.63 cod.proc.pen. avendo costui già reso dichiarazioni autoindizianti agli organi di polizia e, comunque, l'inutilizzabilità delle stesse quali prove dei fatti (trovando nella specie applicazione la sola previsione al comma 3 dell'art. 500 cod.proc.pen.); e, infine, in punto di pena, furono oggetto di censura la disapplicazione del pur richiesto rito abbreviato ai sensi del novellato art. 442 cod.proc.pen. nonché la mancata valutazione dell'elemento positivo dato dalla giovane età dell'imputato.
Per il SE, poi, venne parimenti denunciata l'inutilizzabilità assoluta o relativa delle dichiarazioni predibattimentali rese dal LA, nonché furono oggetto di censura la manifesta illogicità del giudizio di credibilità di costui in difetto di reali riscontri, l'omesso accertamento di un valido movente per l'omicidio, l'ingiustificata reiezione dell'istanza di rinnovazione dibattimentale, l'erroneo apprezzamento dell'aggravante, il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al rigetto della richiesta di più favorevole giudizio di bilanciamento fra le circostanze.
AL, LO, IC e RO, infine, sia pure articolando distinte censure, si dolsero sostanzialmente tutti del giudizio di idoneità delle condotte rispettivamente tenute a configurare l'ipotesi della tentata estorsione e di consapevolezza della fittizietà del credito La AC;
ed il IC e la RO altresì nazione della pena della determinazione della pena (riferendosi il primo al diniego dell'attenuante ex art.114 cod.pen., e la seconda al giudizio di sola equivalenza delle generiche) nonché ancora il IC quanto alle statuizioni risarcitorie di un danno in realtà insussistente.
Con sentenza 25.2.2000, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato l'impugnata sentenza nei confronti di tutti gli imputati, fatta eccezione per la ritenuta responsabilità del La AC in ordine alla tentata estorsione, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di LE (a tal giudice rimessa altresì l'eventuale liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità) e dichiarando assorbito il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del SE.
Il giudice di legittimità ha ritenuto pregiudiziale la trattazione del secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa del SE, estensibile anche alla posizione del La AC siccome afferente a problemi di utilizzabilità degli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza di entrambi e rappresentati dalle dichiarazioni predibattimentali del LA, recuperate dal giudice del dibattimento mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 503 cod.proc.pen.; ed invero, rilevato che dal testo dell'impugnata sentenza e dei motivi di ricorso non poteva aversi per certo che il collaboratore, prima che fosse iniziata la verbalizzazione del 19.7.1995, avesse già rappresentato oralmente agli inquirenti gli specifici fatti autoindizianti collegati alla detenzione ed al porto dell'arma ricevuta dal SE per il fine omicidiario, la Suprema Corte ha ritenuto di non essere in grado di verificare l'eventuale inosservanza dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e, dunque, l'ipotesi di una inutilizzabilità delle dichiarazioni erga omnes, ed ha riconosciuto, invece, essersi sicuramente prodotta l'ipotesi di inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 del medesimo articolo - avendo il detto LA ammesso, sin dalle prime battute delle menzionate dichiarazioni, l'illecita condotta di detenzione e porto dell'arma - tuttavia nella specie sanzionata di inutilizzabilità unicamente nei confronti del dichiarante.
Ha poi ritenuto fondata la censura in ordine all'apprezzamento quali prove delle dette dichiarazioni (utilizzate per la contestazione) rilevando come dagli atti emergesse che il dichiarante era stato esaminato, in dibattimento, nelle forme di cui all'art. 210 cod.proc.pen., quale soggetto imputato o anche solo indagato in procedimento connesso o interprobatoriamente collegato;
in tale ipotesi, infatti, le dichiarazioni avrebbero potuto essere valutate unicamente per stabilire la credibilità della persona esaminata, trovando applicazione soltanto l'art. 503 cod.proc.pen. che, al comma 4, richiama l'art. 500 stesso codice limitatamente al comma 3. Ha pertanto demandato al giudice di rinvio di rivalutare la fondatezza o meno dell'appello "senza attribuire alle dichiarazioni predibattimentali del LA valenze probatorie che, alla stregua della normativa applicabile e dei principi precedentemente illustrati, non possano essere riconosciute", dichiarando di conseguenza assorbiti i residui motivi del La AC e del SE nonché quello del Pubblico Ministero in punto al trattamento sanzionatorio per il secondo imputato, ferma la necessità di nuova determinazione della pena per il La AC quanto alla tentata estorsione, ove non confermata quella dell'ergastolo già inflitta per l'omicidio (e ritenuta dal, giudice di merito comprensiva, senza ulteriore specificazione, di quella riferibile al meno grave reato). Ha infine pronunciato annullamento con rinvio anche in ordine al giudizio di colpevolezza degli imputati per la tentata estorsione, rilevando la necessità di rinnovo della motivazione siccome affetta da vizi logici in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Assise di Appello di LE - premessa la reiezione delle richieste del difensore del SE e del Procuratore Generale intese a parziale rinnovazione dell'istruzione, nonché dei difensori dello stesso SE e del La AC intese alla remissione in termini per l'accesso al rito abbreviato (rilevandosi il difetto del presupposto ex art.4 ter DL 7.4.200 n.82) - in parziale riforma della pronuncia di primo grado, già divenuta definitiva nei confronti del La AC quanto alla tentata estorsione, ha escluso l'aggravante del nesso teleologico contestata al SE in ordine all'omicidio ed ha confermato, nel resto, le statuizioni di colpevolezza dei primi giudici per tale reato (e per quelli satelliti), determinando la pena del La AC per la tentata estorsione in anni 4 di reclusione e L.200.000 di multa, assorbita in quella dell'ergastolo già comminata dai primi giudici. Il giudice di rinvio, in sintesi, ha anzitutto ritenuto di dovere considerare, senza incorrere con ciò nella violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art.627 cod.proc.pen., che il LA era stato dibattibalmente esaminato non già quale imputato di reato connesso a norma dell'art.12 stesso codice - avendo lo stesso giudice acquisito attestazione della Procura della Repubblica di LE 11.5.2000 secondo cui non si era proceduto separatamente nei confronti del LA ne' per il presunto reato di detenzione e porto illegale dell'arma fornita dal SE ne' per altra ricollegabile ipotesi delittuosa - ma si di semplice testimone, per cui ha giustificato la più ampia utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a fine di contestazioni quale prova dei fatti nel concorso di elementi confermativi di attendibilità, non ostando peraltro all'utilizzabilità erga omnes la violazione dell'art.63 codice di rito produttiva dell'effetto sanzionatorio nei soli confronti del dichiarante (come sancito nella sentenza di annullamento con rinvio). La Corte di Appello palermitana ha poi puntualizzato le ragioni di reiezione delle istanze di rinnovazione dibattimentale dalle parti oppostamente formulate, a motivo della completezza dell'istruttoria nonché dell'irrilevanza delle nuove acquisizioni proposte e, nel merito, ha sostanzialmente condiviso la ricostruzione dei fatti accolta dal primo giudice, sviluppando gli argomenti apprezzati in senso accusatorio.
