Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
Poichè la legge n. 63 del 2001 ha modificato l'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen., introducendo non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria, la deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 cod. proc. pen., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2006, n. 7352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7352 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/02/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 160
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 041163/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL LL, N. IL 27/02/1979;
2) ME ELIO, N. IL 27/08/1958;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 18/03/2005 di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
Udita la requisitoria del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udita l'arringa del difensore Avv. Iantorno Marcello, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1. Con sentenza 18 marzo 2005 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Corno il 15 novembre 2002 che aveva condannato OL LL e ME LI per il reato di incendio doloso aggravato (art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 423 c.p.) per avere incendiato il locale "Spring
Pub" di Griante, in data 21 gennaio 1999, mediante cospargimelo di benzina e successivo appiccamelo del fuoco. ME LI come ideatore e suo nipote OL LL come esecutore materiale (unitamente a NS RT, dipendente del ME, giudicato a parte con applicazione di pena su richiesta).
Dalle due sentenze di merito si apprende che all'atto dell'incendio il pub era gestito dalla s.r.l. ME, costituita nel 1996 tra l'imputato ME LI (amministratore unico) e il figlio di TT RI, proprietaria dei muri, società dichiarata fallita meno di un mese prima dell'incendio (il 28 dicembre 1998). Il ME, era subentrato nella gestione del locale pochi mesi dopo la costituzione della società ME (alla cui creazione aveva partecipato con la somma di 40 milioni), stipulando il contratto d'affitto d'azienda con altra società facente capo alla RI.
Dalle sentenze di merito si apprende altresì che l'ora dell'incendio è stata fissata dopo le ore 1,30 - 1,40 di giovedì 21 gennaio 1999, perché intorno a tale ora la dipendente NI GI aveva chiuso il locale. Sulla base di una testimonianza oculare è accertato che l'incendio divenne visibile all'esterno intorno alle ore 2,00. I vigili del fuoco vennero chiamati alle 2,15 e rilevarono che l'incendio si era sviluppato nella sala principale del bar, prossima all'uscita, che era risultata la più danneggiata. Detta sala era lontana dalla cucina, luogo in cui per comune esperienza può svilupparsi più facilmente un incendio accidentale. La zona circostante il camino, ugualmente compatibile con lo sviluppo accidentale di un incendio, era risultata la meno danneggiata dalle fiamme. Ragion per cui - osservano i giudici di merito - sin dall'inizio era risultata piuttosto evidente la natura dolosa dell'incendio. Inoltre, le complesse analisi effettuate sui reperti tratti dai residui dell'incendio (un pezzo di tovaglia, un pezzo di stoffa di colore blu, un pezzo di giornale e un pezzo di legno bruciato) avevano permesso di stabilire la sussistenza di tracce derivanti da prolungato processo di combustione di benzina del tipo per autotrazione, nel senso che la sostanza rinvenuta sui reperti è risultata costituita da residuati della combustione di benzina.
2. La sentenza di secondo grado, che costituisce l'oggetto del presente giudizio di legittimità, nel confermare la dichiarazione di responsabilità dei due imputati, svolge le seguenti argomentazioni e mette in evidenza le seguenti circostanze.
A) Il luogo dell'accertato focolaio (prossimo all'uscita e lontano dalla cucina e dal camino), nonché gli accertamenti tecnici svolti sui reperti tratti dai residui dell'incendio, ne dimostrano la natura dolosa.
B) Chi ha portato la benzina all'interno del pub doveva conoscerne gli orari di chiusura e averne le chiavi, perché non è risultata alcuna forzatura della porta ne' è risultato che la benzina sia stata immessa dall'esterno del locale stesso. Pertanto l'autore non poteva essere una persona estranea al locale.
C) Sulla base di una serie di ragionamenti già svolti anche dai primi giudici, la sentenza impugnata (pagg. 4, 5 e 17) afferma che non potevano avere interesse a incendiare il locale ne' i dipendenti, che aspettavano già da qualche tempo di essere pagati, ne' la RI o suo figlio, proprietari dei locali, che attendevano che ME li lasciasse liberi nella speranza di rifarsi con una gestione diversa da quella che li aveva condotti al fallimento, ne' i precedenti gestori del pub.
