Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2004, n. 28356
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

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La disposizione contenuta nell'art. 525, terzo comma cod. proc. pen. secondo cui la deliberazione può essere sospesa in caso di assoluta impossibilità, va applicata anche a quelle ipotesi in cui il giudice in camera di consiglio dopo la discussione finale si trovi nell'impossibilità di formarsi un convincimento a causa di risultanze probatorie irrimediabilmente e insuperabilmente contrastanti emergenti ex actis. (Fattispecie in tema di evasione, nella quale il giudice in camera di consiglio aveva rilevato un insuperabile contrasto probatorio tra prova testimoniale e prova documentale in ordine al luogo in cui l'imputato doveva scontare la misura degli arresti domiciliari, disponendo pertanto ulteriori accertamenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2004, n. 28356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28356
    Data del deposito : 4 maggio 2004

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