Ha giudicato attendibili, invero, le dichiarazioni del LA, nonché ha riconfermato la valenza di riscontri alle plurime deposizioni testimoniali, ed ha infine particolarmente valorizzato il contenuto di intercettazioni ambientali;
un primo colloquio, avvenuto nel deposito di bibite gestito da tal SI AM nella stessa giornata (1.4.1997) in cui erasi tenuta la prima udienza dibattimentale del procedimento in oggetto, aveva registrato (nel contesto di trattazione di questioni familiari con soggetti non identificati) il riferimento di detto SI al La AC come "u niputi du partituo" e come "chiddu ca ci u fici ammazzari", nonché a tal "TE", identificato in RI TE, come colui che la sera del delitto aveva cenato con i responsabili (il La AC ed il SE); altri due colloqui, registrati in carcere, avevano riguardato la confidenza fatta da tale IN AO ai propri familiari che un giovane "grosso rappresentante di gioielli", compagno di cella nella stessa struttura carceraria e condannato in primo grado all'ergastolo per omicidio, ma sicuro di tornare in libertà, identificato indiscutibilmente nel La AC, gli aveva prospettato la possibilità di favolosi guadagni nello specifico ramo commerciale, rappresentandogli però la necessità di investire "cento milioni a testa" e, in altra occasione, la commissione al fratello LV di un attentato incendiario, progettato (e poi sventato) sull'automobile di RA ON (genitore dell'ex fidanzata del La AC), nonché la richiesta al LV perché ricercasse la disponibilità del cugino per un'estorsione ad un gioielliere, accompagnata dall'assicurazione che, una volta uscito dal carcere, esso IN avrebbe ottenuto favolosi guadagni con il giovane condannato all'ergastolo, e che però sarebbe stato rimesso in libertà, nel settore delle gioiellerie;
le prime intercettazioni conducevano al La AC quale mandante dell'omicidio IN, all'imputato attagliandosi perfettamente gli elementi identificativi desumibili dalle frasi del SI, e le seconde confermavano, per gli aspetti di simiglianza delle condotte, la capacità ingannatoria e persuasiva del La AC con l'identica prospettazione del rilevante profitto già riferita dal IN, in vita, ai numerosi testi esaminati.
Il giudice di rinvio ha altresì apprezzato il valore indiziante dato da cassette magnetofoniche rinvenute in possesso del La AC, contenenti la registrazione di colloqui fra costui ed il IN in ordine al debito portato dai titoli, come palesemente strumentale, nel contesto del piano criminoso, a precostituire in favore del La AC la prova di effettività del credito cartolarmente consacrato e per tal via opponibile agli ignari aventi causa del IN, nuovamente ingannato in sede di registrazione facendogliesene credere la diversa finalizzazione a "tamponare" le pretese dei creditori loro ostentando la mancanza di liquidità.
Ha confermato, pertanto, l'attribuzione al La AC ed al SE del ruolo di mandanti di omicidio premeditato - pur escluso il nesso teleologico quanto al SE, non imputato del delitto-fine di tentata estorsione - nonché ha negato le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati in ragione della gravità del delitto di sangue e delle tenute condotte, dimostrative di totale assenza di rimorso, e, ancora, di cinica pervicacia quanto al SE e di difetto di ogni scrupolo quanto al La AC.
Ha respinto, infine, l'appello del Procuratore Generale quanto alle assoluzioni di tutti gli altri imputati per il tentativo di estorsione, sul rilievo nessuna prova era emersa che l'uno o l'altro di costoro avesse agito con la consapevolezza del carattere assolutamente fittizio del credito documentato dai titoli dei quali il La AC era venuto autonomamente in possesso, ne' che le singole condotte non fossero alternativamente riconducibili, sotto il profilo soggettivo, a semplice superficialità, sconsideratezza o anche a mancanza di particolari scrupoli.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il SE ed il La AC.
Il SE, per mezzo dell'Avv.to F. Inzerillo, ha dedotto motivi che, per miglior comprensione e comodità espositiva, vengono illustrati nell'ordine che segue:
1.1. Erronea parificazione delle diverse situazioni di irregolare assunzione dell'atto processuale (nullità, inammissibilità, inutilizzabilità) da parte della sentenza.