D) A proposito del ME, invece, secondo la sentenza di secondo grado sussiste una pluralità di indizi che, concatenati tra loro, portano a ritenere fondatamente che egli possa essere stato l'ideatore dell'incendio, poi realizzato con le persone a lui più vicine e devote come il nipote OL e il dipendente KO. In particolare:
- La società ME era fallita in data 28 dicembre 1998; come d'accordo con la RI, il ME, gestore del pub, avrebbe dovuto lasciare i locali entro il 15 gennaio 1999, ma aveva chiesto e ottenuto una proroga, a suo dire per consumare 800 litri di gas e varie scorte alimentari;
di tutto ciò, tuttavia, dopo l'incendio (intervenuto il 21 gennaio 1999), non si è rinvenuta alcuna traccia. - Si è accertato presso l'agenzia di Gravedona dell'INA SS (teste Genduso) che nel settembre 1998 ME aveva stipulato per la sua attività di gestore del pub, in proprio, una polizza di assicurazione, denominata Negozio Moderno (cioè specifica per gli esercizi commerciali) per la responsabilità civile verso terzi e per il rischio incendio, fulmini, esplosioni etc., assicurando l'arredamento e l'attrezzatura contenuti all'interno del pub (in particolare, assicurando per 250 milioni gli arredi e le attrezzature e per 100 milioni tutto il resto); per questa polizza ME aveva pagato la prima rate semestrale;
quattro giorni dopo l'incendio ME si era presentato presso la sede dell'assicurazione per aprire la pratica relativa al sinistro, chiedendo entro quanto tempo avrebbe avuto l'indennizzo e sottolineando che aveva una posizione debitoria impellente da sistemare.
- La teste Genduso, nel precisare che il ME non era stato risarcito perché erano necessariamente iniziate da parte dell'ufficio sinistri dell'assicurazione gli accertamenti previsti dal caso, ha dichiarato che comunque sarebbe spettato al ME un indennizzo, quale contraente in proprio della polizza di assicurazione, per quella parte di arredamento e cose di sua pertinenza danneggiate dall'incendio, dal momento che la compagnia di assicurazione aveva stipulato il contratto personalmente con ME. - Pertanto - conclude la sentenza impugnata - a differenza degli altri soggetti di cui si è detto, il ME era sicuramente persona che fin dall'inizio aveva un movente per appiccare l'incendio, visto che in una situazione di difficoltà economica, da lui peraltro non contestata, attraverso la polizza assicurativa di cui si è detto, poteva finalmente ricavare una certa liquidità.
- A ciò la Corte di merito aggiunge alcuni altri indizi, come il fatto che pochi giorni prima dell'incendio, aiutato dal nipote OL, il ME avesse portato via la nuova macchina fabbrica ghiaccio sostituendola con quella precedente e fuori uso (oltre ad un televisore e ad altre suppellettili di sua pertinenza), ovvero la dichiarazione della teste D'NG MA, che aveva lavorato come cameriera nel pub dal settembre 1999 fino all'incendio con orario dalle ore 17 alle 2-3 di notte, la quale la sera dell'incendio era stata rimandata a casa dal ME senza alcuna giustificazione, benché ci fossero ancora i piatti da lavare ed altre pulizie da terminare.
E) Strettamente legata alla responsabilità del ME quale mandante dell'incendio appare, secondo la Corte di merito, quella del nipote OL, il quale abitava in Garzeno, sopra l'officina dello zio ME, e aveva convissuto con lui in precedenza. Sulla base di una segnalazione anonima del 25 gennaio 1999, i Carabinieri avevano cercato il OL nella zona di Garzeno, Griante e dintorni, ma lo avevano rintracciato solo tre giorni dopo, il 28 gennaio in occasione di un incidente stradale in cui il predetto OL era rimasto coinvolto (le testimonianze di due dei militari operanti, marescialli UN e RO, sentiti come testi in primo grado rispettivamente alle udienze 22/11/2000 e 03/04/2001, sono oggetto di una questione procedurale di cui si dirà tra breve in quanto considerate rilevanti dai giudici di merito proprio sotto il profilo degli indizi a carico del OL). Il quadro indiziario a carico del OL viene esposto nella sentenza di secondo grado nei termini seguenti:
- Quella sera di giovedì 28 gennaio 1999 i carabinieri RO e UN avevano notato segni di bruciature sulle sopracciglia, ciglia e parte dei capelli del OL. Alla richiesta delle cause delle bruciature evidenti sul suo volto, il OL aveva detto che se le era procurate nella mattina di sabato 23 gennaio 1999 mentre stava lavando nell'officina dello zio il motore della sua auto con la pulitrice a gasolio. Riguardo alla sera dell'incendio (la sera di mercoledì 20 gennaio e la notte su giovedì 21 gennaio) aveva detto che si trovava presso la fidanzata GG IR (quest'ultima, subito sentita, non aveva confermato la circostanza, ma va detto che le dichiarazioni rese il 28 gennaio 1999 dal OL e dalla sua fidanzata sono state dichiarate inutilizzabili dai giudici di secondo grado).
