Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 525, terzo comma cod. proc. pen. secondo cui la deliberazione può essere sospesa in caso di assoluta impossibilità, va applicata anche a quelle ipotesi in cui il giudice in camera di consiglio dopo la discussione finale si trovi nell'impossibilità di formarsi un convincimento a causa di risultanze probatorie irrimediabilmente e insuperabilmente contrastanti emergenti ex actis. (Fattispecie in tema di evasione, nella quale il giudice in camera di consiglio aveva rilevato un insuperabile contrasto probatorio tra prova testimoniale e prova documentale in ordine al luogo in cui l'imputato doveva scontare la misura degli arresti domiciliari, disponendo pertanto ulteriori accertamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2004, n. 28356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28356 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 04/05/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 734
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 5106/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV GN, n. a Napoli il 26 ottobre 1975;
nei confronti della sentenza in data 22 ottobre 2002 della Corte d'appello di Napoli;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio COLLA;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale della città del 28 novembre 2001, in composizione monocratica, appellata da LV GN, con la quale costui era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385, commi primo e terzo, c.p. (fatto commesso in Napoli, il 13 agosto 2000).
Propone ricorso per Cassazione l'imputato che si duole, con una prima censura, del fatto che la Corte d'appello ha rigettato il motivo secondo cui il Giudice di primo grado non aveva operato correttamente ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: dopo la discussione e il ritiro in Camera di consiglio, il Giudice unico del Tribunale aveva pronunciato ordinanza per acquisire il documento col quale era stata applicata la misura cautelare e per escutere nuovamente la testimonianza del teste verbalizzante, osservando che ai sensi dell'art. 525, comma terzo, c.p.p., il giudicante può acquisire una nuova prova, anche dopo la chiusura della discussione e il ritiro in Camera di consiglio. La norma è stata richiamata - secondo il ricorrente - in modo del tutto errato perché si riferirebbe al principio della immutabilità del giudice. Anche il precedente richiamato dalla Corte d'appello (Cass., sez. 1^, 14 gennaio 1993) è stata citato in modo errato, perché riferentesi a fattispecie diversa. Con una seconda censura si duole della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Del tutto corretto è il richiamo effettuato dal giudice a quo al terzo comma dell'art. 525 c.p.p. per giustificare il comportamento dell'organo giudiziario di primo grado. La norma stabilisce che il giudice non può sospendere la deliberazione della sentenza se non in caso di assoluta impossibilità. La disposizione chiaramente si riferisce alla impossibilità di emettere la decisione. Ritiene il Collegio che la disposizione debba interpretarsi estensivamente v. già SEZ. 1^, SENT. 0 2548 DEL 17/03/1993 (UD. 14/01/1993), Pereira, RV. 194074, correttamente richiamata dal Giudice a quo nel senso che debba riferirsi anche a quelle ipotesi in cui il Giudice si trovi nella impossibilità di formarsi un convincimento nei casi di risultanze probatorie palesemente, irrimediabilmente e insuperabilmente contrastanti, emergenti ex actis, purché offra congrua motivazione immune da vizi logici, come si è verificato nella specie. Nel caso, come si legge nella ordinanza pronunciata il 7 novembre 2001, il Giudice monocratico del Tribunale, in Camera di consiglio dopo la discussione finale, rilevò che dall'atto depositato nel fascicolo emergeva dal provvedimento restrittivo che il magistrato competente aveva concesso al GN gli arresti domiciliari da scontare nella abitazione sita in Napoli, Vico Lammatari, nr. 65, mentre il teste verbalizzante, dichiarando di conoscere esattamente l'abitazione del GN, aveva precisato di avere effettuato l'accertamento (in occasione del quale l'imputato era risultato assente) nell'appartamento di Via Sanità n. 47. Si presentava così un insuperabile contrasto probatorio tra prova testimoniale e prova documentale e il magistrato decidente (sospendendo implicitamente la deliberazione) ha pronunciato ordinanza con cui ha demandato al P.m. di acquisire altro eventuale provvedimento attestante il mutamento del luogo degli arresti domiciliari e ha disposto la nuova acquisizione della deposizione del verbalizzante. Motivazione che appare del tutto adeguata al provvedimento di sospensione della deliberazione. D'altra parte è stato rispettato nella specie anche il principio della immutabilità del giudicante, in quanto la sentenza fu poi emessa, chiarita la situazione, dal Giudice che aveva trattato tutta la fase dibattimentale.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non consentito nel giudizio di legittimità, riguardando il trattamento sanzionatorio:
è stata in proposito offerta una motivazione sicuramente adeguata in ordine al diniego della attenuanti generiche, in considerazione della "negativa personalità dell'imputato, quale emerge dal certificato penale acquisito e (del)la gravità del fatto ascritto sintomatico di dispregio per l'ordine dell'autorità".
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004