Il giudice di rinvio, violando la prescrizione dell'art. 627 coma 3 cod.proc.pen., avrebbe erroneamente ritenuto preclusa la deducibilità del vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal LA ed al dibattimento di primo grado dal teste Di GA (che aveva riportato le propalazioni accusatorie assunte senza il rispetto delle garanzie difensive), nonché avrebbe omesso di considerare che la previsione del comma 4 della norma non comprende le ipotesi di inutilizzabilità della prova.
Il LA, in ogni caso, quand'anche non formalmente iscritto come indagato, era già stato raggiunto dai sufficienti indizi di reità in ordine al porto ed alla detenzione dell'arma per il compito omicidiario poi non condotto a termine, fatti tutti riferiti nelle prime dichiarazionì informalmente raccolte dal Di GA;
peraltro, così come denunciava l'ordinanza reiettiva della richiesta di rinnovazione istruttoria per nuovo esame del LA - motivata con l'argomentazione che "... il suddetto teste sarebbe chiamato a confessare un reato e dovrebbe peraltro a quel punto essere sentito con le garanzie che la legge riserva all'imputato" - questi, all'atto di sua deposizione al dibattimento, avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti nella condizione di chi è assunto ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen., negandosi pertanto alle dichiarazioni predibattimentali usate per le contestazioni vera valenza probatoria e potendosi le medesime unicamente apprezzare ai fini di credibilità della persona esaminata.
1.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di utilizzare comunque le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del settembre 1995.
La narrazione del LA in tale occasione aveva denunciato rilevanti profili di contraddittorietà con le diverse propalazioni accusatorie rese nel luglio dello stesso anno e, dunque, ponendo in discussione la fondatezza delle medesime, avrebbe meritato specifico apprezzamento, dovendo considerarsi esenti dalla sanzione di inutilizzabilità ex art.63 cod.proc.pen. le dichiarazioni favorevoli al dichiarante ed ai terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che non collidono con il diritto di difesa alla cui tutela la norma è ispirata.
1.3. Abnorme valutazione quali deposizioni testimoniali di dichiarazioni rese nella qualità di imputato di reato connesso e, pertanto, senza l'obbligo di dire la verità.
Il LA era stato esaminato in ogni caso nelle forme di cui all'art.210 cod.proc. pen. e, pertanto, con la previsione di garanzie, oneri, facoltà, poteri e doveri, inapplicabili tutti alla dichiarazione del testimone e, conseguentemente, refluenti sul giudizio di affidabilità della deposizione.
2. Denegata riduzione di pena all'esito della richiesta del giudizio abbreviato transitorio e della riapertura dell'istruzione dibattimentale.
Alle parti era stato negato l'accesso al rito abbreviato ex art.4 ter comma 2 DL 7.4.2000 n.82 (conv. In Legge 5.6.200 n.144) sull'erroneo presupposto che sarebbe mancata la rinnovazione istruttoria, viceversa disposta per via di acquisizione del documento prodotto dal Pubblico Ministero, attestante lo status processuale del LA all'atto del rilascio delle dichiarazioni predibattimentali.
3. Violazione dell'art.500 comma 4 cod.proc.pen. L'apprezzamento di genuinità delle dichiarazioni predibattimentali del LA, utilizzate per le contestazioni, come indotte dal timore del dichiarante di un nuovo agguato "mortale" (egli era rimasto ferito in un attentato avvenuto appena pochi giorni prima) e, viceversa, il deprezzamento della ritrattazione in sede dibattimentale in ragione di un motivo di risentimento per la delusione del negato accesso allo speciale programma di protezione, rappresenterebbero soluzioni motivazionali confliggenti con il pur dichiarato riconoscimento di una situazione di inquinamento probatorio quale prevista dal comma 5 dello stesso art. 500 del codice di rito.
4.1. Omessa considerazione dell'art.111 Cost. e delle leggi collegate.
I secondi giudici avrebbero disapplicato lo ju superveniens riferito al comma 4 dell'art.111 Cost. con cui si esclude che la colpevolezza possa fondarsi sulla base delle dichiarazioni rese da chi liberamente e volontariamente si è sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore - nonché al novellato comma 2 dell'art.500 codice di rito - secondo cui le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini di credibilità del teste e non anche quali prove - ed infine al DL 7.1.2000 n.2 che, all'art.1 commi 1, 2 e 3, configura la possibilità di valutare le dichiarazioni predibattimentali acquisite al fascicolo per il dibattimento, ma rese da soggetto poi sfuggito ad ogni esame futuro, solo in presenza di altri elementi di prova e, comunque, la valutabilità delle medesime in presenza di situazioni inquinanti escluse dalla sentenza;
ferma restando la necessità di applicare le norme costituzionali immediatamente successive a quelle ordinarie, dovrebbe trovare applicazione la previsione di cui alla sopravvenuta Legge 1.3.2001 n.63. 4.2. Conseguenze del sostanziale rifiuto di sottoporsi all'esame da parte del LA.
L'impossibilità dell'imputato di sottoporre il LA ad esame per libera scelta di costui doveva comportare l'estromissione dal processo delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese nella fase delle indagini preliminari.
4.3. Incostituzionalità della norma transitoria.
L'art. 26 comma 5 Legge 1.3.2001 n.63 - che prevede nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione l'applicabilità alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, delle disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse - non sarebbe conforme ai fondamentali parametri della carta costituzionale, perché violerebbe gli artt.3, 24 e 76 della medesima.