- Il teste RO, all'udienza del 3 aprile 2001, ha confermato che la sera del 28 gennaio 1999 aveva notato sul volto del OL che una parte delle sopracciglia ed una parte delle basette sul lato sinistro erano decisamente più corte rispetto alla parte destra, come tagliate. Portato in caserma per accertare le cause dell'incidente il OL aveva rifiutato di farsi fotografare e di sottoporsi a visita medica, dicendo che si riservava di parlarne con il suo legale. Argomenta la sentenza di secondo grado che, pur non utilizzando le dichiarazioni rese a verbale quella sera dal OL e dalla sua fidanzata IR GG, si possono comunque utilizzare le dichiarazioni testimoniali rese in quell'udienza dibattimentale di primo grado dal maresciallo RO nella parte in cui ha riferito che IR GG, "a verbale chiuso", aveva detto di aver visto dei segni di ustioni sul volto del OL prima del venerdì, in quella settimana indicata dal OL come epoca del suo incidente presso l'autofficina dello zio;
infatti quel venerdì (22 gennaio) era stato il suo ultimo giorno di lavoro a Lugano ed in quell'occasione la ragazza ricordava di aver detto alle sue amiche che il suo fidanzato si era bruciato, evidentemente qualche giorno prima (aggiunge la Corte di merito che, trattandosi di dichiarazione resa dalla ragazza fuori verbale, la testimonianza RO non riguarda le dichiarazioni verbalizzate inutilizzabili, ne' incontra le restrizioni di cui alla novella legislativa di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, entrata in vigore dopo l'udienza dibattimentale in questione).
- Il consulente medico-legale che ha visitato il OL (dopo quaranta giorni dall'incendio del pub) e ha effettuato l'accertamento tecnico sulle sue tracce di ustione al volto ha evidenziato che egli presentava esiti da ustione non da contatto con un corpo caldo, ma da fiammata, nella regione orbito-palpebrale di sinistra, compatibili con una lesione da getto aeriforme caldo.
- L'idropulitrice in questione, dal cui uso il OL ha fatto scaturire la causa delle ustioni da lui subite, e che è uno strumento dotato non già di un motore a scoppio bensì di un bruciatore a gasolio, è stata immediatamente sequestrata e sottoposta ad accertamento tecnico. Il consulente non ha riscontrato alcuna anomalia nel funzionamento dell'idropulitrice. Il tentativo di riprodurre eventuali esplosioni o fiammate ha dato esito totalmente negativo perché anche il gasolio in eccesso si limitava a bruciare senza provocare fiamme.
- Nessuno dei testi indicati dalla difesa ha detto di essere stato presente nel momento in cui OL si sarebbe procurata l'ustione con l'idropulitrice, ma tutti hanno detto ciò che loro aveva riferito lo stesso OL e cioè che all'improvviso, un sabato mattina, mentre loro stavano lavorando a casa del ME, il predetto aveva detto che si era bruciato mentre lavorava con l'idropulitrice. Rileva la sentenza di secondo grado che trattandosi di testi non particolarmente avveduti in campo medico, non si vede come gli stessi potessero avere la capacità di stabilire se i segni sul volto del OL fossero il risultato di una lesione recentissima oppure già risalente a qualche giorno.
- Da ultimo rileva la sentenza di secondo grado che il coimputato KO - giudicato a parte, e che ha patteggiato la pena su richiesta (un anno e quattro mesi di reclusione) per il reato di incendio-pur essendo stato convivente del OL nel medesimo appartamento occupato da lui (di proprietà del ME), interrogato sui suoi rapporti con il OL, dapprima ha addirittura negato di conoscerlo, dimostrando così la volontà di escludere collegamenti tra loro due.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano propongono ricorso, tramite il loro difensore, sia il OL che il ME con motivi in gran parte coincidenti.
