Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 19677
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Sentenza 31 marzo 2004

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In caso di impedimento del difensore dell'imputato, e di designazione di un suo sostituto ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., quest'ultimo esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, di talché, quando il dibattimento sia rinviato in ragione dell'impedimento del titolare della difesa e su istanza di questa, l'avviso dell'udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto, e nessuna comunicazione è dovuta al sostituito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 19677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19677
    Data del deposito : 31 marzo 2004

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