Sentenza 31 marzo 2004
Massime • 1
In caso di impedimento del difensore dell'imputato, e di designazione di un suo sostituto ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., quest'ultimo esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, di talché, quando il dibattimento sia rinviato in ragione dell'impedimento del titolare della difesa e su istanza di questa, l'avviso dell'udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto, e nessuna comunicazione è dovuta al sostituito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 19677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19677 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 31/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 520
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 19704/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LT, n. a Sacile il 6.5.1958;
avverso la sentenza in data 8.10. 2002 della Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. CH LT ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 8.10. 2002 della Corte di appello di Trieste, che, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone del 22.9.1994, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990. 2. Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., la nullità assoluta del procedimento per omessa notifica del rinvio dell'udienza all'imputato legittimamente impedito ed al suo difensore, in violazione dell'art. 179, lett. c) c.p.p.. Si espone in particolare che, dopo due successivi rinvii per malattia del LT nelle date del 5.6.2001 e del 2.10.2001, in previsione dell'udienza del 27.6.2002 il difensore del LT, avv. Evita Della Riccia, rappresentava il suo impedimento per tale data. La Corte di appello non provvedeva immediatamente sull'istanza e non comunicava ne' l'esito della istanza di rinvio al difensore ne' la data del rinvio all'imputato.
L'appello veniva discusso il 18.10.2002 e veniva adottata la sentenza oggi impugnata nei confronti dell'imputato dichiarato contumace;
nel che è da ravvisare una violazione del suo diritto di difesa. DIRITTO
1. Nel ricorso si deduce che non è stata comunicata al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Evita Della Riccia - che aveva tempestivamente addotto il suo impedimento ad essere presente all'udienza del 27.6.2002 a causa di un concomitante impegno professionale - l'esito della istanza di rinvio e che l'appello è stato poi discusso il 18.10.2002, in assenza del difensore di fiducia.
Ora, dall'esame degli atti del procedimento il collegio rileva che:
a) in calce all'istanza di rinvio dell'udienza del 27.6.2002, presentata dall'avv. Della Riccia, il presidente f.f. della Corte di appello aveva apposto una nota con la quale si disponeva la messa agli atti dell'istanza "con riserva di provvedere in udienza" e la comunicazione della determinazione adottata all'avvocato istante;
b) all'udienza del 27.6.2002 - constatata l'assenza del difensore di fiducia del LT e nominato all'imputato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. - la Corte territoriale aderiva all'istanza di rinvio dell'avv. Della Riccia e differiva la trattazione del procedimento all'udienza del 18.10.2002, facendo annotare nel verbale di udienza che il difensore era "notiziato ab aula". Tanto premesso il collegio osserva che al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. "si applicano le disposizioni di cui all'art. 102" del codice di rito che disciplinano la figura del sostituto del difensore prevedendo che il sostituto "esercita i diritti e assume i doveri del difensore". All'udienza del 27.6.2002 era dunque presente un difensore di ufficio che, in ordine all'istanza di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia, ha agito in nome e per conto di quest'ultimo. Con la conseguenza che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, al difensore di fiducia non doveva essere notificata l'ordinanza di fissazione della nuova udienza (Cass., 5^, sent. n. 8006 del 22.5.1998; Cass., 3^, sent. n. 5648 dell'11.3.1994). Sotto questo profilo, che è l'unico effettivamente svolto nel ricorso, la doglianza proposta è da ritenere manifestamente infondata.
2. Del tutto generico (ed inidoneo a costituire autonomo motivo di ricorso) è poi il rilievo - solo accennato nel ricorso - concernente la mancata comunicazione del rinvio dell'udienza del 27.6.2002 anche all'imputato "legittimamente impedito".
Infatti nell'unico motivo di ricorso, formulato in termini estremamente sintetici, è svolto solo il tema relativo all'istanza di rinvio dell'udienza del 27.6. 2002 presentata dall'avv. Della Riccia per un suo impedimento mentre non si menziona alcun impedimento dell'imputato LT per la stessa udienza. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004