5. Illogica attribuzione di credibilità alle dichiarazioni di LA MA. L'impugnata sentenza avrebbe irragionevolmente ovvero immotivatamente deprezzato i rilievi critici della difesa in punto di verosimiglianza dei fatti narrati, con particolare riguardo al ruolo realmente svolto nella complessa vicenda (in particolare, trattandosi di soggetto monocolo, non gli sarebbe potuto affidare un compito omicidiario che presupponeva la precisione dei colpi d'arma da fuoco), nonché di congruenza e precisione delle plurime narrazioni.
6.1. Erronea interpretazione dei parametri di manifesta superfluità ed irrilevanza prevista dal primi tre commi dell'art.603 cod.proc.pen.. La rinnovazione istruttoria è stata negata perché non assolutamente necessaria ai fini del decidere anziché, come normativamente richiesto, per manifesta superfluità ed irrilevanza delle prove proposte (fra le quali quella, tutt'altro che irrilevante, tesa a verificare l'esatto status processuale del LA in relazione al presente procedimento, nonché ad acquisire la documentazione dell'asserito rigetto della sua domanda di accesso al programma di protezione).
6.2. Violazione del diritto di difesa derivante dall'omesso deposito dei verbali delle dichiarazioni assunte in sede di attività integrativa di indagine.
Le deposizioni dei testi SI IA, SI AM e RI TE, raccolte in sede di attività integrativa di indagine, sarebbero state consacrate in verbali non depositati ex art.430 cod.proc.pen.. 7. Erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione. L'aggravante è stata riconosciuta sul dato che l'imputato, dopo il fallimento del primo mandato omicidiario, avrebbe tenuto ben fermo il proposito delittuoso, ma tale circostanza non sarebbe ex se dimostrativa della premeditazione, risultando del resto ignorati, come di segno opposto, e il difetto della predisposizione dei mezzi e l'evidente presenza di "un'organizzazione alquanto improvvisata".
8. Mancata riduzione della pena dopo il riconoscimento dell'insussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico.
Esclusa detta aggravante, in applicazione della previsione di cui al coma 4 dell'art.597 cod.proc.pen., l'effetto riduttivo della pena doveva condurre alla pena meno grave della reclusione, ancorché nella misura massima di anni 30.
9. Illogico diniego delle attenuanti generiche, nonché difetto di motivazione quanto al giudizio comparatorio fra le circostanze ed alla determinazione della pena.
Il rifiuto delle attenuanti ex art.62 bis cod.pen., motivato per la gravità del delitto quale desunta dalla premeditazione, aveva inammissibilmente considerato una sorta di incompatibilità fra le attenuanti e l'aggravante, ne' era stata fornita risposta al motivo di appello con cui si era chiesta la prevalenza delle attenuanti per la positiva personalità dell'imputato (incensurato) e, parimenti, aveva fatto difetto qualsiasi motivazione in punto di determinazione della pena base e di aumento per la continuazione fra i reati. Il SE, infine, ha depositato due atti personalmente sottoscritti: con il primo, intestato come memoria, egli contesta il giudizio di credibilità del LA nonché l'utilizzazione, in ogni caso, delle dichiarazioni predibattimentali dal medesimo rese e, con il secondo, intestato come "ricorso aggiuntivo per motivi suppletivi", deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca del nominato dichiarante (richiamatane la qualifica di collaborante). Il La AC, per mezzo dell'Avv.to Sergio Monaco, ha a propria volta dedotto:
1 - manifesta illogicità della motivazione in punto di colpevolezza, avendo il giudice di merito valorizzato elementi indizianti in realtà insuscettibili di univoca lettura in senso accusatorio, questa stessa peraltro "travisata" con particolare riguardo:
a) al giudizio di "appetibilità" della vittima e di difficoltà economica dell'imputato;
b) all'esclusione dell'allegata alternativa causale dell'omicidio (minacce ricevute dal IN per la scorretta attività concorrenziale praticata nel settore degli autotrasporti);
c) alla mancata rilevazione della sproporzione del delitto rispetto al fine ultimo ipotizzato dall'accusa, refluente in punto di idoneità del movente;
d) alle modalità di formazione dei titoli, cui doveva assegnarsi, diversamente, valenza dimostrativa di una ideazione truffaldina insorta post mortem e del tutto eccentrica rispetto all'evento omicidiario;
e) all'apprezzamento delle circostanze di tempo e luogo dell'omicidio, queste stesse denuncianti l'assenza di premeditazione, ovvero l'inutilità del macchinoso ordito ipotizzato in sentenza;
f) alla stessa ricostruzione della predisposizione del "tranello" in cui sarebbe stato attirata la vittima, alla credibilità delle dichiarazioni del LA ed al peso probatorio intercettazioni (niente più che del contenuto delle "chiacchiere" ovvero fantasie carcerarie intercettate a distanza di tempo);
2 - mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla semplice affermazione, non assistita da una qualunque spiegazione, di ininfluenza della giovane età dell'imputato rispetto alle modalità dei fatti.
Per mezzo dell'Avv.to Delfino Siracusano, il ricorrente ha ulteriormente denunciato:
1 - violazione degli artt.442 e 603 cod.proc.pen., sul rilievo che, movendo dall'erroneo presupposto che rinnovazione dell'istruttoria non si fosse prodotta per effetto dell'acquisizione della certificazione della Procura della Repubblica circa la qualifica processuale del LA in relazione al presente procedimento, illegittimamente sarebbe stata disattesa la richiesta di giudizio abbreviato;
2 - violazione dell'art.500 cod.proc.pen. posto che dalla pur contestata veste di testimone assegnata al LA, l'immediata applicazione del novellato art.111 Cost. avrebbe dovuto derivare la preclusione dell'acquisizione delle rese dichiarazioni mediante semplice lettura, non ricorrendo le ipotesi di impossibilità oggettiva di ripetizione dell'atto ovvero di minaccia o subornazione del testimone previste al comma 4 del menzionato articolo del codice di rito.