Con il primo motivo di ricorso i due ricorrenti deducono l'illogicità manifesta della motivazione contestando punto per punto gli elementi probatori così come esposti e valutati nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l'inosservanza e violazione di norme processuali con riferimento all'art. 191 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4 e art. 500 c.p.p. e con riferimento alla norma transitoria contenuta nella L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, contestando l'utilizzabilità della testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria per dichiarazioni rese da testimoni a verbale chiuso.
4. Quest'ultimo motivo di ricorso, di natura procedurale, con il quale si sostiene sostanzialmente l'inutilizzabilità della deposizione resa in data 3 aprile 2001 dal teste maresciallo RO, assume rilievo preliminare. Si tratta peraltro di un motivo infondato.
In particolare, il ricorrente sostiene l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa il 3 aprile 2001 dal maresciallo RO (testimonianza indiretta circa una dichiarazione che era stata resa fuori verbale dalla teste IR GG) basandosi sul tenore dell'art. 195 c.p.p., comma 4, così come novellato nella L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 4, il quale stabilisce che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all'articolo 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lettere a) e b)".
Osserva il Collegio che, sulla base della norma transitoria contenuta nella L. n. 63 del 2001 (comma 1), art. 26, si deve ritenere che il nuovo art. 195 c.p.p., comma 4, si applica anche "nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore" della predetta L. n. 63 del 2001, vale a dire alla data del 6 aprile 2001. Poiché la testimonianza RO è sì intervenuta in un processo penale che era "in corso" alla data dell'entrata in vigore della legge (6 aprile 2001), ma è stata materialmente assunta qualche giorno prima di tale entrata in vigore (il 3 aprile 2001) il problema giuridico da risolvere è se il nuovo art. 195 c.p.p., comma 4, abbia introdotto un'innovazione immediatamente operativa sul piano della valutazione (e quindi della utilizzabilità) della prova ivi descritta, ovvero se esso abbia semplicemente introdotto un'innovazione sul solo piano della legittimità di acquisizione della prova. Nel primo caso la deposizione vietata dal nuovo art. 195 c.p.p., comma 4, intervenuta nel corso di un dibattimento svoltosi a cavallo dell'entrata in vigore della legge, sarebbe comunque inutilizzabile, ancorché assunta nel periodo precedente a tale entrata in vigore. Nel secondo caso la deposizione in questione sarebbe inutilizzabile (ex art. 526 c.p.p., comma 1) solo se assunta dopo l'entrata in vigore della legge.
I ricorrenti propugnano la prima delle due tesi (inutilizzabilità della deposizione in argomento, ancorché assunta prima dell'entrata in vigore della legge), facendo leva su due sentenze delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità emesse nel 1998. Secondo questa giurisprudenza, "qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio" (Cass., SS.UU., 25 febbraio 1998 n. 4265, dep. 7 aprile 1998, RI, CED- 210199; sostanzialmente conforme Cass., SS.UU., 13 luglio 1998 n. 10086, dep. 24 settembre 1998, TA, CED-211192). Sennonché questa giurisprudenza si riferisce alla prima delle due ipotesi sopra formulate, vale a dire all'ipotesi che la nuova legge abbia introdotto, appunto, "innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova" - come recita la massima sopra riportata - e non già modifiche operanti meramente sul versante della formazione e acquisizione della prova. Ed in effetti le due sentenze RI e TA si muovono esclusivamente sul terreno della L. 7 agosto 1997, n. 267 (non a caso intitolata "Modifica delle disposizioni del Codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove"), nonché, in particolare, sul terreno della modifica apportata da tale legge all'art. 513 c.p.p.. Poiché la riformulazione dell'art. 513 c.p.p. e la norma transitoria di cui alla L. 267 del 1997, art. 6, hanno introdotto innovazioni operanti immediatamente sul terreno della valutazione, inevitabilmente le sentenze RI e TA hanno precisato che i relativi principi trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, "e ciò in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri allorquando la Corte di Cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione di ... prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione".