Il La AC, infine, con atto sottoscritto dal difensore Avv.to Delfino Siracusano e depositato in data 8.11.2001, ha ulteriormente dedotto:
1) violazione dell'art.606 cod.proc.pen. in relazione agli artt.442 e 6003 cod.proc.pen. e con riferimento all'art.11 Cost. comma 5, censurando:
a) il rifiuto di nuovo esame del LA in sede di rinvio e conseguente acquisizione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni in violazione del "nuovo" art.111 Cost.;
b) il rifiuto della testimonianza LA, motivata da ostatività ex art.198 comma 2 cod.proc.pen. in realtà insussistente;
c) l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione difensiva di già avvenuta rinnovazione del dibattimento in forza dell'avvenuta acquisizione della certificazione della Procura della Repubblica circa la posizione del LA all'atto delle dichiarazioni predibattimentali;
2) violazione dell'art.606 lett.e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt.192 e 545 lett.e) cod.proc.pen. (in relazione ai punti concernenti gli antecedenti logici del delitto di omicidio, la concatenazione fra gli atti idonei del contestato delitto di tentata estorsione e la fattispecie di omicidio aggravato, deducendosi che:
a) l'interpretazione in senso accusatorio delle registrazioni fra il La AC ed il IN inerenti il credito del primo verso il secondo, così come la creduta rappresentazione del finanziamento, avevano già trovato smentita nell'ordinanza con quale il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento impositivo della misura cautelare nei confronti del La AC, ne' le sopravvenute dichiarazioni del collaboratore avevano sotto questo profilo mutato il quadro indiziario;
b) difettava ogni motivazione quanto al punto nodale della credibile realizzabilità del credito post mortem (essendo risultato sufficiente al fallimento dell'impresa la reazione degli eredi IN culminata in una domanda di sequestro dei titoli);
c) la causale, individuata, nella "spasmodica" ricerca di danaro da parte del La AC non risultava logicamente rapportata al movente, a tal punto sproporzionato, del più grave fatto omicidiario;
d) era stata omessa una corretta valutazione delle minacce subite in vita dal IN;
e) alcuna motivazione risultava fornita quanto alla non ritenuta ipotesi che il IN si fosse autoesaltato (autoconvinto) circa la possibilità di cospicui guadagni con la nuova attività, rappresentata genericamente e senza secondi fini dall'imputato, ma creduta ingenuamente;
f) ma presentava la motivazione quanto alla reiezione dell'alternativa spiegazione del rilascio dei titoli (altresì ignorato il deposto CC e trascurata la ragione delle registrazioni delle telefonate fra imputato e IN inerenti detto rilascio);
3) violazione dell'art.606 lett.e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.110, 575, 577 n.3, 61 n.2 cod.pen. e in relazione agli artt.110, 61 n.2 cod.pen., 10, 12, 14 L.14.10.1974 n.497 (con specifico riferimento alla partecipazione di La AC all'omicidio aggravato) e violazione dell'art.11 Cost. commi 4 e 5: viene prospettato il difetto della motivazione in ordine all'antefatto, al fatto ed al postfatto dell'omicidio, perché
a) sotto il primo profilo viene rilevato l'illogico apprezzamento e dei precedenti appuntamenti dell'imputato al IN (peraltro acquisiti de relato) come idonei, seppure andati deserti, a indurre il finale tranello, e dell'episodio descritto dal LA in difetto di prova di reiterata committenza dell'omicidio da parte del SE (dando atto la sentenza della mancata individuazione dei killers e delle modalità di loro reclutamento);
b) sotto il secondo profilo non sarebbe stato considerato come evidentemente confliggente con l'assunto di diligente programmazione dell'omicidio da parte del La AC la libera esternazione del IN agli amici della confidenza che proprio all'ora dell'attentato egli aveva preso appuntamento con l'imputato stesso, con l'accordo che, ove fallita la serata galante promessa, egli li avrebbe subito dopo contattati per una serata alternativa e, ancora, pure congetture sarebbero state formulate quanto al dirottamento telefonico del IN dalla discoteca, ed infine non sarebbe stata correttamente apprezzata ne' la durata del colloquio fra la vittima ed i killers (contrastante con la ricostruzione del fatto secondo cui la fisionomia del IN era stata lungamente studiata già nel pomeriggio dai killers presso l'abitazione La AC e, di contro, spiegabile nel quadro delle pregresse minacce ad opera di terzi), ne' la possibilità del IN di rendersi conto dell'eventuale "bidonata" una volta constatata la inutile attesa (conoscendo egli i nominativi delle donne "assicurate" dal La AC), si da "mandare in fumo" il proposito criminoso, e comunque apoditticamente lette in chiave accusatoria le modalità dell'incontro fra il SE ed il La AC la sera del fatto;
c) sotto il terzo profilo, viene ribadito che il giudice di merito ha lasciato sostanzialmente irrisolto fra l'omicidio ed il tema di necessario collegamento fra l'omicidio ed il tentativo di estorsione. All'odierna udienza, le parti hanno concluso nei termini trascritti in epigrafe.
Preliminare - ed assorbente di ogni altro motivo - è l'esame del coacervo di censure sollevate da entrambi gli imputati in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del LA ovvero, se questa stessa confermabile, dei limiti di loro valenza probatoria in punto di concorsuale responsabilità per l'omicidio (e per i connessi reati in materia di armi). Rilevato, infatti, che tutte tali censure vennero già formulate con i motivi di appello, deve essere sottolineato che quelle dichiarazioni sono state in senso accusatorio particolarmente valorizzate dal giudice di rinvio, come confermative del ruolo sia del SE, sostanzialmente indicato come il procacciatore dei killers del IN secondo tempi e modi che lo ricondurrebbero sicuramente all'omicidio, sia del La AC, non esplicitamente nominato dal dichiarante e tuttavia identificato dai giudici di merito attraverso significativi riferimenti (nel La AC si è riconosciuto il "pezzo grosso dell'ospedale" cui l'omicidio interessava) tutti sottoposti ad opportuno vaglio critico e valutativo;
ne', in ragione del peso probatorio attribuito alle dichiarazioni e per il contesto del quadro probatorio come rappresentato dai giudici di merito, sarebbe consentito a questa Corte inoltrarsi nella verifica della prova di resistenza. Tanto premesso. deve anzitutto rilevarsi che è meritevole di censura l'osservazione del giudice di rinvio che gli fosse precluso l'esame di ogni questione di inutilizzabilità - prospettata sub specie di violazione dell'art.63 cod.proc.pen. - delle dichiarazioni del LA rese in data 19 luglio 1995.
L'art.627 comma 3 cod.proc.pen., invero, impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla pronuncia di annullamento della Suprema Corte "per quanto concerne ogni questione di diritto con essa decisa", conseguendone l'assoluto divieto di ridiscutibilità di tali questioni;
è pertanto indubbio che, ove la questione di inutilizzabilità della prova per violazione del comma 2 dell'art.63 cod.proc.pen. risultasse nella specie trattata e definita dal giudice di legittimità, questa stessa più non avrebbe potuto formare oggetto di sindacato in sede di rinvio, posto che, pure considerando e differenze di simile "sanzione" rispetto a quella della nullità, essa pure involgeva ed involge un tema di corretta applicazione della norma processuale (nella specie, appunto l'art.63), in ordine al quale, nei termini definito, il giudice designato ex art.623 stesso codice deve assolutamente uniformarsi al dictum della Suprema Corte. Nel caso di specie, peraltro, il giudice di legittimità ha ritenuto la violazione dell'art.63 comma 1 cod.proc.pen., inducente l'inutilizzabilità "relativa" delle dichiarazioni del LA (nei confronti, cioè, soltanto di costui), giudicando che le medesime avessero sin dalle prime battute fatto emergere elementi autoindizianti circa il porto e la detenzione dell'arma affidatagli in esecuzione del mandato omicidiario poi non assolto, sicché l'autorità procedente avrebbe dovuto interrompere l'esame e dare gli avvertimenti garantistici previsti dalla norma;
non ha però affatto deciso in ordine alla pur dedotta violazione del comma 2 dello stesso art.63 cod.proc.pen. - sanzionata con l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni - risultando chiaramente spiegato che "nè dal testo della sentenza impugnata ne' da quello dei motivi scritti di ricorso, possono trarsi elementi conclusivi sulla base dei quali possa darsi per certo che, prima dell'inizio della verbalizzazione effettuata il 19 luglio 1995 il LA avesse già oralmente rappresentato agli inquirenti gli specifici fatti autoindizianti". Nessuna preclusione, pertanto, realmente sussisteva perché il giudice di rinvio rispondesse ex novo sul punto formante oggetto di uno (e non certo "l'ultimo") dei motivi di impugnazione. Tuttavia, premesso che la risposta ben poteva giovarsi di una verifica del "dato storico", in ciò non trovando limiti il giudice di rinvio (ed anzi, nella specie, tanto essendo stato sostanzialmente autorizzato dalla pronuncia di annullamento), deve rilevarsi che, così come è avvenuto nel primo giudizio di appello - circostanza pur sottolineata dal giudice di legittimità - neppure in sede di giudizio di rinvio è emerso quanto assunto dal ricorrente e, cioè, che il LA, in data 19.7.1995, dovesse essere sentito dal Pubblico Ministero "sin dall'inizio in qualità di imputato di ex persona sottoposta alle indagini" comma 2 dell'art. 63 co.proc.pen.;
ed invero, il riferimento dei ricorrenti alla narrazione dell'episodio del mandato omicidiario, resa oralmente al Di GA, Dirigente della Squadra Mobile della Questura - e comprensiva dell'ammissione dei reati in tema di armi - non è minimamente non soltanto dimostrativo ma neppure "indiziante" del fatto che l'autorità procedente, allorché provvide alla successiva e formale audizione del LA, fosse a conoscenza di quella prima narrazione, sì da dover considerare l'esaminando nella condizione di imputato o di indagato e procedere di conseguenza.
L'art.63 del codice di rito, infatti, nel disciplinare le modalità delle dichiarazioni indizianti e la loro concreta utilizzabilità, al secondo comma considera il caso dell'eventualità "patologica" nella quale restino deliberatamente ignorati i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso, con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi, pertanto sanzionate con il regime di assoluta inutilizzabilità (Cass. Sez. 5^, 17.12.1996 - 27.2.1997 n. 1892, Betkas C. ed altro;
Cass. Sez. 6^, 11.4.1994 n. 6425, Curatola); tale situazione evidentemente presuppone che l'autorità procedente abbia coscienza e consapevolezza dei preesistenti indizi di reità e, attesa la locuzione normativa "doveva", è indiscutibile che non già il semplice sospetto ovvero la mera e personale intuizione dell'autorità procedente collocano l'escusso nella condizione di soggetto ad un tempo meritevole della speciale tutela (le garanzie difensive) e "sospettabile" per dichiarazioni non genuine, ma si l'effettiva conoscenza, in capo all'autorità, degli elementi indiscutibilmente indizianti della figura dell'imputato o dell'indagato.