A differenza dalla L. n. 267 del 1997 (con particolare riferimento alle modifiche apportate all'art. 513 c.p.p. in termini di divieto di uso), la L. n. 63 del 2001 ha modificato l'art. 195 c.p.p., comma 4, introducendo non già un divieto di uso (espressione impiegata, non a caso, dalla sentenza RI di cui si è testè riportata la massima), bensì semplicemente uno specifico divieto di acquisizione probatoria ("gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto" ecc.). Del resto, la stessa intitolazione della L. n. 63 del 2001 da conto che essa ha un contenuto misto, in quanto introduce (accanto ad alcune innovazioni sul versante della valutazione della prova) anche talune modifiche in materia di pura e semplice formazione della prova;
ed è evidentemente solo su questo versante che si colloca la modifica all'art. 195 c.p.p. che viene in considerazione nel presente processo, posto che nulla in contrario può desumersi dal testo della L. n. 63 del 2001. In particolare, la norma transitoria contenuta nell'art. 26 della legge cit., non contiene uno specifico divieto d'uso generalizzato ed esteso alle deposizioni di quel tipo assunte prima dell'entrata in vigore della legge, ma si limita a stabilire (nel comma 1, che richiama l'art. 4, che a sua volta modifica l'art. 195 c.p.p.) che il divieto di deposizione si applica anche nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore (evidentemente successivamente a tale data, secondo il principio tempus regit actum).
Questa Corte di legittimità, del resto, ha già avuto modo di osservare che dalla norma transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26 - per quanto riguarda l'applicazione del principio "tempus regit actum" - traspare la volontà del legislatore di assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale, come sembrano indicare i commi 3 e 5 di tale norma, che escludono espressamente la retroattività di alcune rilevanti disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità degli atti (Cass., Sez. 2^, 22 gennaio 2002 n. 9532, dep. 8 marzo 2002, Borragine, CED-220999). Da tutto ciò consegue che la deposizione resa dal teste maresciallo RO in data 3 aprile 2001 (tre giorni prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001) è stata legittimamente acquisita nel dibattimento ed è pienamente utilizzabile nel presente processo, in base al principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice "non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento". Sembra opportuno precisare che l'utilizzabilità della deposizione RO 03/04/2001 nel presente processo non va ricollegata (come sembra ritenere la sentenza di secondo grado) al fatto che essa attiene ad una dichiarazione resa dalla teste GG fuori verbale, ma va ricollegata puramente e semplicemente al principio tempus regit actum per i motivi che si sono sopra evidenziati. Infatti, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che l'art. 195 cod. proc. pen., comma 4, stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (Cass., SS.UU., 28 maggio 2003 n. 36747, dep. 24 settembre 2003, Torcasio, CED-225468). Ma tale divieto, come si è detto, non era in vigore prima del 6 aprile 2001 e, pertanto, non può comportare l'inutilizzabilita della deposizione in questione nel presente processo.
È appena il caso di aggiungere che il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza Torcasio testè citata - al fine di sostenere l'inutilizzabilita della deposizione RO - è inconferente, perché tale sentenza non affronta la questione di diritto intertemporale che si è posta in questa sede.
5. I motivi di ricorso proposti - da entrambi i ricorrenti - sul merito della causa sono inammissibili in quanto si risolvono in una serie di censure in punto di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare assolutamente logica e coerente. Infatti, i giudici di merito hanno posto alla base della dichiarazione di responsabilità dei due imputati una serie notevole di indizi che del tutto congruamente sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti attraverso argomentazioni convincenti e prive di vizi logici, già illustrate nelle pagine precedenti. Le argomentazioni circa il movente riconoscibile in capo al ME (stanti le circostanze fattuali e temporali poste in luce dalla Corte di merito, la situazione di difficoltà economica in cui tale imputato versava e la particolare polizza assicurativa da lui stipulata) si fondono armonicamente con le argomentazioni attinenti alla responsabilità del OL (avendo i giudici di merito stabilito correttamente, tra l'altro, che il volto di costui è stato ustionato da una fiammata "prima di venerdì" 22 gennaio, vale a dire in circostanze di tempo che non possono non ritenersi sostanzialmente coincidenti con il momento dell'incendio). Inoltre, il quadro probatorio in tal modo messo in luce a carico dei due imputati si coniuga a sua volta, altrettanto armonicamente, con le valutazioni che la Corte di merito svolge in ordine al comportamento processuale del KO, il quale, accusato di essere uno degli autori dell'incendio, ha patteggiato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, ma ha cercato al tempo stesso di negare di conoscere il OL, nonostante il rapporto di coabitazione con lui.
P.Q.M.
ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006