Nella specie, per l'appunto, tale "coscienza e consapevolezza" in capo all'autorità procedente non è assolutamente emersa, non essendo enunciati ne' ricavabili dalla sentenza gli elementi (informative od altro) dai quali dovrebbe desumersi, ne' può evidentemente indirizzare ad un equipollente il riferimento del ricorrente SE (v. pag.15 dei motivi Avv.to Inzerillo) alla "presenza" del funzionario Di GA all'esame in data 19.7.1995, posto che a tale "presenza" - peraltro spiegabile nel contesto delle più ampie indagini avviate dall'intrapreso percorso collaborativo del soggetto escusso, avendo egli reso una "serie di notizie sulla criminalità comune" (pag.30 in sent.) - il ricorrente non ha logicamente assegnato valenza equipollente di informativa all'inquirente delle pregresse dichiarazioni apprese "informalmente" e non verbalizzate;
ne', infine, il contenuto autoindiziante per il LA risulta esposto in rapporti o relazioni di servizio ovvero rappresentato aliunde.
Conclusivamente, le dichiarazioni rese dal LA in data 19.7.1995, erano e sono utilizzabili contra alios dovendosi escludere per acta la violazione del comma 2 dell'art.63 cod.proc.pen. nel momento acquisitivo delle medesime.
Tanto rilevato, resta tuttavia da esaminare il conseguente e connesso tema, parimenti pregiudiziale, che riguarda la valenza probatoria delle dichiarazioni in parola acquisite, come ricordato, in applicazione dell'istituto delle contestazioni nell'esame dibattimentale;
la soluzione passa inevitabilmente attraverso l'individuazione della veste assunta dal LA allorché egli in tal sede depose rendendo totale ritrattazione e detto argomento, rimesso al giudice di rinvio con la pronuncia di annullamento della Suprema Corte, forma nuovamente preciso oggetto di censura. Va immediatamente osservato che il giudice di legittimità, anche su tale punto ha dettato il principio di diritto (colto nel richiamo operato dal comma 5 dell'art.210 all'art.503 che a sua volta richiama il disposto dell'art.500 limitatamente al solo comma 3) secondo cui le dichiarazioni rese dai soggetti esaminati ai sensi dell'art.210 cod.proc.pen., ed usate per la contestazione, possono essere valutate dal giudice unicamente per stabilire la credibilità della persona esaminata, e non dunque come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; ha però avuto cura di rilevare con assoluta chiarezza che, seppure pacifico che il LA venne sentito nelle forme di cui al ridetto art.210, restava precluso alla Corte "il compito e la possibilità" di verificare se realmente il soggetto avesse assunto la veste di imputato o indagato in procedimento connesso o interprobatoriamente collegato, dettando dunque il vincolante principio di diritto sempre che fosse certo l'imprescindibile presupposto, ovvero "... posto che costui (il LA) fosse effettivamente persona da esaminare ai sensi dell'art.210 cod.proc.pen.". Non è dunque rimproverabile al giudice di rinvio, ancora una volta, la violazione dell'obbligo di uniformarsi al decisum ex comma 3 dell'art.627 codice di rito, laddove questi si è ritenuto svincolato in ordine al riesame ed alla rivalutazione di una quaestio facti non trattata ne' coinvolta dalla pronuncia di annullamento e, pertanto, autorizzato a verificare la veste effettivamente spettante al LA allorché costui venne esaminato quale imputato ex art.210 stesso codice.
Occorre dire, a tal punto, che incensurabile è la motivata conclusione che al LA spettasse, diversamente, la qualifica di semplice testimone.
A simile conclusione, infatti, il giudice di rinvio è correttamente pervenuto apprezzando la nota 11.5.2000 prodotta in udienza dal Pubblico Ministero;
trattasi dell'attestazione della Procura della Repubblica di LE, con la quale si è dato atto che mai si era separatamente proceduto nei confronti del LA in ordine ai reati in tema di armi - gli unici per vero prospettabili sub specie di connessione probatoria ex art.371 comma 2 lett.b seconda parte - o per altre connesse ipotesi delittuose.
Deve prescindersi, per il carattere assorbente dei motivi qui preliminarmente trattati, dall'esame delle problematiche indotte dall'acquisizione della nota agli atti dibattimentali e, cioè, della qualificazione di tale mera "apprensione" dell'atto in termini di vera rinnovazione parziale del dibattimento e se, ove questa riconoscibile, possa dirsi tempestivamente formulata, ai sensi dell'art.4 ter comma 2 DL 7.4.2000 n.82 convertito in L.
5.6.2000 n.144, la richiesta di giudizio abbreviato, mentre è invece certo che, a motivo della natura fidefaciente dell'attestazione contenuta nel documento, nonché considerandosi che l'art.210 codice di rito contempla la figura dell'imputato e non già quella del soggetto che avrebbe "meritato" di essere imputato ovvero "avrebbe dovuto esserlo" (con richiamo a locuzioni non sconosciute al legislatore penale: v. appunto il comma 2 dell'art.63 cod.proc.pen.) - sicché viene presupposta una effettiva pendenza a carico delle persone esaminate di un procedimento penale connesso con quello per cui si procede - correttamente al LA è stata assegnata la veste di testimone, peraltro già riconosciuta con l'ordinanza 110. 6.2000 che risulta trascritta nella sua parte essenziale nel ricorso del SE. Approdata a siffatta prima conclusione, però, l'impugnata sentenza è incorsa in evidente violazione di legge nel successivo passaggio valutativo dell'elemento probatorio, posto che, una volta riconosciuta al LA la veste di testimone, il giudice di merito avrebbe dovuto trarre da tale circostanza le debite conseguenze. Il LA, infatti, era stato "erroneamente" esaminato quale imputato ex art.210 cod.proc.pen. e, dunque, nella condizione di chi, per la previsione di garanzie, oneri, facoltà, poteri e doveri, inapplicabili tutti alla dichiarazione del testimone, era indubbiamente autorizzato a rendere una deposizione non necessariamente veridica, la cui valutazione avrebbe poi richiesto superiore prudenza da parte del giudice di merito, con evidente o quanto meno possibile refluenza sul giudizio di affidabilità; ne' rilevava, a tal punto, che la deposizione si fosse risolta in una totale ritrattazione - peraltro ritenuta in sentenza, per le modalità in cui essa si è espressa, "confermativa" della genuinità delle dichiarazioni accusatorie predibattimentali - atteso il vizio di origine induttivo di effetti, per trascinamento, sulla valenza probatoria del prodotto (nè potendosi minimamente apprezzare nella deposizione, per la diversità delle essenziali formalità di assunzione, una "sostanziale" testimonianza, comunque nulla per l'aperta inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.497 cod.proc.pen. prescritte a pena di nullità ex comma 3
stessa norma).
Il giudice di merito, investito della richiesta (formulata dal Pubblico Ministero) di esaminare il LA quale testimone, con ordinanza 19.6.2000 - censurata dai ricorrenti per la ricaduta in punto di valutazione delle dichiarazioni - pur riconoscendo di dovere assegnare al soggetto la veste processuale di testimone, ha tuttavia ritenuta ostativa all'esame la previsione di cui al comma 2 dell'art.198, posto che il teste sarebbe stato chiamato a confessare un reato e, dunque, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge riservate all'imputato; in tal modo deciso, risulta non soltanto contraddittoriamente affermato e negato il diritto alla prova, ma altresì introdotta una sorta di sostanziale "incompatibilità" che la richiamata norma non disegna, posto che bene può procedersi all'esame del teste ritenuto "rilevante", (senza che gli sia dovuta alcuna informativa delle garanzia riconosciutagli dalla legge) ed unicamente è previsto che il teste non può essere obbligato a deporre "sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale", sicché il "preventivo" sbarramento, fondato sul giudizio meramente prognostico di una trasformazione della veste del soggetto in relazione al contenuto delle domande ed al tipo di risposte esigibili, è stato erroneamente posto a fondamento dell'estromissione della prova.
In tali termini illegittimamente negata al dibattimento la testimonianza del LA - pur ritenuta di assoluta rilevanza implicitamente nell'ordinanza 19.6.2000 e quindi esplicitamente nella sentenza - non si giustificava l'apprezzamento di superiore valenza probatoria delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per la contestazione, e cioè quale prova dei fatti in presenza di altri elementi di prova confermativi dell'attendibilità e non già di mera credibilità della persona esaminata, posto che un simile apprezzamento presupponeva necessariamente proprio siffatta testimonianza per coglierne le ragioni di contestazione e, una volta verificata la difformità fra il contenuto della deposizione e le dichiarazioni precedentemente rese, autorizzare l'acquisizione di queste al fascicolo dibattimentale e la loro valutazione secondo la più ampia previsione di cui al comma 4 dell'art.500 codice di rito;
tale disciplina, infatti, come appunto "dettato" al giudice di rinvio nella sentenza di annullamento della Suprema Corte, avrebbe potuto trovare concreta e compiuta applicazione per la sola ipotesi di dichiarazioni rese da soggetti aventi la veste di testimoni, e simile condizione, pur spettante, non era stata riconosciuta al LA, chiamato a deporre e concretamente esaminato quale imputato ex art.210 cod.proc.pen.. In definitiva, il comma 4 dell'art.500 stesso codice risulta applicato in difetto del necessario presupposto di assunzione della testimonianza, cui avrebbe dovuto seguire la verifica di difformità fra le due versioni che, a loro volta, presupponevano, coerentemente alla stessa ratio della norma, unica ed identica veste processuale del dichiarante.
Sono dunque meritevoli di accoglimento le plurime censure incentrate sull'attribuita valenza probatoria delle dichiarazioni 19.7.1995, recuperabile nei termini di cui al comma 4 dell'art.500 cod.proc.pen. sul solo presupposto di assunzione del LA quale testimone, incombente istruttorio che non era e non è precluso al giudice di appello in sede di rinvio (che riacquista integri i poteri del primo giudice di appello) nella ricerca di elementi ritenuti utili per la decisione e non coinvolti dalla pronuncia di annullamento. Si impone, pertanto, naturalmente assorbiti gli ulteriori e sovra indicati motivi di ricorso (ed ivi compresi quelli che attengono al tema di applicazione della normativa introdotta con la Legge 1.3.2001 n.63), l'annullamento dell'impugnata sentenza, demandandosi al giudice di rinvio di rivalutare la fondatezza o meno delle impugnazioni in punto di responsabilità del La AC e del SE - quanto all'omicidio ed ai connessi reati in materia di armi - riconsiderando, nel complesso del compendio probatorio acquisito - od acquisibile ed in piena libertà di giudizio, le dichiarazioni LA 19.7.1995 alla luce delle eventuali verifiche operate nel rispetto dei suesposti principi di diritto;
rimessa altresì al giudice di rinvio l'eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla Parte civile nella presente sede.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di LE per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002